DPR nr. 137/2012 – Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

  1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali  sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono  affidati i compiti  di  istruzione e decisione  delle  questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. 

  2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma  1  sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei  consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi  di  disciplina, nei consigli  di disciplina territoriali con piu’ di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e  sono presieduti dal componente con maggiore anzianità  d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non  iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 

  3.  Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di  consigliere del corrispondente consiglio di disciplina  territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco  di  cui al periodo che precede è composto da un numero di  nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore  del  presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 

  4.  Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore  anzianità d’iscrizione all’albo o, quando  vi  siano  componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore  anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte  dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 

  5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione,  si  provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 

  6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica  per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale. 

  7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che  decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari,  sono  istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono  affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni  disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto. 

  8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono  esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle  funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata  in vigore del presente decreto, previo parere  favorevole  del  ministro vigilante. 

  9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina  nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente  con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo.  Le funzioni  di  segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo. 

  10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le  funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 

  11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di  procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e  i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio  si  intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina. 

  12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento  dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente.  Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo  svolgimento  delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina  di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette. 

  13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente. 

  14. Restano altresì ferme le disposizioni  vigenti  in  materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

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