Legislazione sull’intermediazione assicurativa

Nuova normativa aggiornata sull’intermediazione assicurativa

In ottemperanza all’attuazione della nuova normativa de ai regolamenti  attuativi, e quindi il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ed il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, pubblichiamo di seguito il Codice delle Assicurazione private, Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, il Nostro Allegato 3, 4 e 4 ter comprensivi dell’elenco delle compagnie di assicurazioni Direzioni e/o Agenzie con rapporti di collaborazione formalizzati ed intermediari con i quali intratteniamo rapporti di collaborazione orizzontali ai sensi dell’art. 22 DL 179/2012 

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
IVS IVsAPIC

Reg. Uff. I

Prot. N° 0188834/18 del 02/08/2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge

n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l’articolo 22;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) Art. 5 (Persone fisiche)

Art. 6 (Società)

Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata) Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione) Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa) Art. 21 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile) Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29 (Iscrizione nel Registro)

Art. 30 (Cancellazione dal Registro)

Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro) Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)

Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)

Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri) Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso) Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari) Art. 43 (Obblighi di comunicazione)

Art. 44 (Adempimenti annuali) Art. 45 (Verifiche periodiche)

Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari) Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)

Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52 (Ambito di applicazione)

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione) Art. 54 (Regole generali di comportamento)

Art. 55 (Conflitti di interesse)

Art. 56 (Informativa precontrattuale)

Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)

Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) Art. 59 (Vendita con consulenza)

Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti) Art. 61 (Modalità dell’informativa)

Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale) Art. 64 (Fideiussione bancaria)

Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie) Art. 66 (Contratti in forma collettiva)

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69 (Ambito di applicazione)

Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi) Art. 71 (Divieto di discriminazione)

Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)

Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 75 (Trasmissione della documentazione)

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione) Art. 78 (Registrazione dei domìni)

Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari) Art. 80 (Servizi di comparazione)

Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet) Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)

Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento) Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento) Art. 88 (Formazione professionale)

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

Art. 92 (Videoconferenza e webinar) Art. 93 (E-learning)

Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

Titolo IV – Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni

Art. 97 (Abrogazioni)

Titolo II – Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice)

Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-

sexies del Codice)

Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.

Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.

Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

PARTE I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2 (Definizioni)

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

“aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;

“addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo

109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

“addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

“agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

“assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;

“call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;

“Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

“collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

“contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;

“contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;

“contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;

“contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;

“dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;

“distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;

“distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;

“documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

“e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;

“firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

“firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

“Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;

“impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

“imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;

“intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;

bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;

dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;

ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;

ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di

riassicurazione;

gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;

hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;

ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;

jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;

kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ”;

ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;

oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;

qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;

rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;

ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;

vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;

ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;

xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della stessa.

Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.

Il presente Regolamento non si applica:

alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;

alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate

dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:

sezione A: gli agenti;

sezione B: i mediatori;

sezione C: i produttori diretti;

sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;

sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;

sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:

nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

Art. 5 (Persone fisiche)

Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

numero e data di iscrizione;

relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;

relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.

Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;

la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

se operano individualmente;

se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;

le sedi operative;

gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.

Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);

se operano individualmente;

se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;

se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;

se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;

se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.

Art. 6 (Società)

Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

ragione o denominazione sociale;

sede legale ed eventuali sedi secondarie;

numero e data di iscrizione;

per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:

gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;

per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;

per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;

cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.

Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.

Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di distribuzione;

cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di distribuzione.

Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.

L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.

Art. 8

(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:

le imprese italiane;

i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;

gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.

Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)

I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:

delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;

delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;

delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;

delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;

delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui all’articolo 36;

delle comunicazioni di cui all’articolo 43.

In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;

le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.

Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.

I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:

per ciascun sinistro, euro 1.250.000;

all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.

Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

Art. 12 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all’articolo 15;

non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:

il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;

le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.

Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:

avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;

avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma

  1. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:

le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;

le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;

gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;

gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 114-septies del Testo unico bancario;

Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:

avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);

non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19 deve:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

mercati assicurativi e finanziari;

regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;

assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;

gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;

attività e prodotti assicurativi e finanziari.

I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.

La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione

dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.

L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.

Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:

ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all’indirizzo di posta elettronica certificata;

comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.

Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;

aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.

Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;

aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;

non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29 (Iscrizione nel Registro)

L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel Registro.

Art. 30 (Cancellazione dal Registro)

Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:

a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;

in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;

in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;

relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;

limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;

limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.

Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio.

La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.

Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:

siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:

ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;

ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;

ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:

per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;

per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;

venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;

in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).

Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.

L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)

Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:

siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;

venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;

in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.

La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma 1.

Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo 43, comma 7.

Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)

Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le

modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.

Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.

Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.

L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.

Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione

dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.

L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)

Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116- quinquies del Codice.

Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

cognome e nome o ragione sociale;

nazionalità;

indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;

regime di attività svolta;

in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;

Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;

data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice;

indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.

L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.

Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.

In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)

In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.

Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.

Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Il responsabile di cui al comma 1 deve:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

mercati assicurativi e finanziari;

regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;

assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;

gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;

attività e prodotti assicurativi e finanziari.

I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.

L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).

L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.

L’impresa di cui al comma 6:

accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.

È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.

Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:

gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;

gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;

gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.

La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43
(Obblighi di comunicazione)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. La ripresa dell’attività è subordinata:

al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;

alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;

per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 89.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:

le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;

relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;

le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.

Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:

al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;

a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.

Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 disponibile sul sito dell’Autorità.

Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.

Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto.

Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Art. 44 (Adempimenti annuali)

Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;

gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;

gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.

Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del Codice.

Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.

Art. 45 (Verifiche periodiche)

L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:

la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’esercizio dell’attività;

limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.

L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.

L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:

il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite

di reti distributive;

la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.

Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.

La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.

Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:

le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;

le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;

le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.

L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)

La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.

Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:

siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito

dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.

Gli intermediari di cui al comma 1:

accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Art. 50
(Reti di vendita multilevel marketing)

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:

l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;

la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;

i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;

in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:

conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;

definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;

sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;

si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;

garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in

termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a condizione che:

entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;

l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.

Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.

L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.

L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.

L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.

Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.

Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:

dagli iscritti nel Registro;

dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;

dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

Capo II – Regole di comportamento Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.

Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54
(Regole generali di comportamento)

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:

comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;

osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;

acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.

I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.

Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Art. 55 (Conflitti di interesse)

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a

operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;

evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56 (Informativa precontrattuale)

Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.

Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.

Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice;

la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.

In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.

La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.

I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la

documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-

quater, comma 5, lettera c), del Codice.

Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)

Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:

dall’intermediario che distribuisce il contratto;

dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.

I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.

7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.

Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 59
(Vendita con consulenza)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.

Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.

Art. 61 (Modalità dell’informativa)

Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.

Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.

La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.

Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.

Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.

In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)

Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a

quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma 1.

Art. 64 (Fideiussione bancaria)

Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.

In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:

gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;

ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;

nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.

L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

Art. 66
(Contratti in forma collettiva)

Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.

Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:

i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;

i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66;

le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;

l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;

limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma 2, del Codice;

l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da

a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.

Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.

La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:

contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;

contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:

il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;

il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.

Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71
(Divieto di discriminazione)

Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.

In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)

Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.

In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Art. 73
(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:

il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;

la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.

I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.

Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:

i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;

gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.

Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.

I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.

I distributori adottano procedure tali da garantire:

la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;

l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;

la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:

effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;

osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;

assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75
(Trasmissione della documentazione)

I distributori trasmettono al contraente:

entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;

l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:

siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;

forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;

forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:

possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;

riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.

Art. 78 (Registrazione dei domìni)

I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.

E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

la sede legale e le eventuali sedi operative;

il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;

i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;

la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;

i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:

indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall’home page;

garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;

in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;

forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;

si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;

adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;

garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;

nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall’articolo 54, comma 2;

garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)

I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:

le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;

i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)

I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.

Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.

Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:

se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;

della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;

che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;

sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).

I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:

siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;

in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84 (Prova di idoneità)

La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’Istituto.

Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:

Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);

Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);

Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2).

Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:

almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;

almeno un esperto o specialista dell’IVASS;

almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.

Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.

Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.

I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’IVASS nel provvedimento di nomina.

Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:

gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;

i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;

gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;

gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;

i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.

Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;

i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.

Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.

I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:

per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;

per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.

I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:

per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;

per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;

per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.

Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.

Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.

Art. 88 (Formazione professionale)

La formazione professionale è:

pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;

mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:

gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;

gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.

Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:

è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;

è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;

può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.

Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

il programma del corso;

i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;

il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

il questionario somministrato.

Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.

Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

videoconferenza;

webinar;

e-learning.

I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:

i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);

lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 92 (Videoconferenza e webinar)

I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e

microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.

La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93 (E-learning)

I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;

fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);

monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;

multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;

un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;

la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;

la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;

la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);

la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

La formazione e I’aggiornamento professionale:

sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.

La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;

i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.

Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

Titolo IV Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:

delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;

di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:

docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6;

soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.

Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali Titolo I

Abrogazioni Art. 97 (Abrogazioni)

Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;

il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;

il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.

In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all’Organismo di cui al medesimo articolo.

Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.

Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.

In particolare procede alla cancellazione:

della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;

della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.

A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e

alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:

siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;

nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.

Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice)

Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.

Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u).

In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.

Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,

lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio dell’attività di distribuzione.

L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.

Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.

Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.

Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.

La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall’articolo 46, comma 5.

Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.

Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice)

Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.

Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del

Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)

Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.

La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.

Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS

n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per l’anno 2019.

La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS

n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:

ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;

ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.

firma 1

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge
n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha
approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio elettronico;

2

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni,
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed
integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d.
“cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare
l’articolo 22;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge
concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei
mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore
anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui
all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di
denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della
trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da
parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e
integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

3

controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre
2006;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei
prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di
atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti
professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma
9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di
settore;

adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 5 (Persone fisiche)

4

Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 12 (Domanda di iscrizione)
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di
distribuzione riassicurativa)
Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 16 (Domanda di iscrizione)
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Art. 21 (Domanda di iscrizione)
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del
passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto
nella sezione E)
Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli
intermediari iscritti nel Registro

5

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri
Stati membri
Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione

Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella
sezione D del Registro
Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario
Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Capo IV – Disposizioni particolari
Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a
soggetti iscritti nella sezione A)
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento
Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52 (Ambito di applicazione)
Capo II – Regole di comportamento
Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
Art. 54 (Regole generali di comportamento)
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Art. 56 (Informativa precontrattuale)

6
Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
Art. 59 (Vendita con consulenza)
Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma
digitale)
Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Art. 69 (Ambito di applicazione)
Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
Art. 71 (Divieto di discriminazione)
Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione)
Art. 78 (Registrazione dei domìni)
Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Art. 80 (Servizi di comparazione)
Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)
Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Art. 88 (Formazione professionale)
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91 (Formazione a distanza)
Art. 92 (Videoconferenza e webinar)
Art. 93 (E-learning)
Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

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Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
Titolo IV – Soggetti formatori
Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni
Art. 97 (Abrogazioni)
Titolo II – Disposizioni transitorie
Art. 98 (Gestione del Registro)
Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del
Registro)
Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione)
Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma

1, lettera cc)-septies del Codice)

Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione,
gestione e controllo della distribuzione)
Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-
sexies del Codice)
Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)
Titolo III – Disposizioni finali
Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

  • Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
    assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.
  • Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
    assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40
    del 2 agosto 2018.
  • Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli
    intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.
  • Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della
    proposta o, qualora non prevista, del contratto.
  • Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.
  • Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

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PARTE I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111,
    112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del
    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni,
    nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
    modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    Art. 2
    (Definizioni)
  2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni
    dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e
    integrazioni. In aggiunta, si intende per:
    a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura
    di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e
    sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del
    premio;
    b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale
    operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
    incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli
    intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo
    109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari
    inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
    c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”:
    gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati
    degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari
    assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del
    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti
    nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in
    stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei
    locali di tali intermediari;
    d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese
    di assicurazione o di riassicurazione;
    e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
    civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
    diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2,
    comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
    1°settembre 1993, n. 385;

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g) “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che
consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle
sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del
medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a
distanza;
k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa
prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o
clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non
modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi
idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o
riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre
prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o
compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella
conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la
fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno
o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di
ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere
direttamente o indirettamente lo stesso;
r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni;
s) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali
e di internet;

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t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme
definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi
che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di
riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza;
y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa
e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo
109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti
nell’Elenco annesso;
z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni e integrazioni;
aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e
intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni e integrazioni;
cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei
contenuti formativi;
dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di
programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in
particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle
attività on-line e l’analisi delle statistiche;
ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al
pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia
sottoposto a forme di controllo;
ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che
non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di

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riassicurazione;
gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più
argomenti didattici omogenei;
hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di
accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare
e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un
provider del servizio;
kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio
e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi ”;
ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane –
Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei
rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima;
nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito
dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali
con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di
coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in
qualità di distributore;
qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che,
nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni
direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di
direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione
assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di
distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione
A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella

12

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center,
nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e
percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui
contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure
elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui
l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la
clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti
assicurativi e riassicurativi;
ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la
contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso
la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la
condivisione di materiale formativo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio
    della stessa.
  2. Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma
    1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o
    di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione
    abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività
    principale.
  3. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o
    convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi
    ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico
    connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione
    percepisca un compenso.
  4. Il presente Regolamento non si applica:
    a) alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
    b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo
    accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate

13

dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti
dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel

territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali

Art. 4

(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

  1. E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
    accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
    Repubblica.
  2. Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109
    del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
    a) sezione A: gli agenti;
    b) sezione B: i mediatori;
    c) sezione C: i produttori diretti;
    d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e
    Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
    e) sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario,
    iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a
    titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo
    109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella
    sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta
    l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano
    esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
    f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo
    109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di
    assicurazione.
  3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non
    operanti, mediante evidenza:
    a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o
    che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento
    dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11;
    b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato
    assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione
    della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
    c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione
    assicurativa.

Art. 5
(Persone fisiche)

14

  1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) numero e data di iscrizione;
    d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale
    dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per
    le quali svolgono l’attività;
    e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale
    dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
  2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto
    dal comma 1, riporta:
    a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i
    soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
    b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se operano individualmente;
    (ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
    iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella
    sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali
    di società iscritte nella medesima sezione;

c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di
stabilimento, della sede;
e) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
f) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del
periodo di inattività.

  1. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1, riporta:
    a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
    dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si
    avvalgono della loro attività;
    b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
    (ii) se operano individualmente;
    (iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte
    nella sezione E;
    (iv) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
    iscritte nella sezione E;
    (v) se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società
    iscritta nella sezione E;
    (vi) se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di
    intermediari a titolo accessorio.
    Art. 6
    (Società)
  2. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

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a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
(i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;
(ii) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
(iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine
del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali
svolgono l’attività;
f) per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o
delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

  1. Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1 riporta:
    a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i
    soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
    b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei
    responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B,
    cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei
    rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori
    generali.
  2. Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma
    1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.
  3. Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1 riporta:
    a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
    dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si
    avvalgono della loro attività;
    b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili
    dell’attività di distribuzione;
    c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di
    distribuzione.

Art. 7

(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

  1. L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle
    comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché
    delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel
    proprio sito internet.

Art. 8

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(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

  1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
    a) le imprese italiane;
    b) i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio
    alle sezioni A, B o F;
    e) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione
    nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla
    medesima sezione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella
    corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Art. 9

(Adempimenti per la gestione del Registro)

  1. I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:
    a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui
    agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
    b) delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
    c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un
    intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
    d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
    e) delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui
    all’articolo 36;
    f) delle comunicazioni di cui all’articolo 43.
  2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1,
    si dotano della firma elettronica:
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali
    delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
    b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo,
    chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
  3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni
    previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità,
    sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta
    elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
    Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro

Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

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b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice.

  1. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di
    iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
    attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
    dell’IVASS.
  2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed
    f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o
    B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui
    alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile
    generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad
    esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
  2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
    a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio
    dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali
    dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi
    dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di
    legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non
    iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o
    escludano tale copertura;
    b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento
    dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla
    cessazione dell’efficacia della copertura;
    c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi
    danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro
    del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
    d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
  3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la
    copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
  4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
    a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;

18

b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti
a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.

  1. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I
    contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono
    rinnovati annualmente.

Art. 12
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto
    al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al
    pagamento dell’imposta di bollo.
    Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro

Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    c) avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
    fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede
    l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata
    a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito
    ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui all’articolo 15;
    e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
    rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche,
    che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il
    relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti
    legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei
    poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

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  1. Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma
    1, è necessario che:
    a) il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore
    generale siano iscritti nella sezione B;
    b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
  2. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal
    comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della
    copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B
    del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14

(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di

distribuzione riassicurativa)

  1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le
    società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre
    di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora
    intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa le società devono inoltre:
    a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte,
    iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in
    qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario
    riassicurativo;
    b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di
    risorse umane e dotazioni operative.
    Art. 15

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle
    sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la
    responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività
    di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a
    negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone
    del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E
    e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da
    iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti
    legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
  2. Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si
    applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il
    massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3.

20

  1. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha
    provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
    vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro

Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati
    ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere
    accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive
    all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies
    del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver
    provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di
    avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma
  4. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di
    documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
    trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
    Art. 18
    (Modalità per l’iscrizione)
  5. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata
    dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  6. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da
    iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione
    governativa prevista dalla normativa vigente.
  7. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo
    le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
    Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro

Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
    a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico
    bancario e siano iscritte nel relativo albo;

21

b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106
del Testo unico bancario;
d) gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
114-septies del Testo unico bancario;
e) Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
    a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività
    svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più
    persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
    b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella
    domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi
    persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento
    del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o
    giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami
    non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto
    previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
    Art. 20

(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

  1. Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19
    deve:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
    competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione
    rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e
    pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso,
    posseduta nei seguenti ambiti:
    (i) mercati assicurativi e finanziari;
    (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
    (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
    di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
    (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
    (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali,
    tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della
    società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
    complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle
    valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione

22

dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa
documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.

  1. L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al
    comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri
    l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera
    c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è
    presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del
    responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta
    che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione
    governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
    Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario
    iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i
    collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini
    dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
    ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
    formazione di cui alla Parte IV.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
    avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
    condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo
    109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di
    onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di
    distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella
    sezione E.
  4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al
    comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero
    dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal
    comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo
    l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta
    giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

23

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si
    avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che
    operano al di fuori dei propri locali:
    a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi
    all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto,
    all’indirizzo di posta elettronica certificata;
    b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.
  2. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta
    l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
    Art. 23

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

  1. Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto
    nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del
    Registro, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
    d) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una
    persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività
    di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è
    riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    e) preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente
    addetti iscritti nella sezione E.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
    avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
    condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui
    all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di
    partecipazioni o stretti legami.
  3. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato
    dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella
    domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di
    cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione
    con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della
    domanda di iscrizione.

Art. 24

(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

  1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella
    copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni
    A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

24

  1. La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti
    degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi
    ultimi.

Art. 25
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun
    intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS
    apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere
    nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa
    prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in
    qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
    assicurazione, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
    del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
    stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a
    quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
    d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
    ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
    formazione di cui alla parte IV;
    e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
    dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di
    iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
    attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
    dell’IVASS.
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e)
    che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F
    del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

25

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come
    intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
    assicurazione, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
    c) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
    fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
    distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è
    riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
    del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
    stabilito dall’articolo 15;
    e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
    rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o
    giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio
    capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui
    hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella
    domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di
    cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro
    come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun
    intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha
    provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
    vigente.
    Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del

passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29
(Iscrizione nel Registro)

26

  1. L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo
    delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta
    elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento
    dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il
    preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un
    termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto
    definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le
    imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli
    interessati del rigetto della domanda.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione
    al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre
    2014.
  3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei
    requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o
    delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione
    nel Registro.

Art. 30

(Cancellazione dal Registro)

  1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti
    istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli
    intermediari dal Registro:
    a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324,
    comma 1, lettera d) del Codice;
    b) in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
    c) in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni,
    a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
    d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110,
    comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
    e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle
    autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di
    appartenenza;
    f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di
    efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito
    dell’accertamento del relativo presupposto;
    g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS
    e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
    h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato
    versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso
    inutilmente il termine assegnato per provvedere.
  2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto
    ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione
    d’ufficio.
  3. La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9,
    comma 3.

27

  1. L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai
    destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la
    comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali
    provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
  2. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini
    previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31

(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e
    successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
    a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
    A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata
    effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
    (i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di
    reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
    (ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento
    della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia
    stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
    (iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione
    specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica
    formazione;
    b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero
    nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione,
    abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore
    nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le
    ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
    c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno
    immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano
    effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore
    nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
    d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla
    cancellazione:
    (i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un
    aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
    (ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la
    formazione professionale;
    e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
    degli articoli 12, 18, 25 e 28;
    f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato
    pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia,
    ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
  2. I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui
    all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro
    purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i
    requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita
    domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).

28

  1. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì
    necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a
    quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
  2. L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità
    stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 32

(Reiscrizione delle società nel Registro)

  1. Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
    a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
    b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
    degli articoli 16, 21, 25 28;
    c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del
    contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del
    Codice.
    I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente
    in tale sezione.
  2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS
    secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 33

(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella

sezione E)

  1. Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte
    nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco
    annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo.
  3. L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria
    con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di
    addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma
    1.
  4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta
    l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione
    per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di
    interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo
    43, comma 7.

Art. 34

(Passaggio ad altra sezione del Registro)

  1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che
    ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia
    presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le

29

modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro
di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla
domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata
dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
7.

  1. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le
    società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione
    di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad
    altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente
    allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione
    effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
    dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
    7.
  2. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
  3. Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità
    stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 35

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

  1. L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
    dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal
    fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati
    nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con
    l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
  2. L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre
    alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
    decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o
    reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli

intermediari iscritti nel Registro

Art. 36

(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in
    regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle
    procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di
    quanto disposto dagli articoli medesimi.
  2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in
    altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione

30

dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116,
comma 2, del Codice.

  1. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le
    modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    Art. 37

(Collaborazione tra Autorità)

  1. Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal
    Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli
    altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza
    sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto
    previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza
    degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli
    intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta
    delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio
    dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
  2. L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli
    intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati
    cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri

Stati membri
Art. 38

(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e

riassicurativi)

  1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda
    svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento
    o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà
    notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-
    quinquies del Codice.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro,
    che riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) cognome e nome o ragione sociale;
    b) nazionalità;
    c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato
    membro d’origine;
    d) regime di attività svolta;
    e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della
    Repubblica e nominativo del responsabile;
    f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
    g) data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
    h) data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto
    di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti
    dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del
    Codice;

31

i) indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro
d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

  1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri
    Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al
    comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
    comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la
    consultazione sul proprio sito internet.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli
    116-quater e 116-quinquies del Codice.
    Art. 39

(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

  1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari
    richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui
    agli articoli 22 e 23.
  2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E
    del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40

(Misure nei confronti degli intermediari)

  1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora
    l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività
    d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di
    intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata
    ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza
    competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore
    svolgimento dell’attività sul proprio territorio.
  2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può
    adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei
    casi e con le modalità ivi previste.
  3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli
    intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e
    nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41

(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

32

  1. Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di
    distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o
    riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne
    comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento
    dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
    competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano
    la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la
    conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o
    in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
    (i) mercati assicurativi e finanziari;
    (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
    (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
    di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
    (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
    (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  3. I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche
    aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in
    considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa
    medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
    complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo
    dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di
    assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.
  5. L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al
    responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS
    entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).
  6. L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di
    dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
    contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione
    conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  7. L’impresa di cui al comma 6:
    a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
    lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
    abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  8. Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante
    l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

33
Art. 42

(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

  1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi
    delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
    degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o
    dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
  2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in
    relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o
    abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
  3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
    a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano
    assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
    b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano
    assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11;
    c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in
    corso uno o più incarichi di distribuzione;
    d) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
  4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al
    cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è
    svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di
    appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione
    adottata.
  5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di
    loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello
    svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
  6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle
    sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con
    autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43

(Obblighi di comunicazione)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro
    cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata,
    la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni
    riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a
    carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi
    quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.
  2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di
    ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del
    periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    La ripresa dell’attività è subordinata:

34

a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere
decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di
uno o più incarichi di distribuzione;
c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale
di cui all’articolo 89.

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e,
    comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui
    ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:
    a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
    b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale
    periodo di inoperatività;
    c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di
    responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E
    e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di
    rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore
    generale.
  2. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni
    A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli
    elementi informativi relativi:
    a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo
    atto;
    b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la
    cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta
    variazione o cessazione.
  3. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante
    l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2
    disponibile sul sito dell’Autorità.
  4. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita
    multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni
    lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
  5. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro
    che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di
    interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni
    lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In
    mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere
    all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una
    dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico
    pdf disponibile sul sito dell’Istituto.
  6. Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato
    secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Art. 44
(Adempimenti annuali)

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

35

a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione
della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del
contributo di vigilanza;
b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo
di garanzia;
c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

  1. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo
    di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.
  2. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata
    annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115
    del Codice.
  3. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro
    attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso
    di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante
    comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  4. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o
    F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro
    come inoperativi.

Art. 45
(Verifiche periodiche)

  1. L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa:
    a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per
    l’esercizio dell’attività;
    b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di
    incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.
  2. L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli
    intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause
    di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
  3. L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura
    assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che
    hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo
    al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto
    dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46

(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle
    quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
    a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità,
    previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite

36

di reti distributive;
b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva,
l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e
la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del
consumatore.

  1. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a
    individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese
    connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.
  2. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la
    corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza
    rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al
    riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione
    dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di
    riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.
  3. Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile
    della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e
    da inoltrare all’IVASS, che illustri:
    a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle
    politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
    b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
    c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
  4. L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e
    i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
    Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella

sezione D del Registro
Art. 47

(Condizioni per la distribuzione)

  1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D
    del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti
    l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti
    l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di
    contratti assicurativi standardizzati.
  2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente
    presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita
    l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché,
    in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da
    interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
  3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi
    non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata
    esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone
    fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
    a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito

37

dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera
collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali

dell’intermediario
Art. 48

(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo
    svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali
    abbiano preventivamente accertato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
    contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione,
    conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1:
    a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
    lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
    abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione
    comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al
    presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49

(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di
    forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli
    intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei
    locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza
    competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto
    dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme
    pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio.

Art. 50

(Reti di vendita multilevel marketing)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive
    modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

38

ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a
mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a
condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica
di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri,
autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di
servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

  1. In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di
    vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
    a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche
    complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
    b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di
    assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non
    prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie
    immediatamente impegnative per l’impresa;
    c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente
    esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi
    elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che
    pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei
    contraenti;
    d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi
    assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti
    dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria
    l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita
    menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e
    nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
    disposizioni.
  2. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
    a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un
    mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità
    operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici,
    adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività
    assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai
    componenti della rete;
    b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la
    medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione
    della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno
    trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
    c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di
    chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate
    tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive
    informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali
    controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile
    dell’impresa;
    d) si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione
    alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente
    presso i componenti della rete stessa;
    e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la
    gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli
    eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino
    facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in

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termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza
venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero
verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza
definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura
che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51

(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a

soggetti iscritti nella sezione A)

  1. Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del
    Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte
    dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro
    intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la
    preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a
    condizione che:
    a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o
    l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto
    nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
    b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che
    svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché
    degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo
    intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la
    responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del
    Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della
    lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento
    dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.
  2. Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa
    continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
  3. L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non
    prevedibili di cui al comma 1.
  4. L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è
    stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in
    gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1,
    attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente
    preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della
    gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito
    internet.
  5. L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1,
    lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi
    per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede
    alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo
    intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
  6. Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1,
    lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto,
    l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione
    E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.

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  1. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella
    sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da
    altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa svolta:
    a) dagli iscritti nel Registro;
    b) dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale
    operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
    c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
    esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107,
    comma 5, del Codice.

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53

(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

  1. L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore
    generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile,
    titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
  2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e
    formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra
    l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54

(Regole generali di comportamento)

  1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di
    assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
    a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel
    miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare
    pregiudizio agli stessi;
    b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di
    intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali
    eventualmente operano;
    c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e
    previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre
    adeguatamente informati.

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  1. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti,
    ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e
    complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni
    pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come
    tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e
    capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
  3. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai
    contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei
    confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini
    della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in
    ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la
    rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse
    da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso
    consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della
    normativa vigente in materia di protezione dei dati.
  4. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
    a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
    o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
    contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento
    elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati
    alla precedente lettera a).
  5. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge
    18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
    e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono,
    senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella
    forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
  6. Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi
    relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per
    i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il
    divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il
    divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative
    garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
    responsabilità civile auto.

Art. 55
(Conflitti di interesse)

  1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le
    disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del
    Codice.
  2. I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche
    tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la
    contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e
    quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di
    astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a

42

operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7,
del Codice.

  1. In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
    offerti:
    a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni
    nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al
    momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior
    risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
    c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con
    frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
    d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a
    danno di altri;
    e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano
    contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a
    quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56

(Informativa precontrattuale)

  1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di
    apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare
    evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di
    comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
  2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di
    comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al
    contraente un documento conforme all’Allegato 3.
  3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un
    contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
    a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i
    dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di
    conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del
    Codice;
    b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle
    vigenti disposizioni.
  4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente
    articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti
    di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi
    siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
  6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché
    ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.
  7. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente
    articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova
    di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la

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documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-
quater, comma 5, lettera c), del Codice.

  1. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi
    rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma
    1, lettera r), del Codice.

Art. 57

(Informativa sulle remunerazioni)

  1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito
    con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
    a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
    b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti
    nella distribuzione del contratto.
    Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro,
    l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario
    proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro
    opera.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del
    contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e
    ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
    programmati già previsti nel contratto concluso.
  3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del
    Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio
    2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
    modifiche e integrazioni.

Art. 58

(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

  1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di
    copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i
    distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di
    assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed
    esigenze.
  2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche
    personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che
    includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa,
    al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in
    relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo
    conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle
    caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
  3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di
    cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i
    medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e
    pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

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  1. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente
    e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in
    forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
    caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
    consentirgli di prendere una decisione informata.
  2. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita
    dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal
    distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità
    di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
  3. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste
    ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e
    dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
    7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
    svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  4. Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia
    documentale ai sensi dell’articolo 67.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi
    che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
    Art. 59
    (Vendita con consulenza)
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della
    conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione
    personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per
    cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del
    contraente medesimo.
  7. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-
    ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un
    numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di
    formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al
    contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
  8. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente
    articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui
    all’articolo 67.

Art. 60

(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia
    del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.

Art. 61
(Modalità dell’informativa)

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  1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono
    adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta
    effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il
    contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica
    vale per le comunicazioni successive.
  2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore
    conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi
    aggiornamenti.
  3. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento
    alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di
    comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
  4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su
    supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli
    obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.
  5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti
    gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in
    relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
    materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62

(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata

e della firma digitale)

  1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica
    avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della
    documentazione relativa al contratto di assicurazione.
  2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma
    elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle
    disposizioni normative vigenti in materia.
  3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati
    biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e
    regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63

(Obblighi di separazione patrimoniale)

  1. Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme
    destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
    dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello
    dell’intermediario medesimo.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i
    premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale
    separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il
    versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a

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quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle
provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle
imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure
idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme
alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono
consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad
altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto
corrente separato.

  1. Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le
    indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).
  2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente
    nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma
    1.

Art. 64
(Fideiussione bancaria)

  1. Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B,
    D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una
    capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
    18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
  2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve
    prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento
    costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
  3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati
    al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.
  4. In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare
    l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal
    comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato
    dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al
    31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

  1. L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di
    cui alla sezione B del Registro, purché:
    a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o
    al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di
    un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
    b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un
    intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa
    preponente di quest’ultimo intermediario;
    c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a)
    siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale
    circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto
    nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

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  1. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella
    sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno
    dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
  2. L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella
    sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando
    che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute
    agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi
    nell’accordo sottoscritto con l’impresa.
    Art. 66

(Contratti in forma collettiva)

  1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte,
    direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli
    55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre
    che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore,
    anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato
    di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione
    precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi
    dell’articolo 120-quater del Codice.
  2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria
    ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura,
    indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il
    distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la
    documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di
    attuazione.
  3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere
    del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa,
    pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
    Art. 67

(Conservazione della documentazione)

  1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la
    documentazione concernente:
    a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento
    dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
    b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa
    quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite
    del contraente ai sensi dell’articolo 66;
    c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
    d) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV,
    inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di
    sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo
    89, comma 6;
    e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro
    organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli
    11 e 15;

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f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma
2, del Codice;
g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento
professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti
svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei
locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause
di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da
a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

  1. In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la
    documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa
    della documentazione stessa.
  2. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa
    alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari
    e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale
    documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di
    aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.
  3. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche
    mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma
    tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
    idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68

(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano
    modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di
    assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui
    già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo
    contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
    Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di

comunicazione a distanza
Art. 69
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento,
    effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
    a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o,
    se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
    b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio
    della Repubblica.

49

  1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento
    tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
    a) il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo
    a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati
    diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla
    copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di
    assicurazione contro i danni;
    b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni
    provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede
    legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero
    proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto
    riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
    Art. 70

(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle
    imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in
    regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro
    e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati
    inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71

(Divieto di discriminazione)

  1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è
    consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di
    contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di
    concludere il contratto a distanza.
  2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso
    telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare
    l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto
    dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di
    discriminazione territoriale.

Art. 72

(Collocamento di contratti non richiesti)

  1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma
    collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso
    espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non
    possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
  2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura,
    non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione
    automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Art. 73

(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

50

  1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non
    prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori
    forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi
    incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
    a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e
    contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter
    modificare la modalità di comunicazione prescelta;
    b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da
    questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico,
    qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può
    essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
    normative vigenti in materia.
    Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto
    dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
  2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta
    di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta
    effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
  3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
    a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
    b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme
    all’Allegato 3.
  4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli
    obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei
    termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
  5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare
    l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74

(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

  1. Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di
    assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58,
    59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di
    cui agli articoli 63 e 64.
  2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
    a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli
    articoli 58 e 59;
    b) l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni
    richieste e di quelle fornite;
    c) la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui
    alla lettera a).
  3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
    a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a

51

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a
distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno
a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare
analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da
quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet,
profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle
medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella
sezione E;
c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano
ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti,
connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75

(Trasmissione della documentazione)

  1. I distributori trasmettono al contraente:
    a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa
    sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
    normative vigenti in materia;
    b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
    derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di
    assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia
    manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite
    posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6
    febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76
(Utilizzo di call center)

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro
    possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di
    assicurazione a distanza a condizione che:
    a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di
    soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale
    ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del
    coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
    b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui,
    per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro,
    incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
    a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata
    conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto
    disposto dalla Parte IV;
    b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la
    denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center
    dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
    c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

52

  1. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
    a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e
    del controllo del call center;
    b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente
    comprensibile.

Art. 77

(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le
    informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative
    disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il
    sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.
    Art. 78
    (Registrazione dei domìni)
  2. I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi
    tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
  3. In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui
    l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona
    fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
  4. E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si
    avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al
    comma 1.

Art. 79

(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento
    tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni
    utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home
    page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera
    chiara e visibile, le seguenti informazioni:
    a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo
    del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
    b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
    c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove
    previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
    d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
    e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di
    altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
    normativa vigente.
  2. Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i
    profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le
    seguenti informazioni:

53

a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato
membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività in Italia;
b) la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di
telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di
stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la
facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione
    dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

  1. Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più
    contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo
    106, comma 1, del Codice:
    a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di
    assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione
    delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet,
    tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente
    accessibile dall’home page;
    b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto
    corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
    c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i
    motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un
    momento successivo;
    d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle
    caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da
    agevolare il confronto tra le diverse offerte;
    e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di
    quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti
    alle esigenze dallo stesso manifestate;
    f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle
    coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e
    meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non
    sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;
    g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle
    imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi
    riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto
    in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;
    h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto
    dall’articolo 54, comma 2;
    i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività
    svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81

(Procedure per il collocamento tramite internet)

54

  1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul
    proprio sito le informazioni relative a:
    a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
    b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei
    dati prima della conclusione del contratto.
  2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il
    perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale
    operazione comporta.

Art. 82

(Comunicazioni commerciali non richieste)

  1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali
    mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la
    vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
    commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di
    comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso
    del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del
    consenso.
  2. Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse
    tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
  3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di
    comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del
    contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione
    della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo
    assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I
    distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente
    comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri,
    alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83

(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti
    assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a
    distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
    a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti
    assicurativi;
    b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
    c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale
    reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi
    dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
    d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
  2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da
    soggetti terzi per loro conto:
    a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

55

b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di
assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link
ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero
l’indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV

Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I

Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84
(Prova di idoneità)

  1. La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di
    norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato,
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel
    sito internet dell’Istituto.
  2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi
    nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla
    prova.
  3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza
    del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non
    inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
    durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o
    di un titolo di studio estero equipollente.
  4. La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze
    adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste
    in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
    a) Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa
    (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
    b) Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa
    (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
    c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione
    assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 –
    Sezioni 1 e 2).
  5. Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il
    possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del
    Registro in qualità di intermediario assicurativo.
  6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
    sessanta centesimi.

Art. 85

(Commissione esaminatrice)

56

  1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni
    e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
    a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
    b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
    c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e
    finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra
    una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali
    associazioni di categoria.
  2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
  3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di
    celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può,
    prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più
    sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i
    compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.
  4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle
    situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né
    devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi
    alla prova.
  5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente,
    anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a
    maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del
    presidente.
  6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati
    dall’IVASS nel provvedimento di nomina.
    Art. 86

(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

  1. Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
    a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il
    quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
    b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione
    C del Registro;
    c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o
    F del Registro;
    d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera,
    nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
    e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima
    di intraprendere l’attività.
  2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
    b) i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

57

(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono
    direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui
    all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti
    per i soggetti di cui al comma 3.
  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento
    sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli
    intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96,
    comma 2.
  3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del
    Registro o delle relative imprese preponenti:
    a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi
    anche gli intermediari a titolo accessorio;
    b) per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario
    iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call
    center.
  4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
    a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
    b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del
    Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti
    nella sezione E;
    c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
  5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi
    possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di
    formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli
    standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche
    tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti
    distribuiti.
  6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli
    obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’
    preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i
    dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di
    collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della
    propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in
    possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle
    relative imprese preponenti.

Art. 88

(Formazione professionale)

  1. La formazione professionale è:
    a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti
    oggetto di distribuzione;

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b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di
capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione
con la clientela.

  1. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla
    data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata
    non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della
    presente Parte IV.
  2. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
    un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto
    conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto
    di formazione.
  3. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane
    valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività,
    se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
    Art. 89

(Aggiornamento professionale)

  1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle
    conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia
    dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed
    alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
  2. L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno
    successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
    In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della
    normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione
    dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
    un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto
    della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di
    aggiornamento.
  4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore
    a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di
    distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella
    partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione
    dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e
    la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso
    dell’anno.
  6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
    a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non
    operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni,
    che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di
    inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

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b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause
di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto,
sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per
comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati
alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti
delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in
quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di
cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

  1. Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento
    professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non
    inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella
    sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se
    l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano
    valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di
    aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a
    quello di ripresa dell’attività.

Art. 90

(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

  1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di
    un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato
    al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la
    formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87
    che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono
    eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei
    requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti
    trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato
    digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver
    frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
  3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di
    formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei
    partecipanti.
  4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il
    questionario:
    a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di
    adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di
    formazione o di aggiornamento;
    b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e
    utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
    c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle
    relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando
    sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

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  1. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato
    esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto
    cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
  2. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per
    cento (60%) dei quesiti proposti.
  3. I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono,
    anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria
    a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
    a) il programma del corso;
    b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
    c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
    d) il questionario somministrato.
  4. Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui
    all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la
    documentazione di cui al comma 7.

Titolo II

Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91
(Formazione a distanza)

  1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e
    aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    a) videoconferenza;
    b) webinar;
    c) e-learning.
  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei
    partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di
    erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio
    dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante
    report contenenti almeno i dati concernenti:
    a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
    b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso,
    ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione,
    stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di
    accesso al materiale visionato).
    Art. 92

(Videoconferenza e webinar)

  1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e
    l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o
    internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
  2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza
    temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e

61

microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di
disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi,
immagini, tabelle ed altre informazioni.

  1. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e
    continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93
(E-learning)

  1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai
    seguenti elementi essenziali:
    a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto
    dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard
    con le medesime caratteristiche;
    b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative
    basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a
    moduli LCMS (Learning Content Management System);
    c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento
    del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
    d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una
    migliore comprensione dei contenuti;
    e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le
    nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
    f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente
    da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94

(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

  1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
    a) l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
    b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle
    caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della
    fruizione del corso;
    c) la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter
    riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
    d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del
    discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo
    formativo;
    e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche
    a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
    f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo,
    dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III

Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95

(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

62

  1. La formazione e I’aggiornamento professionale:
    a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità
    necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in
    relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in
    un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo
    nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
    b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato
    livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei
    prodotti offerti.
  2. La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche,
    tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa. In particolare:
    a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le
    aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti,
    anche in relazione all’attività da svolgere;
    b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di
    approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto
    dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al
    ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di
    appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata
    e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
  3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di
    investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei
    prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella
    progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al
    contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in
    relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
  4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di
    comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
    prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
  5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione
    e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da
    assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure
    predisposte dall’impresa preponente.
  6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di
    aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un
    adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che
    conferisce l’incarico.
  7. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme
    pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni
    specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di
    riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
  8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei
    partecipanti.

63
Titolo IV
Soggetti formatori
Art. 96
(Soggetti formatori)

  1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
    organizzare la formazione avvalendosi:
    a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari
    assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite
    da almeno due anni;
    b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
    dell’Università e della Ricerca;
    c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore
    EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello
    europeo internazionale.
  2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
    organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
    nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c),
    svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata
    organizzazione e procedure operative.
  3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
    o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:

a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-
finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato

6;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale
nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della
docenza formativa e/o di attività professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di
intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A
e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale
maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata
capacità didattica.

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire
    direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di
    collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di
    professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti
    se in possesso dei medesimi requisiti.
  2. Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di
    onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della
    radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi
    o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I

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Abrogazioni
Art. 97
(Abrogazioni)

  1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
    Regolamento sono abrogati:
    a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
    b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
    c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
    d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
  2. In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento
    continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle
    relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II
Disposizioni transitorie
Art. 98
(Gestione del Registro)

  1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice
    restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate
    all’Organismo di cui al medesimo articolo.
  2. Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un
    successivo provvedimento.

Art. 99

(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del

Registro)

  1. L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in
    vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E
    del Registro.
  2. In particolare procede alla cancellazione:
    a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
    b) della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.
  3. A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto
    1990, n. 241.

Art. 100

(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e

riassicurazione)

  1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale
    degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e

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alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il
trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione,
abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60
ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

  1. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità
    previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 101

(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
    nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le
    modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle
    persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.
  2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di
    cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102

(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera cc-septies del Codice)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
    nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1,
    lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione,
    sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo
    accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.
  2. Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più
    imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella
    sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
    2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
  3. Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
    e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo
    accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo
    accessorio.
  4. Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1,
    comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella
    sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo
    le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettera u).
  5. In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono
    continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
  6. Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai
    sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,

66

lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel
caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio
dell’attività di distribuzione.

  1. L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con
    le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103

(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

  1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità
    di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone
    fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
  2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma
    1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.
  3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori
    accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in
    capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104

(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione

e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
  2. Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40
    del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le
    disposizioni ivi contenute.
  3. La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento
    all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato
    dall’articolo 46, comma 5.
  4. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il
    provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
    Art. 105

(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies

del Codice)

  1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo
    provvedimento.
  2. Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di
    assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro
    attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni
    impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del

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Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei
medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri
di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con
riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

  1. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del
    Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106

(Formazione e aggiornamento professionale)

  1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di
    distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e
    competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di
    cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.
  2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in
    conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal
    Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia
    iniziata entro il 23 febbraio 2019.
  3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai
    criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
    n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal
    presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per
    l’anno 2019.
  4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai
    criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
    n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
    a) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti
    all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata
    ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del
    conseguimento;
    b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno
    dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero
    l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta
    l’inattività.

Titolo III
Disposizioni finali
Art. 107

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
    Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
  2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23
    febbraio 2019.

68

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
firmato digitalmente Salvatore Rossi

REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA,
PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012,
che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati
dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n.
68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai
sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),
dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

2

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare l’articolo 22,
comma 8, il quale prevede che, “al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento
le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami danni
e vita, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del Codice delle
assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione dell’8 marzo 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto
riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017,
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, che stabilisce un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in
applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTA la Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 marzo 2005, avente ad oggetto le disposizioni in
materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

3

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto,
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
Europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo
23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina
di settore,

adotta il seguente
REGOLAMENTO

INDICE
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II – Disposizioni in materia di informativa
CAPO I – Obblighi di carattere generale
Art. 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)
Art. 5 (Riesame e revisione)
Art. 6 (Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)
Art. 7 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 8 (Archiviazione e conservazione dei documenti)
Art. 9 (Contratti in forma collettiva)
CAPO II – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi
Art. 10 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)
Art. 12 (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)

4

Art. 13 (Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)
Art. 14 (Impiego di icone)
Art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita)

Art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)

Art. 17 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto)
Art. 19 (Trasformazione di contratto)
CAPO III – Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi
Art. 20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento

assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

Art. 22 (Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)
Art. 23 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 24 (Pubblicazione periodica)
Art. 25 (Estratto conto annuale)
Art. 26 (Comunicazione in caso di perdite)
CAPO IV – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 28 (Polizza)
Art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

danni – DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)
TITOLO III – Disposizioni in materia di prodotti assicurativi
CAPO I – Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 30 (Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte

dell’impresa)

Art. 31 (Elementi della pubblicità)
Art. 32 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)
CAPO II – Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33 (Semplificazione dei contratti)
Art. 34 (Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)
Art. 35 (Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di

assicurazione)

Art. 36 (Finanza etica e sostenibile)
CAPO III – Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37 (Contratti unit linked)
Art. 38 (Contratti Infortuni e Malattia)
Art. 39 (Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)
Art. 40 (Variazione del tasso di interesse garantito)

5

CAPO IV – Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41 (Sito internet)
Art. 42 (Aree riservate)
Art. 43 (Accesso alle aree riservate)
Art. 44 (Attivazione dell’area riservata)
Art. 45 (Rischi particolari)
Art. 46 (Gestione digitale delle informazioni contrattuali)
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 (Disposizioni transitorie)
Art. 48 (Abrogazioni)
Art. 49 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco degli allegati

  1. Modello di Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
    dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita
  2. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita
  3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi
  4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
    d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP
  5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    danni – DIP aggiuntivo Danni
  6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    R.C.auto – DIP aggiuntivo R.C.auto
  7. Modello di informativa in caso di trasformazione

6
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120-
    quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e
    4, 191, comma 1, lettere a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7
    settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende
    per:
    a) “aderente”: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di
    un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo
    in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
    b) “contratto index linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti
    prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di
    riferimento;
    c) “contratto unit linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono
    presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo
    interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
    d) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e
    integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
    e) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo
    accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
    f) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi
    detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
    g) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1,
    comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
    modificazioni e integrazioni;
    h) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri
    attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si
    rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati;
    i) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto
    previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
    l) “intermediario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di
    assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
    intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso
    l’attività di distribuzione assicurativa;

7

m) “DIP Danni”: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni,
come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto
2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al
prodotto assicurativo;
n) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo
2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati;
o) “OICR”: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive
modificazioni ed integrazioni;
p) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
q) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e
ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider
del servizio;
r) ”posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi;
s) “prodotti assicurativi danni”: i prodotti emessi da imprese di assicurazione
nell’esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
t) “prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi”: i prodotti
emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita
definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute
soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
u) “prodotto d’investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE
(Rami dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o
infermità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come
aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e
che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo
finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non
può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

8

v) “pubblicità”: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
z) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce
una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
aa) “set informativo”: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati
unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel
sito internet dell’impresa.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e
    commercializzano i prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica.
  2. Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli
    intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
    delegato (UE) 2017/2358.
  3. In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie operanti
    in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad
    eccezione dei contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per
    la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA

CAPO I

Obblighi di carattere generale

Art. 4

(Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)

  1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:
    a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la
    comprensione delle informazioni in essa contenute;
    b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha
    caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno
    comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
    c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi similari,
    solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica
    garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a
    corrispondere importi;

9

d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è
prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la
possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione
non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento
minimo;
e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

  1. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29:
    a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;
    b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
    c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una
    approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.
  2. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono
    adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, secondo quanto
    indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione
    e di consegna. Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione
    anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima
    impresa.
  3. Per i contratti in forma collettiva, l’informativa può essere trasmessa anche attraverso la
    collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell’impresa sull’operato di
    quest’ultimo.
  4. L’impresa documenta la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice nonché le eventuali
    modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l’impresa documenta
    l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali
    aggiornamenti.
  5. La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del
    contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità
    dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente
    relativa alla modalità dell’informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali è
    stata effettuata la scelta.
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
    materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 5
(Riesame e revisione)

  1. L’impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta
    intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle
    informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data
    della pubblicazione iniziale dei documenti.

10

  1. Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nei
    documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti
    previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.
  2. Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l’impresa rivede il contenuto dei
    documenti. La versione rivista è resa disponile nel sito internet dell’impresa indicando la
    data dell’ultima versione aggiornata. L’impresa assicura l’eliminazione dal sito delle
    versioni precedenti.
  3. L’impresa comunica al contraente e all’aderente le eventuali variazioni delle informazioni
    contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa
    successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, l’informativa può
    essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento
    agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

(Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)

  1. Nei casi di chiusura d’agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario,
    l’impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro
    il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i
    riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonché le generalità del
    nuovo intermediario.
  2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al
    trasferimento di sede sociale, l’impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di
    efficacia della modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la variazione
    intervenuta.
  3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l’impresa che acquisisce
    il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L’informativa,
    da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell’avviso
    dell’IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede
    dell’impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e,
    qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L’efficacia del recesso è condizionata
    al perfezionamento dell’operazione societaria straordinaria.
  4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rese
    dall’impresa al contraente e all’aderente.
  5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresì, rese disponibili per un periodo di
    almeno sei mesi nella home page del sito internet dell’impresa che acquisisce il contratto.
    Per le operazioni societarie di cui al comma 3, anche l’impresa cedente, incorporata o
    scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la
    notizia dell’operazione con l’inserimento di un link che rimanda alla home page del sito
    internet dell’impresa che ha acquisito il contratto.

11
Art. 7

(Riscontro a richieste di informazioni)

  1. L’impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d’informazione presentata dal contraente,
    dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni
    contrattuali, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di
    determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della
    richiesta.
  2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate
    contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della
    conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti
    dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.

Art. 8

(Archiviazione e conservazione dei documenti)

  1. L’impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e
    dell’adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente
    regolamento, in coerenza con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
    idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
  3. Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione
    della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi
    contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano,
    avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che
    risulti ancora in corso di validità.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai rapporti relativi ai contratti
    assicurativi collettivi.

Art. 9

(Contratti in forma collettiva)

  1. L’impresa d’assicurazione che stipula contratti in forma collettiva predispone il set
    informativo secondo le disposizioni relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente
    regolamento.
  2. Il set informativo è consegnato al contraente e, nei limiti e con le modalità di cui alla
    regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all’aderente.
  3. Il modulo di adesione da consegnare all’aderente contiene:

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a) l’informazione relativa al diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalità
di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
b) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali, nel
caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla
distribuzione assicurativa;
c) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le credenziali per l’accesso
alle aree riservate di cui al Titolo III, Capo IV.

  1. Gli assicurati hanno diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui
    non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione
    assicurativa.

CAPO II

Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento

assicurativi

Art. 10

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
    prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
    c) nei casi di cui all’articolo 16, in deroga alla lettera b), il documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo
    Multirischi).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
    pagine di ciascun documento (esemplificamene: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina,
    della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell’ultima versione disponibile ai
    sensi dell’articolo 5;
  4. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi di cui al presente Capo, è redatto un unico
    DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento
    sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti.

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  1. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.

Art. 11

(Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)

  1. In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia
    garantita l’identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata
    al destinatario della proposta.
  2. L’impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare
    evidenza, le seguenti avvertenze:
    a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
    informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione;
    b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
    di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
    1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
    verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
    2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
    l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
  3. La proposta contiene, inoltre:
    a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
    informativo;
    b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
    premio;
    c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
    ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
    componenti della rete.
  4. Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l’acquisizione in sede di
    stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva
    espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:
    a) contiene lo spazio per l’indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il
    codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta
    elettronica;
    b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza,
    che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l’impresa potrà
    incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella
    ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere
    comunicata all’impresa;
    c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze
    specifiche di riservatezza, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo,

14

diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà far riferimento in caso di decesso
dell’assicurato;
d) contiene l’opzione per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in
forma nominativa, prima dell’evento.

  1. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in
    forma collettiva.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione
    dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.

Articolo 12

(Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)

  1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al
    contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche
    analoghe. L’impresa predispone il DIP Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente
    articolo e negli articoli 13 e 14, secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 1.
  2. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
    (DIP Vita)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento indicando che il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
  3. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  4. Immediatamente sotto il nome dell’impresa è inserita la dichiarazione che le informazioni
    precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
  5. Nella versione stampata, il documento occupa due pagine di formato A4. Se occorre più
    spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare
    un massimo di tre pagine di formato A4.
  6. Le informazioni riportate nel documento sono presentate in sezioni distinte secondo la
    struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza indicate nel formato
    standardizzato di cui all’allegato 1, in un carattere di stampa con occhio medio almeno
    pari a 1,2 mm. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione del numero di
    informazioni da inserire in ciascuna di esse.
  7. Nel documento presentato su supporto durevole non cartaceo è possibile modificare le
    dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la

15

disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato
standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.

  1. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su
    due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano
    riportate nella sequenza seguente:
    a) «Che tipo di assicurazione è?»;
    b) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
    c) «Che cosa NON è assicurato?»;
    d) «Ci sono limiti di copertura?»;
    e) «Dove vale la copertura?»;
    f) «Che obblighi ho?»;
    g) «Quando e come devo pagare?»;
    h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    i) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
    Articolo 13

(Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)

  1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP Vita) è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle seguenti
    rubriche e relativo contenuto:
    a) le informazioni sul tipo di assicurazione sono inserite nella rubrica «Che tipo di
    assicurazione è?» in testa al documento;
    b) le informazioni sui principali rischi assicurati e sulla somma assicurata sono inserite
    nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;
    c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
    assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;
    d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
    copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di
    colore arancione;
    e) le informazioni sull’ambito geografico eventualmente applicabile sono inserite nella
    rubrica “Dove vale la copertura?”. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un
    segno di spunta di colore blu;
    f) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
    e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione sono
    inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    g) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
    rubrica «Quando e come devo pagare?»;
    h) le informazioni sulla data di inizio e di fine del periodo di copertura sono inserite nella
    rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    i) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
    contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
    contratto o risolvere il contratto?»;
    l) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
    rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?».

16

  1. È consentito l’uso di sottorubriche, ove necessario.
    Articolo 14
    (Impiego di icone)
  2. Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un’icona,
    posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità
    seguenti:
    a) in testa alle informazioni su principali rischi assicurati figura l’icona di un ombrello, di
    colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
    b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l’icona di una croce racchiusa
    in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
    c) in testa alle informazioni sulle principali limitazioni figura l’icona di un punto
    esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
    arancione su fondo bianco;
    d) in testa alle informazioni sull’ambito geografico della copertura assicurativa figura
    l’icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo
    bianco;
    e) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
    del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
    prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
    verde su fondo bianco;
    f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
    l’icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;
    g) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
    clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
    h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
    un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
    fondo bianco;
    i) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
    di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
  3. Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione
    riportato nell’allegato 1.
  4. È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui al comma 1 quando il DIP
    Vita è stampato o fotocopiato in bianco e nero.
    Art. 15

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi –
DIP aggiuntivo Vita)

17

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e
    complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle
    pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del
    prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle
    riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 2.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile.
  4. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
    vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale
    contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi
    contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 2;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 2;
    d) la legge applicata al contratto.
  6. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
    contratto.
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:
    a) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
    g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
    n) «Regime fiscale».

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  1. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
    seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
    non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
    finanziamento;
    b) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
    c) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    d) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    e) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
  2. Il DIP aggiuntivo Vita è suddiviso nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo
    contenuto di cui all’articolo 13, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni
    contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto:
    a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa o dall’intermediario
    assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è
    rivolto questo prodotto?»;
    b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico
    dell’aderente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
    c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
    controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
    le controversie?»;
    d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
    rubrica «Regime fiscale».
  3. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita”.
  4. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita è contraddistinta da un’icona secondo le
    modalità di cui all’articolo 14 e secondo le seguenti ulteriori modalità:
    a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
    bianco;
    b) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero.
  5. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al DIP Vita di cui all’articolo 12,
    commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di
    cui al comma 9 del presente articolo.
    Art. 16

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)

19

  1. Fermo restando l’obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in
    cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente Capo sono abbinate garanzie relative ai
    rami danni di cui al Capo IV del presente Titolo, è redatto un unico documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto
    di abbinamento sono prestate da imprese differenti.
  2. Il DIP aggiuntivo Multirischi è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato
    3.
  3. Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica
    e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo
    Danni, per agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni contenute nei
    documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul prodotto nel suo complesso.
  4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni”.

Art. 17

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

  1. Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le
    opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di
    scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di
    tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione, nonché le
    informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime
    fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel
    DIP ai sensi del comma 1.

Art. 18

(Comunicazioni in corso di contratto)

  1. L’impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
    solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.
  2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l’impresa comunica al
    contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza
    e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
  3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 è inserita un’avvertenza sui termini
    di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa
    richiesta della liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto riguardo a
    quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
    successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo l’esercizio dell’opzione di cui

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all’articolo 11, comma 4, lettera d), la comunicazione è inviata anche al beneficiario se
indicato in forma nominativa.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti relativi ai prodotti
    d’investimento assicurativi.

Art. 19

(Trasformazione di contratto)

  1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e
    delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di
    appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell’operazione
    inducono a ritenere configurabile l’ipotesi della trasformazione del contratto, l’impresa
    fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di
    confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove
    garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici,
    anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell’operazione.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell’eventuale trasformazione del
    contratto, l’impresa consegna al contraente:
    a) l’informativa standardizzata di cui all’allegato 7;
    b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui la trasformazione è
    realizzata previo riscatto del precedente contratto. In tali casi l’informativa di cui al comma
    2 è consegnata al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della sottoscrizione
    del nuovo contratto.
  4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai contratti relativi ai prodotti
    d’investimento assicurativi.

CAPO III

Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi

Art. 20

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito
    dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di
    attuazione (KID);
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).

21

  1. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  2. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
    pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima
    pagina, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al contraente nell’ultima versione disponibile ai
    sensi dell’articolo 5.
  3. È redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da
    imprese differenti ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
  4. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.
  5. Il modulo di proposta è redatto secondo le disposizioni di cui all’articolo 11.

Art. 21

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento

assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari,
    diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie
    affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le
    informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID
    e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo IBIP è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 4.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)»,
    sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti
    formulazioni:
    1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
    2) contratto rivalutabile (Ramo I);
    3) contratto Unit linked (Ramo III);
    4) contratto Index linked (Ramo III);

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5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
d) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.

  1. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  2. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di
    investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel
    dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
    patrimoniale dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 4;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 4;
    d) la legge applicata al contratto.
  3. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
    contratto.
  4. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:
    a) «Quali sono le prestazioni?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
    m) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    n) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
    o) «Regime fiscale».
  5. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
    seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
    b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

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  1. Il DIP aggiuntivo IBIP è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo
    contenuto:
    a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa sono inserite nella rubrica «A
    chi è rivolto questo prodotto?»;
    b) le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto, incluse le opzioni, sono inserite
    nella rubrica «Quali sono le prestazioni?»;
    c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
    assicurato?»;
    d) le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
    copertura?»;
    e) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
    rubrica «Quando e come devo pagare?»;
    f) le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica
    «Quali costi devo sostenere?»;
    g) le informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale, al
    riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
    prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella
    rubrica «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
    h) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
    e in caso di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono
    inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    i) le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella
    rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    l) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
    contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
    contratto o risolvere il contratto?»;
    m) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
    rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    n) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
    controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
    le controversie?»;
    o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
    rubrica «Regime fiscale».
  2. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta dalle seguenti icone:
    a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
    bianco;
    b) in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura l’icona di un ombrello, di
    colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
    c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l’icona di una croce racchiusa in un
    triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
    d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l’icona di un punto
    esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
    arancione su fondo bianco;
    e) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
    l’icona di due monete di euro di colore giallo;
    f) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero;

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g) in testa alle informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale,
al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l’icona di quattro
carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
h) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
verde su fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
l) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
fondo bianco;
m) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.

  1. Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 6 e 7,
    tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del
    presente articolo.

Art. 22

(Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)

  1. L’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione
    delle quote, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito,
    la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario,
    nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base
    alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio sono indicate anche le
    relative date.
  2. Relativamente ai premi successivi, l’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni
    lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio lordo versato e
    di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore
    unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo
    un piano predefinito di versamenti, l’impresa può trasmettere una lettera di conferma
    cumulativa per i premi pagati in un semestre.
    Art. 23

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

  1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza
    delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto d’investimento assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla
    data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni
    prima di tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione

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nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso
regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.

  1. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e
    che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima
    dell’esercizio dell’opzione, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio
    dell’opzione, nonché le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle
    garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori
    rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
    Art. 24
    (Pubblicazione periodica)
  2. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi, l’impresa pubblica nel proprio sito
    internet con link in home page le informazioni relative alle prestazioni assicurative.
  3. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o ad altre
    modalità e meccanismi di partecipazione agli utili, l’impresa pubblica:
    a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
    b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
    c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata.
  4. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati entro sessanta giorni dalla
    chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui al comma 2, lettera c), è
    pubblicato entro trenta giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di
    osservazione.
  5. Il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale
    della composizione della gestione separata restano disponibili nel sito internet
    dell’impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta
    disponibile nel sito internet dell’impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto
    relativo al successivo periodo di osservazione.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai prodotti d’investimento
    assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.
  7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica, o rende disponibile tramite
    link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell’OICR cui
    sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni dalla
    chiusura del periodo di osservazione.
  8. Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
    internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, che
    rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la
    relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno
    lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

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  1. Per le prestazioni di contratti index linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
    internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento
    euro. I valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in
    contratto e comunque almeno settimanalmente.
  2. I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet rappresentano l’univoca base di
    riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l’eventuale
    riacquisto dello strumento finanziario da parte dell’emittente o di altri soggetti.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, il contraente ha diritto di richiedere in ogni
    momento all’impresa in forma scritta il valore della quota del fondo interno o della quota o
    azione dell’OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
    nozionale di euro cento. L’impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla
    richiesta.

Art. 25
(Estratto conto annuale)

  1. Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o contratti con partecipazioni agli
    utili, l’impresa trasmette al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
    solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la
    rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione
    assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
    dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di
    riferimento dell’estratto conto precedente;
    b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in
    arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
    c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
    d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
    e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
  2. Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono prestazioni rivalutabili collegate ai
    risultati di una gestione separata, l’estratto conto di cui al comma 1 riporta il tasso annuo
    di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l’aliquota di retrocessione del
    rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di
    eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle
    prestazioni.
  3. Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono forme di partecipazione agli utili
    diverse da quelle di cui comma 2, l’estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto
    nell’anno di riferimento.
  4. L’impresa consegna l’informativa prevista dai commi 1, 2 e 3, entro i medesimi termini,
    anche nel caso di prodotti d’investimento assicurativi a premio unico e in riduzione.

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  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai prodotti d’investimento
    assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.
  2. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l’impresa consegna al contraente, entro il 31
    maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente,
    almeno, le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno
    precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno
    precedente;
    b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote
    assegnate nell’anno di riferimento;
    c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di
    operazioni di switch;
    d) numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio
    relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso,
    incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia
    in termini di capitale o di rendimento;
    e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno
    di riferimento;
    f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al
    verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di
    riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote
    trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della
    parte connessa al costo della distribuzione;
    g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine
    dell’anno di riferimento;
    h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
  3. Per le prestazioni dei contratti index linked, l’impresa consegna al contraente, entro
    sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data
    prevista per l’indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della
    posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
    dell’estratto conto precedente;
    b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
    c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti
    periodici, riscatti parziali);
    d) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
  4. Unitamente all’informativa di cui ai commi 6 e 7, l’impresa consegna anche
    l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Art. 26

(Comunicazione in caso di perdite)

  1. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti unit linked, che il controvalore
    delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto

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all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, tenuto conto
di eventuali riscatti, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla
data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è
fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

  1. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti index linked, una riduzione
    del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di
    riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia
    tale prestazione, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data
    in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in
    occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad IVASS con modalità e
    tempistiche indicate con specifiche istruzioni operative.
    CAPO IV

Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

Art. 27

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni),
    in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della
    Commissione dell’11 agosto 2017;
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
    (DIP aggiuntivo Danni).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta, ove non previsto.
  3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono individualmente
    numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun
    documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della data
    dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell’ultima versione disponibile ai sensi
    dell’articolo 5.
  4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al
    cliente solo le condizioni di assicurazione.

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  1. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni,
    è redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono
    prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
  2. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.
  3. Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e
    dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal
    Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresì pubblicato
    l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di
    competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
  4. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell’assistenza diretta,
    l’impresa pubblica nel proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici
    convenzionati.

Art. 28
(Polizza)

  1. L’impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti
    avvertenze:
    a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
    informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione;
    b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
    di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
    1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
    verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
    2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
    l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
  2. La polizza contiene, inoltre:
    a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
    informativo;
    b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
    premio;
    c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
    ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
    componenti della rete.
  3. Nella polizza dei contratti individuali di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti, l’impresa indica l’ammontare dell’importo percepito
    dall’intermediario.

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  1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al modulo di adesione dei
    contratti in forma collettiva.

Art. 29

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni –

DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
    fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie,
    rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa
    acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo
    sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi
    modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile
    per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto
    secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti
    assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
    (DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 6.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o
    Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
    aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile.
  4. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
    danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le
    caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
    dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 5 o 6;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 5 o 6;
    d) la legge applicabile al contratto.
  6. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
    contratto.

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  1. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella
    sequenza seguente:
    a) «Che cosa è assicurato?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l’impresa?;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    g) «Come posso disdire la polizza?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».
  2. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7,
    riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
    non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
    finanziamento;
    b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
  3. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni
    contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al Regolamento di esecuzione
    (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo
    contenuto di cui all’articolo 15, comma 9, di cui al presente regolamento. La rubrica
    «Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal
    contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative
    all’assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.
  4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni”.
  5. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è
    contraddistinta da un’icona secondo le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione
    (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e di cui all’articolo 15, comma 11,
    lettere a), b) e c), del presente regolamento.
  6. Il DIP aggiuntivo R.C. auto è redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e
    motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli
    a motore diversi da quelli indicati, l’impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto,
    oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.

32
TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

CAPO I

Pubblicità dei prodotti assicurativi

Art. 30

(Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell’impresa)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 182 del Codice, la pubblicità dei prodotti
    assicurativi è effettuata:
    a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
    b) in conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono.
  2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le
    caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme
    espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
  3. La pubblicità è immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni
    altra forma di comunicazione.

Art. 31
(Elementi della pubblicità)

  1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa
    di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.
  2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata e agevole
    lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il set informativo”.
  3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell’impresa nel quale è pubblicato il set
    informativo.
  4. Nella pubblicità effettuata tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, le informazioni di
    cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte lentamente, in modo da consentirne un agevole
    ascolto.
  5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere
    sussistente il diritto a una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un
    interesse alla prestazione assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia è
    rilasciata dall’impresa di assicurazione.
  6. La qualifica di contratto “etico” e “sostenibile” può essere utilizzata solo per i contratti
    sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 36.

33
Art. 32

(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)

  1. Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o tali da indurre in errore circa
    le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo
    investimento.
  2. Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i rendimenti conseguiti dai prodotti
    d’investimento assicurativi:
    a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato
    e il periodo di detenzione del prodotto consigliato;
    b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul
    meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non
    riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate,
    tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;
    c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento.
  3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali,
    ad esempio, l’importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve
    matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento
    medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della
    legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di
    assicurazione. Laddove l’impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo
    riconosciuto, il messaggio è integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo
    attribuito.
  4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai rendimenti riconosciuti da
    una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la
    gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
    prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l’impresa
    intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio è
    integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione
    separata.
  5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del
    periodo preso a riferimento. L’impresa indica la modalità di calcolo della media. In
    alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati
    senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.
  6. Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai rendimenti passati, riporta la
    seguente avvertenza: “Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
    Se il messaggio pubblicitario è effettuato tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, tale
    avvertenza è riprodotta lentamente, in modo da consentire un agevole ascolto; se il
    messaggio pubblicitario è effettuato attraverso un documento scritto, l’avvertenza dovrà
    essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati.

34

  1. Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o
    che, comunque, vi faccia riferimento, indica le fonti.
    CAPO II

Realizzazione dei prodotti assicurativi

Art. 33

(Semplificazione dei contratti)

  1. L’impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in
    linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire
    all’assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.
  2. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi
    precontrattuali.

Art. 34

(Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)

  1. Quando il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o
    più intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e
    3, del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i
    soggetti che realizzano il prodotto:
    a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto
    commercializzato;
    b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti
    previsti dal presente regolamento;
    c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che
    realizzano il prodotto.

Art. 35

(Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione)

  1. L’impresa elabora, attua e mantiene efficaci presìdi organizzativi e amministrativi in
    materia di conflitti di interesse.
  2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa evita di effettuare
    operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
    derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che
    incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.
  3. Qualora i presìdi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a evitare, con
    ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l’impresa:

35

a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel
proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del
conflitto, affinché il contraente possa assumere una decisione informata;
b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

  1. L’impresa, in ogni caso, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei prodotti:
    a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse
    del contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla
    dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e ottenere il miglior risultato
    possibile in relazione alle richieste e le esigenze assicurative;
    c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza
    non necessaria alla realizzazione delle richieste ed esigenze assicurative;
    d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di
    altri;
    e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla rete di cui si avvale che
    sono contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformità a
    quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5, del Codice.
  2. L’impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
    confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni
    separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di
    riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi
    dalla percezione di utilità a essi spettanti. In particolare, l’impresa assicura che il
    contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti
    dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi
    con soggetti terzi.
  3. L’impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi
    anche quando affida specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a
    prestare servizi di gestione dei patrimoni.
    Art. 36

(Finanza etica e sostenibile)

  1. L’impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi qualificati come “etici” o
    “sostenibili”, fornisce mediante link nella home page del proprio sito internet le seguenti
    informazioni:
    a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto assicurativo è qualificato
    come “etico” o “sostenibile”;
    b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle
    caratteristiche di cui alla lettera a);
    c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto
    connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
    d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi
    generati dai contratti offerti e la relativa misura;

36

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui
alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno
dell’impresa e le relative funzioni;
f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

  1. Con l’invio dell’estratto conto annuale di cui all’articolo 25, l’impresa che offre prodotti di
    cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
    a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli
    strumenti finanziari individuati ai sensi del comma 1, lettera b);
    b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli
    strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
    c) le informazioni circa l’eventuale destinazione a iniziative di carattere sociale o
    ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.

CAPO III

Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti

Art. 37
(Contratti unit linked)

  1. L’impresa di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di
    recesso intenda tenere conto dell’andamento del valore delle quote attribuite, rimborsa il
    controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse,
    maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto delle spese sostenute per
    l’emissione del contratto e del premio per il rischio corso.
  2. All’impresa di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante
    riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le
    commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di
    OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono essere previste solo in presenza di
    un’attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.

Art. 38

(Contratti Infortuni e Malattia)

  1. Nei contratti Infortuni e Malattia l’impresa di assicurazione indica quale luogo di
    svolgimento dell’eventuale arbitrato la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina
    all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all’assicurato. Tale
    disposizione si applica anche nei casi in cui l’assicurato non sia il contraente della polizza.
  2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile,
    l’impresa non può prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove
    l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in
    corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura

37

assicurativa, l’impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia
continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile e il
premio non sia stato restituito dall’impresa.

  1. Nel caso di premorienza dell’assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi
    permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento
    medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità,
    l’impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del
    diritto all’indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la
    stabilizzazione dei postumi.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 10, del Regolamento ISVAP n.
    22 del 2008, nei contratti Malattia l’impresa non prevede la facoltà di recesso in caso di
    sinistro.

Art. 39

(Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)

  1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato
    corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l’impresa, in
    tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche
    parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo
    residuo rispetto alla scadenza originaria.
  2. La parte di premio di cui al comma 1 è calcolata:
    a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
    della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
    b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
    della copertura.
  3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del
    rimborso.
  4. L’impresa può trattenere dall’importo di cui al comma 1 le spese amministrative
    effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a
    condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di
    adesione alla copertura assicurativa.
  5. Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal distributore non devono essere
    tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere
    ingiustificato in caso di rimborso.
  6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’impresa, su richiesta del
    debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a
    favore del nuovo beneficiario designato.

38

  1. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel
    modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l’impresa indica
    l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal
    debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.

Art. 40

(Variazione del tasso di interesse garantito)

  1. La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai prodotti di investimento
    assicurativi è disciplinata sulla base di meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto
    e nel rispetto dell’articolo 33 del Codice.
  2. L’impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta giorni, la variazione del
    tasso, precisando che la variazione si applica esclusivamente ai premi con scadenza
    successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

CAPO IV

Gestione telematica dei rapporti assicurativi

Art. 41
(Sito internet)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il sito
    dell’impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella home page, ovvero in
    un’apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile,
    la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:
    a) la denominazione sociale, la sede legale e l’eventuale sede secondaria dell’impresa;
    b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni
    di cui alla lettera a), anche l’indicazione della sede in Italia;
    c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita
    assistenza ai contraenti, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica
    certificata;
    d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
    e) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione o nell’elenco annesso
    tenuto dall’IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e
    l’indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell’autorizzazione;
    f) la soggezione alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità dello Stato membro di origine,
    indicando il sito internet dell’Autorità;
    g) i recapiti per la presentazione di reclami e l’indicazione della facoltà per il contraente
    di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
    previsti dalla normativa vigente;
    h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per
    l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
    veicoli a motore e dei natanti, l’indicazione del rappresentante per la gestione dei
    sinistri di cui all’articolo 25 del Codice;

39

i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
l) l’informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo
quanto previsto dal presente regolamento.

  1. L’impresa consente l’acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul
    sito ai sensi del presente regolamento.
    Art. 42
    (Aree riservate)
  2. L’impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti
    assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate.
  3. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare
    almeno le seguenti operazioni:
    a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
    b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
    c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
    d) la richiesta di riscatto;
    e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa
    riattivazione.
  4. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere,
    permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:
    a) le coperture assicurative in essere;
    b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
    c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
    d) per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi, anche il valore di riscatto
    della polizza;
    e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla
    base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
    f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche
    l’attestazione sullo stato del rischio;
    g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
    esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all’articolo 11, comma
    4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del Regolamento (UE)
    2016/679 del 27 aprile 2016;
    h) l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
  5. Su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all’articolo 4, l’impresa può
    adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione
    nell’area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell’area sono acquisibili su
    supporto durevole.
  6. L’informativa di cui al comma 3 comprende l’indicazione dei massimali, del valore del
    bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro

40

elemento utile a fornire al contraente o all’aderente un’informativa completa e
personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

  1. L’impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica
    coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica
    chiaramente la data di aggiornamento.
  2. L’impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni
    contenute nelle aree riservate mediante l’uso di un linguaggio semplice e facilmente
    comprensibile.
  3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, le imprese di assicurazione
    comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che
    predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei
    rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente Capo.
  4. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera
    prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento
    l’informativa relativa alla predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi
    informatici che consentono le attività di cui al presente articolo.

Art. 43

(Accesso alle aree riservate)

  1. L’impresa consente l’accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio
    sito internet.
  2. In aggiunta alla modalità di cui il comma 1, l’impresa può consentire l’accesso nelle aree
    riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi
    di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto.
  3. Nella predisposizione delle modalità di accesso di cui ai commi 1 e 2, l’impresa adotta
    idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati
    e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il
    livello di sicurezza è proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione del
    contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all’articolo 42.
  4. L’impresa garantisce la gratuità e la natura continuativa del servizio e la fruibilità della
    connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al
    comma 2 le modalità di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli
    utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell’area.
  5. L’impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione
    che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all’inserimento e ne
    garantisce la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i
    contenuti dell’area riservata.

41
Art. 44

(Attivazione dell’area riservata)

  1. Il contraente e l’aderente hanno diritto di richiedere in ogni momento all’impresa le
    credenziali di accesso all’area riservata nei limiti previsti dal presente regolamento.
  2. L’impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata,
    specificandone le modalità, mediante la pubblicazione di un’apposita informativa nella
    home page del proprio sito internet.

Art. 45
(Rischi particolari)

  1. L’impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a:
    a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
    b) grandi rischi;
    c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai
    relativi contratti integrativi;
    d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
    e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l’importo dei premi complessivamente
    dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia
    superiore a cento euro;
    f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati “per conto di chi spetta” ai sensi
    dell’articolo 1891 c.c.
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e
    collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

Art. 46

(Gestione digitale delle informazioni contrattuali)

  1. L’impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti
    sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle
    disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice.
  2. In particolare l’impresa gestisce i dati di cui all’articolo 11, comma 4, lettere a) e c), in
    modo da agevolare l’individuazione del beneficiario o del referente terzo in caso di
    decesso dell’assicurato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
(Disposizioni transitorie)

42

  1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento:
    a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1,
    20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36, comma 1, 38 e 46;
    b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8,30, commi 7 e 8, e 34, comma
    2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
  2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le adesioni sottoscritte
    antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali stipulati dal 1°
    settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto
    legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
    garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del
    diritto di riscatto, garantiti dalla legge, l’impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un’unica
    soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle seguenti disposizioni. Qualora
    la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della
    prima annualità di premio, l’impresa è tenuta a incrementare gli importi del capitale
    maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al
    trasferimento e al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione
    degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni
    complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate.
    Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime
    annualità mediante l’imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in
    misura costante sui premi complessivi.
  4. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa di cui all’articolo 42
    relativa alle condizioni contrattuali può essere fornita anche mediante una
    rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la
    pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.
  5. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa relativa alle aree riservate
    di cui all’articolo 42 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in
    adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da
    disposizioni contrattuali.
  6. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 24, relativamente ai contratti index linked
    emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11
    giugno 2009, l’impresa pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione
    nazionale e nel proprio sito internet:
    a) il valore dell’indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,…)
    che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index
    linked, con la relativa data di valorizzazione;
    b) la denominazione e il rating aggiornato dell’emittente ovvero la denominazione e il
    rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l’indicazione
    dell’agenzia di rating che lo ha attribuito.

43

  1. Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del
    Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, l’impresa indica il valore degli indici di
    riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della
    determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono
    direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, il relativo valore alla data
    di riferimento dell’estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi
    successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009,
    l’impresa indica il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato
    nozionale di euro cento alla data di riferimento dell’estratto conto.
  2. I documenti precontrattuali disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, consegnati
    contestualmente al preventivo personalizzato di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP
    n. 23 del 9 maggio 2008 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, restano
    validi anche se il relativo contratto di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti è sottoscritto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48
(Abrogazioni)

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3, a partire dal 1° gennaio
    2019, sono abrogati:
    a) il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
    b) la Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35
    e 36;
    c) l’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Art. 49

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
    Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al
    Titolo III, Capo IV, entro il 1° maggio 2020.
  3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 19 entro il 1° maggio 2019.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente Salvatore Rossi

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018

applicabile dall’1.10.2018

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INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Definizioni e classificazioni generali
art. 1 Definizioni
art. 2 Classificazione per ramo
Capo II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
art. 3 Finalità della vigilanza
art. 3-bis Principi generali della vigilanza
art. 4 Ministro dello sviluppo economico
art. 5 Autorità di vigilanza
art. 6 Destinatari della vigilanza
art. 7 Reclami
art. 8 Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF
art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
art. 9-bis Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
Capo III Segreto d’ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti
art. 10 Segreto d’ufficio
art. 10-bis Utilizzo delle informazioni riservate
art. 10-ter Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
Capo III-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
art. 10-quater Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
art. 10-quinquies Procedura di segnalazione di violazioni
TITOLO II – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 11 Attività assicurativa
art. 12 Operazioni vietate
Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
art. 13 Autorizzazione
art. 14 Requisiti e procedura
art. 14-bis Programma di attività
art. 15 Estensione ad altri rami
art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
art. 22 Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
art. 23 Attività in regime di stabilimento
art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri

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art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 28 Attività in regime di stabilimento
art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
Sezione I Responsabilità del consiglio di amministrazione
Art. 29-bis Responsabilità del consiglio di amministrazione
Sezione II Sistema di governo societario
art. 30 Sistema di governo societario dell’impresa
art. 30-bis Sistema di gestione dei rischi
art. 30-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità
art. 30-quater Sistema di controllo interno
art. 30-quinquies Funzione di revisione interna
art. 30-sexies Funzione attuariale
art. 30-septies Esternalizzazione
art. 30-octies Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza
art. 30-novies Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
art. 30-decies Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione
e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti

art. 31 (abrogato)
art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
art. 34 (abrogato)
art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
art. 35-bis Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
art. 35-ter Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e
natanti
Capo I-bis Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza

sulla solvibilità

Art. 35-quater Valutazione degli attivi e delle passività
Capo II Calcolo delle riserve tecniche
art. 36 (abrogato)
art. 36-bis Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
art. 36-ter Calcolo delle riserve tecniche
art. 36-quater Estrapolazione delle pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio
art. 36-quinquies Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
art. 36-sexies Calcolo dell’aggiustamento di congruità
art. 36-septies Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse

privi di rischio
art. 36-octies Informazioni tecniche
art. 36-novies Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
art. 36-decies Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di

assicurazione e di riassicurazione

art. 36-undecies Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
art. 36-duodecies Qualità dei dati
art. 36-terdecies Adeguatezza delle riserve tecniche

4

art. 37 (abrogato)
art. 37-bis Riserve tecniche del lavoro indiretto
Capo II-bis Principi generali in materia di investimenti
art. 37-ter Principio della persona prudente
Capo III Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 38 Copertura delle riserve tecniche
art. 39 (abrogato)
art. 40 (abrogato)
art. 41 Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del

risparmio

art. 42 Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 42-bis Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
art. 42-ter (abrogato)
art. 43 Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Capo IV Fondi propri
art. 44 (abrogato)
art. 44-bis (abrogato)
Sezione I Determinazione dei fondi propri
art. 44-ter Fondi propri
art. 44-quater Fondi propri di base
art. 44-quinquies Fondi propri accessori
art. 44-sexies Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
Sezione II Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri
art. 44-septies Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
art. 44-octies Classificazione in livelli
art. 44-novies Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
art. 44-decies Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
art. 45 (abrogato)
Capo IV-bis Requisiti patrimoniali di solvibilità
Sezione I Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
art. 45-bis Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-quater Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
Sezione II Formula standard
art. 45-quinquies Struttura della formula standard
art. 45-sexies Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-septies Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-octies Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
art. 45-novies Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
art. 45-decies Requisito patrimoniale per il rischio operativo
art. 45-undecies Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte
differite
art. 45-duodecies Semplificazioni della formula standard
art. 45-terdecies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
art. 46 (abrogato)

5

Sezione III Modelli interni completi o parziali
art. 46-bis Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
art. 46-ter Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
art. 46-quater Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
art. 46-quinques Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
art. 46-sexies Ritorno alla formula standard
art. 46-septies Non conformità del modello interno
art. 46-octies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
art. 46-novies Prova dell’utilizzo
art. 46-decies Standard di qualità statistica
art. 46-undecies Standard di calibrazione
art. 46-duodecies Attribuzione di utili e di perdite
art. 46-terdecies Standard di convalida
art. 46-quaterdecies Standard di documentazione
art. 46-quinquiesdecies Modelli e dati esterni
art. 47 (abrogato)
Sezione IV Requisito patrimoniale minimo
art. 47-bis Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
art. 47-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
Capo IV-ter Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 47-quater Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
art. 47-quinques Processo di controllo prudenziale
art. 47-sexies Maggiorazione del capitale
art. 47-septies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
art. 47-octies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
art. 47-novies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
art. 47-decies Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
art. 47-undecies Informativa all’AEAP
Capo V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 48 Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 48-bis Bilancio, registri e scritture contabili
art. 49 Riserve tecniche
art. 50 Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri

TITOLO IV – IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Capo I Disposizioni generali
art. 51-bis Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
Capo II Imprese di assicurazione locali
art. 51-ter Nozione di impresa di assicurazione locale
art. 51-quater Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
Capo III Particolari mutue assicuratrici
art. 52 Particolari mutue assicuratrici
art. 53 Attività esercitabili
art. 54 (abrogato)
art. 55 Autorizzazione

6

art. 56 Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

TITOLO V – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 57 Attività di riassicurazione
art. 57-bis Società veicolo
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 58 Autorizzazione
art. 59 Requisiti e procedura
art. 59-bis Estensione ad altri rami
art. 59-ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 59-quater Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 59-quinquies Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato

terzo

art. 60 Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
art. 60-bis Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi

TITOLO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 62 Esercizio dell’attività di riassicurazione
art. 63 Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
art. 63-bis Valutazione delle attività e passività
art. 64 Riserve tecniche
art. 64-bis Principi in materia di investimenti
art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 65-bis Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
art. 66 (abrogato)
art. 66-bis Fondi propri
art. 66-ter (abrogato)
art. 66-quater Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
art. 66-quinquies (abrogato)
art. 66-sexies Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 66-sexies.1 Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 66-septies Riassicurazione finite
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 67 Attività in regime di stabilimento

TITOLO VII – ASSETTI PROPRIETARI

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Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 68 Autorizzazioni
art. 69 Obblighi di comunicazione
art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
art. 71 Richiesta di informazioni
art. 72 Nozione di controllo
art. 73 Partecipazioni indirette
art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione art. 75

Protocolli di autonomia

Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che

svolgono funzioni fondamentali
art. 77 Requisiti dei partecipanti
art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
Capo III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 80 (abrogato)
art. 81 Vigilanza prudenziale
Capo IV (abrogato)
art. 82 (abrogato)
art. 83 (abrogato)
art. 84 (abrogato)
art. 85 (abrogato)
art. 86 (abrogato)
art. 87 (abrogato)
art. 87-bis (abrogato)

TITOLO VIII – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I Disposizioni generali sul bilancio
art. 88 Disposizioni applicabili
art. 89 Disposizioni particolari
art. 90 Schemi
Capo II Bilancio di esercizio
art. 91 Principi di redazione
art. 92 Esercizio sociale e termine per l’approvazione
art. 93 Deposito e pubblicazione
art. 94 Relazione sulla gestione
Capo III Bilancio consolidato
art. 95 Imprese obbligate
art. 96 Direzione unitaria
art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione

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art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza art. 99 Data
di riferimento
art. 100 Relazione sulla gestione
Capo IV Libri e registri obbligatori
art. 101 Libri e registri obbligatori
Capo V Revisione legale dei conti
art. 102 Revisione legale del bilancio
art. 103 (abrogato)
art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
art. 105 (abrogato)

TITOLO IX – ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 106 Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
art. 107 Ambito di applicazione
art. 107-bis Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
Capo II Disposizioni generali in materia di distribuzione
art. 108 Attività di distribuzione
art. 108-bis Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e

riassicurativi

art. 109 Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
art. 109-bis Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio
art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari

e dei dipendenti delle imprese
art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
art. 113 Cancellazione
art. 114 Reiscrizione
art. 114-bis Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al
rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112

art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Sezione I Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica
art. 116 Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
art. 116-bis Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 116-ter Attività in regine di stabilimento in un altro Stato membro
Sezione II Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro
art. 116-quater Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica
art. 116-quinquies Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Sezione llI Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell’esercizio della

Vigilanza

art. 116-sexies Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro

ospitante

9

Sezione IV Violazioni in caso di esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di

servizi o di stabilimento

art. 116-septies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
art. 116-octies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
art. 116-novies Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento

da parte di intermediari italiani

art. 116-decies Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
art. 116-undecies Pubblicazione delle norme di interesse generale
Capo III Regole di comportamento
art. 117 Separazione patrimoniale
art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
art. 119-bis Regole di comportamento e conflitti di interesse
art. 119-ter Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
art. 120 Informazione precontrattuale
art. 120-bis Trasparenza sulle remunerazioni
art. 120-ter Trasparenza sui conflitti di interesse
art. 120-quater Modalità dell’informazione
art. 120-quinquies Vendita abbinata
art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
Capo III-bis Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti

assicurativi non realizzati in proprio

art. 121-bis Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
art. 121-ter Disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto
Capo lll-ter Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento

assicurativi

art. 121-quater Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
art. 121-quinquies Conflitti di interesse
art. 121-sexies Informativa al contraente e incentivi
art. 121-septies Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e

comunicazione ai clienti
Art. 121-octies Protocollo di intesa
TITOLO X – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I Obbligo di assicurazione
art. 122 Veicoli a motore
art. 123 Natanti
art. 124 Gare e competizioni sportive
art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
art. 126 Ufficio centrale italiano
art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
art. 128 Massimali di garanzia
art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione
Capo II Esercizio dell’assicurazione
art. 130 Imprese autorizzate
art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
art. 132 Obbligo a contrarre
art. 132-bis Obblighi informativi degli intermediari
art. 132-ter Sconti obbligatori

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art. 133 Formule tariffarie
art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
art. 135 Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
art. 136 Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
Capo III Risarcimento del danno
art. 137 Danno patrimoniale
art. 138 Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
art. 139 Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
art. 142 Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
art. 142-bis Informazioni sulla copertura assicurativa
art. 142-ter Utenti della strada non motorizzati
Capo IV Procedure liquidative
art. 143 Denuncia di sinistro
art. 144 Azione diretta del danneggiato
art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento
art. 145-bis Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e degli altri dispositivi elettronici
art. 146 Diritto di accesso agli atti
art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
art. 148 Procedura di risarcimento
art. 149 Procedura di risarcimento diretto
art.149-bis Trasparenza della procedura di risarcimento
art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto
art. 150 bis Certificato di chiusa inchiesta
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
art. 151 Procedura
art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
art. 154 Centro di informazione italiano
art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
Capo VI Disciplina dell’attività peritale
art. 156 Attività peritale
art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
art. 158 Requisiti per l’iscrizione
art. 159 Cancellazione dal ruolo
art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I Coassicurazione comunitaria
art. 161 Coassicurazione comunitaria
art. 162 Determinazione dell’oggetto della delega
art. 162-bis Riserve tecniche
art. 162-ter Dati statistici
Capo II Assicurazione di tutela legale

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art. 163 Requisiti particolari
art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri

TITOLO XII – NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
art. 166 Criteri di redazione
art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti
art. 170 Divieto di abbinamento
art. 170-bis Durata del contratto
art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
art. 172 Diritto di recesso
Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
art. 173 Assicurazione di tutela legale
art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
art. 175 Assicurazione di assistenza
Capo IV Assicurazione sulla vita
art. 176 Revocabilità della proposta
art. 177 Diritto di recesso
art. 178 Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
Capo V Capitalizzazione
art. 179 Nozione
Capo VI Legge applicabile
art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
art. 181 Contratti di assicurazioni sulla vita

TITOLO XIII – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
Capo I Disposizioni generali
art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
art. 183 Regole di comportamento
art. 184 Misure cautelari ed interdittive
Capo II Obblighi di informazione

12

art. 185 Documentazione informativa
art. 185-bis Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
art. 185-ter Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
art. 186 Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo
art. 187 Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo
TITOLO XIV – VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I Disposizioni generali
art. 187-bis Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
Capo II bis Controversie
art. 187 -ter Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
art. 188 Poteri di intervento
art. 189 Poteri di indagine
art. 190 Obblighi di informativa
art. 190-bis Informazioni statistiche
art. 191 Potere regolamentare
Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione
art. 192 Imprese di assicurazione italiane
art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 195 Imprese di riassicurazione italiane
art. 195-bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
art. 195-ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi
art. 196 Modificazioni statutarie
art. 197 Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione

art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Capo IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni

alla Commissione europea e all’AEAP

Sezione I Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e
sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
art. 203-bis Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di

riassicurazione

art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
art. 205-bis Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio

della Repubblica

art. 205-ter Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli
intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

13

Sezione II Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sul gruppo
art. 206 (abrogato)
art. 206-bis Collegio delle autorità di vigilanza
art. 206-ter Accordi di coordinamento
art. 207 (abrogato)
art. 207-bis Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
art. 207-ter Consultazione tra le autorità di vigilanza
art. 207-quater Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
art. 207-quinques Segreto professionale e riservatezza
art. 207-sexies Autorità di vigilanza sul gruppo
art. 207-septies Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
art. 207-octies Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
Sezione III Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP
art. 208 Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri

Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

art. 208-bis Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa

di assicurazione

art. 208-ter Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
art. 209 Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

TITOLO XV – VIGILANZA SUL GRUPPO
Capo I Vigilanza sul gruppo
art. 210 Vigilanza sul gruppo
art. 210-bis Altre disposizioni applicabili
art. 210-ter Albo delle società capogruppo
art. 210-quater Esclusione dall’aera di vigilanza sul gruppo
art. 211 (abrogato)
Capo II Poteri dell’IVASS
art. 212 (abrogato)
art. 212-bis Poteri dell’IVASS
art. 213 Vigilanza informativa
art. 214 Vigilanza ispettiva
art. 214-bis Potere di indirizzo
art. 214-ter Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo
art. 215 (abrogato)
art. 215-bis Sistema di governo societario di gruppo
art. 215-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
art. 215-quater Vigilanza sulla concentrazione di rischi
art. 215-quinquies Operazioni infragruppo
art. 216 Comunicazione delle operazioni infragruppo
art. 216-bis Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
art. 216-ter Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
art. 216-quater Frequenza del calcolo
art. 216-quinquies Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-sexies Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
art. 216-septies Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-octies Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo

14
art. 216-novies Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
art. 216-decies Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
Capo IV Gestione centralizzata del rischio
art. 217 (abrogato)
art. 217-bis Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
art. 217-ter Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
art. 217-quater Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 217-quinquies Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del

Requisito Patrimoniale Minimo

art. 217-sexies Gestione centralizzata del rischio: fini delle deroghe per l’impresa controllata
art. 217-septies Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una
società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista

art. 218 (abrogato)
art. 219 (abrogato)
art. 220 (abrogato)

Capo IV-bis Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-bis Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-ter Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro

Capo IV-ter Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quater Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quinquies Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
art. 220-sexies Verifica dell’equivalenza: livelli
art. 220-septies Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
art. 220-octies Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
Capo IV-quater Misure correttive
art. 220-novies Misure correttive sul gruppo
TITOLO XVI – MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I Misure di salvaguardia
art. 220-decies Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
art. 222 Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 222-bis Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
art. 222-ter Limitazione alla distribuzione di elementi dei fondi propri
art. 223 (abrogato)
art. 223-bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione

art. 223-ter Piano di risanamento e piano di finanziamento
art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
art. 226-bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
art. 227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
art. 228 (abrogato)

15

Capo II Misure di risanamento
art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
art. 231 Amministrazione straordinaria
art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
art. 235 Adempimenti iniziali
art. 236 Adempimenti finali
art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Capo III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
Capo IV Liquidazione coatta amministrativa
art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
art. 246 Organi della procedura
art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
art. 251 Adempimenti iniziali
art. 252 Accertamento del passivo
art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
art. 255 Appello
art. 256 Insinuazioni tardive
art. 257 Liquidazione dell’attivo
art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
art. 260 Ripartizione dell’attivo
art. 261 Adempimenti finali
art. 262 Concordato
art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione

adottate da altri Stati membri

art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

16

art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
art. 275 Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
art. 276 Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
art. 282 Gruppi e società non iscritte all’albo

TITOLO XVII – SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti
art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 287 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
art. 290 Prescrizione dell’azione
art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 296 Organismo di indennizzo italiano
art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
art. 302 Ambito di intervento
art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
art. 304 Diritto di regresso e di surroga

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TITOLO XVIII – SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I Abusivismo e impedimento all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 305 Attività abusivamente esercitata
art. 306 Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
art. 308-bis Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di

vigilanza

Capo II Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la

distribuzione assicurativa

art. 309 (abrogato)
art. 310 Sanzioni amministrative pecuniarie
art. 310-bis Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre
art. 310-ter Scatole nere e altri dispositivi elettronici
art. 310-quater Obblighi di comunicazione alle banche dati
art. 310-quinquies Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi
art. 311 Assetti proprietari
art. 311-bis Principio della rilevanza della violazione
art. 311-ter Ordine di porre termine alle violazioni
art. 311-quater Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
311-quinquies Criteri per la determinazione delle sanzioni
311-sexies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
311-septies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e sponenti aziendali

o al personale
art. 312 (abrogato)
Capo III (abrogato)
art. 313 (abrogato)
art. 314 (abrogato)
art. 315 (abrogato)
art. 316 (abrogato)
art. 317 (abrogato)
Capo IV (abrogato)
art. 318 (abrogato)
art. 319 (abrogato)
art. 320 (abrogato)
Capo V Doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza
art. 321 Doveri degli organi di controllo
art. 322 Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
art. 323 (abrogato)
Capo VI Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti

la distribuzione assicurativa

art. 324 Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi

i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari

art. 324-bis Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di

investimento assicurativo distribuiti da imprese
324-ter Principio della rilevanza della violazione
324-quater Ordine di porre termine alle violazioni

18

324-quinquies Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
324-sexies Criteri per la determinazione delle sanzioni
324-septies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle

società di intermediazione assicurativa o riassicurativa

324-octies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari
e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa
o riassicurativa

324-novies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli
esponenti aziendali e del personale

Capo VII Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
art. 325-bis Nozione di fatturato
art. 325-ter Pubblicazione delle sanzioni
art. 325-quater Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla

distribuzione assicurativa

art. 326 (abrogato)
art. 327 (abrogato)
art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Capo VIII Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi
art. 329 Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
art. 330 Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti
art. 331-bis Disposizioni di attuazione

TITOLO XIX – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I Disposizioni tributarie
art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Capo II Contributi di vigilanza e di gestione
art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
art. 337 Periti assicurativi
Capo III Disposizioni transitorie
art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
art. 339 (abrogato)
art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
art. 341 Imprese in liquidazione coatta
art. 342 Partecipazioni già autorizzate
art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
Capo III-bis Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore del regime solvibilità II
Sezione I Regime di applicazione immediata

19

art. 344-bis Regime di applicazione immediata
Sezione II Misure transitorie
art. 344-ter Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
art. 344-quater Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
art. 344-quinquies Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
art. 344-sexies Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 344-septies Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
art. 344-octies Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
art. 344-novies Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
art. 344-decies Misura transitoria sulle riserve tecniche
art. 344-undecies Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle

riserve tecniche

art. 344-duodecies Comunicazione di informazioni all’AEAP
art. 344-terdecies Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 344-quaterdecies Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale
Capo IV Disposizioni finali
art. 345 Istituzioni e enti esclusi
art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
art. 347 Potestà legislativa delle Regioni
art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
Capo V Abrogazioni
art. 354 Norme espressamente abrogate
art. 355 Entrata in vigore

[20]
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private1
.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza
dell’ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29
luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
assicurazioni private, così come modificato dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004,
n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di
dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto
Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, dal Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge 26 febbraio
2010, n. 25, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dal Decreto
legislativo 30 luglio 2012, n. 130, dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, dal Decreto legislativo 12 maggio 2015,
n.74 e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[21]

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale
delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell’albo nazionale
degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’albo dei
mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni
private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli
a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto
1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in
imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione della direttiva
84/641/CEE, della direttiva 87/343/CEE e della direttiva 87/344/CEE in materia di assicurazioni
di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27
della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE,
concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale
dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall’incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

[22]

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa dello sviluppo
economico nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in
materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva
90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che
modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma
degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa
alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e
della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall’articolo
5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del
16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare

[23]

sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto
all’IVASS in tutti i poteri, funzioni e competenze2
.

Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio
2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

  1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
    2 Visto inserito dall’articolo 3, comma 1, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

[24]

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di
assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione, anche di uno Stato terzo 3
;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di
prestazione di servizi: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio
di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se
persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il
rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l’attività che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello
stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) SEVIF: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) AEAP o EIOPA4

: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e

professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ABE o EBA5

: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) AESFEM o ESMA6

: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con

regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto
dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del
regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n.
1092/2010;
6) Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati
membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/20107
;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l’autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell’art. 207-sexies8
;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
3
Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
4
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
5
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
6
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
7
Lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 1, Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
8
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[25]

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la
cooperazione, il coordinamento e l’agevolazione del processo decisionale nell’ambito della
vigilanza del gruppo9
;

l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri
benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non
finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa10;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione11;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto
un’autorizzazione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata
riconosciuta in base all’articolo 25 dello stesso Regolamento12;
m-ter) consulenza: l’attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un
cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti
di assicurazione13;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2,
commi 1 e 3, nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione
dell’impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione14;
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco
esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione15;
n-ter) “ECAI” o “agenzia esterna di valutazione del merito di credito”: un’agenzia di rating
creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall’applicazione di tale regolamento16;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività,

9
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
10 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
11 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
12 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
13 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
14 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
15 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
16 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[26]

derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato
più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati17;
n-quinquies) esternalizzazione: l’accordo concluso tra un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un
servizio o un’attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa18;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da
un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario
comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la
revisione interna e la funzione attuariale19;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma
3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto
riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri
seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa
facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si
riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre
entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una
partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96; ovvero
2) basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili
tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a
condizione che:
17 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
18 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
19 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[27]

2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato,
un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese
che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo; laddove l’impresa che
esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa controllante o partecipante
e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate20;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la
società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all’articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un’impresa di assicurazione controllata da un’impresa
finanziaria, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure
controllata da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di assicurazione captive21;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione –
centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di
cui all’articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e
valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di
assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis22;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un’impresa
di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-bis, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia
20 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera m), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
21 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
22 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Si v. il Regolamento ISVAP n. 18 del
12 marzo 2008, in particolare articolo 4.

[28]

un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica23;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un’impresa di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.14224;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da
una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un’impresa di riassicurazione controllata da
un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un
gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive25;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa26;
cc-quater) impresa finanziaria: un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all’articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/201327;
2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione
assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;

4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-
bis)28;

cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di
distribuzione assicurativa29;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga
a titolo oneroso l’attività di distribuzione riassicurativa30;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica,
diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109, che avvii o svolga a

23 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
24 Lettera inserita dall’articolo 3, comma 2, lettera e), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
25 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera o), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
26 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
27 Numero sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera p), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
28 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 3, comma 2, lettere f), g) e h), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
29 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
30 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[29]

titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti
condizioni31:
1) l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi,
complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno
che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della
sua attività professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a
cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
13532;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all’interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) (abrogata)33;
hh) (abrogata)34;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte
III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti
all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una
data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione
al rischio sottostante a tale distribuzione35;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione si affida, direttamente od indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello
stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di
pagamento36;
mm) organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 296;

31 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
32 Lettera sostituita dall’articolo 3, comma 2, lettera i), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
33 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera q), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera gg) recitava:
“margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli
elementi immateriali”
34 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera r), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera hh) recitava:
“margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente,
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta”.
35 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera s), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
36 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[30]

mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per
cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente
l’esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società37;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento
dei diritti di voto o del capitale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la
partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa38;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) (abrogata)39
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione
italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa
stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato40;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19
luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle
attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/201441. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto
in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario
del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il
prodotto pensionistico;

37 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
38 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
39 Lettera abrogata dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 21. La lettera oo)
recitava: “partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni
individuate dall’ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società”.
40 Il periodo “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano
facenti parte del portafoglio estero” è stato soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56.
41 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[31]

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all’intermediazione, per
succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in
modo permanente per conto dell’intermediario stesso42;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita
massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un
significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per
un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel
tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto43;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori
nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di
rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di
mercato44;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia
in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al
momento della relativa scadenza45;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei
pezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari46;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di
costituzione delle riserve tecniche47;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni48;

42 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per
conto dell’intermediario stesso”, sono inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
68.
43 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
44 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
45 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
46 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
47 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
48 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[32]

vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all’estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la
risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, anche
per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-.bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell’articolo
72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di
assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori
sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo49;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che50:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui
sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all’accordo di
estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci,
dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio
firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede
della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell’obbligazione o in
cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento
dal quale l’impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano
coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

49 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
50 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[33]

2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l’assicurazione riguardi veicoli di
ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea51;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi
non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione52;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo53;
ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell’impresa di assicurazione che
assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione54; con riferimento
all’intermediazione, se l’intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si
intende lo Stato dì residenza dell’intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato
membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il
luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale55;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi56; con
riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine,
in cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi57;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo
Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque
la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza

51 Numero modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
52 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
53 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
54 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
55 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
56 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera z), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
57 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[34]

dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di
riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’IVASS, con regolamento, può
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami58, al fine di evitare situazioni di ostacolo
all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e
simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a
distanza di contratti assicurativi e riassicurativi59;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo60;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni
di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione professionale che è costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.

Art. 2
(Classificazione per ramo)

  1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
    I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
    II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
    III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
    valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a
    indici o ad altri valori di riferimento;

58 Al momento la materia è regolata dal Provvedimento ISVAP n. 1617 G. del 21 luglio 2000.
59 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
60 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[35]

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

  1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
    III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare
    anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può
    garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l’incapacità al lavoro
    professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia.
    L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
    comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di
    premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
    complementari.
  2. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
  3. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
    indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
  4. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
  5. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
    automotori; veicoli terrestri non automotori;
  6. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
  7. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
  8. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli
    lacustri; veicoli marittimi;
  9. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
    trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
  10. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami
    3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla
    tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
  11. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
    7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
    quelli compresi al n. 8;
  12. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli
    terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
  13. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei
    (compresa la responsabilità del vettore);
  14. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso
    di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
  15. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri
    10, 11 e 12;
  16. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate;
    credito ipotecario; credito agricolo;
  17. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
  18. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate
    (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
    impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette

[36]

diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;

  1. Tutela legale: tutela legale;
  2. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
  3. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
    a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
    b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
    c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
    trasporti»;
    d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni
    aeronautiche»;
    e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
    f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;
    g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
    h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
  4. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
    appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro
    ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
    a) sono connessi con il rischio principale;
    b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
    c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami
    14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,
    fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
    possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale
    riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal
    domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di
    navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
  5. L’IVASS adotta, con regolamento61, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi
    all’interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell’autorizzazione nel territorio
    comunitario.

Capo II

VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 3
(Finalità della vigilanza)

  1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto
    alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle
    imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna
    secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
    61 Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009.

[37]

Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei
mercati finanziari62
.

Art. 3-bis

(Principi generali della vigilanza)

  1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica
    continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e
    dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di
    riassicurazione.
  2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna
    combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.
  3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione.
  4. L’IVASS, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di
    vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell’Unione europea.
  5. Ai fini del comma 4 l’IVASS partecipa alle attività dell’AEAP e si conforma ai suoi
    orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non
    conformarsi63
    .

Art. 4

(Ministro dello sviluppo economico)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice
    nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5
(Autorità di vigilanza)

  1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri
    di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni
    del presente codice.

62 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore
assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema
assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla
protezione dei consumatori”.
63 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[38]

1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle
attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di
vigilanza in ambito europeo64
.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’IVASS, nell’espletamento delle sue
funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei
sistemi finanziari dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto
delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l’IVASS tiene conto dei
potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi65
.

  1. L’IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o
    per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine
    rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
  2. L’IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del
    consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini
    statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica
    assicurativa.
  3. (abrogato)
    66
  4. L’ordinamento dell’IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
    modificazioni e dall’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nel rispetto dei principi di autonomia
    organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell’esercizio imparziale ed efficace delle
    funzioni di vigilanza sul settore assicurativo67
    .

5-bis. L’IVASS, nell’ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi
di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12268
.

Art. 6
(Destinatari della vigilanza)

  1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
    a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
    Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma,
    ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di
    64 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
    65 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente
    sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    66 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130. Il comma 4 recitava:
    “L’ISVAP promuove forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace
    ed omogenea la vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento
    comunitario”
    67 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    68 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[39]

prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai
profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate69;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo70
.

Art. 7
(Reclami)71

  1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza
    degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento
    dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con
    regolamento72
    .

Art. 8

(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF)
73

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le
    disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione
    europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal
    presente codice74
    .

Art. 9

(Regolamenti e altri provvedimenti)

  1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
    agosto 1988, n. 400.
  2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della
    procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 575
    .

69 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
70 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
71 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei
consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste
nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto
procedimento”.
72 Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
73 Rubrica sostituita dall’articolo 5, comma 3, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
74 Comma modificato dall’articolo 5, comma 3, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
75 Comma modificato dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[40]

  1. L’IVASS stabilisce, con regolamento76, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei
    provvedimenti di competenza. L’IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi
    all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
    facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
    verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie77. Si
    applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile
    del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi
    previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i
    motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
  2. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’IVASS possono
    essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
    categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’IVASS in via generale sono rese
    pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
  3. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati
    dall’IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
    provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’IVASS nel
    suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi
    prontamente disponibili sul suo sito Internet.
  4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale
    emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo
    economico, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente
    ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

Art. 9-bis

(Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza)78

  1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di
    tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna
    periodicamente le seguenti informazioni:
    a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e
    degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento
    rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
    b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell’ambito del processo
    di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies;
    c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all’applicazione della regolamentazione
    prudenziale;
    d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
    e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall’IVASS.

76 Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e Regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016.
77 Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.
78 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[41]

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei
    metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante
    l’utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

Capo III

SEGRETO D’UFFICIO E COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ E ALTRI SOGGETTI79

Art. 10
(Segreto d’ufficio)80

  1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di
    vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
    Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
  2. I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
    l’obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell’IVASS tutte le irregolarità constatate, anche
    se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
  3. I dipendenti dell’IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono
    vincolati dal segreto d’ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione
    dell’incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell’esercizio delle loro
    funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o
    aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di
    riassicurazione81
    .
  4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l’IVASS collabori, anche mediante scambio
    di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
    (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui
    fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’IVASS al fine di
    agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto
    di ufficio82
    .
  5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo
    economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
    informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
  6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni
    ulteriore collaborazione richiesta dall’IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi
    ordinamenti.
  7. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione
    europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorità di
    vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea
    e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive
    79 Capo inserito dall’articolo 1, comma 201, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    80 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    81 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    82 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[42]

funzioni. L’IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti
dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall’IVASS provenienti da
Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a
terzi solo con il consenso dell’autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il
consenso è stato accordato83
.

7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’IVASS può
concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono
prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere84
.

  1. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di
    riservatezza, l’IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi
    rispetto all’Unione europea.
  2. L’IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri
    organi che intervengono nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o
    all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di
    informazioni avviene con le modalità di cui al comma 785
    .

Art. 10-bis

(Utilizzo delle informazioni riservate)86

  1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10,
    esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:
    a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e
    riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve
    tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema
    di governo societario;
    b) irrogazione delle sanzioni;
    c) difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso
    provvedimenti dell’IVASS.

Articolo 10-ter

(Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea)87

  1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea
    collabora anche mediante scambio di informazioni con:

83 Comma modificato dall’articolo 5, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 9, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
84 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
85 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
86 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
87 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[43]

a) le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca
centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità
monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilità del sistema finanziario;
b) all’occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di
pagamento.

  1. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all’articolo 18 del regolamento (UE)
    1094/2010, l’IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC,
    inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
    ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
    sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
    stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio
    dei suoi compiti.
  2. Le informazioni ricevute dall’IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni
    relative al segreto d’ufficio stabilite dal presente Capo.
    Capo III-bis88

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Art. 10-quater

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

  1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi,
    inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la
    segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire
    violazione delle norne disciplinanti l’attività svolta, di cui al presente codice.
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
    a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione,
    ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità
    amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
    b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre
    persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno degli stessi almeno contro ritorsioni,
    discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
    c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
  3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
    ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell’ambito
    della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto
    di lavoro.
  4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    non trova applicazione avuto riguardo all’età del segnalante, che può essere rivelata solo con il
    88 Capo inserito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[44]

suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese
di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente
articolo emanate dall’IVASS.

Art. 10-quinquies

(Procedura di segnalazione di violazioni)

  1. L’IVASS:
    a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all’articolo 10-quater, comma 1,
    riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell’Unione
    europea direttamente applicabili;
    b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
    c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente
    nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all’accesso previsto dagli
    articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

TITOLO II

ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11
(Attività assicurativa)

  1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo
    2, è riservato alle imprese di assicurazione.
  2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei
    soli rami danni e della relativa riassicurazione.
  3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni
    infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata
    per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento89
    .
  4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali
    all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative
    alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative,
    nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

89 Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008.

[45]
Art. 12
(Operazioni vietate)

  1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per
    oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che
    riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto
    il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
  2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
    esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa.

Capo II

IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 13
(Autorizzazione)

  1. L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare
    nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni
    ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma
    3.
  2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività
    rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte
    soltanto di esse.
  3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
    nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
    prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
    Stati.

Art. 14
(Requisiti e procedura)

  1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua
    assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
    rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società
    europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e
    la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/200390;
    b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
    Repubblica;

90 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[46]

c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un
importo non inferiore a:

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di
assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi
compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso
l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di
assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le
imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13,
comma 1
91;

c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis92;
c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis93;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 294;
e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti
dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo
6895;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I96;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che
svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare
in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12
dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
1-bis. L’impresa di assicurazione che intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3, è tenuta a
dimostrare, altresì, che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito
dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo
348, comma 2-ter97
.

91 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
92 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
93 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
94 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
95 Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 11, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
96 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
97 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[47]

  1. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
    non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
    e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è
    specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro
    novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti
    richiesti.
  2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti
    l’autorizzazione di cui all’articolo 13.
  3. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione
    dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione
    all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
  4. L’IVASS determina, con regolamento98, la procedura di autorizzazione, inclusi
    l’aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell’autorizzazione e le forme di pubblicità
    dell’albo99
    .
    5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione
    nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:
    a) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;
    b) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera
    prestazione di servizi100
    .

Art. 14-bis
(Programma di attività)101

  1. Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni
    supportate da idonea documentazione riguardanti:
    a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire;
    b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende
    concludere con le imprese cedenti;
    c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
    d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito
    Patrimoniale Minimo;
    e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione
    della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire
    sono classificati nel ramo 18 dell’articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l’impresa di
    assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa.
  2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
    a) le previsioni di bilancio;
    98 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo I.
    99 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera i), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    100 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    101 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 12, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[48]

b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-
bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo

di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis,
Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il
metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV
e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l’assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in
particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente
le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di
riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

Art. 15
(Estensione ad altri rami)102

  1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere
    l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente
    autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.
  2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di
    base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera
    c), per l’esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di
    essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’
    articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis. Qualora per
    l’esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di
    cui all’articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l’impresa deve altresì dimostrare di
    disporre di tale minimo assoluto.
    2-bis. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa deve altresì presentare un nuovo
    programma di attività conforme all’articolo 14-bis.
    2-ter. Fatto salvo il comma 2, l’impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l’attività
    ai rami 1 e 2, ovvero l’impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell’articolo 2, commi 1 o
    3, e che intende estendere l’attività ai rischi dell’assicurazione vita, per ottenere l’estensione
    dell’autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi
    propri di base ammissibili necessari per coprire l’importo cumulato del minimo assoluto del
    Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall’articolo 47- ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si
    impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo 348,
    comma 2-ter.

102 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 13, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[49]

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver
    ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere
    l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
  2. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad
    altri rami.
  3. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna
    l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.
  4. Il provvedimento di estensione è comunicato all’AEAP in conformità all’articolo 14, comma 5-
    bis.

Art. 16

(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

  1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà
    preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in
    particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura
    organizzativa della sede secondaria.
  3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante
    generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri
    di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
    stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
    esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo
    della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
    questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia
    munita di mandato comprendente i predetti poteri.
  4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della
    sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di
    onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell’articolo 76. La perdita dei requisiti
    comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa
    di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
    gestione effettiva della sede secondaria.

Art. 17

(Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)

  1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16,
    ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
    all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad
    una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito

[50]

Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli
45-bis e 47-ter103
.

  1. L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
    di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
    conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non
    possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 76104
    .
  2. L’IVASS informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
    ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
  3. L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto
    una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
    stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui
    tale autorità ha ricevuto dall”IVASS la comunicazione di cui all’articolo 16. L’IVASS trasmette
    prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dall’autorità di vigilanza dello
    Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle
    disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi105
    .
  4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi
    dell’articolo 16, deve informarne l’IVASS e l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
    almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS, entro sessanta giorni
    dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
    delle condizioni che hanno giustificato l’invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
    caso, provvede ad informare l’autorità competente dello Stato membro interessato. L’IVASS
    trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall’autorità di
    vigilanza dello Stato membro ospitante entro il medesimo termine106
    .

Art. 18

(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)

  1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di
    prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli
    stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende
    operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni
    indicate dall’IVASS.

Art. 19

(Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)

  1. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo
    18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di
    103 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    104 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    105 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    106 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[51]

operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite
dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata107
.

  1. L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
    di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
    conto del programma di attività presentato. In tale caso l’IVASS adotta provvedimento motivato,
    che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1108
    .
  2. L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’IVASS l’avviso
    dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
  3. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la
    procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.

Art. 20

(Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)

  1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei
    quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita
    da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una
    tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni
    dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’IVASS le tabelle di frequenza della malattia e
    gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati
    interessati. L’IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.

Art. 21

(Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)

  1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà
    preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver
    ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa preventivamente l’IVASS di
    ogni modifica della comunicazione effettuata.
  3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese
    con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26109
    .

Art. 22
(Attività in uno Stato terzo)

  1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva
    comunicazione all’IVASS.
    107 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    108 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    109 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[52]

  1. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi
    che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla
    base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’impresa che intende effettuare
    operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

CAPO III

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Art. 23

(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della
    Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è
    subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle
    informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se
    l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
    comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
    italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
    1-bis. È considerato esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del
    comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza
    permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito
    da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di
    agire in modo permanente per conto dell’impresa stessa110
    .
  2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
    comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
    tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
    atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
    avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
    una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a
    sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia
    e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
  3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’IVASS indica
    all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi
    d’interesse generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attività.
  4. L’impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel
    territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di

110 Comma inserito dall’articolo 1, comma 17, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[53]

origine la comunicazione dell’IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3111
.

  1. L’impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne
    informa l’IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS valuta
    la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
    giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l’autorità competente
    dello Stato membro interessato112
    .

Art. 24

(Attività in regime di prestazione di servizi)

  1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi
    nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato
    membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale
    Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento
    comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
    comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la
    gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
    italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  2. L’impresa di cui al comma 1 può iniziare l’attività dal momento in cui l’IVASS attesta di aver
    ricevuto la comunicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1113
    .
  3. L’impresa di cui al comma 1 comunica all’IVASS, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato
    membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l’accesso nel
    territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi114
    .
  4. (abrogato)
    115

Art. 25

(Rappresentante per la gestione dei sinistri)

  1. L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della
    Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
    rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

111 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
112 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
113 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
114 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
115 Comma soppresso dall’articolo 1, comma 18, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
recitava: “Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,
l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano,
neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa”.

[54]

Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto116
.

  1. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica117
    .
  2. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di
    rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le
    richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti
    stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
  3. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche
    dal rappresentante fiscale.
  4. Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel
    contrassegno e nel certificato.

Art. 26

(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)

  1. L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l’elenco
    delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio
    della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi118
    .

Art. 27

(Rispetto delle norme di interesse generale)

  1. L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a
    forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi
    comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative119
    .

Capo IV

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 28

(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della
    Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con
    provvedimento pubblicato nel Bollettino120
    .

116 Comma modificato dall’articolo 1, comma 19, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
117 Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
118 Comma modificato dall’articolo 1, comma 20, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
119 Comma modificato dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
120 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[55]

  1. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle
    disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione
    di servizi.
  2. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni,
    può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
    richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
  3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
    secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia
    fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni
    necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5.
    Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione
    contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
    persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la
    durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 76.
  4. L’IVASS determina, con regolamento121, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
    iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel
    territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli
    importi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la
    Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari
    ad almeno un quarto dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4122
    .
  5. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di
    estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e
    malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15123
    .
  6. L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di
    origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la
    sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in
    tale Stato una sede secondaria.

Art. 29

(Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)

  1. È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività
    nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi124
    .
  2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi
    appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
  3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
    territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in
    121 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo III.
    122 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    123 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    124 Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[56]

violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione
per la stipulazione di tali contratti.

  1. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

TITOLO III

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I

RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE125

Art. 29-bis

(Responsabilità del consiglio di amministrazione)126

  1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle
    norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.

Sezione II

SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO127

Art. 30

(Sistema di governo societario dell’impresa)128

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione
    sana e prudente dell’attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla
    portata e alla complessità delle attività dell’impresa.
  2. Il sistema di governo societario129 di cui al comma 1 comprende almeno:
    a) l’istituzione di un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e
    un’appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell’impresa;
    b) l’organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
    125 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    126 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    127 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 202, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    128 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 25, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava: “ Art. 30
    (Requisiti organizzativi dell’impresa)
  3. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione
    amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
  4. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
    correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
    coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
  5. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e
    rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.
    129 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

[57]

c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all’articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
presente Capo;
e) l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di
conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

  1. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno
    annuale.
  2. L’impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell’attività
    esercitata, inclusa l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l’impresa utilizza adeguati e
    proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.
  3. L’impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei
    rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all’esternalizzazione,
    nonché una politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai
    sensi dell’articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e
    sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che
    ad esse sia data attuazione.
  4. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di
    amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l’anno
    in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche
    necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
  5. L’IVASS detta con regolamento130 disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo
    societario di cui alla presente Sezione.

Art. 30-bis

(Sistema di gestione dei rischi)131

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i
    processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire
    e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è
    o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
  2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura
    organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa, tenendo in adeguata considerazione il
    ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa o
    altre funzioni fondamentali.
  3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono
    130 Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016, Regolamento IVASS n.34 del 7 febbraio 2017 e Regolamento n. 38
    del 3 luglio 2018.
    131 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[58]

integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema
considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

  1. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30, comma 5, comprende
    le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3. .
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies o
    l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con
    la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a
    tali aggiustamenti.
  3. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l’impresa valuta
    regolarmente:
    a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese
    all’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di
    cui all’articolo 36-quater;
    b) in caso di applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies:
    1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
    dell’aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui
    all’articolo 36-sexies, comma 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a
    carico dei fondi propri ammissibili;
    2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della
    composizione del portafoglio di attivi dedicato;
    3) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento di congruità;
    c) in caso di applicazione dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies:
    1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
    dell’aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una
    vendita forzata di attivi;
    2) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità.
  4. L’impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all’IVASS
    nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 47-quater. Qualora l’azzeramento
    dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato
    rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l’impresa presenta anche un elenco di misure
    da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in
    regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

[59]

  1. Ove venga applicato l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, la politica
    scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto
    aggiustamento.
  2. Con riferimento al rischio di investimento, l’impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-
    bis, 37-ter, 38 e 41.
  3. L’impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare
    l’attuazione del sistema di gestione dei rischi.
  4. L’impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un’ECAI di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L’impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o
    meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno
    strumento finanziario.
  5. Onde evitare un’eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l’impresa, quando
    utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità, verifica l’idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione
    del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni
    dipendenza automatica dai rating esterni.
  6. L’IVASS può fornire con il regolamento di cui all’articolo 30, comma 7 indicazioni sulle
    procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.
  7. Nel caso in cui l’impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato
    conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti
    ulteriori compiti:
    a) costruire e applicare il modello interno;
    b) testare e validare il modello interno;
    c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
    d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull’analisi
    effettuata;
    e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno,
    formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo
    sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

Art. 30-ter

(Valutazione interna del rischio e della solvibilità)132

  1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 30-bis l’impresa effettua la
    valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della
    solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa
    tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche.
  2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
    132 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[60]

a) il fabbisogno di solvibilità globale dell’impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei
limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;
b) l’osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis,
e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula
standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II o con un modello interno
completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

  1. Ai fini del comma 2, lettera a), l’impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata
    e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta
    individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel
    lungo termine. L’impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies,
    l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli
    articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma
    2, lettera b, sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di
    cui sopra.
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è
    eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella
    misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
  4. L’impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta
    all’anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa
    del suo profilo di rischio.
    7.L’impresa comunica all’IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della
    solvibilità nell’ambito dell’informativa da fornire ai sensi dell’articolo 47-quater.
  5. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito
    patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base
    di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-
    septies, 217-quater.

Art. 30-quater
(Sistema di controllo interno)133

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
  2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure
    amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle
    informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della
    conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure
    aziendali.

133 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[61]

  1. La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di
    amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee
    direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa
    derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e
    valuta il rischio di non conformità.

Art. 30-quinquies
(Funzione di revisione interna)134

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di
    giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.
  2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del
    sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario
    dell’impresa di cui al presente Capo.
  3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le
    raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in
    caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i
    provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua
    le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna,
    garantendone l’attuazione.

Art. 30-sexies
(Funzione attuariale)135

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
    a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
    b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle
    ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
    c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
    d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;
    e) informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle
    riserve tecniche;
    f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;
    g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
    h) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
    i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-
    bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti
    patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità
    di cui all’articolo 30-ter.
  2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla
    legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

134 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
135 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[62]

a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla
complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento
dell’incarico.

Art. 30-septies
(Esternalizzazione)136

  1. L’impresa che esternalizza funzioni o attività relative all’attività assicurativa o riassicurativa
    conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme
    legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. L’impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative
    modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
    a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell’impresa;
    b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
    c) compromettere la capacità dell’IVASS di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti
    sull’impresa;
    d) compromettere la capacità dell’impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai
    contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
  3. L’impresa informa tempestivamente l’IVASS prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività
    essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione
    all’esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
  4. L’IVASS con regolamento137 stabilisce i termini e le condizioni per l’esternalizzazione delle
    funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
  5. L’impresa che esternalizza una funzione o un’attività di assicurazione o di riassicurazione
    adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il fornitore del servizio cooperi con l’IVASS in relazione alla funzione o all’attività
    esternalizzata;
    b) l’impresa, i revisori e l’IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività
    esternalizzate;
    c) l’IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in
    grado di esercitare tali diritti di accesso.

Art. 30-octies

(Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza)138

  1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di
    professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate
    dall’IVASS con regolamento.

136 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
137 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, in particolare Parte II, Titolo III, Capo VIII.
138 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[63]
Art. 30-novies

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)139

  1. In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa, per ciascuna nuova tariffa,
    opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della
    redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una
    relazione tecnica da conservare presso l’impresa.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
  3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione,
    all’organo di controllo e all’IVASS.
  4. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
    regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie
    tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.
    Art. 30-decies

(Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di
assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)140

  1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese
    di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,
    elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni
    modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o
    distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni
    dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei
    prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
  3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al
    processo di approvazione del prodotto.
  4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di
    riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che
    tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la
    strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni
    ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di
    riferimento individuato.
  5. l soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi
    che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere
    significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è
    finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di
    riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
  6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le
    informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto,
    compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
    139 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    140 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[64]

  1. L’IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da
    garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento
    assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del
    sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto
    disposto all’artico 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

Art. 31
(abrogato)
141

Art. 32

(Determinazione delle tariffe nei rami vita)

  1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono
    calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano
    all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle
    obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli
    contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la
    situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo
    sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in
    modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine142
    .
  2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 33143, nonché
    delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’IVASS con regolamento144
    .
  3. (abrogato)
    145

141 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 27, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 31 disponeva:
“Art. 31
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)

  1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel
    presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e
    93, comma 5.
  2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
    adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP.
  3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena
    autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno
    si avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
    di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di
    competenza dell’attuario medesimo.
  4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o
    della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
  5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole
    applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa,
    direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari.
  6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad
    incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo
    attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale
    siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
    trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa”.
    142 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    143 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    144 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II.

[65]

  1. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi
    proventi, l’IVASS può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno
    provocato la situazione di squilibrio.
  2. È consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una
    adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di
    revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
    l’articolo 167, comma 2.
  3. L’impresa comunica all’IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
    calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Art. 33

(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)

  1. (abrogato)
    146
  2. (abrogato)
    147
  3. L’impresa, definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in
    coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli
    articoli 30, comma 5 e 30-bis, commi 3, lettera a) e 9 attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso
    tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti148
    .
  4. (abrogato)
    149
  5. (abrogato)
    150

145 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 28, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
dell’articolo 32 recitava: “La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è
trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve
tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza
dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per
la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio”.
146 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato”.
147 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati
secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta
preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato”.
148 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 29, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a
criteri prudenziali”.
149 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura
nei corrispondenti cespiti dell’attivo”.
150 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 5
dell’articolo 33 recitava: “Qualora L’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di

[66]

5-bis. L’IVASS, ai fini di cui all’articolo 5, ed in particolare nel casi di cui al comma 1-ter del
suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di
interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo
definiti151
.

  1. (abrogato)
    152

Art. 34
(abrogato)
153

Art. 35

(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)

  1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola
    distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
    sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
    l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato154
    .
  2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle
    tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi
    statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno
    o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
    sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi
    causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
    stabiliti dall’impresa.

interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato
tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione”.
151 Comma inserito dall’articolo 1, comma 29, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
152 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
dell’articolo 33 recitava: “I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla
commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri“.
153 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 30, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 34 disponeva:
“Art. 34
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)

  1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli
    a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami
    10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizi