DPR nr. 137/2012 – Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto: 

  •     a) per «professione  regolamentata»  si  intende  l’attività,  o l’insieme delle attività, riservate  per  espressa  disposizione  di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a  seguito d’iscrizione in ordini o  collegi  subordinatamente  al  possesso  di qualifiche  professionali   o   all’accertamento   delle   specifiche professionalità; 
  •     b) per «professionista» si  intende  l’esercente  la  professione regolamentata di cui alla lettera a). 

  2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. 

 Avvertenza: 

Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi, sull’emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali è  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note alle premesse: 

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,  al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i regolamenti.               

– Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.): 

«Art. 17 (Regolamenti). – Comma 1. (Omissis). 

 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il  Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando l’esercizio  della  potestà  regolamentare  del   Governo, determinano le norme generali regolatrici della  materia  e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.  Commi 3. – 4-ter (Omissis).». 

– Si  riporta  il  testo  dell’art.  3,  comma  5,  del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 

«Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni all’accesso  e  all’esercizio  delle  professioni  e  delle attività economiche). – Commi 1. – 4. (Omissis). 

 5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art.  33,quinto  comma,  della  Costituzione  per   l’accesso   alle professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della riduzione e  dell’accorpamento,  su  base  volontaria,  fra professioni   che   svolgono   attività   similari,    gli ordinamenti professionali devono garantire che  l’esercizio dell’attività risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla differenziazione e pluralità  di  offerta  che  garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica emanato ai sensi dell’art. 17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti principi: 

a) l’accesso alla professione  è  libero  e  il  suo esercizio  è   fondato   e   ordinato   sull’autonomia   e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  è consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla nazionalità o, in  caso  di  esercizio  dell’attività  in forma  societaria,  della  sede   legale   della   società professionale; 

b) previsione dell’obbligo  per  il  professionista  di seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in          medicina (ECM). La violazione  dell’obbligo  di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale  è sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; 

c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l’accesso  alla professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e  il  suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il  miglior esercizio della professione; 

[d) il compenso spettante al professionista è pattuito per  iscritto  all’atto  del   conferimento   dell’incarico professionale. Il professionista è  tenuto,  nel  rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente  il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando  il committente è un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione giudiziale  dei  compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui   la prestazione professionale è resa nell’interesse dei  terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;] 

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto  a stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti dall’esercizio     dell’attività     professionale.     Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento dell’assunzione dell’incarico, gli  estremi  della  polizza stipulata  per  la  responsabilità  professionale   e   il relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei professionisti; 

f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono specificamente affidate l’istruzione e la  decisione  delle questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell’Ordine territoriale o di consigliere  nazionale  è  incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta confermata la normativa vigente; 

g) la pubblicità informativa, con ogni  mezzo,  avente ad oggetto l’attività professionale,  le  specializzazioni ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  è  libera.  Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. Commi 5-bis – 12-bis (Omissis).».

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