Garanti: che ruolo hanno nella garanzia fideiussoria di buon adempimento?

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Nella garanzia fideiussoria di buon adempimento (o “performance bond” in inglese), i garanti svolgono il ruolo di fornire una promessa di pagamento al beneficiario nel caso in cui il principale (solitamente un’appaltatore o un contraente) non adempia ai propri obblighi contrattuali o non completi il progetto come previsto.

I garanti si impegnano a coprire le perdite finanziarie subite dal beneficiario fino all’importo specificato nella garanzia. In sostanza, agiscono come garanti finanziari per assicurare che il contratto venga eseguito correttamente e che il beneficiario riceva il risarcimento in caso di inadempienza da parte del principale.

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Garanti e stazione appaltante: condizioni 

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all’art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso di:

  • a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
  • b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  • c) rimborso:
    • i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
    • ii) di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione» di cui all’art. 104, comma 5, del Codice.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall’art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

L’efficacia della garanzia:

  1. a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  2. b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolato in conformità a quanto disposto dall’art. 104, comma 3, del Codice ed è pari al 5% dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.

L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all’art. 104, comma 5, del Codice).

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all’art. 2, ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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