Qual è la polizza migliore di Responsabilità Civile Professionale per addetti alla sicurezza sul lavoro e tutela della salute?
La Responsabilità Civile Professionale per gli addetti alla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute è una polizza obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività in questo ambito.
Cosa copre?
Essa copre eventuali danni causati a terzi a causa di negligenza o errore professionale, garantendo così una protezione per il professionista e per l’azienda per la quale lavora.
Esistono diverse opzioni di polizze disponibili sul mercato, ma per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze è importante valutare alcuni fattori chiave.
In primo luogo, è importante verificare che la polizza copra tutte le attività svolte dal professionista, comprese quelle specifiche del settore in cui si lavora.
Inoltre, è importante verificare che la polizza copra anche eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento dell’attività professionale, come ad esempio infortuni o malattie professionali.
Un altro fattore da tenere in considerazione è la copertura per le spese legali, che deve essere inclusa nella polizza per garantire al professionista una protezione contro eventuali cause legali.
Inoltre, è importante verificare che la polizza preveda un massimale adeguato, in modo da garantire una copertura adeguata in caso di danni causati a terzi.
Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, è consigliabile optare per compagnie affidabili e con una lunga esperienza nel settore, in modo da garantire una maggiore sicurezza e una maggiore copertura in caso di sinistro.
In definitiva, la scelta della polizza di Responsabilità Civile Professionale per gli addetti alla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute è un passo importante per garantire una protezione adeguata sia per il professionista che per l’azienda per la quale lavora. È importante valutare attentamente le diverse opzioni disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, optando per compagnie affidabili e con una lunga esperienza nel settore.
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Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Addetto alla sicurezza che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato sono a carico dell’Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza.
È possibile, pagando un integrazione di premio, aggiungere delle estensioni alla polizza base, e sono:
- D.lgs. 447/1995 – ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSIONE
- D.P.R. 459/1996 – VALUTAZIONE CONFORMITÀ ESTENSIONE
- D.lgs. 40/2000 – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ESTENSIONE
- Lg 818/1984 – PREVENZIONE INCENDIO ESTENSIONE
- D.lgs. 311/2006 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA ESTENSIONE
- D.lgs. 231/01 ESTENSIONE CONDUZIONE CORSI DI FORMAZIONE ESTENSIONE CONSULENZA/ASSISTENZA CREAZIONE PROTOCOLLO
- D.lgs. 196/2003 ESTENSIONE CONSULENZA/ASSISTENZA CONSEGUIMENTO E MANUTENZIONE CERTIFICAZIONE ISO ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
- Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
- Avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
Che obblighi ha l’assicurato?
- Ha il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.
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