Udienza TAR Lazio 28 Gennaio 2026 VIES e Società Extra UE Cosa è Successo?
L’Udienza al TAR del Lazio di ieri 28 Gennaio 2026 ha acceso i riflettori sulle regole fiscali che riguardano le società extra UE che operano in Italia. La questione centrale è l’applicazione del Decreto MEF del 4 dicembre 2024 sul VIES e le misure anti evasione che impongono forti garanzie finanziarie. Questo articolo spiega cosa è successo nell’aula del tribunale amministrativo il 28 gennaio 2026 e quali sono le implicazioni pratiche per le imprese straniere.
Il Contesto Società Extra UE e Rappresentante Fiscale in Italia
Immagina un’impresa con sede legale fuori dall’Unione Europea ad esempio in Cina che vuole vendere i suoi prodotti in Italia e in Europa. Per farlo deve obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale in Italia e iscriversi al sistema VIES il registro delle operazioni intracomunitarie. Questo rappresentante agisce come un delegato locale per tutti gli adempimenti fiscali.
Tuttavia con il nuovo Decreto MEF dello scorso dicembre lo Stato italiano ha inasprito le regole introducendo misure di contrasto all’evasione dell’IVA molto rigide.
In sostanza a tutte le società extra UE che chiedono l’iscrizione al VIES viene ora richiesta una garanzia finanziaria, spesso una fideiussione da 50.000,00 Euro con validità triennale.
L’obiettivo dichiarato è proteggere le entrate fiscali ma molte aziende sostengono che questa misura sia sproporzionata.
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Il Ricorso al TAR Lazio e il Nodo dell’Ammissibilità
Un gruppo di circa 20 società cinesi e due loro associazioni di categoria hanno presentato ricorso al TAR del Lazio chiedendo di annullare o sospendere queste nuove norme. Dopo un iniziale diniego da parte del TAR e un intervento del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la complessità della questione si è arrivati all’udienza del 28 gennaio 2026.
Prima ancora di entrare nel merito delle tasse però il TAR ha dovuto affrontare un problema procedurale fondamentale l’ammissibilità del ricorso. La domanda chiave è stata: Questa impugnazione è stata presentata in tempo utile oppure è tardiva?
Normalmente per presentare un ricorso al TAR si hanno 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Il Codice del Processo Amministrativo all’articolo 41 comma 5 prevede però un’eccezione il cosiddetto termine lungo di 150 giorni. Questo termine più esteso è pensato per tutelare chi si trova all’estero e potrebbe avere difficoltà pratiche.
Il Dilemma Interpretativo Italiano o Straniero
Il cuore del dibattito in udienza è stato proprio questo quando si applica il termine di 150 giorni Nel caso specifico le società ricorrenti hanno la sede all’estero ma un rappresentante fiscale in Italia che riceve tutti gli atti.
La difesa dello Stato ha sostenuto che avendo un rappresentante fisso in Italia queste società devono essere equiparate a soggetti italiani e rispettare quindi il termine ordinario di 60 giorni. Se hanno presentato il ricorso dopo tale termine anche se entro i 150 giorni il ricorso sarebbe inammissibile.
Gli avvocati delle società hanno opposto una tesi diversa. Hanno spiegato che il rappresentante fiscale per poter agire in giudizio ha dovuto ricevere apposite procure notarili dalla Cina un processo che richiede mesi. Sostengono quindi che la difficoltà organizzativa resta e che pertanto il termine allungato di 150 giorni deve trovare applicazione perché tutela la sede estera del soggetto non solo il luogo della notifica.
La Questione di Merito Proporzionalità delle Misure Anti Evasione
Se il TAR riterrà il ricorso ammissibile si passerà al merito della questione. Qui il tema è il principio di proporzionalità. Le società ricorrenti sostengono che le severe misure del decreto siano illegittime perché applicate in modo automatico e generalizzato.
Il loro argomento è chiaro noi vendiamo principalmente attraverso grandi piattaforme di e-commerce come Amazon che già trattengono e versano l’IVA per conto nostro. In questo modello il rischio di evasione fiscale è praticamente nullo. Applicare loro la stessa garanzia richiesta a operatori ad alto rischio significa violare il principio di proporzionalità.
Cosa Cambia Ora per le Società Extra UE?
È cruciale sottolineare che l’udienza non ha modificato le regole vigenti. In attesa della decisione del TAR, il Decreto MEF del 4 dicembre 2024 resta pienamente in vigore.
Pertanto per le società extra UE che intendono iscriversi al VIES o mantenere l’iscrizione, la richiesta di una garanzia finanziaria rimane un obbligo concreto. Senza di essa l’Agenzia delle Entrate può rifiutare l’iscrizione o cancellare quella esistente.
Quando Arriverà la Decisione del TAR?
I tempi per la pubblicazione della sentenza possono variare. Per cause complesse come questa che toccano importanti questioni interpretative il TAR Lazio può impiegare dai 2 ai 6 mesi o più per depositare la decisione motivata. È quindi realistico attendersi un pronunciamento tra la primavera e l’estate del 2026.
La sentenza dovrà risolvere tre nodi cruciali
- L’interpretazione del termine di impugnazione per i soggetti con rappresentante fiscale.
- Lo status delle società extra UE rispetto agli adempimenti procedurali italiani.
- La legittimità e proporzionalità delle misure restrittive per l’accesso al VIES.
L’udienza del TAR Lazio del 28 gennaio 2026 non è un semplice tecnicismo giuridico ma un caso che definisce i confini tra controllo fiscale e libertà di mercato.
La decisione che verrà avrà un impatto diretto sulla capacità delle migliaia di imprese extra UE di operare nel mercato italiano ed europeo in modo agile e competitivo. Per ora le regole restano severe ma gli occhi sono puntati sulla prossima mossa del tribunale amministrativo.
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