Fideiussione assicurativa per Appalti pubblici

Fideiussione per Anticipazione Contrattuale negli Appalti Pubblici

L’anticipazione contrattuale è il pagamento anticipato che la stazione appaltante eroga all’appaltatore all’avvio di un appalto pubblico: è pari al 20% del valore del contratto e, negli appalti di lavori, viene corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione (art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023). Serve a dare all’impresa la liquidità necessaria per partire: materiali, mezzi, manodopera.

C’è però una condizione essenziale: senza una garanzia fideiussoria, l’anticipazione non viene erogata. In questa pagina spieghiamo come funziona la fideiussione per anticipazione contrattuale, come si calcola il suo importo, come si riduce durante i lavori e quali documenti servono per richiederla come polizza fideiussoria assicurativa.

Cos’è l’anticipazione contrattuale e a cosa serve

L’art. 125 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20%. Negli appalti di lavori l’anticipazione è calcolata sull’importo dell’intero contratto ed è corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che corrisponde alla consegna dei lavori, anche in caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l’anticipazione si calcola sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, secondo il cronoprogramma dei pagamenti. La norma esclude invece alcuni contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del Codice, con l’eccezione prevista per i servizi di ingegneria e architettura.

Perché serve la garanzia fideiussoria

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria: senza polizza, l’anticipo non viene pagato. È la tutela della stazione appaltante, che consegna denaro pubblico prima che le prestazioni siano eseguite.

L’importo della garanzia è pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. Il tasso di interesse legale è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze: per il calcolo puntuale si usa il tasso in vigore al momento dell’emissione.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti dell’art. 106, comma 3, del Codice Appalti: banche, imprese di assicurazione autorizzate e intermediari finanziari abilitati.

La polizza fideiussoria assicurativa è quindi una forma espressamente ammessa: il garante è una compagnia di assicurazione vigilata dall’IVASS e le linee di credito dell’impresa restano libere per l’operatività corrente.

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Come si recupera l’anticipo e come si riduce la garanzia

L’anticipazione non è un contributo a fondo perduto: la stazione appaltante la recupera progressivamente con trattenute sugli stati di avanzamento dei lavori, secondo il cronoprogramma. In parallelo, la legge prevede che l’importo della garanzia sia gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

La garanzia si estingue quindi con il completo assorbimento dell’anticipo: quando l’intera somma anticipata è stata recuperata attraverso le trattenute, la fideiussione perde ogni effetto.

Ritardi imputabili all’appaltatore: restituzione ed escussione

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Se l’appaltatore non restituisce quanto dovuto, la stazione appaltante escute la garanzia: il garante paga e poi si rivale sull’impresa in via di regresso. È il motivo per cui la polizza per anticipazione viene emessa dopo una valutazione della solidità dell’impresa e della sostenibilità del cronoprogramma.

Si può avere più del 20 per cento?

Sì, in un caso preciso previsto dal testo vigente dell’art. 125, comma 1: nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. La possibilità dipende quindi dalla singola gara: se il bando o il disciplinare non prevedono nulla, resta la misura ordinaria del 20 per cento. In passato percentuali maggiorate erano state ammesse in via temporanea da norme emergenziali; oggi la fonte è direttamente il Codice, senza scadenza.

Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro l’anticipazione è corrisposta secondo le scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.

Esempio di calcolo

Ipotizziamo un appalto di lavori con valore del contratto di 500.000 euro e un cronoprogramma che prevede il recupero dell’anticipo in dodici mesi:

  • anticipazione ordinaria: 20 per cento di 500.000 euro = 100.000 euro, erogati entro quindici giorni dalla consegna dei lavori;
  • importo della garanzia: 100.000 euro maggiorati dell’interesse legale calcolato sui dodici mesi del periodo di recupero (tasso fissato annualmente con decreto del MEF);
  • riduzione: a ogni stato di avanzamento la trattenuta recupera parte dell’anticipo e la garanzia si riduce automaticamente in proporzione;
  • se i documenti di gara prevedono l’incremento al 30 per cento: anticipazione di 150.000 euro e garanzia calcolata di conseguenza.

Sono valori puramente normativi, utili a capire il meccanismo: l’importo effettivo della garanzia dipende dal contratto e dal cronoprogramma della singola gara.

Documenti necessari e come richiederla

Per emettere la polizza fideiussoria per anticipazione contrattuale servono in genere questi documenti:

  • contratto d’appalto sottoscritto, con valore del contratto e cronoprogramma;
  • determina o comunicazione della stazione appaltante relativa all’anticipazione (con l’eventuale incremento previsto dai documenti di gara);
  • verbale di consegna dei lavori o data prevista di effettivo inizio della prestazione;
  • documentazione societaria e contabile aggiornata per la valutazione del rischio.

Il percorso: si invia la documentazione, si riceve la quotazione dalla compagnia, si sottoscrive la polizza e si consegna la garanzia alla stazione appaltante, che eroga l’anticipazione. Le condizioni aggiornate sono indicate nella richiesta di preventivo.

Le garanzie collegate: definitiva e rata di saldo

La fideiussione per anticipazione si affianca alla garanzia definitiva, che resta comunque dovuta per la firma del contratto ai sensi dell’art. 117: sono due garanzie distinte e coesistenti.

A fine lavori, il pagamento della rata di saldo è subordinato a una ulteriore garanzia specifica. Nelle pagine dedicate trovi il funzionamento di ciascuna.

Domande frequenti

Negli appalti di lavori è un istituto previsto direttamente dall’art. 125 del Codice: il 20 per cento del valore del contratto, corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Alcuni contratti di forniture e servizi elencati nell’allegato II.14 sono però esclusi, con l’eccezione dei servizi di ingegneria e architettura.

Negli appalti di lavori entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, cioè dalla consegna dei lavori, anche in caso di avvio in via d’urgenza. Nei contratti pluriennali di servizi e forniture è corrisposta entro quindici giorni dall’inizio della prima prestazione utile di ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma.

È pari all’anticipazione ricevuta maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero, secondo il cronoprogramma della prestazione. Su un anticipo di 100.000 euro con recupero in dodici mesi, la garanzia copre i 100.000 euro più gli interessi legali calcolati su quel periodo.

Sì. L’art. 125 prevede che l’importo della garanzia sia gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione tramite le trattenute sugli stati di avanzamento. Quando l’anticipo è interamente recuperato, la garanzia perde ogni effetto.

L’appaltatore decade dall’anticipazione e deve restituirla, con gli interessi legali calcolati dalla data di erogazione. Se non restituisce, la stazione appaltante escute la fideiussione: il garante paga e si rivale poi sull’impresa in via di regresso. I ritardi non imputabili all’appaltatore non producono la decadenza.

In generale sì, con il calcolo per annualità nei contratti pluriennali. Fanno eccezione i contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del Codice, ai quali l’anticipazione non si applica, fatto salvo quanto previsto per i servizi di ingegneria e architettura dal medesimo allegato.

Sì, se i documenti della singola gara lo prevedono: il testo vigente dell’art. 125 ammette un incremento dell’anticipazione fino al 30 per cento. Verifica sempre bando e disciplinare. Senza una previsione espressa nei documenti di gara, l’anticipazione resta nella misura ordinaria del 20 per cento.

Riferimenti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 125 (anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo) e art. 106, comma 3 (soggetti garanti), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo); art. 117 (garanzia definitiva e garanzia per la rata di saldo). Il previgente art. 124 del D.P.R. 207/2010 è citato solo come contesto storico: la disciplina attuale è l’art. 125. Testi verificati su Normattiva (versione vigente) in data 07/07/2026.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o assicurativa. Per valutare la soluzione più adatta alla tua situazione, rivolgiti a un professionista qualificato o contatta direttamente il nostro team.