Fideiussione per oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e concessioni edilizie

cantiere edile visto dall'alto
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Che cos’è la polizza Fideiussoria per le Concessioni Edilizie?

La Fideiussione assicurativa per Concessioni Edilizie viene stipulata a garanzia della dilazione di pagamento degli Oneri di costruzione e per gli Oneri di Urbanizzazione a seguito del rilascio del Permesso di Costruire da Parte dell’Amministrazione Comunale ed a seguito del relativo piano di dilazione di pagamento concesso.

Chi la utilizza?

Sia privati che aziende che devono effettuare dei lavori su immobili.

Perché è meglio stipulare una fideiussione assicurativa che una fideiussione bancaria?

Ci sono 3 motivi principali:

  1. La Compagnia di assicurazioni non richiede un deposito in denaro a garanzia ma si basa sui redditi di chi la richiede e di conseguenza può contare su una maggiore liquidità finanziaria non dovendo depositare denaro a garanzia.
  2. La Compagnia di Assicurazioni non registra l’affidamento nella Centrale rischi della Banca d’Italia e quindi non pesa sugli affidamenti del sistema bancario
  3. La tempistica di emissione, noi emettiamo la Fideiussione assicurativa in circa 4/5 gg, chiunque ha vissuto l’esperienza di richiedere una fideiussione in Banca sa benissimo che ci mettono non meno di 30 gg lavorativi per darvi l’esito.

 

Cosa dice il testo della Fideiussione per il pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione?

Ecco il testo:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Art. 1 – Delimitazione della garanzia – Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino alla concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussore nell’interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

 

Art. 2 – Pluralità di Contraenti – Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

 

Art. 3 – Calcolo del premio – Durata – Supplementi di premio – Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della “concessione” per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall’art. 4 e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicati nella tabella di liquidazione del premio. II mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso al Comune Garantito.

 

Art. 4 – Liberazione dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio – II Contraente per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società: a) l’originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo; oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

 

Art. 5 – Pagamento del risarcimento – Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. II pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

 

Art. 6 – Rivalsa – Surrogazione – Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 7 – Rivalsa delle spese di recupero – Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

 

Art. 8 – Imposte e tasse – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

 

Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente – Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. II Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l’Agenzia che ha emesso la polizza. 

 

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