La Cassazione 2025 boccia la clausola “a prima richiesta”: cosa cambia per le fideiussioni

Cosa ha stabilito la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14687 del 2025, ha stabilito un principio di grande rilievo per chi stipula contratti di fideiussione. La clausola “a prima richiesta” può essere dichiarata nulla per vessatorietà se deroga al termine semestrale previsto dall’articolo 1957 del Codice Civile.
Questo significa che quando un contratto di fideiussione obbliga il fideiussore a pagare immediatamente su semplice richiesta del creditore, senza rispettare i limiti temporali imposti dalla legge, la clausola è considerata squilibrata e quindi nulla.
La Cassazione ha ribadito che il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. è una tutela fondamentale per il garante e non può essere eliminato arbitrariamente. In assenza di negoziazione reale, la clausola “a prima richiesta” è una clausola vessatoria e va annullata.
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Il problema della deroga al termine semestrale
L’articolo 1957 del Codice Civile prevede che il creditore debba agire contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Se non lo fa, decade dal diritto di chiedere il pagamento.
Questo termine serve a evitare che il garante resti esposto a vita al rischio di dover pagare. Tuttavia, in molte fideiussioni bancarie e assicurative, viene inserita una clausola “a prima richiesta” che permette al creditore di esigere il pagamento immediato, anche dopo anni.
Secondo la Cassazione, questa deroga crea un evidente squilibrio tra le parti e lede il diritto del fideiussore. Se la clausola non è stata oggetto di trattativa individuale, ma è stata semplicemente imposta con un modulo standard, essa è nulla per vessatorietà.
In altre parole, nessuna banca o compagnia assicurativa può pretendere di eliminare la protezione temporale offerta dall’art. 1957 c.c.
Effetti pratici per fideiussore e creditore
Quando la clausola “a prima richiesta” viene dichiarata nulla, tornano pienamente operative le regole dell’articolo 1957. Il creditore non può più chiedere il pagamento immediato in qualsiasi momento, ma deve rispettare il termine semestrale.
Il fideiussore, invece, può opporre la nullità della clausola e chiedere che venga applicata la disciplina legale. Il contratto di fideiussione resta valido, ma senza la parte abusiva.
Questo principio vale sia per le fideiussioni bancarie sia per le fideiussioni assicurative, molto usate dalle aziende negli appalti pubblici o nelle garanzie per anticipi e obbligazioni contrattuali.
Per le imprese, la novità della Cassazione rappresenta una protezione importante: la garanzia non può essere trasformata in un impegno illimitato nel tempo.
Rapporto con le altre pronunce
Da anni la giurisprudenza discute sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Alcune sentenze passate avevano ritenuto che la presenza della clausola “a prima richiesta” bastasse a rendere la garanzia autonoma, cioè indipendente dal debito principale.
Altre pronunce, invece, hanno sostenuto che questa clausola, da sola, non è sufficiente a mutare la natura del contratto. Il garante deve poter comunque opporre le eccezioni previste dalla legge.
Con l’ordinanza 14687/2025, la Cassazione chiarisce definitivamente che non si può derogare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. senza cadere nella nullità per vessatorietà.
La decisione segna un punto fermo nel dibattito e impone maggiore equilibrio nei contratti di garanzia, sia a tutela del fideiussore sia a beneficio della trasparenza del mercato finanziario.
Cosa cambia per chi ha sottoscritto una fideiussione
Chi ha firmato una fideiussione che contiene la clausola “a prima richiesta” deve verificare attentamente il contratto. Se la clausola prevede che il creditore possa chiedere il pagamento in qualsiasi momento, senza rispettare il termine di sei mesi, si tratta di una clausola potenzialmente nulla.
In questo caso, il fideiussore può chiedere la dichiarazione di nullità e far valere che il creditore rispetti le tempistiche legali.
Per le aziende, significa che una fideiussione assicurativa stipulata per partecipare a una gara d’appalto o garantire un anticipo non può contenere clausole che eliminano i limiti di tempo previsti dal Codice Civile.
Il principio vale anche per i privati che sottoscrivono fideiussioni collegate a prestiti o contratti di locazione: il termine semestrale è una tutela che non può essere cancellata.
Ruolo delle associazioni e tutele possibili
Le associazioni di tutela dei consumatori e le strutture specializzate possono aiutare cittadini e imprese a verificare la correttezza delle fideiussioni sottoscritte.
In particolare, possono:
- fornire informazioni preventive sui rischi delle clausole vessatorie;
- assistere nella redazione di contestazioni o ricorsi;
- segnalare alle autorità di vigilanza eventuali pratiche scorrette diffuse sul mercato.
Per chi ha firmato una fideiussione con clausola “a prima richiesta”, è consigliabile richiedere copia integrale del contratto e rivolgersi a un legale o a un consulente esperto in diritto delle garanzie per valutare la possibilità di far valere la nullità.
Domande frequenti sulla nullità della clausola “a prima richiesta”
La Cassazione 2025 mette un punto fermo in materia di fideiussioni. La clausola “a prima richiesta”, se elimina o modifica il termine semestrale previsto dall’articolo 1957 del Codice Civile, è nulla per vessatorietà.
Il creditore deve rispettare i tempi di legge, mentre il fideiussore ha diritto di opporsi e chiedere l’applicazione del regime legale.
Per aziende e privati, questa decisione rappresenta una garanzia di equilibrio contrattuale e un invito a leggere sempre con attenzione le fideiussioni assicurative prima di firmare.
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