RCP per Agenti in Attività Finanziaria: garantisci la sicurezza dei tuoi clienti e la protezione del tuo business

agente finanzio a lavoro con la polizza assicurativa rcp
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Stai cercando la migliore Polizza di RC professionale per Agenti in attività finanziaria?

La Responsabilità Civile Professionale (RCP) per gli Agenti in attività finanziaria è un’assicurazione obbligatoria per tutti coloro che esercitano questa professione.
Essa copre i danni causati a terzi a causa di errori o omissioni commessi nello svolgimento dell’attività lavorativa.

La RCP per gli Agenti in attività finanziaria è una polizza che garantisce la copertura dei danni causati ai clienti a seguito di errori o omissioni commessi nell’esercizio dell’attività professionale. La polizza copre anche i danni causati a terzi, come ad esempio i fornitori o i collaboratori.

La RCP per gli Agenti in attività finanziaria è un’assicurazione obbligatoria per legge, in quanto essa garantisce la protezione dei clienti e dei terzi dai danni causati dagli errori o omissioni degli agenti. In caso di mancato possesso di una polizza RCP, gli agenti rischiano sanzioni amministrative e civili.

Per sottoscrivere una polizza RCP per gli Agenti in attività finanziaria, è necessario fornire all’assicuratore informazioni dettagliate sull’attività professionale svolta e sui rischi connessi. È importante sottolineare che la polizza RCP per gli Agenti in attività finanziaria deve essere sottoscritta da una società assicurativa autorizzata e che essa deve essere sempre aggiornata per evitare eventuali problemi in caso di sinistro.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Agenti in attività finanziaria?

Scrivi online per ricevere un preventivo immediato, oppure chiama una delle nostre sedi più vicine.
Puoi contattarci anche tramite WhatsApp +39 339.71.50.157 manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti.
Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Mediatore creditizio Agente in attività finanziaria, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  2. Codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Aumento franchigia

La franchigia può essere aumentata a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

  • Acquisto della retroattività La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.

Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.

Estensioni assicurative possibili:

  • ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
  • ESTENSIONE MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
  • CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)

Cosa si intende con il termine: CONTINUOUS COVER?

Continuous cover è una clausola introdotta nel settore delle assicurazioni professionali che garantisce la continuità della copertura assicurativa in caso di rinnovo della polizza annuale con la stessa compagnia assicurativa. In assenza di questa clausola, ogni polizza annuale sarebbe considerata un nuovo contratto autonomo e distinto dal precedente, senza la continuità garantita dal tacito rinnovo.

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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