Assicurazione di responsabilità civile Professionale per le Professioni Tecniche

professionista che sceglie l'assicurazione di responsabilità civile per le professioni tecniche
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Sappiamo quali siano le responsabilità dei Geometri, Ingegneri, Architetti e Periti, sbagliare può essere costoso.

Attivare un’Assicurazione per proteggere il patrimonio è indispensabile.

L’assicurazione di responsabilità civile professionale per le Professioni tecniche è un tipo di assicurazione che protegge le professioni tecniche dalle responsabilità legali che possono derivare dall’esercizio della loro attività. (Area Tecnica)

Questo tipo di assicurazione è particolarmente importante per le professioni che hanno il potenziale di causare danni a terzi, come ad esempio ingegneri, architetti e tecnici.

L’assicurazione di responsabilità civile professionale copre i danni che un professionista può causare a terzi durante l’esercizio della propria attività, ad esempio se un ingegnere progetta un edificio che crolla o se un architetto progetta un edificio che non soddisfa gli standard di sicurezza. In questi casi, l’assicurazione di responsabilità civile professionale coprirà le spese legali e i danni che devono essere risarciti ai terzi.

È importante sottolineare che l’assicurazione di responsabilità civile professionale non copre i danni causati dalla negligenza o dall’incapacità professionale del professionista. Inoltre, non copre i danni che il professionista può causare a se stesso o alla propria attività.

La polizza di responsabilità civile professionale per le Professioni tecniche è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a copertura del patrimonio dei professionisti tecnici contro i rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro. 

 

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Che cosa è assicurato?

Essendo una Polizza assicurativa obbligatoria per esercitare l’attività, una parte della polizza è formata da una Copertura assicurativa sempre operante:

Responsabilità Civile professionale, puoi tutelare il tuo patrimonio a fronte di richieste di risarcimento di terzi a seguito di:

  • un errore professionale commesso durante lo svolgimento della propria attività;
  • una qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
  • un atto diffamatorio.

La copertura vale anche per la responsabilità civile e amministrativa nell’esercizio della funzione pubblica: errori professionali di dipendenti, collaboratori, praticanti e le sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato.

Ci sono poi le Estensioni di garanzia possibili da includere nella polizza principale: esclusivamente in abbinamento alla sezione di copertura Responsabilità civile professionale, possono essere acquistate anche una o più delle seguenti garanzie di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa a fronte di un aumento del premio

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):

  • puoi tutelarti per danni involontariamente cagionati a terzi avvenuti durante lo svolgimento dell’attività professionale. L’assicurazione vale anche per il parcheggio di competenza dell’Assicurato.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

  • puoi tutelarti per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro in occasione di lavoro o di servizio. L’assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio:

  • Garanzie aggiuntive: possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi scegliere ad esempio di assicurarti per inquinamento accidentale e per incarichi professionali di General Contractor.

Che cosa non è assicurato?

La copertura è operante a condizione che l’Assicurato sia iscritto all’albo professionale del relativo Ordine ed è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o altri requisiti richiesti dalla legge.
Non è oggetto di copertura la Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza.

RC professionale e RC verso terzi: non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:

  • il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
  • il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore;
  • le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificati come controllanti, controllate o collegate;
  • i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell’Assicurato;
  • le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

Ci sono limiti di copertura?

  • Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come indicato in polizza.
  • L’assicurazione RC professionale non comprende i danni derivanti da effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza; da richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza dell’assicurazione, tasse e imposte, multe e sanzioni di qualunque natura inflitte all’Assicurato, da responsabilità derivanti da incarichi professionali di General Contractor.
  • L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da guerra e terrorismo, responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato, i danni derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.
  • L’assicurazione R.C.O. non comprende i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.

Dove vale la copertura?

  • L’assicurazione della Responsabilità Civile professionale vale per i sinistri occorsi nel mondo intero, esclusi USA e Canada.
  • L’assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi vale per i sinistri avvenuti nei territori dell’Unione Europea.
  • L’assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro vale per i sinistri avvenuti nei territori dell’Unione Europea.

Che obblighi ha l’assicurato?

Ha il dovere di:

  • al momento della stipula dell’assicurazione, fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
  • comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
  • dopo la stipula dell’assicurazione, comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, deve:

  •  informare la Compagnia dell’accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
  • consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
  • attenersi a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Se non lo fa, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo.

Quanto costa l’Assicurazione civile professionale per Professioni tecniche?

È facile e gratuito fare un preventivo, basta compilare il modulo con tutte le informazioni necessarie,
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