18 Maggio 2026

D.Lgs. 36/2023: Guida tecnica alle fideiussioni negli appalti pubblici — Articoli 53-56

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Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che ha riscritto le regole degli appalti pubblici in Italia.

Una delle novità più importanti riguarda le garanzie: le cauzioni provvisorie e definitive, e soprattutto la possibilità di sostituire il deposito in denaro con una fideiussione assicurativa.

Per le imprese che partecipano a gare pubbliche, questo cambiamento è rilevante: non devi più immobilizzare grosse somme di denaro, ma puoi utilizzare una polizza emessa da una banca o compagnia assicurativa.

Per i professionisti — RUP, direttori tecnici, consulenti legali — è fondamentale capire cosa dice il Decreto, come si applica articolo per articolo e quali sono i vincoli legali che la fideiussione deve rispettare.

Questa guida è pensata per professionisti e operatori che hanno bisogno di capire il quadro normativo, non solo “come si ottiene una fideiussione”, ma “cosa prescrive il D.Lgs. 36/2023 e perché”.

Articolo 53 D.Lgs. 36/2023: La cauzione provvisoria

L’articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la cauzione provvisoria (o “garanzia provvisoria”). È la garanzia che l’impresa deve presentare insieme all’offerta di gara. Il suo scopo è semplice ma fondamentale: garantire la serietà della partecipazione. In altre parole, la stazione appaltante vuole essere certa che, se vinci la gara, non abbandoni l’impegno.

L’articolo 53 fissa un principio di proporzionalità: la cauzione provvisoria corrisponde di norma al 2% del valore a base di gara.

Esempio pratico: gara da 500.000 euro = cauzione provvisoria di 10.000 euro.

Il D.Lgs. 36/2023 introduce agevolazioni per le imprese certificate: quelle con certificazione ISO 9001 o equivalenti godono di riduzione fino all’1% dell’importo di gara.

Micro e piccole imprese possono beneficiare di ulteriori riduzioni a discrezione della stazione appaltante. Per affidamenti diretti sotto i 150.000 euro, la cauzione provvisoria può non essere richiesta se il bando lo prevede esplicitamente.

La novità principale è che l’articolo 53 consente espressamente di sostituire il deposito in contanti con una fideiussione emessa da banche o compagnie assicurative autorizzate.

La fideiussione deve avere validità minima pari alla durata della procedura di gara + 30 giorni (per coprire il periodo di aggiudicazione e gli eventuali ricorsi).

Articolo 54 D.Lgs. 36/2023: La cauzione definitiva

L’articolo 54 disciplina la cauzione definitiva (o “garanzia definitiva”). Entra in gioco dopo che l’impresa vince la gara: è la garanzia che tu porterai a termine i lavori, i servizi o le forniture come previsto dal contratto.

L’importo standard è il 10% dell’importo dell’appalto. Esempio: appalto aggiudicato per 500.000 euro = cauzione definitiva di 50.000 euro. Come per la cauzione provvisoria, le imprese certificate possono chiedere riduzioni fino al 5% dell’importo dell’appalto. Inoltre, il Decreto incoraggia le stazioni appaltanti a concedere riduzioni per imprese di piccole dimensioni.

Anche la cauzione definitiva può essere garantita con una polizza fideiussoria emessa da banche o compagnie assicurative autorizzate. La validità deve coprire l’intero periodo di esecuzione + 30 giorni (per garantire eventuali reclami sui lavori eseguiti).

La cauzione definitiva viene svincolata (cioè restituita o la polizza scade) quando: (1) l’appalto è completato, (2) non ci sono contenziosi pendenti sul contratto, (3) sono trascorsi i 30 giorni successivi al collaudo o al certificato di fine lavori.

Articolo 55 D.Lgs. 36/2023: La fideiussione come sostituto del deposito

L’articolo 55 definisce i requisiti minimi che una fideiussione deve avere per essere accettata dalla stazione appaltante.

RequisitoDettaglio
EmittenteBanca o compagnia assicurativa autorizzata (iscritta in Albo IVASS)
Importo garantitoEsattamente quello richiesto (provvisorio o definitivo)
BeneficiarioLa stazione appaltante
Validità temporaleDurata procedura + 30 giorni (provvisoria) o durata esecuzione + 30 giorni (definitiva)
ProrogaDeve essere prorogabile su richiesta della stazione appaltante
FormatoDocumento originale, copia autenticata, o digitale secondo norme e-procurement

Sia la fideiussione bancaria che la fideiussione assicurativa sono legittime secondo il D.Lgs. 36/2023, ma hanno caratteristiche diverse. La fideiussione bancaria garantisce il pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento, è rilasciata da banche e può essere collegata ad una linea di credito. La fideiussione assicurativa è una polizza emessa da una compagnia assicurativa, garantisce l’esecuzione della prestazione (più flessibile) ed è prorogabile più facilmente.

La fideiussione deve contenere clausole che rispettino il D.Lgs. 36/2023: deve essere incondizionata (non può contenere condizioni che limitano il diritto della stazione appaltante di farla valere), deve indicare quando scade automaticamente, deve essere prorogabile senza ulteriore consenso del mutuatario, deve avere forza esecutiva (la stazione appaltante può farla valere anche in caso di contestazioni).

Articolo 56 D.Lgs. 36/2023: La novazione e gestione della garanzia

L’articolo 56 prevede che, durante l’esecuzione dell’appalto, la fideiussione definitiva può essere novata (cioè sostituita) in vari casi: per varianti contrattuali che aumentano il valore dell’appalto, per subappalti, per modifiche tecniche o organizzative significative.

Un punto critico è cosa succede se la scadenza della fideiussione cade mentre l’appalto è ancora in esecuzione. La stazione appaltante deve chiedere proroga almeno 30 giorni prima della scadenza. L’impresa (o il suo emittente) è obbligata a rinnovare la garanzia senza aggravio di costi aggiuntivi (a meno che non siano stati concordati nella polizza).

La stazione appaltante ha il diritto di escutere (far valere) la fideiussione se: l’impresa non inizia i lavori nei tempi previsti, abbandona il cantiere, non rispetta gli obblighi contrattuali, non presenta la fideiussione definitiva entro i termini previsti. L’escussione è un atto amministrativo che non richiede sentenza giudiziale: la stazione appaltante può richiedere il pagamento all’emittente della fideiussione senza dover provare in tribunale l’inadempimento.

Confronto con il Codice precedente (D.Lgs. 50/2016)

Per chi viene dal vecchio Codice, le principali novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 riguardano maggiore chiarezza sulle percentuali (2% provvisoria, 10% definitiva), favor per fideiussioni vs depositi in denaro, e procedure di proroga semplificate.

Per un’analisi dettagliata di tutte le novità del nuovo Codice Appalti, consulta la nostra guida completa ai 6 punti chiave del D.Lgs. 36/2023.

Casi pratici: Come applicare il D.Lgs. 36/2023

Caso 1 — Gara di lavori (appalto da 2 milioni euro)

Comune indice gara per realizzazione strada comunale, importo 2 milioni euro.

Cauzione provvisoria richiesta: 2% di 2.000.000 = 40.000 euro, forma fideiussione assicurativa, validità 90 giorni minimo. Se l’impresa ha ISO 9001: riduzione a 1% = 20.000 euro.

Cauzione definitiva (dopo aggiudicazione): 10% di 2.000.000 = 200.000 euro, validità 19 mesi minimo. Se emerge variante in aumento del 10%, cauzione passa a 220.000 euro.

Caso 2 — Appalto di servizi (da 150.000 euro)

Azienda partecipa a gara CONSIP per fornitura servizi di consulenza, importo 150.000 euro.

Cauzione provvisoria: 2% di 150.000 = 3.000 euro, forma fideiussione, validità ca. 90 giorni.

Cauzione definitiva: 10% di 150.000 = 15.000 euro, validità 13 mesi.

Caso 3 — Appalto sotto soglia (affidamento diretto, 80.000 euro)

Ente pubblico affida direttamente la fornitura di attrezzature, importo 80.000 euro.

Cauzione provvisoria: non obbligatoria se bando non la richiede.

Cauzione definitiva: non obbligatoria per importi così bassi, salvo richiesta esplicita nel capitolato.

Checklist operativa: Come verificare che la fideiussione sia conforme

  • Emittente autorizzato: la banca o compagnia assicurativa è iscritta in Albo IVASS
  • Importo corretto: corrisponde esattamente a quanto richiesto nel bando
  • Beneficiario: è nominata la stazione appaltante come beneficiario
  • Validità: copertura minima procedura + 30 giorni (provvisoria) o esecuzione + 30 giorni (definitiva)
  • Prorogabilità: è esplicitamente indicato che la proroga è automatica su richiesta beneficiario
  • Incondizionatezza: la fideiussione non contiene condizioni limitanti
  • Formato: presentata in forma corretta secondo norme e-procurement
  • Lingua: in italiano o inglese (se richiesto)
  • Firma digitale: sottoscritta digitalmente dall’emittente se inviata telematicamente

Domande frequenti (FAQ)

La cauzione è la garanzia economica (l’importo da garantire: 2% o 10%). La fideiussione è lo strumento mediante il quale la garanzia viene data (polizza assicurativa o bancaria). Cauzione = cosa garantisci; fideiussione = come lo garantisci.

Sì, entrambe sono legittime secondo l’art. 55 del D.Lgs. 36/2023, purché l’emittente sia autorizzato. Tuttavia, le stazioni appaltanti spesso preferiscono polizze assicurative perché più flessibili.

Deve essere: incondizionata, prorogabile su richiesta beneficiario, importo esatto, validità esplicitamente indicata, emessa da soggetto autorizzato, intestata a favore della stazione appaltante.

Il D.Lgs. 36/2023 stabilisce questi importi; la legge non consente aumenti arbitrari oltre il 10%. Se emerge una variante in aumento, l’importo si ricalcola sulla nuova base.

La stazione appaltante deve chiedere proroga almeno 30 giorni prima della scadenza. Sei obbligato a rinnovare la validità senza costi extra (salvo diverso accordo in polizza).

È il diritto della stazione appaltante di far valere la fideiussione (chiedere il pagamento all’emittente) se non adempie gli obblighi contrattuali. Non serve sentenza giudiziale.

Riferimenti normativi

⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o assicurativa. Il D.Lgs. 36/2023 è un testo complesso che continua a ricevere chiarimenti da parte di ANAC e dei tribunali amministrativi. Ogni stazione appaltante può applicare la normativa con margini di discrezionalità. Per valutare la soluzione più adatta alla tua situazione specifica, rivolgiti a un professionista qualificato (avvocato, commercialista, consulente appalti pubblici) o contatta direttamente il nostro team di specialisti.

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Foto di copertina: Vitaly Gariev su Unsplash


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