Fideiussione Assicurativa definitiva per l’aggiudicazione di appalti pubblici con più Garanti

escavatore su strada durante i lavori
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Ecco il testo con più garanti:

  1. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti

 

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU’ GARANTI

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:

  • a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  • b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  • c) rimborso:
  • i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
  • ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
  • iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall’art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.

 

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

L’efficacia della garanzia:

  • a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  • b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
  • b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

 

Art. 3 – Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

  • a) 10% dell’importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
  • b) 10% dell’importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d’asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, l’importo complessivo indicato al primo comma è ridotto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.

L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

 

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

 

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 6 – Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

 

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

 

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

I nostri clienti hanno rilasciato decine di testimonianze positive, leggi cosa dicono di noi.

 

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