Nuova normativa aggiornata sull’intermediazione assicurativa
In ottemperanza all’attuazione della nuova normativa de ai regolamenti attuativi, e quindi il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ed il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, pubblichiamo di seguito il Codice delle Assicurazione private, Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, il Nostro Allegato 3, 4 e 4 ter comprensivi dell’elenco delle compagnie di assicurazioni Direzioni e/o Agenzie con rapporti di collaborazione formalizzati ed intermediari con i quali intratteniamo rapporti di collaborazione orizzontali ai sensi dell’art. 22 DL 179/2012
REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
IVS IVsAPIC
Reg. Uff. I
Prot. N° 0188834/18 del 02/08/2018
REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge
n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l’articolo 22;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul
controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;
adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE
PARTE I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) Art. 5 (Persone fisiche)
Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata) Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 12 (Domanda di iscrizione)
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)
Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 16 (Domanda di iscrizione)
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione) Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa) Art. 21 (Domanda di iscrizione)
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile) Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro) Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro
Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri) Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri
Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso) Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)
PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari) Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali) Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro
Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario
Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Capo IV – Disposizioni particolari
Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari) Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52 (Ambito di applicazione)
Capo II – Regole di comportamento
Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione) Art. 54 (Regole generali di comportamento)
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Art. 56 (Informativa precontrattuale)
Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) Art. 59 (Vendita con consulenza)
Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti) Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale) Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie) Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 69 (Ambito di applicazione)
Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi) Art. 71 (Divieto di discriminazione)
Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione) Art. 78 (Registrazione dei domìni)
Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari) Art. 80 (Servizi di comparazione)
Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet) Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento) Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento) Art. 88 (Formazione professionale)
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91 (Formazione a distanza)
Art. 92 (Videoconferenza e webinar) Art. 93 (E-learning)
Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi
Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
Titolo IV – Soggetti formatori
Art. 96 (Soggetti formatori)
PARTE V – Disposizioni transitorie e finali
Titolo I – Abrogazioni
Art. 97 (Abrogazioni)
Titolo II – Disposizioni transitorie
Art. 98 (Gestione del Registro)
Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)
Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice)
Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-
sexies del Codice)
Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)
Titolo III – Disposizioni finali
Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco degli Allegati
Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.
Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.
Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.
Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.
Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.
PARTE I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
- Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 2 (Definizioni)
Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
“aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
“addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo
109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
“addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
“agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
“assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
“banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;
“call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
“Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
“collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
“contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;
“contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
“contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
“contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
“corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
“dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
“distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
“distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;
“documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
“e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
“firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
“firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
“Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
“formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
“impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
“imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;
“intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;
ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;
ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;
jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ”;
ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;
qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella
sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della stessa.
Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.
Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
Il presente Regolamento non si applica:
alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate
dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
sezione A: gli agenti;
sezione B: i mediatori;
sezione C: i produttori diretti;
sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:
nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.
Art. 5 (Persone fisiche)
Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
numero e data di iscrizione;
relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
se operano individualmente;
se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;
le sedi operative;
gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.
Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
se operano individualmente;
se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;
se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;
se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.
Art. 6 (Società)
Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
ragione o denominazione sociale;
sede legale ed eventuali sedi secondarie;
numero e data di iscrizione;
per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;
per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.
Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.
Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di distribuzione;
cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di distribuzione.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.
Art. 8
(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
le imprese italiane;
i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;
gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.
Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.
Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)
I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:
delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui all’articolo 36;
delle comunicazioni di cui all’articolo 43.
In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:
le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
per ciascun sinistro, euro 1.250.000;
all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.
Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.
Art. 12 (Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all’articolo 15;
non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)
Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.
Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.
Art. 16 (Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;
Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma
- In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)
Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;
gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 114-septies del Testo unico bancario;
Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.
Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19 deve:
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
mercati assicurativi e finanziari;
regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
attività e prodotti assicurativi e finanziari.
I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione
dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.
L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 21 (Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.
Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.
Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:
ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all’indirizzo di posta elettronica certificata;
comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.
Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)
I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.
Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)
Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;
non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)
Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel Registro.
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:
a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;
in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;
limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.
Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio.
La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;
nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:
per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;
venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;
in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).
Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)
Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;
in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.
La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma 1.
Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo 43, comma 7.
Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)
Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le
modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.
Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.
Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione nel Registro.
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro
Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.
Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione
dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)
Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri
Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)
Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116- quinquies del Codice.
Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
cognome e nome o ragione sociale;
nazionalità;
indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;
regime di attività svolta;
in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;
Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice;
indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.
Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.
L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.
Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.
Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)
In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.
Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.
Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.
PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Il responsabile di cui al comma 1 deve:
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
mercati assicurativi e finanziari;
regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
attività e prodotti assicurativi e finanziari.
I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.
L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).
L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
L’impresa di cui al comma 6:
accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.
Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Art. 43
(Obblighi di comunicazione)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.
Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. La ripresa dell’attività è subordinata:
al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;
per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 89.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:
le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;
le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.
Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:
al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.
Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 disponibile sul sito dell’Autorità.
Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto.
Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.
Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del Codice.
Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.
Art. 45 (Verifiche periodiche)
L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:
la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’esercizio dell’attività;
limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.
L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.
Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite
di reti distributive;
la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.
Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.
La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.
Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:
le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro
Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)
La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito
dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario
Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
Gli intermediari di cui al comma 1:
accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Capo IV – Disposizioni particolari Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.
Art. 50
(Reti di vendita multilevel marketing)
Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il
ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.
In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;
i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;
definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;
si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in
termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.
Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)
Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a condizione che:
entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.
Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.
L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:
dagli iscritti nel Registro;
dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
Capo II – Regole di comportamento Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
Art. 54
(Regole generali di comportamento)
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a
operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.
Art. 56 (Informativa precontrattuale)
Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.
Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice;
la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.
In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.
I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la
documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-
quater, comma 5, lettera c), del Codice.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)
Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
dall’intermediario che distribuisce il contratto;
dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.
Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.
Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
Art. 59
(Vendita con consulenza)
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.
Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)
- I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.
Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.
Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.
La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.
Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)
Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a
quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma 1.
Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.
In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:
gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;
nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.
Art. 66
(Contratti in forma collettiva)
Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.
Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.
Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66;
le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;
l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;
limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma 2, del Codice;
l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da
a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.
Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.
La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
- I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 69
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.
Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;
il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.
Art. 71
(Divieto di discriminazione)
Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.
In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.
Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)
Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.
Art. 73
(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.
Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.
Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.
I distributori adottano procedure tali da garantire:
la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;
l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a
quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.
Art. 75
(Trasmissione della documentazione)
I distributori trasmettono al contraente:
entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)
- Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.
Art. 78 (Registrazione dei domìni)
I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
la sede legale e le eventuali sedi operative;
il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;
la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.
Art. 80
(Servizi di comparazione)
Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:
indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall’home page;
garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;
forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;
garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;
nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall’articolo 54, comma 2;
garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.
Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)
I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:
le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.
Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)
I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.
Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.
Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:
siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;
in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.
PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)
La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’Istituto.
Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2).
Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.
I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’IVASS nel provvedimento di nomina.
Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
i soggetti di cui al comma 1.
Art. 87
(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.
Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.
I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:
per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;
per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
Art. 88 (Formazione professionale)
La formazione professionale è:
pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.
Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;
i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.
Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
il programma del corso;
i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
il questionario somministrato.
Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.
Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91 (Formazione a distanza)
Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
videoconferenza;
webinar;
e-learning.
I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:
i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).
Art. 92 (Videoconferenza e webinar)
I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e
microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.
Art. 93 (E-learning)
I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).
Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;
la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.
Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi
Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
La formazione e I’aggiornamento professionale:
sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.
La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:
i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;
i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.
Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.
Titolo IV Soggetti formatori
Art. 96 (Soggetti formatori)
Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:
delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:
docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6;
soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.
Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.
PARTE V – Disposizioni transitorie e finali Titolo I
Abrogazioni Art. 97 (Abrogazioni)
Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.
Titolo II Disposizioni transitorie
Art. 98 (Gestione del Registro)
Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all’Organismo di cui al medesimo articolo.
Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.
Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)
L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.
In particolare procede alla cancellazione:
della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.
A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3.
Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.
Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice)
Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.
Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u).
In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,
lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio dell’attività di distribuzione.
L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 29.
Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.
Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.
Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.
La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall’articolo 46, comma 5.
Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice)
Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.
Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del
Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.
Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)
Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.
La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.
Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per l’anno 2019.
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.
Titolo III Disposizioni finali
Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.
firma 1
Per il Direttorio Integrato Il Presidente
REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge
n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha
approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio elettronico;
2
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni,
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed
integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d.
“cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare
l’articolo 22;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge
concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei
mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore
anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui
all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di
denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della
trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da
parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e
integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul
3
controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre
2006;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei
prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di
atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti
professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma
9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di
settore;
adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE
PARTE I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 5 (Persone fisiche)
4
Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 12 (Domanda di iscrizione)
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di
distribuzione riassicurativa)
Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 16 (Domanda di iscrizione)
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Art. 21 (Domanda di iscrizione)
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del
passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto
nella sezione E)
Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli
intermediari iscritti nel Registro
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Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri
Stati membri
Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)
PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella
sezione D del Registro
Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario
Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Capo IV – Disposizioni particolari
Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a
soggetti iscritti nella sezione A)
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento
Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52 (Ambito di applicazione)
Capo II – Regole di comportamento
Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
Art. 54 (Regole generali di comportamento)
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Art. 56 (Informativa precontrattuale)
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Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
Art. 59 (Vendita con consulenza)
Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma
digitale)
Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Art. 69 (Ambito di applicazione)
Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
Art. 71 (Divieto di discriminazione)
Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione)
Art. 78 (Registrazione dei domìni)
Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Art. 80 (Servizi di comparazione)
Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)
Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Art. 88 (Formazione professionale)
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91 (Formazione a distanza)
Art. 92 (Videoconferenza e webinar)
Art. 93 (E-learning)
Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi
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Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
Titolo IV – Soggetti formatori
Art. 96 (Soggetti formatori)
PARTE V – Disposizioni transitorie e finali
Titolo I – Abrogazioni
Art. 97 (Abrogazioni)
Titolo II – Disposizioni transitorie
Art. 98 (Gestione del Registro)
Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del
Registro)
Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione)
Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma
1, lettera cc)-septies del Codice)
Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione,
gestione e controllo della distribuzione)
Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-
sexies del Codice)
Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)
Titolo III – Disposizioni finali
Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco degli Allegati
- Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti. - Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40
del 2 agosto 2018. - Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti. - Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, del contratto. - Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.
- Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.
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PARTE I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
- Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111,
112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 2
(Definizioni) - Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni
dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e
integrazioni. In aggiunta, si intende per:
a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura
di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e
sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del
premio;
b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale
operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo
109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari
inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”:
gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati
degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti
nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in
stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei
locali di tali intermediari;
d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese
di assicurazione o di riassicurazione;
e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385;
9
g) “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che
consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle
sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del
medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a
distanza;
k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa
prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o
clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non
modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi
idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o
riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre
prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o
compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella
conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la
fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno
o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di
ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere
direttamente o indirettamente lo stesso;
r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni;
s) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali
e di internet;
10
t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme
definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi
che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di
riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza;
y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa
e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo
109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti
nell’Elenco annesso;
z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni e integrazioni;
aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e
intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni e integrazioni;
cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei
contenuti formativi;
dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di
programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in
particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle
attività on-line e l’analisi delle statistiche;
ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al
pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia
sottoposto a forme di controllo;
ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che
non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
11
riassicurazione;
gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più
argomenti didattici omogenei;
hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di
accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare
e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un
provider del servizio;
kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio
e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi ”;
ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane –
Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei
rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima;
nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito
dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali
con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di
coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in
qualità di distributore;
qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che,
nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni
direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di
direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione
assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di
distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione
A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella
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sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center,
nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e
percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui
contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure
elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui
l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la
clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti
assicurativi e riassicurativi;
ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la
contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso
la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la
condivisione di materiale formativo.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
- Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione
assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio
della stessa. - Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o
di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione
abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività
principale. - Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o
convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi
ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico
connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione
percepisca un compenso. - Il presente Regolamento non si applica:
a) alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo
accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate
13
dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti
dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
- E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica. - Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109
del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
a) sezione A: gli agenti;
b) sezione B: i mediatori;
c) sezione C: i produttori diretti;
d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e
Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
e) sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario,
iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a
titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo
109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella
sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta
l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano
esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo
109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di
assicurazione. - Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non
operanti, mediante evidenza:
a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o
che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento
dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
civile di cui all’articolo 11;
b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato
assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione
della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione
assicurativa.
Art. 5
(Persone fisiche)
14
- Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale
dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per
le quali svolgono l’attività;
e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale
dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività. - Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, riporta:
a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i
soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
(i) se operano individualmente;
(ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella
sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali
di società iscritte nella medesima sezione;
c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di
stabilimento, della sede;
e) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
f) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del
periodo di inattività.
- Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1, riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si
avvalgono della loro attività;
b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
(i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
(ii) se operano individualmente;
(iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte
nella sezione E;
(iv) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
iscritte nella sezione E;
(v) se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società
iscritta nella sezione E;
(vi) se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di
intermediari a titolo accessorio.
Art. 6
(Società) - Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
15
a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
(i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;
(ii) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
(iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine
del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali
svolgono l’attività;
f) per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o
delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.
- Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1 riporta:
a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i
soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei
responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B,
cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei
rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori
generali. - Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma
1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa. - Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si
avvalgono della loro attività;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili
dell’attività di distribuzione;
c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di
distribuzione.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
- L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché
delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento. - L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel
proprio sito internet.
Art. 8
16
(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
- Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
a) le imprese italiane;
b) i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio
alle sezioni A, B o F;
e) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione
nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla
medesima sezione. - Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella
corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.
Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)
- I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:
a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui
agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
b) delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un
intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
e) delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui
all’articolo 36;
f) delle comunicazioni di cui all’articolo 43. - In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1,
si dotano della firma elettronica:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali
delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo,
chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro. - Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni
previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità,
sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)
- Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
17
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice.
- Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di
iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
dell’IVASS. - Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed
f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o
B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
- Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui
alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile
generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad
esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione. - Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio
dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali
dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi
dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di
legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non
iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o
escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento
dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla
cessazione dell’efficacia della copertura;
c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi
danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro
del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri. - Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la
copertura assicurativa si estende anche a tale attività. - I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;
18
b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti
a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.
- Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I
contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono
rinnovati annualmente.
Art. 12
(Domanda di iscrizione)
- La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di
cui all’articolo 9, comma 3. - Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto
al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al
pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)
- Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede
l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata
a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito
ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura
assicurativa di cui all’articolo 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice. - Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche,
che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il
relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti
legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei
poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
19
- Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma
1, è necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore
generale siano iscritti nella sezione B;
b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia. - Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal
comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della
copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B
del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di
distribuzione riassicurativa)
- Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le
società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre
di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora
intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa le società devono inoltre:
a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte,
iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in
qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario
riassicurativo;
b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di
risorse umane e dotazioni operative.
Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
- Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle
sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la
responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività
di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a
negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone
del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E
e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da
iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti
legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. - Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si
applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il
massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.
Art. 16
(Domanda di iscrizione)
- La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui
all’articolo 9, comma 3.
20
- Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha
provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)
- Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati
ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV; - Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere
accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive
all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies
del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami. - Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver
provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di
avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma - In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Art. 18
(Modalità per l’iscrizione) - La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata
dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. - Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da
iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione
governativa prevista dalla normativa vigente. - Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo
le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)
- Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico
bancario e siano iscritte nel relativo albo;
21
b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106
del Testo unico bancario;
d) gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
114-septies del Testo unico bancario;
e) Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.
- Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività
svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più
persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice. - Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella
domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi
persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento
del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o
giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami
non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto
previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
- Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19
deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione
rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e
pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso,
posseduta nei seguenti ambiti:
(i) mercati assicurativi e finanziari;
(ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
(iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
(iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
(v) attività e prodotti assicurativi e finanziari. - I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali,
tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della
società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi. - La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle
valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione
22
dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa
documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.
- L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al
comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri
l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera
c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 21
(Domanda di iscrizione)
- La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è
presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. - Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del
responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta
che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione
governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
- Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario
iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i
collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini
dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
formazione di cui alla Parte IV. - Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo
109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami. - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di
distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella
sezione E. - Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al
comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero
dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal
comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo
l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta
giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
23
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si
avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che
operano al di fuori dei propri locali:
a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi
all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata;
b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS. - Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta
l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
- Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto
nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del
Registro, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
d) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una
persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività
di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è
riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
e) preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente
addetti iscritti nella sezione E. - Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui
all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di
partecipazioni o stretti legami. - Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato
dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella
domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di
cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione
con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della
domanda di iscrizione.
Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)
- I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella
copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni
A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
24
- La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti
degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi
ultimi.
Art. 25
(Modalità per l’iscrizione)
- Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun
intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS
apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. - Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere
nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa
prevista dalla normativa vigente.
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
- Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in
qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
assicurazione, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
formazione di cui alla parte IV;
e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice. - Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di
iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
dell’IVASS. - Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e)
che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F
del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
25
- Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come
intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
assicurazione, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
c) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è
riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice. - Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o
giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio
capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui
hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono
l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS. - Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella
domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di
cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro
come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 28
(Modalità per l’iscrizione)
- Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun
intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
cui all’articolo 9, comma 3. - Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha
provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
vigente.
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del
passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29
(Iscrizione nel Registro)
26
- L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo
delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta
elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento
dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il
preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un
termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto
definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le
imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli
interessati del rigetto della domanda. - Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione
al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre
2014. - Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o
delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione
nel Registro.
Art. 30
(Cancellazione dal Registro)
- Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti
istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli
intermediari dal Registro:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324,
comma 1, lettera d) del Codice;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
c) in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni,
a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110,
comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle
autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di
appartenenza;
f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di
efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito
dell’accertamento del relativo presupposto;
g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS
e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato
versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso
inutilmente il termine assegnato per provvedere. - Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto
ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione
assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione
d’ufficio. - La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9,
comma 3.
27
- L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai
destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la
comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali
provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati. - Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini
previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e
successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata
effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
(i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di
reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
(ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento
della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia
stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
(iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione
specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica
formazione;
b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero
nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione,
abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore
nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le
ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno
immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano
effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore
nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla
cancellazione:
(i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un
aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
(ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la
formazione professionale;
e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
degli articoli 12, 18, 25 e 28;
f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato
pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia,
ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice. - I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui
all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro
purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i
requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita
domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).
28
- Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì
necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a
quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma. - L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità
stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)
- Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
degli articoli 16, 21, 25 28;
c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del
contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del
Codice.
I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente
in tale sezione. - La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS
secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella
sezione E)
- Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte
nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco
annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
cui all’articolo 9, comma 3. - La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina
sull’imposta di bollo. - L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria
con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di
addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma
1. - Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta
l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione
per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di
interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo
43, comma 7.
Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)
- Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia
presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le
29
modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro
di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla
domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata
dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
7.
- Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le
società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione
di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad
altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente
allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione
effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
7. - Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
- Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità
stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
- L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal
fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati
nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con
l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria. - L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre
alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o
reiscrizione nel Registro.
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli
intermediari iscritti nel Registro
Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in
regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle
procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di
quanto disposto dagli articoli medesimi. - Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in
altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione
30
dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116,
comma 2, del Codice.
- Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le
modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Art. 37
(Collaborazione tra Autorità)
- Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal
Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli
altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza
sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto
previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza
degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli
intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta
delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio
dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri. - L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli
intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati
cancellati dal Registro.
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri
Stati membri
Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e
riassicurativi)
- Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda
svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà
notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-
quinquies del Codice. - Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro,
che riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalità;
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato
membro d’origine;
d) regime di attività svolta;
e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della
Repubblica e nominativo del responsabile;
f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
g) data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
h) data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto
di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti
dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del
Codice;
31
i) indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro
d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.
- Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri
Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al
comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine. - L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la
consultazione sul proprio sito internet. - Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli
116-quater e 116-quinquies del Codice.
Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
- Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari
richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 22 e 23. - In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E
del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.
Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)
- In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora
l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività
d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di
intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata
ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza
competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore
svolgimento dell’attività sul proprio territorio. - Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può
adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei
casi e con le modalità ivi previste. - Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli
intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e
nel Bollettino.
PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
32
- Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di
distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o
riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne
comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento
dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. - Il responsabile di cui al comma 1 deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano
la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la
conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o
in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
(i) mercati assicurativi e finanziari;
(ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
(iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
(iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
(v) attività e prodotti assicurativi e finanziari. - I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche
aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in
considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa
medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi. - Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo
dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di
assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione. - L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al
responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS
entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c). - L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di
dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione
conformi alla disciplina di cui alla Parte IV. - L’impresa di cui al comma 6:
a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di
aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV. - Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante
l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
33
Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
- Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi
delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o
dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto. - È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in
relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o
abilitate ad operare nel territorio della Repubblica. - Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano
assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano
assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
civile di cui all’articolo 11;
c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in
corso uno o più incarichi di distribuzione;
d) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro. - La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al
cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è
svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di
appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione
adottata. - Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di
loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello
svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. - Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle
sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con
autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Art. 43
(Obblighi di comunicazione)
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro
cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata,
la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni
riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a
carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi
quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro. - Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di
ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del
periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
La ripresa dell’attività è subordinata:
34
a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere
decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di
uno o più incarichi di distribuzione;
c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale
di cui all’articolo 89.
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e,
comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui
ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:
a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale
periodo di inoperatività;
c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di
responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E
e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di
rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore
generale. - Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni
A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli
elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo
atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la
cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta
variazione o cessazione. - Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante
l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2
disponibile sul sito dell’Autorità. - Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita
multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni
lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita. - Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro
che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di
interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni
lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In
mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere
all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una
dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico
pdf disponibile sul sito dell’Istituto. - Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato
secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
Art. 44
(Adempimenti annuali)
- Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
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a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione
della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del
contributo di vigilanza;
b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo
di garanzia;
c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
- Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo
di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice. - Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115
del Codice. - Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro
attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso
di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante
comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. - Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o
F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro
come inoperativi.
Art. 45
(Verifiche periodiche)
- L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione
assicurativa e riassicurativa:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per
l’esercizio dell’attività;
b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di
incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza. - L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli
intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause
di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo. - L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura
assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che
hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo
al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto
dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.
Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
- Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle
quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità,
previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite
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di reti distributive;
b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva,
l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e
la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del
consumatore.
- Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a
individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese
connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1. - La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la
corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza
rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al
riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione
dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di
riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo. - Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile
della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e
da inoltrare all’IVASS, che illustri:
a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle
politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure. - L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e
i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella
sezione D del Registro
Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)
- La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D
del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti
l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti
l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di
contratti assicurativi standardizzati. - Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente
presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita
l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché,
in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da
interferenze interne alla struttura dell’intermediario. - Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi
non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata
esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone
fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito
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dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera
collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario
Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo
svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali
abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione,
conformi alla disciplina di cui alla Parte IV. - Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di
aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV. - Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione
comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al
presente articolo.
Capo IV – Disposizioni particolari
Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di
forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli
intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei
locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza
competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme
pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo
accessorio.
Art. 50
(Reti di vendita multilevel marketing)
- Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il
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ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a
mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a
condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica
di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri,
autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di
servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.
- In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di
vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche
complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di
assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non
prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie
immediatamente impegnative per l’impresa;
c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente
esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi
elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che
pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei
contraenti;
d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi
assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti
dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria
l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita
menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e
nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni. - Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un
mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità
operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici,
adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività
assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai
componenti della rete;
b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la
medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione
della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno
trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di
chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate
tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive
informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali
controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile
dell’impresa;
d) si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione
alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente
presso i componenti della rete stessa;
e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la
gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli
eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino
facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in
39
termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza
venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero
verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza
definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura
che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.
Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a
soggetti iscritti nella sezione A)
- Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del
Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte
dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro
intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la
preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a
condizione che:
a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o
l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto
nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che
svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché
degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo
intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la
responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del
Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della
lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento
dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. - Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa
continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro. - L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non
prevedibili di cui al comma 1. - L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è
stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in
gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1,
attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente
preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della
gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito
internet. - L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1,
lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi
per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede
alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo
intermediario non abbia richiesto l’iscrizione. - Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1,
lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto,
l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione
E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
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- Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella
sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da
altri intermediari.
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento
Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52
(Ambito di applicazione)
- Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione
assicurativa e riassicurativa svolta:
a) dagli iscritti nel Registro;
b) dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale
operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
esercitino direttamente l’attività di distribuzione. - Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo
accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107,
comma 5, del Codice.
Capo II – Regole di comportamento
Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
- L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore
generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile,
titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti. - Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e
formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra
l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
Art. 54
(Regole generali di comportamento)
- Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di
assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel
miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare
pregiudizio agli stessi;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di
intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali
eventualmente operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e
previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre
adeguatamente informati.
41
- I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti,
ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e
complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni
pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come
tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti. - Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e
capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV. - I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai
contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei
confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini
della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in
ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la
rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse
da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso
consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della
normativa vigente in materia di protezione dei dati. - I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento
elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati
alla precedente lettera a). - I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono,
senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella
forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi. - Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi
relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per
i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il
divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il
divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative
garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
responsabilità civile auto.
Art. 55
(Conflitti di interesse)
- Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le
disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del
Codice. - I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche
tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la
contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e
quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di
astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a
42
operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7,
del Codice.
- In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni
nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al
momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior
risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con
frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a
danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano
contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.
Art. 56
(Informativa precontrattuale)
- Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di
apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare
evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di
comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento. - Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di
comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al
contraente un documento conforme all’Allegato 3. - Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un
contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i
dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di
conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del
Codice;
b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni. - In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente
articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente. - In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti
di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi
siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute. - La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice. - I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente
articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova
di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la
43
documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-
quater, comma 5, lettera c), del Codice.
- Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi
rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma
1, lettera r), del Codice.
Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)
- Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito
con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti
nella distribuzione del contratto.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro,
l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario
proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro
opera. - Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del
contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e
ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
programmati già previsti nel contratto concluso. - Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del
Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
- I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i
distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di
assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed
esigenze. - In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche
personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che
includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa,
al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in
relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo
conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle
caratteristiche e della complessità del contratto offerto. - Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di
cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i
medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e
pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
44
- Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente
e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in
forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
consentirgli di prendere una decisione informata. - Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita
dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal
distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità
di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente. - I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste
ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente. - Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia
documentale ai sensi dell’articolo 67. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi
che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
Art. 59
(Vendita con consulenza) - Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della
conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione
personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per
cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del
contraente medesimo. - Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-
ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un
numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di
formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al
contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente. - La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente
articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui
all’articolo 67.
Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)
- I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia
del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.
Art. 61
(Modalità dell’informativa)
45
- Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono
adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta
effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il
contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica
vale per le comunicazioni successive. - Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore
conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi
aggiornamenti. - La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento
alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di
comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento. - Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su
supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli
obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche. - Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti
gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in
relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59. - In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata
e della firma digitale)
- I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica
avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della
documentazione relativa al contratto di assicurazione. - La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia. - I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati
biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e
regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)
- Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello
dell’intermediario medesimo. - Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i
premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale
separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il
versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a
46
quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle
provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle
imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure
idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme
alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono
consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad
altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto
corrente separato.
- Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le
indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b). - Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente
nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma
1.
Art. 64
(Fideiussione bancaria)
- Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B,
D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una
capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali. - La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve
prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento
costante delle caratteristiche di cui al comma 1. - Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione. - In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare
l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal
comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato
dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al
31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
- L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di
cui alla sezione B del Registro, purché:
a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o
al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di
un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un
intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa
preponente di quest’ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a)
siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale
circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto
nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
47
- Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella
sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno
dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti. - L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella
sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando
che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute
agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi
nell’accordo sottoscritto con l’impresa.
Art. 66
(Contratti in forma collettiva)
- Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli
55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre
che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore,
anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato
di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione
precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi
dell’articolo 120-quater del Codice. - Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria
ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura,
indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il
distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la
documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di
attuazione. - Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere
del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui
all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa,
pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Art. 67
(Conservazione della documentazione)
- I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la
documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento
dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa
quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite
del contraente ai sensi dell’articolo 66;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
d) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV,
inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di
sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo
89, comma 6;
e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro
organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli
11 e 15;
48
f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma
2, del Codice;
g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento
professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti
svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei
locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause
di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da
a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
- In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la
documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa
della documentazione stessa. - Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa
alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari
e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale
documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di
aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6. - La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche
mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma
tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. - Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
- I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano
modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di
assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui
già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo
contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Art. 69
(Ambito di applicazione)
- Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento,
effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o,
se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio
della Repubblica.
49
- Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento
tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
a) il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo
a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati
diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla
copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di
assicurazione contro i danni;
b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni
provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede
legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero
proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto
riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle
imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro
e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati
inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.
Art. 71
(Divieto di discriminazione)
- Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è
consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di
contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di
concludere il contratto a distanza. - In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso
telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare
l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto
dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di
discriminazione territoriale.
Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)
- Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma
collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso
espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non
possono essere considerati espressione del consenso del contraente. - In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura,
non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione
automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.
Art. 73
(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
50
- Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non
prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori
forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi
incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e
contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter
modificare la modalità di comunicazione prescelta;
b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da
questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico,
qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può
essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto
dall’articolo 121, comma 3, del Codice. - I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta
di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta
effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione. - Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme
all’Allegato 3. - Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli
obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei
termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice. - I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare
l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.
Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
- Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di
assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di
cui agli articoli 63 e 64. - I distributori adottano procedure tali da garantire:
a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli
articoli 58 e 59;
b) l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni
richieste e di quelle fornite;
c) la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui
alla lettera a). - Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a
51
quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a
distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno
a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare
analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da
quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet,
profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle
medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella
sezione E;
c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano
ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti,
connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.
Art. 75
(Trasmissione della documentazione)
- I distributori trasmettono al contraente:
a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa
sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia;
b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente. - Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di
assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia
manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite
posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6
febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Art. 76
(Utilizzo di call center)
- Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro
possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di
assicurazione a distanza a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di
soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale
ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del
coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui,
per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro,
incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività. - Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata
conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto
disposto dalla Parte IV;
b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la
denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center
dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
52
- Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e
del controllo del call center;
b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente
comprensibile.
Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)
- Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le
informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative
disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il
sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.
Art. 78
(Registrazione dei domìni) - I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi
tramite siti internet sono titolari del relativo dominio. - In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui
l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona
fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione. - E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si
avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al
comma 1.
Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento
tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni
utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home
page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera
chiara e visibile, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo
del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove
previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di
altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente. - Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i
profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le
seguenti informazioni:
53
a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato
membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività in Italia;
b) la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di
telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di
stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la
facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione
dell’attività di distribuzione.
Art. 80
(Servizi di comparazione)
- Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più
contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo
106, comma 1, del Codice:
a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di
assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione
delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet,
tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente
accessibile dall’home page;
b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto
corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i
motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un
momento successivo;
d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle
caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da
agevolare il confronto tra le diverse offerte;
e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di
quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti
alle esigenze dallo stesso manifestate;
f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle
coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e
meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non
sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;
g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle
imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi
riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto
in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;
h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto
dall’articolo 54, comma 2;
i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività
svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.
Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)
54
- I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul
proprio sito le informazioni relative a:
a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei
dati prima della conclusione del contratto. - Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il
perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale
operazione comporta.
Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)
- I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali
mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la
vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di
comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso
del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del
consenso. - Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse
tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento. - Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di
comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del
contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione
della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo
assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I
distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente
comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri,
alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.
Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti
assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a
distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti
assicurativi;
b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale
reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c). - I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da
soggetti terzi per loro conto:
a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
55
b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di
assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link
ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero
l’indicazione del relativo indirizzo.
PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84
(Prova di idoneità)
- La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di
norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel
sito internet dell’Istituto. - Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi
nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla
prova. - Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o
di un titolo di studio estero equipollente. - La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze
adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste
in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
a) Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa
(l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
b) Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa
(l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 –
Sezioni 1 e 2). - Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del
Registro in qualità di intermediario assicurativo. - Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
sessanta centesimi.
Art. 85
(Commissione esaminatrice)
56
- La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni
e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e
finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra
una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali
associazioni di categoria. - Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
- Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di
celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può,
prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più
sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i
compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità. - I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né
devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi
alla prova. - La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente,
anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a
maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del
presidente. - I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati
dall’IVASS nel provvedimento di nomina.
Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
- Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il
quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione
C del Registro;
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o
F del Registro;
d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera,
nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima
di intraprendere l’attività. - Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
b) i soggetti di cui al comma 1.
Art. 87
57
(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
- Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono
direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui
all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti
per i soggetti di cui al comma 3. - Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento
sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli
intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96,
comma 2. - I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del
Registro o delle relative imprese preponenti:
a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi
anche gli intermediari a titolo accessorio;
b) per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario
iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call
center. - I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del
Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti
nella sezione E;
c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center. - Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi
possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di
formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli
standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche
tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti
distribuiti. - Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli
obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’
preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i
dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di
collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della
propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in
possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle
relative imprese preponenti.
Art. 88
(Formazione professionale)
- La formazione professionale è:
a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti
oggetto di distribuzione;
58
b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di
capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione
con la clientela.
- La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla
data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata
non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della
presente Parte IV. - I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto
conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto
di formazione. - La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane
valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività,
se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Art. 89
(Aggiornamento professionale)
- L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle
conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia
dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed
alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività. - L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della
normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione
dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire. - I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto
della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di
aggiornamento. - L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore
a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91. - In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo
accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di
distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella
partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione
dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e
la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso
dell’anno. - Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non
operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni,
che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di
inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;
59
b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause
di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto,
sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per
comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati
alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti
delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in
quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di
cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
- Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento
professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non
inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella
sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se
l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano
valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di
aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di ripresa dell’attività.
Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
- I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di
un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato
al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la
formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87
che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono
eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti
trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato
digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4. - Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver
frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. - Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di
formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei
partecipanti. - Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il
questionario:
a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di
adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di
formazione o di aggiornamento;
b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e
utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle
relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando
sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
60
- Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato
esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto
cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari. - Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per
cento (60%) dei quesiti proposti. - I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono,
anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria
a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
a) il programma del corso;
b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
d) il questionario somministrato. - Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui
all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la
documentazione di cui al comma 7.
Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91
(Formazione a distanza)
- Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e
aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) videoconferenza;
b) webinar;
c) e-learning. - I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei
partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di
erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio
dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante
report contenenti almeno i dati concernenti:
a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso,
ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione,
stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di
accesso al materiale visionato).
Art. 92
(Videoconferenza e webinar)
- I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e
l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o
internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona. - I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza
temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e
61
microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di
disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi,
immagini, tabelle ed altre informazioni.
- La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e
continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.
Art. 93
(E-learning)
- I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai
seguenti elementi essenziali:
a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto
dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard
con le medesime caratteristiche;
b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative
basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a
moduli LCMS (Learning Content Management System);
c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento
del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una
migliore comprensione dei contenuti;
e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le
nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente
da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).
Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)
- Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
a) l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle
caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della
fruizione del corso;
c) la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter
riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del
discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo
formativo;
e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche
a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo,
dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.
Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi
Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
62
- La formazione e I’aggiornamento professionale:
a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità
necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in
relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in
un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo
nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato
livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei
prodotti offerti. - La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche,
tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa. In particolare:
a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le
aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti,
anche in relazione all’attività da svolgere;
b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di
approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto
dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al
ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di
appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata
e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti. - Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di
investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei
prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella
progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al
contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in
relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti. - Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di
comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate. - Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione
e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da
assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure
predisposte dall’impresa preponente. - Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un
adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che
conferisce l’incarico. - Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme
pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni
specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di
riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare. - Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei
partecipanti.
63
Titolo IV
Soggetti formatori
Art. 96
(Soggetti formatori)
- Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
organizzare la formazione avvalendosi:
a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari
assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite
da almeno due anni;
b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore
EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello
europeo internazionale. - Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c),
svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata
organizzazione e procedure operative. - I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:
a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-
finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato
6;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale
nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della
docenza formativa e/o di attività professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di
intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A
e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale
maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata
capacità didattica.
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire
direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di
collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti
se in possesso dei medesimi requisiti. - Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di
onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della
radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi
o altri elenchi professionali.
PARTE V – Disposizioni transitorie e finali
Titolo I
64
Abrogazioni
Art. 97
(Abrogazioni)
- Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento sono abrogati:
a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015. - In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento
continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle
relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.
Titolo II
Disposizioni transitorie
Art. 98
(Gestione del Registro)
- Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice
restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate
all’Organismo di cui al medesimo articolo. - Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un
successivo provvedimento.
Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del
Registro)
- L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E
del Registro. - In particolare procede alla cancellazione:
a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
b) della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A. - A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione)
- Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e
65
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il
trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione,
abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60
ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
- Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità
previste dall’articolo 9, comma 3.
Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
- Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le
modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle
persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione. - Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di
cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera cc-septies del Codice)
- Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1,
lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione,
sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo
accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice. - Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più
imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella
sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio. - Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo
accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo
accessorio. - Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1,
comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella
sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo
le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera u). - In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono
continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta. - Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai
sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,
66
lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel
caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio
dell’attività di distribuzione.
- L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con
le modalità di cui all’articolo 29.
Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
- Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità
di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui
all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone
fisiche individuate quali responsabili della distribuzione. - Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma
1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2. - Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori
accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in
capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.
Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione
e controllo della distribuzione)
- Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
- Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40
del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le
disposizioni ivi contenute. - La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento
all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato
dall’articolo 46, comma 5. - Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il
provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies
del Codice)
- Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo
provvedimento. - Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di
assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro
attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni
impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami. - I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del
67
Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei
medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri
di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con
riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
- Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del
Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.
Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)
- Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di
distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e
competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di
cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019. - La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in
conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal
Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia
iniziata entro il 23 febbraio 2019. - Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai
criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal
presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per
l’anno 2019. - La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai
criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
a) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti
all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata
ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del
conseguimento;
b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno
dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero
l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta
l’inattività.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018. - Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23
febbraio 2019.
68
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
firmato digitalmente Salvatore Rossi
REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018
REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA,
PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012,
che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati
dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n.
68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai
sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),
dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
2
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare l’articolo 22,
comma 8, il quale prevede che, “al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento
le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami danni
e vita, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del Codice delle
assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione dell’8 marzo 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto
riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017,
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, che stabilisce un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in
applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTA la Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 marzo 2005, avente ad oggetto le disposizioni in
materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;
3
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto,
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
Europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo
23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina
di settore,
adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II – Disposizioni in materia di informativa
CAPO I – Obblighi di carattere generale
Art. 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)
Art. 5 (Riesame e revisione)
Art. 6 (Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)
Art. 7 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 8 (Archiviazione e conservazione dei documenti)
Art. 9 (Contratti in forma collettiva)
CAPO II – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi
Art. 10 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)
Art. 12 (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)
4
Art. 13 (Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)
Art. 14 (Impiego di icone)
Art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita)
Art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)
Art. 17 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto)
Art. 19 (Trasformazione di contratto)
CAPO III – Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi
Art. 20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)
Art. 22 (Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)
Art. 23 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 24 (Pubblicazione periodica)
Art. 25 (Estratto conto annuale)
Art. 26 (Comunicazione in caso di perdite)
CAPO IV – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 28 (Polizza)
Art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni – DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)
TITOLO III – Disposizioni in materia di prodotti assicurativi
CAPO I – Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 30 (Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte
dell’impresa)
Art. 31 (Elementi della pubblicità)
Art. 32 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)
CAPO II – Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33 (Semplificazione dei contratti)
Art. 34 (Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)
Art. 35 (Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di
assicurazione)
Art. 36 (Finanza etica e sostenibile)
CAPO III – Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37 (Contratti unit linked)
Art. 38 (Contratti Infortuni e Malattia)
Art. 39 (Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)
Art. 40 (Variazione del tasso di interesse garantito)
5
CAPO IV – Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41 (Sito internet)
Art. 42 (Aree riservate)
Art. 43 (Accesso alle aree riservate)
Art. 44 (Attivazione dell’area riservata)
Art. 45 (Rischi particolari)
Art. 46 (Gestione digitale delle informazioni contrattuali)
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 (Disposizioni transitorie)
Art. 48 (Abrogazioni)
Art. 49 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco degli allegati
- Modello di Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita - Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita - Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi - Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP - Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni – DIP aggiuntivo Danni - Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C.auto – DIP aggiuntivo R.C.auto - Modello di informativa in caso di trasformazione
6
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Fonti normative)
- Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120-
quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e
4, 191, comma 1, lettere a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende
per:
a) “aderente”: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di
un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
b) “contratto index linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti
prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di
riferimento;
c) “contratto unit linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono
presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo
interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
d) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
e) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo
accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
f) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi
detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
g) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
modificazioni e integrazioni;
h) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri
attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si
rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati;
i) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto
previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
l) “intermediario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso
l’attività di distribuzione assicurativa;
7
m) “DIP Danni”: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni,
come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto
2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al
prodotto assicurativo;
n) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo
2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati;
o) “OICR”: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive
modificazioni ed integrazioni;
p) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
q) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e
ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider
del servizio;
r) ”posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi;
s) “prodotti assicurativi danni”: i prodotti emessi da imprese di assicurazione
nell’esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
t) “prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi”: i prodotti
emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita
definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute
soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
u) “prodotto d’investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE
(Rami dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o
infermità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come
aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e
che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo
finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non
può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
8
v) “pubblicità”: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
z) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce
una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
aa) “set informativo”: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati
unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel
sito internet dell’impresa.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
- Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e
commercializzano i prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica. - Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli
intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
delegato (UE) 2017/2358. - In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie operanti
in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad
eccezione dei contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per
la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA
CAPO I
Obblighi di carattere generale
Art. 4
(Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)
- La documentazione precontrattuale e contrattuale:
a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la
comprensione delle informazioni in essa contenute;
b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha
caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno
comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi similari,
solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica
garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a
corrispondere importi;
9
d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è
prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la
possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione
non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento
minimo;
e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.
- I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29:
a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;
b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una
approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS. - Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono
adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, secondo quanto
indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione
e di consegna. Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione
anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima
impresa. - Per i contratti in forma collettiva, l’informativa può essere trasmessa anche attraverso la
collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell’impresa sull’operato di
quest’ultimo. - L’impresa documenta la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice nonché le eventuali
modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l’impresa documenta
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali
aggiornamenti. - La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del
contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità
dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente
relativa alla modalità dell’informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali è
stata effettuata la scelta. - In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
Art. 5
(Riesame e revisione)
- L’impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta
intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle
informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data
della pubblicazione iniziale dei documenti.
10
- Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nei
documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti
previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili. - Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l’impresa rivede il contenuto dei
documenti. La versione rivista è resa disponile nel sito internet dell’impresa indicando la
data dell’ultima versione aggiornata. L’impresa assicura l’eliminazione dal sito delle
versioni precedenti. - L’impresa comunica al contraente e all’aderente le eventuali variazioni delle informazioni
contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa
successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, l’informativa può
essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento
agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
(Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)
- Nei casi di chiusura d’agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario,
l’impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro
il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i
riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonché le generalità del
nuovo intermediario. - Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al
trasferimento di sede sociale, l’impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di
efficacia della modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la variazione
intervenuta. - Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l’impresa che acquisisce
il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L’informativa,
da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell’avviso
dell’IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede
dell’impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e,
qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L’efficacia del recesso è condizionata
al perfezionamento dell’operazione societaria straordinaria. - Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rese
dall’impresa al contraente e all’aderente. - Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresì, rese disponibili per un periodo di
almeno sei mesi nella home page del sito internet dell’impresa che acquisisce il contratto.
Per le operazioni societarie di cui al comma 3, anche l’impresa cedente, incorporata o
scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la
notizia dell’operazione con l’inserimento di un link che rimanda alla home page del sito
internet dell’impresa che ha acquisito il contratto.
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Art. 7
(Riscontro a richieste di informazioni)
- L’impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d’informazione presentata dal contraente,
dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni
contrattuali, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di
determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della
richiesta. - Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate
contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della
conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti
dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.
Art. 8
(Archiviazione e conservazione dei documenti)
- L’impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e
dell’adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente
regolamento, in coerenza con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. - Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1. - Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione
della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi
contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano,
avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che
risulti ancora in corso di validità. - La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai rapporti relativi ai contratti
assicurativi collettivi.
Art. 9
(Contratti in forma collettiva)
- L’impresa d’assicurazione che stipula contratti in forma collettiva predispone il set
informativo secondo le disposizioni relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente
regolamento. - Il set informativo è consegnato al contraente e, nei limiti e con le modalità di cui alla
regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all’aderente. - Il modulo di adesione da consegnare all’aderente contiene:
12
a) l’informazione relativa al diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalità
di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
b) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali, nel
caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla
distribuzione assicurativa;
c) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le credenziali per l’accesso
alle aree riservate di cui al Titolo III, Capo IV.
- Gli assicurati hanno diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui
non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione
assicurativa.
CAPO II
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi
Art. 10
(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
redige:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
c) nei casi di cui all’articolo 16, in deroga alla lettera b), il documento informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo
Multirischi). - Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza. - I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
pagine di ciascun documento (esemplificamene: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina,
della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell’ultima versione disponibile ai
sensi dell’articolo 5; - Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi di cui al presente Capo, è redatto un unico
DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento
sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti.
13
- Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
della commercializzazione.
Art. 11
(Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)
- In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia
garantita l’identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata
al destinatario della proposta. - L’impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare
evidenza, le seguenti avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
diritto alla prestazione;
b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. - La proposta contiene, inoltre:
a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
informativo;
b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
premio;
c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
componenti della rete. - Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l’acquisizione in sede di
stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva
espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:
a) contiene lo spazio per l’indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il
codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta
elettronica;
b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza,
che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l’impresa potrà
incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella
ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere
comunicata all’impresa;
c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze
specifiche di riservatezza, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo,
14
diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà far riferimento in caso di decesso
dell’assicurato;
d) contiene l’opzione per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in
forma nominativa, prima dell’evento.
- I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in
forma collettiva. - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione
dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.
Articolo 12
(Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)
- Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi (DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al
contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche
analoghe. L’impresa predispone il DIP Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente
articolo e negli articoli 13 e 14, secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 1. - Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)», sono riportati:
a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento indicando che il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile. - Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
- Immediatamente sotto il nome dell’impresa è inserita la dichiarazione che le informazioni
precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. - Nella versione stampata, il documento occupa due pagine di formato A4. Se occorre più
spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare
un massimo di tre pagine di formato A4. - Le informazioni riportate nel documento sono presentate in sezioni distinte secondo la
struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza indicate nel formato
standardizzato di cui all’allegato 1, in un carattere di stampa con occhio medio almeno
pari a 1,2 mm. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione del numero di
informazioni da inserire in ciascuna di esse. - Nel documento presentato su supporto durevole non cartaceo è possibile modificare le
dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la
15
disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato
standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.
- Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su
due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano
riportate nella sequenza seguente:
a) «Che tipo di assicurazione è?»;
b) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
c) «Che cosa NON è assicurato?»;
d) «Ci sono limiti di copertura?»;
e) «Dove vale la copertura?»;
f) «Che obblighi ho?»;
g) «Quando e come devo pagare?»;
h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
i) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
Articolo 13
(Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)
- Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi (DIP Vita) è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle seguenti
rubriche e relativo contenuto:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione sono inserite nella rubrica «Che tipo di
assicurazione è?» in testa al documento;
b) le informazioni sui principali rischi assicurati e sulla somma assicurata sono inserite
nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;
c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;
d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di
colore arancione;
e) le informazioni sull’ambito geografico eventualmente applicabile sono inserite nella
rubrica “Dove vale la copertura?”. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un
segno di spunta di colore blu;
f) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione sono
inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
g) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
rubrica «Quando e come devo pagare?»;
h) le informazioni sulla data di inizio e di fine del periodo di copertura sono inserite nella
rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
i) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
contratto o risolvere il contratto?»;
l) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
16
- È consentito l’uso di sottorubriche, ove necessario.
Articolo 14
(Impiego di icone) - Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un’icona,
posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità
seguenti:
a) in testa alle informazioni su principali rischi assicurati figura l’icona di un ombrello, di
colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l’icona di una croce racchiusa
in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
c) in testa alle informazioni sulle principali limitazioni figura l’icona di un punto
esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
arancione su fondo bianco;
d) in testa alle informazioni sull’ambito geografico della copertura assicurativa figura
l’icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo
bianco;
e) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
verde su fondo bianco;
f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
l’icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;
g) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra. - Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione
riportato nell’allegato 1. - È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui al comma 1 quando il DIP
Vita è stampato o fotocopiato in bianco e nero.
Art. 15
(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai
prodotti d’investimento assicurativi –
DIP aggiuntivo Vita)
17
- Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e
complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle
pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del
prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle
riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche. - Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 2.
- Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile. - Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
- Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi
contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa;
b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 2;
c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
secondo le indicazioni di cui all’allegato 2;
d) la legge applicata al contratto. - Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto. - Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:
a) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
b) «Che cosa NON è assicurato?»;
c) «Ci sono limiti di copertura?»;
d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
e) «Quando e come devo pagare?»;
f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
i) «Quali costi devo sostenere?»;
l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
n) «Regime fiscale».
18
- Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
seguenti avvertenze:
a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
finanziamento;
b) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
c) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
d) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
e) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
telematicamente il proprio rapporto assicurativo. - Il DIP aggiuntivo Vita è suddiviso nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo
contenuto di cui all’articolo 13, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni
contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto:
a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa o dall’intermediario
assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è
rivolto questo prodotto?»;
b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico
dell’aderente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
le controversie?»;
d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
rubrica «Regime fiscale». - In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita”. - Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita è contraddistinta da un’icona secondo le
modalità di cui all’articolo 14 e secondo le seguenti ulteriori modalità:
a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
bianco;
b) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero. - Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al DIP Vita di cui all’articolo 12,
commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di
cui al comma 9 del presente articolo.
Art. 16
(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)
19
- Fermo restando l’obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in
cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente Capo sono abbinate garanzie relative ai
rami danni di cui al Capo IV del presente Titolo, è redatto un unico documento informativo
precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto
di abbinamento sono prestate da imprese differenti. - Il DIP aggiuntivo Multirischi è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato
3. - Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica
e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo
Danni, per agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni contenute nei
documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul prodotto nel suo complesso. - In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni”.
Art. 17
(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
- Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le
opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi. - Se il prodotto assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di
scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di
tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione, nonché le
informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime
fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel
DIP ai sensi del comma 1.
Art. 18
(Comunicazioni in corso di contratto)
- L’impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa. - In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l’impresa comunica al
contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza
e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. - Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 è inserita un’avvertenza sui termini
di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa
richiesta della liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto riguardo a
quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo l’esercizio dell’opzione di cui
20
all’articolo 11, comma 4, lettera d), la comunicazione è inviata anche al beneficiario se
indicato in forma nominativa.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti relativi ai prodotti
d’investimento assicurativi.
Art. 19
(Trasformazione di contratto)
- In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e
delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di
appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell’operazione
inducono a ritenere configurabile l’ipotesi della trasformazione del contratto, l’impresa
fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di
confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove
garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici,
anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell’operazione. - Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell’eventuale trasformazione del
contratto, l’impresa consegna al contraente:
a) l’informativa standardizzata di cui all’allegato 7;
b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni. - La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui la trasformazione è
realizzata previo riscatto del precedente contratto. In tali casi l’informativa di cui al comma
2 è consegnata al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della sottoscrizione
del nuovo contratto. - La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai contratti relativi ai prodotti
d’investimento assicurativi.
CAPO III
Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi
Art. 20
(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
redige:
a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di
attuazione (KID);
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento
assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).
21
- Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza. - I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima
pagina, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al contraente nell’ultima versione disponibile ai
sensi dell’articolo 5. - È redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da
imprese differenti ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti. - Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
della commercializzazione. - Il modulo di proposta è redatto secondo le disposizioni di cui all’articolo 11.
Art. 21
(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)
- Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari,
diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie
affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le
informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID
e le integrano senza apportarvi modifiche. - Il DIP aggiuntivo IBIP è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 4.
- Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)»,
sono riportati:
a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti
formulazioni:
1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
2) contratto rivalutabile (Ramo I);
3) contratto Unit linked (Ramo III);
4) contratto Index linked (Ramo III);
22
5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
d) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.
- Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
- Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di
investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa;
b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 4;
c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
secondo le indicazioni di cui all’allegato 4;
d) la legge applicata al contratto. - Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
contratto. - Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:
a) «Quali sono le prestazioni?»;
b) «Che cosa NON è assicurato?»;
c) «Ci sono limiti di copertura?»;
d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
e) «Quando e come devo pagare?»;
f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
i) «Quali costi devo sostenere?»;
l) «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
m) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
n) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
o) «Regime fiscale». - Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
seguenti avvertenze:
a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
23
- Il DIP aggiuntivo IBIP è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo
contenuto:
a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa sono inserite nella rubrica «A
chi è rivolto questo prodotto?»;
b) le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto, incluse le opzioni, sono inserite
nella rubrica «Quali sono le prestazioni?»;
c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
assicurato?»;
d) le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
copertura?»;
e) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
rubrica «Quando e come devo pagare?»;
f) le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica
«Quali costi devo sostenere?»;
g) le informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale, al
riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella
rubrica «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
h) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
e in caso di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono
inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
i) le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella
rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
l) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
contratto o risolvere il contratto?»;
m) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
n) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
le controversie?»;
o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
rubrica «Regime fiscale». - Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta dalle seguenti icone:
a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
bianco;
b) in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura l’icona di un ombrello, di
colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l’icona di una croce racchiusa in un
triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l’icona di un punto
esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
arancione su fondo bianco;
e) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
l’icona di due monete di euro di colore giallo;
f) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero;
24
g) in testa alle informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale,
al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l’icona di quattro
carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
h) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
verde su fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
l) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
fondo bianco;
m) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
- Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 6 e 7,
tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del
presente articolo.
Art. 22
(Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)
- L’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione
delle quote, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito,
la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario,
nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base
alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio sono indicate anche le
relative date. - Relativamente ai premi successivi, l’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni
lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio lordo versato e
di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore
unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo
un piano predefinito di versamenti, l’impresa può trasmettere una lettera di conferma
cumulativa per i premi pagati in un semestre.
Art. 23
(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
- Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza
delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi. - Se il prodotto d’investimento assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla
data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni
prima di tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione
25
nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso
regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
- Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e
che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima
dell’esercizio dell’opzione, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio
dell’opzione, nonché le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle
garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori
rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
Art. 24
(Pubblicazione periodica) - Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi, l’impresa pubblica nel proprio sito
internet con link in home page le informazioni relative alle prestazioni assicurative. - Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o ad altre
modalità e meccanismi di partecipazione agli utili, l’impresa pubblica:
a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. - I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati entro sessanta giorni dalla
chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui al comma 2, lettera c), è
pubblicato entro trenta giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di
osservazione. - Il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale
della composizione della gestione separata restano disponibili nel sito internet
dell’impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta
disponibile nel sito internet dell’impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto
relativo al successivo periodo di osservazione. - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai prodotti d’investimento
assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione. - Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica, o rende disponibile tramite
link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell’OICR cui
sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni dalla
chiusura del periodo di osservazione. - Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, che
rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la
relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno
lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.
26
- Per le prestazioni di contratti index linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento
euro. I valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in
contratto e comunque almeno settimanalmente. - I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet rappresentano l’univoca base di
riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l’eventuale
riacquisto dello strumento finanziario da parte dell’emittente o di altri soggetti. - Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, il contraente ha diritto di richiedere in ogni
momento all’impresa in forma scritta il valore della quota del fondo interno o della quota o
azione dell’OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
nozionale di euro cento. L’impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla
richiesta.
Art. 25
(Estratto conto annuale)
- Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o contratti con partecipazioni agli
utili, l’impresa trasmette al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la
rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione
assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di
riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in
arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto. - Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono prestazioni rivalutabili collegate ai
risultati di una gestione separata, l’estratto conto di cui al comma 1 riporta il tasso annuo
di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l’aliquota di retrocessione del
rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di
eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle
prestazioni. - Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono forme di partecipazione agli utili
diverse da quelle di cui comma 2, l’estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto
nell’anno di riferimento. - L’impresa consegna l’informativa prevista dai commi 1, 2 e 3, entro i medesimi termini,
anche nel caso di prodotti d’investimento assicurativi a premio unico e in riduzione.
27
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai prodotti d’investimento
assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione. - Per le prestazioni dei contratti unit linked, l’impresa consegna al contraente, entro il 31
maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente,
almeno, le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno
precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno
precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote
assegnate nell’anno di riferimento;
c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di
operazioni di switch;
d) numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio
relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso,
incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia
in termini di capitale o di rendimento;
e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno
di riferimento;
f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al
verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di
riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote
trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della
parte connessa al costo della distribuzione;
g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine
dell’anno di riferimento;
h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita. - Per le prestazioni dei contratti index linked, l’impresa consegna al contraente, entro
sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data
prevista per l’indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della
posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti
periodici, riscatti parziali);
d) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita. - Unitamente all’informativa di cui ai commi 6 e 7, l’impresa consegna anche
l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.
Art. 26
(Comunicazione in caso di perdite)
- Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti unit linked, che il controvalore
delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto
28
all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, tenuto conto
di eventuali riscatti, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla
data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è
fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
- Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti index linked, una riduzione
del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di
riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia
tale prestazione, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data
in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in
occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. - Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad IVASS con modalità e
tempistiche indicate con specifiche istruzioni operative.
CAPO IV
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27
(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
redige:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni),
in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della
Commissione dell’11 agosto 2017;
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni). - Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
b) un modulo di proposta, ove non previsto. - I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono individualmente
numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun
documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della data
dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell’ultima versione disponibile ai sensi
dell’articolo 5. - In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al
cliente solo le condizioni di assicurazione.
29
- Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni,
è redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono
prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti. - Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
della commercializzazione. - Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresì pubblicato
l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di
competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura. - Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell’assistenza diretta,
l’impresa pubblica nel proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici
convenzionati.
Art. 28
(Polizza)
- L’impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti
avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
diritto alla prestazione;
b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. - La polizza contiene, inoltre:
a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
informativo;
b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
premio;
c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
componenti della rete. - Nella polizza dei contratti individuali di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, l’impresa indica l’ammontare dell’importo percepito
dall’intermediario.
30
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al modulo di adesione dei
contratti in forma collettiva.
Art. 29
(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni –
DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)
- Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie,
rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa
acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo
sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi
modifiche. - Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto
secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti
assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
(DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 6. - Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile. - Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
- Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
dell’impresa;
b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 5 o 6;
c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
secondo le indicazioni di cui all’allegato 5 o 6;
d) la legge applicabile al contratto. - Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
contratto.
31
- Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella
sequenza seguente:
a) «Che cosa è assicurato?»;
b) «Che cosa NON è assicurato?»;
c) «Ci sono limiti di copertura?»;
d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l’impresa?;
e) «Quando e come devo pagare?»;
f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
g) «Come posso disdire la polizza?»;
h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
i) «Quali costi devo sostenere?»;
l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?». - Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7,
riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
finanziamento;
b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
telematicamente il proprio rapporto assicurativo. - Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni
contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al Regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo
contenuto di cui all’articolo 15, comma 9, di cui al presente regolamento. La rubrica
«Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal
contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative
all’assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori. - In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni”. - Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è
contraddistinta da un’icona secondo le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e di cui all’articolo 15, comma 11,
lettere a), b) e c), del presente regolamento. - Il DIP aggiuntivo R.C. auto è redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e
motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli
a motore diversi da quelli indicati, l’impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto,
oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.
32
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI
CAPO I
Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 30
(Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell’impresa)
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 182 del Codice, la pubblicità dei prodotti
assicurativi è effettuata:
a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
b) in conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono. - Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le
caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme
espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili. - La pubblicità è immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni
altra forma di comunicazione.
Art. 31
(Elementi della pubblicità)
- Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa
di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto. - Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata e agevole
lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il set informativo”. - Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell’impresa nel quale è pubblicato il set
informativo. - Nella pubblicità effettuata tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, le informazioni di
cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte lentamente, in modo da consentirne un agevole
ascolto. - Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere
sussistente il diritto a una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un
interesse alla prestazione assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia è
rilasciata dall’impresa di assicurazione. - La qualifica di contratto “etico” e “sostenibile” può essere utilizzata solo per i contratti
sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 36.
33
Art. 32
(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)
- Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o tali da indurre in errore circa
le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo
investimento. - Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i rendimenti conseguiti dai prodotti
d’investimento assicurativi:
a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato
e il periodo di detenzione del prodotto consigliato;
b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul
meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non
riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate,
tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;
c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento. - Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali,
ad esempio, l’importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve
matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento
medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della
legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di
assicurazione. Laddove l’impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo
riconosciuto, il messaggio è integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo
attribuito. - Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai rendimenti riconosciuti da
una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la
gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l’impresa
intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio è
integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione
separata. - Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del
periodo preso a riferimento. L’impresa indica la modalità di calcolo della media. In
alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati
senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno. - Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai rendimenti passati, riporta la
seguente avvertenza: “Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
Se il messaggio pubblicitario è effettuato tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, tale
avvertenza è riprodotta lentamente, in modo da consentire un agevole ascolto; se il
messaggio pubblicitario è effettuato attraverso un documento scritto, l’avvertenza dovrà
essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati.
34
- Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o
che, comunque, vi faccia riferimento, indica le fonti.
CAPO II
Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33
(Semplificazione dei contratti)
- L’impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in
linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire
all’assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso. - La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi
precontrattuali.
Art. 34
(Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)
- Quando il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o
più intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e
3, del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i
soggetti che realizzano il prodotto:
a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto
commercializzato;
b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti
previsti dal presente regolamento;
c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che
realizzano il prodotto.
Art. 35
(Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione)
- L’impresa elabora, attua e mantiene efficaci presìdi organizzativi e amministrativi in
materia di conflitti di interesse. - Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa evita di effettuare
operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che
incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. - Qualora i presìdi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a evitare, con
ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l’impresa:
35
a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel
proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del
conflitto, affinché il contraente possa assumere una decisione informata;
b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.
- L’impresa, in ogni caso, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei prodotti:
a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse
del contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla
dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e ottenere il miglior risultato
possibile in relazione alle richieste e le esigenze assicurative;
c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza
non necessaria alla realizzazione delle richieste ed esigenze assicurative;
d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di
altri;
e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla rete di cui si avvale che
sono contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5, del Codice. - L’impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni
separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di
riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi
dalla percezione di utilità a essi spettanti. In particolare, l’impresa assicura che il
contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti
dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi
con soggetti terzi. - L’impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi
anche quando affida specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a
prestare servizi di gestione dei patrimoni.
Art. 36
(Finanza etica e sostenibile)
- L’impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi qualificati come “etici” o
“sostenibili”, fornisce mediante link nella home page del proprio sito internet le seguenti
informazioni:
a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto assicurativo è qualificato
come “etico” o “sostenibile”;
b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle
caratteristiche di cui alla lettera a);
c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto
connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi
generati dai contratti offerti e la relativa misura;
36
e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui
alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno
dell’impresa e le relative funzioni;
f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
- Con l’invio dell’estratto conto annuale di cui all’articolo 25, l’impresa che offre prodotti di
cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli
strumenti finanziari individuati ai sensi del comma 1, lettera b);
b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli
strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
c) le informazioni circa l’eventuale destinazione a iniziative di carattere sociale o
ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.
CAPO III
Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37
(Contratti unit linked)
- L’impresa di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di
recesso intenda tenere conto dell’andamento del valore delle quote attribuite, rimborsa il
controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse,
maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto delle spese sostenute per
l’emissione del contratto e del premio per il rischio corso. - All’impresa di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante
riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le
commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di
OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono essere previste solo in presenza di
un’attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.
Art. 38
(Contratti Infortuni e Malattia)
- Nei contratti Infortuni e Malattia l’impresa di assicurazione indica quale luogo di
svolgimento dell’eventuale arbitrato la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina
all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all’assicurato. Tale
disposizione si applica anche nei casi in cui l’assicurato non sia il contraente della polizza. - Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile,
l’impresa non può prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove
l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in
corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura
37
assicurativa, l’impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia
continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile e il
premio non sia stato restituito dall’impresa.
- Nel caso di premorienza dell’assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi
permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento
medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità,
l’impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del
diritto all’indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la
stabilizzazione dei postumi. - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 10, del Regolamento ISVAP n.
22 del 2008, nei contratti Malattia l’impresa non prevede la facoltà di recesso in caso di
sinistro.
Art. 39
(Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)
- Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato
corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l’impresa, in
tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche
parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo
residuo rispetto alla scadenza originaria. - La parte di premio di cui al comma 1 è calcolata:
a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
della copertura. - Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del
rimborso. - L’impresa può trattenere dall’importo di cui al comma 1 le spese amministrative
effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a
condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di
adesione alla copertura assicurativa. - Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal distributore non devono essere
tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere
ingiustificato in caso di rimborso. - In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’impresa, su richiesta del
debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a
favore del nuovo beneficiario designato.
38
- Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel
modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l’impresa indica
l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal
debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.
Art. 40
(Variazione del tasso di interesse garantito)
- La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai prodotti di investimento
assicurativi è disciplinata sulla base di meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto
e nel rispetto dell’articolo 33 del Codice. - L’impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta giorni, la variazione del
tasso, precisando che la variazione si applica esclusivamente ai premi con scadenza
successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.
CAPO IV
Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41
(Sito internet)
- Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il sito
dell’impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella home page, ovvero in
un’apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile,
la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:
a) la denominazione sociale, la sede legale e l’eventuale sede secondaria dell’impresa;
b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni
di cui alla lettera a), anche l’indicazione della sede in Italia;
c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita
assistenza ai contraenti, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica
certificata;
d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
e) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione o nell’elenco annesso
tenuto dall’IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e
l’indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell’autorizzazione;
f) la soggezione alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità dello Stato membro di origine,
indicando il sito internet dell’Autorità;
g) i recapiti per la presentazione di reclami e l’indicazione della facoltà per il contraente
di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dalla normativa vigente;
h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, l’indicazione del rappresentante per la gestione dei
sinistri di cui all’articolo 25 del Codice;
39
i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
l) l’informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo
quanto previsto dal presente regolamento.
- L’impresa consente l’acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul
sito ai sensi del presente regolamento.
Art. 42
(Aree riservate) - L’impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti
assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate. - I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare
almeno le seguenti operazioni:
a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
d) la richiesta di riscatto;
e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa
riattivazione. - I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere,
permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
d) per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi, anche il valore di riscatto
della polizza;
e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla
base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche
l’attestazione sullo stato del rischio;
g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all’articolo 11, comma
4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016;
h) l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione. - Su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all’articolo 4, l’impresa può
adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione
nell’area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell’area sono acquisibili su
supporto durevole. - L’informativa di cui al comma 3 comprende l’indicazione dei massimali, del valore del
bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro
40
elemento utile a fornire al contraente o all’aderente un’informativa completa e
personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.
- L’impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica
coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica
chiaramente la data di aggiornamento. - L’impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni
contenute nelle aree riservate mediante l’uso di un linguaggio semplice e facilmente
comprensibile. - Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, le imprese di assicurazione
comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che
predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei
rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente Capo. - Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento
l’informativa relativa alla predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi
informatici che consentono le attività di cui al presente articolo.
Art. 43
(Accesso alle aree riservate)
- L’impresa consente l’accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio
sito internet. - In aggiunta alla modalità di cui il comma 1, l’impresa può consentire l’accesso nelle aree
riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi
di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto. - Nella predisposizione delle modalità di accesso di cui ai commi 1 e 2, l’impresa adotta
idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati
e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il
livello di sicurezza è proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione del
contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all’articolo 42. - L’impresa garantisce la gratuità e la natura continuativa del servizio e la fruibilità della
connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al
comma 2 le modalità di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli
utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell’area. - L’impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione
che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all’inserimento e ne
garantisce la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i
contenuti dell’area riservata.
41
Art. 44
(Attivazione dell’area riservata)
- Il contraente e l’aderente hanno diritto di richiedere in ogni momento all’impresa le
credenziali di accesso all’area riservata nei limiti previsti dal presente regolamento. - L’impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata,
specificandone le modalità, mediante la pubblicazione di un’apposita informativa nella
home page del proprio sito internet.
Art. 45
(Rischi particolari)
- L’impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a:
a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
b) grandi rischi;
c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai
relativi contratti integrativi;
d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l’importo dei premi complessivamente
dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia
superiore a cento euro;
f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati “per conto di chi spetta” ai sensi
dell’articolo 1891 c.c. - Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e
collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
Art. 46
(Gestione digitale delle informazioni contrattuali)
- L’impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti
sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle
disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice. - In particolare l’impresa gestisce i dati di cui all’articolo 11, comma 4, lettere a) e c), in
modo da agevolare l’individuazione del beneficiario o del referente terzo in caso di
decesso dell’assicurato.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
(Disposizioni transitorie)
42
- Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1,
20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36, comma 1, 38 e 46;
b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8,30, commi 7 e 8, e 34, comma
2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. - Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le adesioni sottoscritte
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. - Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali stipulati dal 1°
settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto
legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del
diritto di riscatto, garantiti dalla legge, l’impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un’unica
soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle seguenti disposizioni. Qualora
la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della
prima annualità di premio, l’impresa è tenuta a incrementare gli importi del capitale
maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al
trasferimento e al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione
degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni
complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate.
Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime
annualità mediante l’imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in
misura costante sui premi complessivi. - Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa di cui all’articolo 42
relativa alle condizioni contrattuali può essere fornita anche mediante una
rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la
pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte. - Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa relativa alle aree riservate
di cui all’articolo 42 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in
adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da
disposizioni contrattuali. - In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 24, relativamente ai contratti index linked
emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11
giugno 2009, l’impresa pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione
nazionale e nel proprio sito internet:
a) il valore dell’indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,…)
che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index
linked, con la relativa data di valorizzazione;
b) la denominazione e il rating aggiornato dell’emittente ovvero la denominazione e il
rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l’indicazione
dell’agenzia di rating che lo ha attribuito.
43
- Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del
Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, l’impresa indica il valore degli indici di
riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della
determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono
direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, il relativo valore alla data
di riferimento dell’estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi
successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009,
l’impresa indica il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato
nozionale di euro cento alla data di riferimento dell’estratto conto. - I documenti precontrattuali disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, consegnati
contestualmente al preventivo personalizzato di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP
n. 23 del 9 maggio 2008 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, restano
validi anche se il relativo contratto di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti è sottoscritto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 48
(Abrogazioni)
- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3, a partire dal 1° gennaio
2019, sono abrogati:
a) il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
b) la Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35
e 36;
c) l’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
Art. 49
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019. - Le imprese e gli intermediari di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al
Titolo III, Capo IV, entro il 1° maggio 2020. - Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 19 entro il 1° maggio 2019.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente Salvatore Rossi
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)
redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018
applicabile dall’1.10.2018
2
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Definizioni e classificazioni generali
art. 1 Definizioni
art. 2 Classificazione per ramo
Capo II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
art. 3 Finalità della vigilanza
art. 3-bis Principi generali della vigilanza
art. 4 Ministro dello sviluppo economico
art. 5 Autorità di vigilanza
art. 6 Destinatari della vigilanza
art. 7 Reclami
art. 8 Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF
art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
art. 9-bis Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
Capo III Segreto d’ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti
art. 10 Segreto d’ufficio
art. 10-bis Utilizzo delle informazioni riservate
art. 10-ter Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
Capo III-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
art. 10-quater Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
art. 10-quinquies Procedura di segnalazione di violazioni
TITOLO II – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 11 Attività assicurativa
art. 12 Operazioni vietate
Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
art. 13 Autorizzazione
art. 14 Requisiti e procedura
art. 14-bis Programma di attività
art. 15 Estensione ad altri rami
art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
art. 22 Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
art. 23 Attività in regime di stabilimento
art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
3
art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 28 Attività in regime di stabilimento
art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
Sezione I Responsabilità del consiglio di amministrazione
Art. 29-bis Responsabilità del consiglio di amministrazione
Sezione II Sistema di governo societario
art. 30 Sistema di governo societario dell’impresa
art. 30-bis Sistema di gestione dei rischi
art. 30-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità
art. 30-quater Sistema di controllo interno
art. 30-quinquies Funzione di revisione interna
art. 30-sexies Funzione attuariale
art. 30-septies Esternalizzazione
art. 30-octies Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza
art. 30-novies Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
art. 30-decies Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione
e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti
art. 31 (abrogato)
art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
art. 34 (abrogato)
art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
art. 35-bis Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
art. 35-ter Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e
natanti
Capo I-bis Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza
sulla solvibilità
Art. 35-quater Valutazione degli attivi e delle passività
Capo II Calcolo delle riserve tecniche
art. 36 (abrogato)
art. 36-bis Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
art. 36-ter Calcolo delle riserve tecniche
art. 36-quater Estrapolazione delle pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio
art. 36-quinquies Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
art. 36-sexies Calcolo dell’aggiustamento di congruità
art. 36-septies Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse
privi di rischio
art. 36-octies Informazioni tecniche
art. 36-novies Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
art. 36-decies Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di
assicurazione e di riassicurazione
art. 36-undecies Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
art. 36-duodecies Qualità dei dati
art. 36-terdecies Adeguatezza delle riserve tecniche
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art. 37 (abrogato)
art. 37-bis Riserve tecniche del lavoro indiretto
Capo II-bis Principi generali in materia di investimenti
art. 37-ter Principio della persona prudente
Capo III Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 38 Copertura delle riserve tecniche
art. 39 (abrogato)
art. 40 (abrogato)
art. 41 Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio
art. 42 Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 42-bis Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
art. 42-ter (abrogato)
art. 43 Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Capo IV Fondi propri
art. 44 (abrogato)
art. 44-bis (abrogato)
Sezione I Determinazione dei fondi propri
art. 44-ter Fondi propri
art. 44-quater Fondi propri di base
art. 44-quinquies Fondi propri accessori
art. 44-sexies Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
Sezione II Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri
art. 44-septies Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
art. 44-octies Classificazione in livelli
art. 44-novies Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
art. 44-decies Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
art. 45 (abrogato)
Capo IV-bis Requisiti patrimoniali di solvibilità
Sezione I Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
art. 45-bis Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-quater Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
Sezione II Formula standard
art. 45-quinquies Struttura della formula standard
art. 45-sexies Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-septies Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-octies Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
art. 45-novies Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
art. 45-decies Requisito patrimoniale per il rischio operativo
art. 45-undecies Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte
differite
art. 45-duodecies Semplificazioni della formula standard
art. 45-terdecies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
art. 46 (abrogato)
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Sezione III Modelli interni completi o parziali
art. 46-bis Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
art. 46-ter Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
art. 46-quater Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
art. 46-quinques Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
art. 46-sexies Ritorno alla formula standard
art. 46-septies Non conformità del modello interno
art. 46-octies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
art. 46-novies Prova dell’utilizzo
art. 46-decies Standard di qualità statistica
art. 46-undecies Standard di calibrazione
art. 46-duodecies Attribuzione di utili e di perdite
art. 46-terdecies Standard di convalida
art. 46-quaterdecies Standard di documentazione
art. 46-quinquiesdecies Modelli e dati esterni
art. 47 (abrogato)
Sezione IV Requisito patrimoniale minimo
art. 47-bis Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
art. 47-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
Capo IV-ter Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 47-quater Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
art. 47-quinques Processo di controllo prudenziale
art. 47-sexies Maggiorazione del capitale
art. 47-septies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
art. 47-octies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
art. 47-novies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
art. 47-decies Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
art. 47-undecies Informativa all’AEAP
Capo V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 48 Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 48-bis Bilancio, registri e scritture contabili
art. 49 Riserve tecniche
art. 50 Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
TITOLO IV – IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Capo I Disposizioni generali
art. 51-bis Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
Capo II Imprese di assicurazione locali
art. 51-ter Nozione di impresa di assicurazione locale
art. 51-quater Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
Capo III Particolari mutue assicuratrici
art. 52 Particolari mutue assicuratrici
art. 53 Attività esercitabili
art. 54 (abrogato)
art. 55 Autorizzazione
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art. 56 Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
TITOLO V – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 57 Attività di riassicurazione
art. 57-bis Società veicolo
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 58 Autorizzazione
art. 59 Requisiti e procedura
art. 59-bis Estensione ad altri rami
art. 59-ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 59-quater Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 59-quinquies Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo
art. 60 Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
art. 60-bis Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi
TITOLO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 62 Esercizio dell’attività di riassicurazione
art. 63 Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
art. 63-bis Valutazione delle attività e passività
art. 64 Riserve tecniche
art. 64-bis Principi in materia di investimenti
art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 65-bis Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
art. 66 (abrogato)
art. 66-bis Fondi propri
art. 66-ter (abrogato)
art. 66-quater Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
art. 66-quinquies (abrogato)
art. 66-sexies Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 66-sexies.1 Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 66-septies Riassicurazione finite
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 67 Attività in regime di stabilimento
TITOLO VII – ASSETTI PROPRIETARI
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Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 68 Autorizzazioni
art. 69 Obblighi di comunicazione
art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
art. 71 Richiesta di informazioni
art. 72 Nozione di controllo
art. 73 Partecipazioni indirette
art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione art. 75
Protocolli di autonomia
Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
svolgono funzioni fondamentali
art. 77 Requisiti dei partecipanti
art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
Capo III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 80 (abrogato)
art. 81 Vigilanza prudenziale
Capo IV (abrogato)
art. 82 (abrogato)
art. 83 (abrogato)
art. 84 (abrogato)
art. 85 (abrogato)
art. 86 (abrogato)
art. 87 (abrogato)
art. 87-bis (abrogato)
TITOLO VIII – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I Disposizioni generali sul bilancio
art. 88 Disposizioni applicabili
art. 89 Disposizioni particolari
art. 90 Schemi
Capo II Bilancio di esercizio
art. 91 Principi di redazione
art. 92 Esercizio sociale e termine per l’approvazione
art. 93 Deposito e pubblicazione
art. 94 Relazione sulla gestione
Capo III Bilancio consolidato
art. 95 Imprese obbligate
art. 96 Direzione unitaria
art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione
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art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza art. 99 Data
di riferimento
art. 100 Relazione sulla gestione
Capo IV Libri e registri obbligatori
art. 101 Libri e registri obbligatori
Capo V Revisione legale dei conti
art. 102 Revisione legale del bilancio
art. 103 (abrogato)
art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
art. 105 (abrogato)
TITOLO IX – ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 106 Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
art. 107 Ambito di applicazione
art. 107-bis Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
Capo II Disposizioni generali in materia di distribuzione
art. 108 Attività di distribuzione
art. 108-bis Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi
art. 109 Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
art. 109-bis Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio
art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari
e dei dipendenti delle imprese
art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
art. 113 Cancellazione
art. 114 Reiscrizione
art. 114-bis Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al
rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112
art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Sezione I Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica
art. 116 Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
art. 116-bis Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 116-ter Attività in regine di stabilimento in un altro Stato membro
Sezione II Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro
art. 116-quater Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica
art. 116-quinquies Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Sezione llI Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell’esercizio della
Vigilanza
art. 116-sexies Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro
ospitante
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Sezione IV Violazioni in caso di esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di
servizi o di stabilimento
art. 116-septies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
art. 116-octies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
art. 116-novies Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento
da parte di intermediari italiani
art. 116-decies Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
art. 116-undecies Pubblicazione delle norme di interesse generale
Capo III Regole di comportamento
art. 117 Separazione patrimoniale
art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
art. 119-bis Regole di comportamento e conflitti di interesse
art. 119-ter Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
art. 120 Informazione precontrattuale
art. 120-bis Trasparenza sulle remunerazioni
art. 120-ter Trasparenza sui conflitti di interesse
art. 120-quater Modalità dell’informazione
art. 120-quinquies Vendita abbinata
art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
Capo III-bis Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti
assicurativi non realizzati in proprio
art. 121-bis Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
art. 121-ter Disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto
Capo lll-ter Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento
assicurativi
art. 121-quater Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
art. 121-quinquies Conflitti di interesse
art. 121-sexies Informativa al contraente e incentivi
art. 121-septies Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e
comunicazione ai clienti
Art. 121-octies Protocollo di intesa
TITOLO X – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I Obbligo di assicurazione
art. 122 Veicoli a motore
art. 123 Natanti
art. 124 Gare e competizioni sportive
art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
art. 126 Ufficio centrale italiano
art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
art. 128 Massimali di garanzia
art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione
Capo II Esercizio dell’assicurazione
art. 130 Imprese autorizzate
art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
art. 132 Obbligo a contrarre
art. 132-bis Obblighi informativi degli intermediari
art. 132-ter Sconti obbligatori
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art. 133 Formule tariffarie
art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
art. 135 Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
art. 136 Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
Capo III Risarcimento del danno
art. 137 Danno patrimoniale
art. 138 Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
art. 139 Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
art. 142 Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
art. 142-bis Informazioni sulla copertura assicurativa
art. 142-ter Utenti della strada non motorizzati
Capo IV Procedure liquidative
art. 143 Denuncia di sinistro
art. 144 Azione diretta del danneggiato
art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento
art. 145-bis Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e degli altri dispositivi elettronici
art. 146 Diritto di accesso agli atti
art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
art. 148 Procedura di risarcimento
art. 149 Procedura di risarcimento diretto
art.149-bis Trasparenza della procedura di risarcimento
art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto
art. 150 bis Certificato di chiusa inchiesta
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
art. 151 Procedura
art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
art. 154 Centro di informazione italiano
art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
Capo VI Disciplina dell’attività peritale
art. 156 Attività peritale
art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
art. 158 Requisiti per l’iscrizione
art. 159 Cancellazione dal ruolo
art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I Coassicurazione comunitaria
art. 161 Coassicurazione comunitaria
art. 162 Determinazione dell’oggetto della delega
art. 162-bis Riserve tecniche
art. 162-ter Dati statistici
Capo II Assicurazione di tutela legale
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art. 163 Requisiti particolari
art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri
TITOLO XII – NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
art. 166 Criteri di redazione
art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti
art. 170 Divieto di abbinamento
art. 170-bis Durata del contratto
art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
art. 172 Diritto di recesso
Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
art. 173 Assicurazione di tutela legale
art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
art. 175 Assicurazione di assistenza
Capo IV Assicurazione sulla vita
art. 176 Revocabilità della proposta
art. 177 Diritto di recesso
art. 178 Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
Capo V Capitalizzazione
art. 179 Nozione
Capo VI Legge applicabile
art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
art. 181 Contratti di assicurazioni sulla vita
TITOLO XIII – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
Capo I Disposizioni generali
art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
art. 183 Regole di comportamento
art. 184 Misure cautelari ed interdittive
Capo II Obblighi di informazione
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art. 185 Documentazione informativa
art. 185-bis Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
art. 185-ter Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
art. 186 Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo
art. 187 Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo
TITOLO XIV – VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I Disposizioni generali
art. 187-bis Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
Capo II bis Controversie
art. 187 -ter Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
art. 188 Poteri di intervento
art. 189 Poteri di indagine
art. 190 Obblighi di informativa
art. 190-bis Informazioni statistiche
art. 191 Potere regolamentare
Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
art. 192 Imprese di assicurazione italiane
art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 195 Imprese di riassicurazione italiane
art. 195-bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
art. 195-ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi
art. 196 Modificazioni statutarie
art. 197 Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Capo IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni
alla Commissione europea e all’AEAP
Sezione I Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e
sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
art. 203-bis Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di
riassicurazione
art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
art. 205-bis Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio
della Repubblica
art. 205-ter Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli
intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
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Sezione II Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sul gruppo
art. 206 (abrogato)
art. 206-bis Collegio delle autorità di vigilanza
art. 206-ter Accordi di coordinamento
art. 207 (abrogato)
art. 207-bis Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
art. 207-ter Consultazione tra le autorità di vigilanza
art. 207-quater Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
art. 207-quinques Segreto professionale e riservatezza
art. 207-sexies Autorità di vigilanza sul gruppo
art. 207-septies Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
art. 207-octies Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
Sezione III Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP
art. 208 Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri
Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi
art. 208-bis Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa
di assicurazione
art. 208-ter Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
art. 209 Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
TITOLO XV – VIGILANZA SUL GRUPPO
Capo I Vigilanza sul gruppo
art. 210 Vigilanza sul gruppo
art. 210-bis Altre disposizioni applicabili
art. 210-ter Albo delle società capogruppo
art. 210-quater Esclusione dall’aera di vigilanza sul gruppo
art. 211 (abrogato)
Capo II Poteri dell’IVASS
art. 212 (abrogato)
art. 212-bis Poteri dell’IVASS
art. 213 Vigilanza informativa
art. 214 Vigilanza ispettiva
art. 214-bis Potere di indirizzo
art. 214-ter Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo
art. 215 (abrogato)
art. 215-bis Sistema di governo societario di gruppo
art. 215-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
art. 215-quater Vigilanza sulla concentrazione di rischi
art. 215-quinquies Operazioni infragruppo
art. 216 Comunicazione delle operazioni infragruppo
art. 216-bis Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
art. 216-ter Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
art. 216-quater Frequenza del calcolo
art. 216-quinquies Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-sexies Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
art. 216-septies Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-octies Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
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art. 216-novies Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
art. 216-decies Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
Capo IV Gestione centralizzata del rischio
art. 217 (abrogato)
art. 217-bis Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
art. 217-ter Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
art. 217-quater Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 217-quinquies Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del
Requisito Patrimoniale Minimo
art. 217-sexies Gestione centralizzata del rischio: fini delle deroghe per l’impresa controllata
art. 217-septies Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una
società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
art. 218 (abrogato)
art. 219 (abrogato)
art. 220 (abrogato)
Capo IV-bis Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-bis Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-ter Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
Capo IV-ter Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quater Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quinquies Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
art. 220-sexies Verifica dell’equivalenza: livelli
art. 220-septies Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
art. 220-octies Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
Capo IV-quater Misure correttive
art. 220-novies Misure correttive sul gruppo
TITOLO XVI – MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I Misure di salvaguardia
art. 220-decies Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
art. 222 Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 222-bis Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
art. 222-ter Limitazione alla distribuzione di elementi dei fondi propri
art. 223 (abrogato)
art. 223-bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione
art. 223-ter Piano di risanamento e piano di finanziamento
art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
art. 226-bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
art. 227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
art. 228 (abrogato)
15
Capo II Misure di risanamento
art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
art. 231 Amministrazione straordinaria
art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
art. 235 Adempimenti iniziali
art. 236 Adempimenti finali
art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Capo III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
Capo IV Liquidazione coatta amministrativa
art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
art. 246 Organi della procedura
art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
art. 251 Adempimenti iniziali
art. 252 Accertamento del passivo
art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
art. 255 Appello
art. 256 Insinuazioni tardive
art. 257 Liquidazione dell’attivo
art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
art. 260 Ripartizione dell’attivo
art. 261 Adempimenti finali
art. 262 Concordato
art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione
adottate da altri Stati membri
art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
16
art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
art. 275 Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
art. 276 Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
art. 282 Gruppi e società non iscritte all’albo
TITOLO XVII – SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti
art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 287 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
art. 290 Prescrizione dell’azione
art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 296 Organismo di indennizzo italiano
art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
art. 302 Ambito di intervento
art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
art. 304 Diritto di regresso e di surroga
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TITOLO XVIII – SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I Abusivismo e impedimento all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 305 Attività abusivamente esercitata
art. 306 Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
art. 308-bis Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza
Capo II Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la
distribuzione assicurativa
art. 309 (abrogato)
art. 310 Sanzioni amministrative pecuniarie
art. 310-bis Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre
art. 310-ter Scatole nere e altri dispositivi elettronici
art. 310-quater Obblighi di comunicazione alle banche dati
art. 310-quinquies Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi
art. 311 Assetti proprietari
art. 311-bis Principio della rilevanza della violazione
art. 311-ter Ordine di porre termine alle violazioni
art. 311-quater Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
311-quinquies Criteri per la determinazione delle sanzioni
311-sexies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
311-septies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e sponenti aziendali
o al personale
art. 312 (abrogato)
Capo III (abrogato)
art. 313 (abrogato)
art. 314 (abrogato)
art. 315 (abrogato)
art. 316 (abrogato)
art. 317 (abrogato)
Capo IV (abrogato)
art. 318 (abrogato)
art. 319 (abrogato)
art. 320 (abrogato)
Capo V Doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza
art. 321 Doveri degli organi di controllo
art. 322 Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
art. 323 (abrogato)
Capo VI Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti
la distribuzione assicurativa
art. 324 Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi
i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari
art. 324-bis Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di
investimento assicurativo distribuiti da imprese
324-ter Principio della rilevanza della violazione
324-quater Ordine di porre termine alle violazioni
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324-quinquies Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
324-sexies Criteri per la determinazione delle sanzioni
324-septies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle
società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
324-octies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari
e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa
o riassicurativa
324-novies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli
esponenti aziendali e del personale
Capo VII Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
art. 325-bis Nozione di fatturato
art. 325-ter Pubblicazione delle sanzioni
art. 325-quater Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla
distribuzione assicurativa
art. 326 (abrogato)
art. 327 (abrogato)
art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Capo VIII Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi
art. 329 Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
art. 330 Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti
art. 331-bis Disposizioni di attuazione
TITOLO XIX – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I Disposizioni tributarie
art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Capo II Contributi di vigilanza e di gestione
art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
art. 337 Periti assicurativi
Capo III Disposizioni transitorie
art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
art. 339 (abrogato)
art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
art. 341 Imprese in liquidazione coatta
art. 342 Partecipazioni già autorizzate
art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
Capo III-bis Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore del regime solvibilità II
Sezione I Regime di applicazione immediata
19
art. 344-bis Regime di applicazione immediata
Sezione II Misure transitorie
art. 344-ter Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
art. 344-quater Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
art. 344-quinquies Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
art. 344-sexies Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 344-septies Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
art. 344-octies Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
art. 344-novies Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
art. 344-decies Misura transitoria sulle riserve tecniche
art. 344-undecies Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle
riserve tecniche
art. 344-duodecies Comunicazione di informazioni all’AEAP
art. 344-terdecies Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 344-quaterdecies Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale
Capo IV Disposizioni finali
art. 345 Istituzioni e enti esclusi
art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
art. 347 Potestà legislativa delle Regioni
art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
Capo V Abrogazioni
art. 354 Norme espressamente abrogate
art. 355 Entrata in vigore
[20]
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private1
.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza
dell’ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29
luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
assicurazioni private, così come modificato dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004,
n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di
dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto
Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, dal Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge 26 febbraio
2010, n. 25, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dal Decreto
legislativo 30 luglio 2012, n. 130, dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, dal Decreto legislativo 12 maggio 2015,
n.74 e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[21]
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale
delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell’albo nazionale
degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’albo dei
mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni
private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli
a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto
1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in
imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione della direttiva
84/641/CEE, della direttiva 87/343/CEE e della direttiva 87/344/CEE in materia di assicurazioni
di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27
della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE,
concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale
dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall’incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
[22]
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa dello sviluppo
economico nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in
materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva
90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che
modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma
degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa
alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e
della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall’articolo
5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del
16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare
[23]
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto
all’IVASS in tutti i poteri, funzioni e competenze2
.
Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio
2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
- Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
2 Visto inserito dall’articolo 3, comma 1, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
[24]
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di
assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione, anche di uno Stato terzo 3
;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di
prestazione di servizi: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio
di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se
persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il
rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l’attività che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello
stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) SEVIF: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) AEAP o EIOPA4
: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ABE o EBA5
: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) AESFEM o ESMA6
: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto
dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del
regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n.
1092/2010;
6) Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati
membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/20107
;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l’autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell’art. 207-sexies8
;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
3
Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
4
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
5
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
6
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
7
Lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 1, Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
8
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[25]
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la
cooperazione, il coordinamento e l’agevolazione del processo decisionale nell’ambito della
vigilanza del gruppo9
;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri
benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non
finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa10;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione11;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto
un’autorizzazione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata
riconosciuta in base all’articolo 25 dello stesso Regolamento12;
m-ter) consulenza: l’attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un
cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti
di assicurazione13;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2,
commi 1 e 3, nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione
dell’impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione14;
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco
esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione15;
n-ter) “ECAI” o “agenzia esterna di valutazione del merito di credito”: un’agenzia di rating
creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall’applicazione di tale regolamento16;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività,
9
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
10 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
11 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
12 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
13 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
14 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
15 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
16 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[26]
derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato
più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati17;
n-quinquies) esternalizzazione: l’accordo concluso tra un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un
servizio o un’attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa18;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da
un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario
comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la
revisione interna e la funzione attuariale19;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma
3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto
riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri
seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa
facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si
riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre
entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una
partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96; ovvero
2) basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili
tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a
condizione che:
17 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
18 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
19 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[27]
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato,
un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese
che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo; laddove l’impresa che
esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa controllante o partecipante
e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate20;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la
società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all’articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un’impresa di assicurazione controllata da un’impresa
finanziaria, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure
controllata da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di assicurazione captive21;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione –
centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di
cui all’articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e
valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di
assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis22;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un’impresa
di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-bis, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia
20 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera m), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
21 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
22 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Si v. il Regolamento ISVAP n. 18 del
12 marzo 2008, in particolare articolo 4.
[28]
un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica23;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un’impresa di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.14224;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da
una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un’impresa di riassicurazione controllata da
un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un
gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive25;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa26;
cc-quater) impresa finanziaria: un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all’articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/201327;
2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione
assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-
bis)28;
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di
distribuzione assicurativa29;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga
a titolo oneroso l’attività di distribuzione riassicurativa30;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica,
diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109, che avvii o svolga a
23 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
24 Lettera inserita dall’articolo 3, comma 2, lettera e), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
25 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera o), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
26 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
27 Numero sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera p), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
28 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 3, comma 2, lettere f), g) e h), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
29 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
30 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[29]
titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti
condizioni31:
1) l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi,
complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno
che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della
sua attività professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a
cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
13532;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all’interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) (abrogata)33;
hh) (abrogata)34;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte
III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti
all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una
data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione
al rischio sottostante a tale distribuzione35;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione si affida, direttamente od indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello
stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di
pagamento36;
mm) organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 296;
31 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
32 Lettera sostituita dall’articolo 3, comma 2, lettera i), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
33 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera q), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera gg) recitava:
“margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli
elementi immateriali”
34 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera r), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera hh) recitava:
“margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente,
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta”.
35 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera s), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
36 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[30]
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per
cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente
l’esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società37;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento
dei diritti di voto o del capitale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la
partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa38;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) (abrogata)39
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione
italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa
stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato40;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19
luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle
attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/201441. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto
in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario
del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il
prodotto pensionistico;
37 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
38 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
39 Lettera abrogata dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 21. La lettera oo)
recitava: “partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni
individuate dall’ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società”.
40 Il periodo “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano
facenti parte del portafoglio estero” è stato soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56.
41 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[31]
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all’intermediazione, per
succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in
modo permanente per conto dell’intermediario stesso42;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita
massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un
significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per
un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel
tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto43;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori
nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di
rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di
mercato44;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia
in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al
momento della relativa scadenza45;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei
pezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari46;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di
costituzione delle riserve tecniche47;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni48;
42 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per
conto dell’intermediario stesso”, sono inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
68.
43 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
44 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
45 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
46 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
47 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
48 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[32]
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all’estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la
risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, anche
per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-.bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell’articolo
72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di
assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori
sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo49;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che50:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui
sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all’accordo di
estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci,
dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio
firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede
della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell’obbligazione o in
cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento
dal quale l’impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano
coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
49 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
50 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[33]
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l’assicurazione riguardi veicoli di
ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea51;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi
non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione52;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo53;
ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell’impresa di assicurazione che
assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione54; con riferimento
all’intermediazione, se l’intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si
intende lo Stato dì residenza dell’intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato
membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il
luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale55;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi56; con
riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine,
in cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi57;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo
Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque
la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
51 Numero modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
52 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
53 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
54 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
55 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
56 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera z), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
57 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[34]
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di
riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’IVASS, con regolamento, può
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami58, al fine di evitare situazioni di ostacolo
all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e
simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a
distanza di contratti assicurativi e riassicurativi59;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo60;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni
di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione professionale che è costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.
Art. 2
(Classificazione per ramo)
- Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a
indici o ad altri valori di riferimento;
58 Al momento la materia è regolata dal Provvedimento ISVAP n. 1617 G. del 21 luglio 2000.
59 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
60 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[35]
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
- L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare
anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può
garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l’incapacità al lavoro
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia.
L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di
premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari. - Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
- Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; - Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
- Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori; - Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
- Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
- Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli
lacustri; veicoli marittimi; - Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; - Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami
3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla
tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; - Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
quelli compresi al n. 8; - Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilità del vettore); - Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilità del vettore); - Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso
di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore); - Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri
10, 11 e 12; - Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate;
credito ipotecario; credito agricolo; - Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
- Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette
[36]
diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
- Tutela legale: tutela legale;
- Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
- Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
trasporti»;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni
aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni». - Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro
ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami
14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,
fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale
riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal
domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di
navi o comunque connesse a tale utilizzazione. - L’IVASS adotta, con regolamento61, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi
all’interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell’autorizzazione nel territorio
comunitario.
Capo II
VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Art. 3
(Finalità della vigilanza)
- Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto
alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna
secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
61 Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009.
[37]
Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei
mercati finanziari62
.
Art. 3-bis
(Principi generali della vigilanza)
- La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica
continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e
dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione. - La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna
combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. - I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla
portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione. - L’IVASS, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di
vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell’Unione europea. - Ai fini del comma 4 l’IVASS partecipa alle attività dell’AEAP e si conforma ai suoi
orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non
conformarsi63
.
Art. 4
(Ministro dello sviluppo economico)
- Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice
nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5
(Autorità di vigilanza)
- L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri
di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni
del presente codice.
62 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore
assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema
assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla
protezione dei consumatori”.
63 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[38]
1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle
attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di
vigilanza in ambito europeo64
.
1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’IVASS, nell’espletamento delle sue
funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei
sistemi finanziari dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto
delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l’IVASS tiene conto dei
potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi65
.
- L’IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o
per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine
rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. - L’IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del
consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini
statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica
assicurativa. - (abrogato)
66 - L’ordinamento dell’IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e dall’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nel rispetto dei principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell’esercizio imparziale ed efficace delle
funzioni di vigilanza sul settore assicurativo67
.
5-bis. L’IVASS, nell’ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi
di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12268
.
Art. 6
(Destinatari della vigilanza)
- L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma,
ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di
64 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
65 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente
sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
66 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130. Il comma 4 recitava:
“L’ISVAP promuove forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace
ed omogenea la vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento
comunitario”
67 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
68 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[39]
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai
profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate69;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo70
.
Art. 7
(Reclami)71
- Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza
degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento
dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con
regolamento72
.
Art. 8
(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF)
73
- Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le
disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione
europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal
presente codice74
.
Art. 9
(Regolamenti e altri provvedimenti)
- I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. - I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della
procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 575
.
69 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
70 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
71 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei
consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste
nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto
procedimento”.
72 Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
73 Rubrica sostituita dall’articolo 5, comma 3, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
74 Comma modificato dall’articolo 5, comma 3, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
75 Comma modificato dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[40]
- L’IVASS stabilisce, con regolamento76, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei
provvedimenti di competenza. L’IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi
all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie77. Si
applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile
del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i
motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma. - Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’IVASS possono
essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’IVASS in via generale sono rese
pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti. - I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati
dall’IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’IVASS nel
suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi
prontamente disponibili sul suo sito Internet. - Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale
emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo
economico, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente
ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.
Art. 9-bis
(Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza)78
- L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di
tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna
periodicamente le seguenti informazioni:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e
degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento
rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell’ambito del processo
di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies;
c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all’applicazione della regolamentazione
prudenziale;
d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall’IVASS.
76 Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e Regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016.
77 Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.
78 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[41]
- Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei
metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante
l’utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.
Capo III
SEGRETO D’UFFICIO E COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ E ALTRI SOGGETTI79
Art. 10
(Segreto d’ufficio)80
- Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di
vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. - I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l’obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell’IVASS tutte le irregolarità constatate, anche
se costituenti reato perseguibile d’ufficio. - I dipendenti dell’IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d’ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione
dell’incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell’esercizio delle loro
funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o
aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di
riassicurazione81
. - La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l’IVASS collabori, anche mediante scambio
di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’IVASS al fine di
agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto
di ufficio82
. - Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo
economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni
ulteriore collaborazione richiesta dall’IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti. - L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione
europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorità di
vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea
e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive
79 Capo inserito dall’articolo 1, comma 201, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
80 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
81 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
82 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[42]
funzioni. L’IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti
dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall’IVASS provenienti da
Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a
terzi solo con il consenso dell’autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il
consenso è stato accordato83
.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’IVASS può
concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono
prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere84
.
- Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di
riservatezza, l’IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi
rispetto all’Unione europea. - L’IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri
organi che intervengono nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o
all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di
informazioni avviene con le modalità di cui al comma 785
.
Art. 10-bis
(Utilizzo delle informazioni riservate)86
- L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10,
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e
riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve
tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema
di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso
provvedimenti dell’IVASS.
Articolo 10-ter
(Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea)87
- L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea
collabora anche mediante scambio di informazioni con:
83 Comma modificato dall’articolo 5, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 9, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
84 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
85 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
86 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
87 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[43]
a) le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca
centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità
monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilità del sistema finanziario;
b) all’occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di
pagamento.
- Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all’articolo 18 del regolamento (UE)
1094/2010, l’IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC,
inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio
dei suoi compiti. - Le informazioni ricevute dall’IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni
relative al segreto d’ufficio stabilite dal presente Capo.
Capo III-bis88
SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
Art. 10-quater
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)
- Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi,
inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la
segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire
violazione delle norne disciplinanti l’attività svolta, di cui al presente codice. - Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione,
ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità
amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre
persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno degli stessi almeno contro ritorsioni,
discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione. - Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell’ambito
della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto
di lavoro. - La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
non trova applicazione avuto riguardo all’età del segnalante, che può essere rivelata solo con il
88 Capo inserito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[44]
suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese
di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente
articolo emanate dall’IVASS.
Art. 10-quinquies
(Procedura di segnalazione di violazioni)
- L’IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all’articolo 10-quater, comma 1,
riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell’Unione
europea direttamente applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza. - Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all’accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
TITOLO II
ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11
(Attività assicurativa)
- L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo
2, è riservato alle imprese di assicurazione. - L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei
soli rami danni e della relativa riassicurazione. - In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni
infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata
per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento89
. - L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali
all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative
alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative,
nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
89 Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008.
[45]
Art. 12
(Operazioni vietate)
- Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per
oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che
riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto
il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2. - È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa.
Capo II
IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 13
(Autorizzazione)
- L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare
nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni
ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma
3. - L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività
rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte
soltanto di esse. - L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
Stati.
Art. 14
(Requisiti e procedura)
- L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua
assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e
la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/200390;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
90 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[46]
c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un
importo non inferiore a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di
assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi
compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso
l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di
assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le
imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13,
comma 1
91;
c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis92;
c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis93;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 294;
e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti
dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo
6895;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I96;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che
svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare
in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12
dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
1-bis. L’impresa di assicurazione che intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3, è tenuta a
dimostrare, altresì, che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito
dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo
348, comma 2-ter97
.
91 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
92 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
93 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
94 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
95 Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 11, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
96 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
97 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[47]
- L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è
specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti
richiesti. - Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l’autorizzazione di cui all’articolo 13. - L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione
dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione
all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo. - L’IVASS determina, con regolamento98, la procedura di autorizzazione, inclusi
l’aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell’autorizzazione e le forme di pubblicità
dell’albo99
.
5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione
nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:
a) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;
b) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera
prestazione di servizi100
.
Art. 14-bis
(Programma di attività)101
- Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni
supportate da idonea documentazione riguardanti:
a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire;
b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende
concludere con le imprese cedenti;
c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito
Patrimoniale Minimo;
e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione
della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire
sono classificati nel ramo 18 dell’articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l’impresa di
assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa. - Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
a) le previsioni di bilancio;
98 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo I.
99 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera i), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
100 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
101 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 12, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[48]
b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-
bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo
di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis,
Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il
metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV
e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l’assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in
particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente
le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di
riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.
Art. 15
(Estensione ad altri rami)102
- L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere
l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente
autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2. - Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di
base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera
c), per l’esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di
essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’
articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis. Qualora per
l’esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di
cui all’articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l’impresa deve altresì dimostrare di
disporre di tale minimo assoluto.
2-bis. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa deve altresì presentare un nuovo
programma di attività conforme all’articolo 14-bis.
2-ter. Fatto salvo il comma 2, l’impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l’attività
ai rami 1 e 2, ovvero l’impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell’articolo 2, commi 1 o
3, e che intende estendere l’attività ai rischi dell’assicurazione vita, per ottenere l’estensione
dell’autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi
propri di base ammissibili necessari per coprire l’importo cumulato del minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall’articolo 47- ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si
impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo 348,
comma 2-ter.
102 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 13, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[49]
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver
ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere
l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata. - L’IVASS determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad
altri rami. - L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna
l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima. - Il provvedimento di estensione è comunicato all’AEAP in conformità all’articolo 14, comma 5-
bis.
Art. 16
(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)
- L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà
preventiva comunicazione all’IVASS. - L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in
particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura
organizzativa della sede secondaria. - L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante
generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri
di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo
della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia
munita di mandato comprendente i predetti poteri. - Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della
sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di
onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell’articolo 76. La perdita dei requisiti
comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa
di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17
(Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)
- L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16,
ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad
una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito
[50]
Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli
45-bis e 47-ter103
.
- L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non
possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 76104
. - L’IVASS informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2. - L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto
una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui
tale autorità ha ricevuto dall”IVASS la comunicazione di cui all’articolo 16. L’IVASS trasmette
prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dall’autorità di vigilanza dello
Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle
disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi105
. - L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi
dell’articolo 16, deve informarne l’IVASS e l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
delle condizioni che hanno giustificato l’invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
caso, provvede ad informare l’autorità competente dello Stato membro interessato. L’IVASS
trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall’autorità di
vigilanza dello Stato membro ospitante entro il medesimo termine106
.
Art. 18
(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)
- L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di
prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. - Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli
stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende
operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni
indicate dall’IVASS.
Art. 19
(Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)
- L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo
18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di
103 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
104 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
105 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
106 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[51]
operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite
dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata107
.
- L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
conto del programma di attività presentato. In tale caso l’IVASS adotta provvedimento motivato,
che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1108
. - L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’IVASS l’avviso
dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. - L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la
procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.
Art. 20
(Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)
- L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei
quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita
da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una
tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni
dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’IVASS le tabelle di frequenza della malattia e
gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati
interessati. L’IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.
Art. 21
(Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)
- L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà
preventiva comunicazione all’IVASS. - L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver
ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa preventivamente l’IVASS di
ogni modifica della comunicazione effettuata. - L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese
con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26109
.
Art. 22
(Attività in uno Stato terzo)
- L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva
comunicazione all’IVASS.
107 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
108 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
109 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[52]
- L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi
che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla
base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’impresa che intende effettuare
operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
CAPO III
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Art. 23
(Attività in regime di stabilimento)
- L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è
subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle
informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se
l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
1-bis. È considerato esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del
comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza
permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito
da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di
agire in modo permanente per conto dell’impresa stessa110
. - Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a
sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia
e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri. - Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’IVASS indica
all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi
d’interesse generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attività. - L’impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di
110 Comma inserito dall’articolo 1, comma 17, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[53]
origine la comunicazione dell’IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3111
.
- L’impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne
informa l’IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS valuta
la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l’autorità competente
dello Stato membro interessato112
.
Art. 24
(Attività in regime di prestazione di servizi)
- L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato
membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale
Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento
comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la
gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. - L’impresa di cui al comma 1 può iniziare l’attività dal momento in cui l’IVASS attesta di aver
ricevuto la comunicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1113
. - L’impresa di cui al comma 1 comunica all’IVASS, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato
membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l’accesso nel
territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi114
. - (abrogato)
115
Art. 25
(Rappresentante per la gestione dei sinistri)
- L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
111 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
112 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
113 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
114 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
115 Comma soppresso dall’articolo 1, comma 18, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
recitava: “Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,
l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano,
neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa”.
[54]
Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto116
.
- Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica117
. - Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di
rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le
richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti
stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di servizi. - Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche
dal rappresentante fiscale. - Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel
contrassegno e nel certificato.
Art. 26
(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)
- L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l’elenco
delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi118
.
Art. 27
(Rispetto delle norme di interesse generale)
- L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a
forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi
comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative119
.
Capo IV
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 28
(Attività in regime di stabilimento)
- L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della
Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con
provvedimento pubblicato nel Bollettino120
.
116 Comma modificato dall’articolo 1, comma 19, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
117 Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
118 Comma modificato dall’articolo 1, comma 20, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
119 Comma modificato dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
120 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[55]
- L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione
di servizi. - L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni,
può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia. - L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia
fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni
necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione
contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la
durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 76. - L’IVASS determina, con regolamento121, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel
territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli
importi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la
Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari
ad almeno un quarto dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4122
. - Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di
estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15123
. - L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di
origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in
tale Stato una sede secondaria.
Art. 29
(Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)
- È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività
nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi124
. - Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi
appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro. - È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in
121 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo III.
122 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
123 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
124 Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[56]
violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione
per la stipulazione di tali contratti.
- In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
TITOLO III
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE125
Art. 29-bis
(Responsabilità del consiglio di amministrazione)126
- Il consiglio di amministrazione dell’impresa ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle
norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.
Sezione II
SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO127
Art. 30
(Sistema di governo societario dell’impresa)128
- L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione
sana e prudente dell’attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla
portata e alla complessità delle attività dell’impresa. - Il sistema di governo societario129 di cui al comma 1 comprende almeno:
a) l’istituzione di un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e
un’appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell’impresa;
b) l’organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
125 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
126 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
127 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 202, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
128 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 25, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “ Art. 30
(Requisiti organizzativi dell’impresa) - L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. - Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi. - L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e
rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.
129 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
[57]
c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all’articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
presente Capo;
e) l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di
conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.
- Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno
annuale. - L’impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell’attività
esercitata, inclusa l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l’impresa utilizza adeguati e
proporzionati sistemi, risorse e procedure interne. - L’impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei
rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all’esternalizzazione,
nonché una politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai
sensi dell’articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e
sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che
ad esse sia data attuazione. - Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di
amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l’anno
in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche
necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario. - L’IVASS detta con regolamento130 disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo
societario di cui alla presente Sezione.
Art. 30-bis
(Sistema di gestione dei rischi)131
- L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i
processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire
e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è
o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. - Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura
organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa, tenendo in adeguata considerazione il
ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa o
altre funzioni fondamentali. - Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono
130 Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016, Regolamento IVASS n.34 del 7 febbraio 2017 e Regolamento n. 38
del 3 luglio 2018.
131 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[58]
integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema
considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
- La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30, comma 5, comprende
le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3. . - L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies o
l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con
la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a
tali aggiustamenti. - Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l’impresa valuta
regolarmente:
a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese
all’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di
cui all’articolo 36-quater;
b) in caso di applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
dell’aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui
all’articolo 36-sexies, comma 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a
carico dei fondi propri ammissibili;
2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della
composizione del portafoglio di attivi dedicato;
3) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento di congruità;
c) in caso di applicazione dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
dell’aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una
vendita forzata di attivi;
2) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità. - L’impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all’IVASS
nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 47-quater. Qualora l’azzeramento
dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato
rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l’impresa presenta anche un elenco di misure
da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in
regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
[59]
- Ove venga applicato l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, la politica
scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto
aggiustamento. - Con riferimento al rischio di investimento, l’impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-
bis, 37-ter, 38 e 41. - L’impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare
l’attuazione del sistema di gestione dei rischi. - L’impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un’ECAI di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L’impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o
meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno
strumento finanziario. - Onde evitare un’eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l’impresa, quando
utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità, verifica l’idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione
del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni
dipendenza automatica dai rating esterni. - L’IVASS può fornire con il regolamento di cui all’articolo 30, comma 7 indicazioni sulle
procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12. - Nel caso in cui l’impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato
conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti
ulteriori compiti:
a) costruire e applicare il modello interno;
b) testare e validare il modello interno;
c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull’analisi
effettuata;
e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno,
formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo
sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.
Art. 30-ter
(Valutazione interna del rischio e della solvibilità)132
- Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 30-bis l’impresa effettua la
valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della
solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa
tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche. - La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
132 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[60]
a) il fabbisogno di solvibilità globale dell’impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei
limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;
b) l’osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis,
e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula
standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II o con un modello interno
completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
- Ai fini del comma 2, lettera a), l’impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata
e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta
individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel
lungo termine. L’impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione. - L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies,
l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli
articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma
2, lettera b, sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di
cui sopra. - Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è
eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella
misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. - L’impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta
all’anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa
del suo profilo di rischio.
7.L’impresa comunica all’IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della
solvibilità nell’ambito dell’informativa da fornire ai sensi dell’articolo 47-quater. - La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito
patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base
di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-
septies, 217-quater.
Art. 30-quater
(Sistema di controllo interno)133
- L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
- Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure
amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle
informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della
conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure
aziendali.
133 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[61]
- La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di
amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee
direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa
derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e
valuta il rischio di non conformità.
Art. 30-quinquies
(Funzione di revisione interna)134
- L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di
giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative. - La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del
sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario
dell’impresa di cui al presente Capo. - La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le
raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in
caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i
provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua
le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna,
garantendone l’attuazione.
Art. 30-sexies
(Funzione attuariale)135
- L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle
ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle
riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-
bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti
patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità
di cui all’articolo 30-ter. - La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla
legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
134 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
135 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[62]
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla
complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento
dell’incarico.
Art. 30-septies
(Esternalizzazione)136
- L’impresa che esternalizza funzioni o attività relative all’attività assicurativa o riassicurativa
conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme
legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili. - L’impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative
modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell’impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacità dell’IVASS di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti
sull’impresa;
d) compromettere la capacità dell’impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai
contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa. - L’impresa informa tempestivamente l’IVASS prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività
essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione
all’esternalizzazione di tali funzioni o compiti. - L’IVASS con regolamento137 stabilisce i termini e le condizioni per l’esternalizzazione delle
funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3. - L’impresa che esternalizza una funzione o un’attività di assicurazione o di riassicurazione
adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l’IVASS in relazione alla funzione o all’attività
esternalizzata;
b) l’impresa, i revisori e l’IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività
esternalizzate;
c) l’IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in
grado di esercitare tali diritti di accesso.
Art. 30-octies
(Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza)138
- L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di
professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate
dall’IVASS con regolamento.
136 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
137 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, in particolare Parte II, Titolo III, Capo VIII.
138 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[63]
Art. 30-novies
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)139
- In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa, per ciascuna nuova tariffa,
opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della
redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una
relazione tecnica da conservare presso l’impresa. - Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
- La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione,
all’organo di controllo e all’IVASS. - L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie
tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.
Art. 30-decies
(Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di
assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)140
- Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese
di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,
elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni
modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o
distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni
dell’Unione europea direttamente applicabili. - Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei
prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione. - I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al
processo di approvazione del prodotto. - Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di
riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che
tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la
strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni
ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di
riferimento individuato. - l soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi
che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere
significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è
finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di
riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata. - I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le
informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto,
compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
139 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
140 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
[64]
- L’IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da
garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del
sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto
disposto all’artico 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.
Art. 31
(abrogato)
141
Art. 32
(Determinazione delle tariffe nei rami vita)
- I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono
calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano
all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle
obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli
contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo
sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in
modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine142
. - Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 33143, nonché
delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’IVASS con regolamento144
. - (abrogato)
145
141 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 27, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 31 disponeva:
“Art. 31
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)
- L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel
presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e
93, comma 5. - L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP. - L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena
autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno
si avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di
competenza dell’attuario medesimo. - L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o
della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico. - In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole
applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa,
direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari. - In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad
incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo
attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale
siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa”.
142 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
143 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
144 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II.
[65]
- Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi
proventi, l’IVASS può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno
provocato la situazione di squilibrio. - È consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una
adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di
revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
l’articolo 167, comma 2. - L’impresa comunica all’IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Art. 33
(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)
- (abrogato)
146 - (abrogato)
147 - L’impresa, definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in
coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli
articoli 30, comma 5 e 30-bis, commi 3, lettera a) e 9 attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso
tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti148
. - (abrogato)
149 - (abrogato)
150
145 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 28, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
dell’articolo 32 recitava: “La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è
trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve
tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza
dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per
la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio”.
146 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato”.
147 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati
secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta
preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato”.
148 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 29, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a
criteri prudenziali”.
149 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura
nei corrispondenti cespiti dell’attivo”.
150 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 5
dell’articolo 33 recitava: “Qualora L’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di
[66]
5-bis. L’IVASS, ai fini di cui all’articolo 5, ed in particolare nel casi di cui al comma 1-ter del
suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di
interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo
definiti151
.
- (abrogato)
152
Art. 34
(abrogato)
153
Art. 35
(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)
- Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola
distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato154
. - Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle
tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi
statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno
o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. - Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi
causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
stabiliti dall’impresa.
interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato
tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione”.
151 Comma inserito dall’articolo 1, comma 29, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
152 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
dell’articolo 33 recitava: “I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla
commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri“.
153 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 30, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 34 disponeva:
“Art. 34
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)
- L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli
a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami
10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP. - L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell’ISVAP. - L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e
finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati.
L’attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle
riserve tecniche. - Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al
comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31,
commi 3, 4, 5 e 6”.
154 Comma modificato dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[67]
- Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi
di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel
comma 2.
Art. 35-bis
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)155
- In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa annualmente redige una
relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio, in cui viene data evidenza
anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo
utilizzate. - Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
- La relazione di cui al comma 1, è trasmessa almeno alla società di revisione e all’organo di
controllo e, su richiesta, all’IVASS. - La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l’impresa per almeno cinque anni dalla
data di redazione. - L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di
attività e gli obblighi di trasmissione del documento.
Art. 35-ter
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore
e natanti)156
- L’impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico
riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto
riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione. - L’IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui
al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità
civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.
Capo I-bis
PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ PER FINI DI VIGILANZA
SULLA SOLVIBILITÀ157
Art. 35-quater
(Valutazione degli attivi e delle passività)158
- L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento159, valuta i propri
attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:
155 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
156 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
157 Capo inserito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
158 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[68]
a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti
in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli
e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
- Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l’impresa non effettua
alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.
Capo II
CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE160
Art. 36
(abrogato)
161
Art. 36-bis
(Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)162
- L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e
riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei
159 Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017.
160 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 203, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
161 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 34, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 36 disponeva:
“Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita)
- L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
dall’ISVAP con regolamento. - La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo
in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario
incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni
di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di
formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della
relazione tecnica di cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP. - L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare
complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei
riscatti e dei sinistri da pagare. - La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari
dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli
assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche. - Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell’articolo 2, comma 2, sono
osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni. - Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente
agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. - L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell’esperienza diretta.
Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[69]
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative,
secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento163
.
- L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all’importo attuale che
l’impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni
assicurativi e riassicurativi ad un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione. - Per il calcolo delle riserve tecniche l’impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di
mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di
sottoscrizione. - L’impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
- L’impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies,
dell’articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla
Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei
principi di cui all’articolo 35-quater, commi 1 e 2.
Art. 36-ter
(Calcolo delle riserve tecniche)164
- L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore
stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6. - La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore
corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del
valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di
interesse privi di rischio. - L’impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché
su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e
pertinenti. - Nel calcolo della migliore stima l’impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene
conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e
riassicurativi per la loro intera durata. - L’impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare
separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi
dell’articolo 36-undecies. - L’impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve
tecniche equivalga all’importo di cui l’impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e
onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi. - L’impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
163 Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016.
164 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[70]
- Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono
essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia
osservabile un valore di mercato attendibile, l’impresa determina il valore delle riserve tecniche
associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari.
In tal caso l’impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di
rischio. - Nei casi di cui al comma 7, l’impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la
costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità
necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata. - Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l’importo di
cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è
sottoposto a revisione periodica. - Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso
d’interesse privo di rischio in cui un’impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri
ammissibili, determinato ai sensi del Capo II bis, del presente Titolo e delle relative misure di
attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità
necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.
Art. 36-quater
(Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)165
- La pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-
ter, comma 2 fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari
pertinenti. - Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la
scadenza degli strumenti finanziari pertinenti. - Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari
sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è
determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi. - Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari
non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per
estrapolazione. - La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di
rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a
termine finale atteso (“tasso forward finale” – Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o
un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari
pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma
3.
165 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[71]
Art 36-quinquies
(Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di
rischio)166
- L’impresa può applicare un aggiustamento di congruità (“matching adjustment”) alla
pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della
migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti
di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 36-octies. - L’applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione
dell’IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con
caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del
portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli
impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario
mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l’aggiustamento
di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti
separatamente dalle altre attività dell’impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere
usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell’impresa;
c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa
attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta;
gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci
dell’attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l’aggiustamento di congruità;
d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non
comportano versamenti di premi futuri;
e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;
f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni
di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress
del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all’articolo 45-ter commi da 2 a 6;
g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non
comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un’opzione di riscatto in cui il
valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all’articolo 35-quater
destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento
dell’esercizio dell’opzione di riscatto;
h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati
né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;
i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un
contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di
composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione. - Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l’impresa può fare ricorso ad attivi
caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all’inflazione, a condizione che
166 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[72]
essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione
anch’essi dipendenti dall’inflazione.
- L’eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in
maniera tale da offrire all’investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i
medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente
o superiore non inficia l’ammissibilità dell’attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto
disposto al comma 2, lettera h). - L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di
assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione
dell’aggiustamento di congruità stesso. - Laddove un’impresa che applica l’aggiustamento di congruità non sia più in grado di
rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l’IVASS e
adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni. - Qualora l’impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due
mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l’aggiustamento di congruità a tutti i
suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi. - L’aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione
la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore
stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 36-
septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell’articolo
344-novies.
Art. 36-sexies
(Calcolo dell’aggiustamento di congruità)167
- L’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in
base ai seguenti principi:
a) l’aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di
cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un
valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell’articolo 35-
quater;
2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di
cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un
valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o
di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura
per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
b) l’aggiustamento di congruità non deve includere lo spread “fondamentale” che riflette i rischi
mantenuti dall’impresa;
167 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[73]
c) nonostante la lettera a), lo spread “fondamentale” deve essere incrementato, laddove
necessario, per evitare che l’aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito
inferiore alla categoria “investimento” (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità
per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di
categoria “investimento”;
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell’aggiustamento di
congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla
Commissione europea.
- Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread “fondamentale” è:
a) pari alla somma di:
1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;
2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;
b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per
cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi
di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della
media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale
durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari. - La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a),numero 1), si basa su statistiche
di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa
(duration), al merito di credito e alla classe di quest’ultimo. - Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di
inadempimento, di cui al comma 3, lo spread “fondamentale” è pari alla percentuale della media
a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e
c).
Art. 36-septies
(Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi
di rischio)168
- L’impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla
pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della
migliore stima di cui all’articolo 36-ter, commi da 2 a 5 nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 36-octies. - Per ognuna delle valute interessate, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura
per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il
tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in
questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
per la medesima valuta.
168 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[74]
- Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta
in questione che l’impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione
e di riassicurazione denominati nella medesima valuta. - L’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento
dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio. - Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo
spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle
perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi. - L’aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della
struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all’articolo 36-quater,
comma 3. - L’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si
basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6. - Per ciascun paese interessato, l’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di
rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell’applicazione del
fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread)
corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio. - L’aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma
sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base. - L’impresa applica l’aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima
degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel
mercato nazionale in questione. - Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il
rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia
rappresentativo degli attivi in cui ha investito l’impresa ai fini della copertura della migliore stima
degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel
mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta. - L’impresa non applica l’aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di
assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo
della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi
dell’articolo 36-quinquies. - In deroga all’articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di
perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell’aggiustamento per la volatilità.
Art. 36-octies
(Informazioni tecniche)169
- Le informazioni tecniche prodotte dall’EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie
costituite da:
169 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[75]
a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della
migliore stima di cui all’articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o
aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread
“fondamentale” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-sexies, comma
1, lettera b);
c) l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse
privi di rischio di cui all’articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo
nazionale interessato;
laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono
utilizzate dall’impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 36-ter,
dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 36-sexies e dell’aggiustamento per la
volatilità ai sensi dell’articolo 36-septies.
- Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1,
lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle
disposizioni dell’Unione europea, l’impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica
alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse
privi di rischio.
Art. 36-novies
(Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)170
- Nel calcolo delle riserve tecniche l’impresa, oltre a quanto disposto dall’articolo 36-ter,
segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per
linee di attività, tenendo conto:
a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
b) dell’inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni
assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti
dall’impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti
non siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 44-sexies.
Art. 36-decies
(Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di
assicurazione e di riassicurazione)171
- L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e
di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione. - Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio da parte dei contraenti delle opzioni
contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei
contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed
attendibili. - Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell’impatto delle
future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull’esercizio delle opzioni
contrattuali di cui al medesimo comma 2.
170 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
171 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[76]
Art. 36-undecies
(Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)172
- L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e
società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies. - Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i
recuperi dei crediti e i pagamenti diretti. - L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell’inadempimento della
controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della
probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss
given default).
Art. 36-duodecies
(Qualità dei dati)173
- L’impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la
completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche. - Nel caso in cui l’impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati
di adeguata qualità per l’applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un
sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti
di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima
adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso. - L’impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi
sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti
dall’esperienza. - Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti
dall’esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l’impresa effettua gli appropriati aggiustamenti
ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.
Art. 36-terdecies
(Adeguatezza delle riserve tecniche)174
- L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve
tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti
dati statistici utilizzati. - L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle
previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all’impresa di incrementare
172 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
173 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
174 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[77]
l’importo delle riserve tecniche fino all’ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali
articoli.
Art. 37
(abrogato)
175
175 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 36, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 37 disponeva:
“Art. 37
(Riserve tecniche dei rami danni)
- L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che
siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di
assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei
metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento. - Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la
funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari.
A tale fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo
che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel
momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la
redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP. - L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva
per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di
senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. - La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita
le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia
nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi. - La riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in
base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in
quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura
pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e
comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa. - La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio, è valutata tenendo
conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione. - Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo
scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L’impresa
autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a
coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità. Le
condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni
derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP. - Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale,
prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare
l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata
della garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti
l’impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del
contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita
riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della
garanzia. - La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei
contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati. - L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle
specifiche disposizioni applicabili.
[78]
Art. 37-bis
(Riserve tecniche del lavoro indiretto)176
- L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce
per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,
in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le
disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili177
. - (abrogato)
178
Capo II-bis
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI179
Art. 37-ter
(Principio della persona prudente)180
- L’impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come
specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento181 dell’IVASS adottato in conformità
con le disposizioni dell’Unione europea. - L’impresa investe tutti gli attivi:
a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e
segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del
fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel
suo complesso;
c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità. - L’impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
- Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente
agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli
importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata
dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda”.
176 Articolo inserito dall’articolo 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
177 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 37, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente del comma 1 recitava: “ L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione
costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione
agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. Si applica l’articolo 64, comma
2”.
178 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 37, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
disponeva: “Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese
costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in
relazione agli impegni assunti. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di
principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del
lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali
rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate”.
179 Capo inserito dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
180 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
181 Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.
[79]
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o
agevolino un’efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano
mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un’eccessiva
dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una
particolare area geografica, nonché l’accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo
insieme;
d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso
gruppo, non determinino un’eccessiva concentrazione di rischi.
- L’impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati
membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c). - L’IVASS, qualora l’impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in
uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente
all’ordinamento comunitario, può richiedere all’impresa cedente di localizzare all’interno del
territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti. - L’IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese
di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità
non sia ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento comunitario, di costituire nel
territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un’impresa
italiana.
Capo III
ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE182
Art. 38
(Copertura delle riserve tecniche183)
- Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa184
.
1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative,
tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall’impresa185
.
182 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 204, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
183 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 39, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
184 Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
La versione precedente recitava: “Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve
di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa. Nella scelta degli attivi
l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la
redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un’adeguata diversificazione e dispersione degli attivi
medesimi”.
185 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[80]
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l’impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività
dell’impresa garantisce che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti,
degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative186
.
- Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei
confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo
2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea187
.
In tal caso l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario
iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico
nell’operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a
un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell’operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa sia adeguato e consenta di
comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l’impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l’esercizio autonomo
dell’attività di individuazione dei prenditori da parte dell’assicuratore, in deroga ai criteri di cui
alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell’IVASS188
.
2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell’articolo 114, comma 2-bis, del
Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d’Italia e
dall’IVASS189
.
- (abrogato)
190 - (abrogato)
191 - In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che
per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l’IVASS,
nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene
conto degli attivi detenuti dalla società controllata. - (abrogato)
192
186 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
187 Periodo integrato dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
188 Periodo aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.
189 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
190 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2,
comunica all’impresa l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche”.
191 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
disponeva: “Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell’impresa,
l’ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse
da quelle previste in via generale”.
192 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
disponeva: “Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte
degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall’articolo 47”.
[81]
Art. 39
(abrogato)
193
Art. 40
(abrogato)
194
Art. 41
(Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio)
- Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle
quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti
in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali
contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
dell’organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è
suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso. - Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice
azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve
tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile
dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da
attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si
basa il valore di riferimento particolare. - Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2
si applicano l’articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l’articolo 38195
.
193 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 40, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva:
“Art. 39
(Valutazione delle attività patrimoniali)
- Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e
delle eventuali poste rettificative. - La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del
rischio di mancato realizzo. - L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali”.
194 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 41, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva:
“Art. 40
(Regole sulla congruenza) - Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera
esigibile in tale valuta. - Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di
assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni
l’impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione
del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta. - L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP
individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi
espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze”.
195 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2
del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente
collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle
obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo”.
[82]
- Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2
che comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione
garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38196
. - L’IVASS, con regolamento197, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono
essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato
dall’assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono
direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio, le disposizioni stabilite dall’IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto
legislativo 16 aprile 2012, n. 47198
.
Art. 42
(Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche199)
- L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In
qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei
movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche200
.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel
registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 35-quater201
.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall’impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di
assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti202
.
- Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo
esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le
riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e non iscritte nel registro203
. - L’impresa comunica all’IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro204. L’IVASS
determina, con regolamento205, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con
196 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di
risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si
applica l’articolo 38”.
197 Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009.
198 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per l’individuazione delle
categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti”.
199 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 43, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
200 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle
annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche”.
201 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
202 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
203 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo
esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e
non iscritte nel registro”.
204 Periodo modificato dall’articolo 1, comma 43, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
205 Regolamenti ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 e n. 36 del 31 gennaio 2011 abrogato dal Regolamento IVASS n. 24
del 6 giugno 2016.
[83]
particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli
schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 42-bis
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)206
- (abrogato)
207 - Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni
sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono
conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della
cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente208
. - (abrogato)
209
.
Art. 42-ter
(abrogato)
210
Art. 43
(Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)
- Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le
riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa
copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38211
.
206 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
207 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
disponeva: “Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle
riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L’ISVAP stabilisce con
regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime”.
208 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 44, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza,
liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti”
209 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “L’impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa
rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e
immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali”.
210 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
dall’articolo 1, comma 45, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 42-ter recitava:
“Art. 42-ter
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate
condizioni)
- Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle
riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione
si applica l’articolo 65. - Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza
possibilità di trasferimenti. - Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio
2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 42-bis, commi 2 e 3”.
211 Comma integrato dall’articolo 1, comma 46, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[84]
- (abrogato)
212
Capo IV
FONDI PROPRI213
Art. 44
(abrogato)
214
Art. 44-bis
(abrogato)
215
212 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
recitava: “L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di
cui al comma 1”.
213 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 205, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il Capo, nella sua
formulazione precedente, era così rubricato: “Margine di solvibilità”.
214 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 44 recitava:
“Art. 44
(Margine di solvibilità)
- L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel
territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e
il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e
di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario. - Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi
immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci
dell’attivo, né classificate come riserve di perequazione ;
c) gli utili dell’esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. - Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di
solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere
computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le
condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto
qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, abbiano un
grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti
in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da
quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali
cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le
azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8. - Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a
comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori
elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione , nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto,
quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo . - L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del
patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilità”.
215 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
dall’articolo 1, comma 48, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 44-bis recitava:
“Art. 44-bis
(Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative)
[85]
Sezione I
DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI216
Art. 44-ter
(Fondi propri)217
- I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44-quater e
dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite
dall’IVASS con regolamento218, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui
all’articolo 44-quinquies. - Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni dell’Unione europea
direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e
creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di
trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite
derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring
fenced funds). - Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari
e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la
normativa settoriale applicabile che l’impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di
investimento.
Art. 44-quater
(Fondi propri di base)219
- I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del
presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea,
diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa;
b) le passività subordinate.
Art. 44-quinquies
(Fondi propri accessori)220
- I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base
di cui all’articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite. - L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di
riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità
applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali”.
216 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
217 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
218 Regolamenti IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015 e Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016.
219 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
220 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[86]
- I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei
fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l’impresa. - Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, i fondi
propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei
confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi
successivi. - Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come
un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori. - Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la
determinazione dei fondi propri sono soggetti all’autorizzazione dell’IVASS. - L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di
assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e
realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso,
l’importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in
modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite. - Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l’IVASS autorizza:
a) l’utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
b) l’adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l’autorizzazione del metodo
di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato. - L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri
accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a
pagare;
b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato
nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull’esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato
dall’impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare
l’esito previsto di richiami futuri.
Art. 44-sexies
(Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)221
- L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili,
in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per
l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
221 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[87]
- Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies,
comma 2.
Sezione II
CLASSIFICAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEI FONDI PROPRI222
Art. 44-septies
(Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli)223
- Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende
dall’inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura
in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
a) disponibilità permanente: l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per
assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di
liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell’impresa, l’importo totale dell’elemento è
disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell’elemento al possessore avviene solo dopo
che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di
riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di
riassicurazione. - Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1,
lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell’elemento, in particolare se abbia una
scadenza. Nel caso in cui l’elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in
considerazione la durata relativa (duration) dell’elemento rispetto alla durata relativa (duration)
degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell’impresa. - Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi
propri, l’impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
a) l’assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l’importo nominale dell’elemento;
b) l’assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l’assenza di gravami.
Art. 44-octies
(Classificazione in livelli)224
- L’impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e
5. - Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono
sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo
conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.
222 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
223 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
224 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[88]
- Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono
sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo
conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3. - Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono
sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo
conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3. - Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai
commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3. - Ai fini di cui al comma 1, l’impresa fa riferimento, ove applicabile, all’elenco degli elementi dei
fondi propri adottato dalla Commissione europea. - L’impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell’elenco di cui al comma 6
conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall’impresa è soggetta
all’autorizzazione dell’IVASS.
Art. 44-novies
(Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)225
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-octies e dall’elenco degli elementi dei fondi propri
adottato dalla Commissione Europea, si applicano le seguenti classificazioni:
a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell’ambito di
applicazione dell’articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei
creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa
europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546
del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi
supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2. - Nel rispetto dell’articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua
assicuratrice di cui all’articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci
tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel
comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui
all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 44-
septies, commi 2 e 3.
Art. 44-decies
(Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)226
- Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei
fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle
225 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
226 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[89]
disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano
soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo
dell’importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei
fondi propri ammissibili.
- Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi
propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle
disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che
l’importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà
dell’importo totale dei fondi propri di base ammissibili. - L’importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di
livello 1, dell’importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell’importo ammissibile degli
elementi di livello 3. - L’importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito
Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di
livello 1 e dell’importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2. - L’IVASS, con regolamento227, detta disposizioni per l’applicazione delle disposizioni della
presente Sezione.
Art. 45
(abrogato)
228
227 Regolamento n. 25 del 26 luglio 2016.
228 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 50, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 45 disponeva:
“Art. 45
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)
- I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme
effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo
previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. - I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1,
qualora i documenti che ne regolano l’emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere
rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell’impresa emittente e previa
autorizzazione dell’ISVAP. - Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’IVASS, al più tardi un anno prima
della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima,
l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di
solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito.
L’obbligo di presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni
precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo
contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
[90]
Capo IV-bis
REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ229
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ230
Art. 45-bis
(Requisito Patrimoniale di Solvibilità)231
- L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità. - Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti
a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP. - Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato
soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP. - Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data
stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei
mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità
disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio
nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche
per un importo inferiore a quello richiesto. - Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente
all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito
subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3. - I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a
dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi
nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) è previsto nei documenti che ne regolano l’emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione
dell’ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l’emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva
autorizzazione dell’ISVAP. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello
richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno
sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite
indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di
pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
c) è prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando
l’impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal
margine di solvibilità disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l’emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non
corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all’impresa di
proseguire regolarmente l’attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell’impresa, devono aver determinato una riduzione
del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura
necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l’esistenza e l’operatività della clausola di assorbimento
delle perdite. - L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di
assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile. - Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti
subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di
solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218”.
229 Capo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
230 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
231 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[91]
- Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla
Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo
e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le
indicazioni fornite da IVASS con regolamento232
.
Art. 45-ter
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)233
- L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.
- L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità
aziendale. - Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in
considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l’impresa. Tale requisito copre l’attività
esistente nonché le nuove attività che l’impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi
successivi. Con riguardo all’attività esistente, tale Requisito copre esclusivamente le perdite
inattese. - Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base
dell’impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento
(99,5%) su un periodo di un anno. - Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di credito;
f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni
strategiche e i rischi reputazionali. - Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l’impresa tiene conto dell’effetto delle
tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta
adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall’uso di tali tecniche.
Art. 45-quater
(Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)234
- L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all’anno e comunica
il risultato di tale calcolo all’IVASS.
232 Regolamenti IVASS nn. 11 e 12 del 22 dicembre 2015 e Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016.
233 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
234 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[92]
- L’impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale
di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1. - L’impresa verifica nel continuo l’importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale
di Solvibilità. - Se il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al
Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l’impresa
ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione
all’IVASS. - L’IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell’impresa è
cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al
comma 1, può chiedere all’impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
Sezione II
FORMULA STANDARD235
Art. 45-quinquies
(Struttura della formula standard)236
- Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla
somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all’articolo 45-sexies;
b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-decies;
c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle
imposte differite di cui all’articolo 45-undecies. - L’IVASS, con regolamento237, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in
coerenza con le disposizioni dell’Unione europea.
Art. 45-sexies
(Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)238
- Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali,
aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-
quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:
a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
235 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
236 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
237 Regolamenti IVASS nn. 14, 15, 16 del 22 dicembre 2015, Regolamenti IVASS nn. 26, 27 e 28 del 26 luglio 2016,
Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 e Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017.
238 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[93]
e) il rischio di inadempimento della controparte.
- Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono
imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi
sottostanti. - I coefficienti di correlazione per l’aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la
calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito
Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all’articolo 45-ter. - Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo
valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su
un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura
di ogni modulo di rischio, qualora appropriato. - L’impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui
all’articolo 45-duodecies. - Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche
per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione
danni e per l’assicurazione malattia. - Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione
danni e per l’assicurazione malattia, l’impresa può sostituire, previa autorizzazione dell’IVASS,
nell’ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici
dell’impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell’impresa o di dati che
sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l’uso di metodi
standardizzati. Ai fini dell’autorizzazione, l’IVASS verifica la completezza, l’accuratezza e
l’adeguatezza dei dati utilizzati.
Art. 45-septies
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)239
- L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da
2 a 11. - Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli
impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure
utilizzate nell’esercizio dell’attività. Tale modulo tiene conto altresì dell’incertezza dei risultati
dell’impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle
attività future che l’impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. - L’impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel
regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei
requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
239 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[94]
a) rischio di tariffazione e di riservazione per l’assicurazione danni: il rischio di perdita o
variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni
riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché
il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l’assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole
del valore delle passività assicurative, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in
materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.
- Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’attività di assicurazione vita riflette il rischio
derivante dalle obbligazioni dell’assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle
procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività. - L’impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita
nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti
patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore
delle passività assicurative;
b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle
passività assicurative;
c) rischio di invalidità – morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei
tassi di invalidità, malattia e morbilità;
d) rischio di spesa per l’assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della
volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della
persona assicurata;
f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione,
estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;
g) rischio catastrofale per l’assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi in materia
di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari. - Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia riflette il rischio derivante
dalla sottoscrizione di impegni dell’assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti
sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono
definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi
coperti che dei processi utilizzati nell’esercizio dell’attività. - Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:
[95]
a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative,
derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in
relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante
da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi
assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri al momento
della costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative,
derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla
costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all’insolita
accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.
- Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi
di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle
passività dell’impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra
attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration). - Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento
dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno
per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli
strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d’interesse o della
volatilità dei tassi di interesse;
b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per
scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;
e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;
f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l’impresa derivanti o dalla
mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di
inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati. - Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute
all’inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei
debitori dell’impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del
rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei
confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di
spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere
detenute dall’impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati. - Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per
ciascuna controparte, dell’esposizione globale al rischio di controparte dell’impresa nei confronti
di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.
[96]
Art. 45-octies
(Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)240
- Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall’impresa secondo la
formula standard comprende:
a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del
livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 45-sexies,
comma 4 ;
b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice
azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata
su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione
Europea. - L’aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b) determina un sottomodulo del
rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore
o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma
1, lettera a).
Art. 45-novies
(Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)241
- L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che
esercita l’attività nei rami vita, che fornisca:
a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del
pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una
deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana. - L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall’IVASS quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e
organizzate separatamente dalle altre attività dell’impresa e non siano trasferibili;
2) le attività dell’impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al
presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute
dall’impresa superi i dodici anni. - Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1
è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è
in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un
livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello
previsto all’articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione
alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).
240 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
241 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[97]
- L’impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle
attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione,
fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati
membri. - L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché
le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa in relazione alla gestione
integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l’impresa è in grado di
detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli
investimenti azionari per tale impresa. - L’impresa, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all’IVASS che il
rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per
offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all’articolo 45-
ter. - L’impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può
tornare ad applicare il metodo di cui all’articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate
giustificazioni e previa autorizzazione dell’IVASS.
Art. 45-decies
(Requisito patrimoniale per il rischio operativo)242
- Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non
siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato
conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4. - Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli
assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell’importo
delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione. - Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo
del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in
termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di
assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio
operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
Art. 45-undecies
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle
imposte differite)243
- L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle
imposte differite di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione
potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle
imposte differite o una combinazione delle due.
242 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
243 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[98]
- L’aggiustamento tiene conto dell’effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future
partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui
l’impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per
coprire perdite inattese al loro verificarsi. L’effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle
future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve
tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni. - Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in
circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al
calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.
Art. 45-duodecies
(Semplificazioni della formula standard)244
- L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di
rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è
esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli
semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.
Art. 45-terdecies
(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard)245
- Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente
alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l’IVASS può richiedere, con decisione
motivata, all’impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula
standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di
sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione danni e per l’assicurazione malattia,
ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da
assicurare che l’impresa ottemperi all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.
Art. 46
(abrogato)
246
244 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
245 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
246 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 52, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 46 disponeva:
“Art. 46
(Quota di garanzia)
- Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
- La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale
sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro . - La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale
sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro . Qualora l’impresa sia
autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in
nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro . Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha
riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.
3-bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di
riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66-
sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
[99]
Sezione III
MODELLI INTERNI COMPLETI O PARZIALI247
Art. 46-bis
(Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali)248
- L’impresa può essere autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le
disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili. - L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti
elementi:
a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di
cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-decies;
c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle
imposte differite di cui all’articolo 45-undecies. - Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’impresa può applicare modelli parziali a tutta
l’attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti. - L’impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che
il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-
duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies. - Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui
agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies
sono adeguati all’applicazione limitata del modello. - L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della
richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di
identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’impresa ed in
particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5. - In caso di diniego dell’autorizzazione all’utilizzo del modello interno, l’IVASS provvede con
decisione motivata.
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali .
- La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al
netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo. - Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base
all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori
al cinque per cento.
247 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
248 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[100]
- A seguito del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1,
l’IVASS può richiedere all’impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II
del presente Capo.
Art. 46-ter
(Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)249
- Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 46-bis il modello interno parziale può essere
autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti
condizioni aggiuntive:
a) l’ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall’impresa;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in
maniera più appropriata il profilo di rischio dell’impresa ed in particolare è conforme ai principi di
cui alla Sezione I del presente Capo;
c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che
sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard. - Nell’ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all’utilizzo di un
modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto
a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell’impresa o a parti di entrambi, l’IVASS può
richiedere all’impresa di presentare un piano di transizione realistico per l’estensione dell’ambito
di applicazione del modello. - Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l’impresa intende
estendere l’ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o
settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni
di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.
Art. 46-quater
(Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)250
- L’impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall’IVASS
nell’ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi
dell’articolo 46-bis. - La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle
modifiche rilevanti da apportare al modello interno. - Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono
soggette all’autorizzazione dell’IVASS, come previsto dall’articolo 46-bis. - Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all’autorizzazione dell’IVASS nella
misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.
249 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
250 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[101]
Art. 46-quinquies
(Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)251
- Il consiglio di amministrazione dell’impresa approva la richiesta di autorizzazione all’utilizzo
del modello interno da inviare all’IVASS ai sensi dell’articolo 46-bis, nonché la richiesta di
autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello. - Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno
funzioni adeguatamente su base continuativa.
Art. 46-sexies
(Ritorno alla formula standard)252 - L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o
parziale ai sensi dell’articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del
presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione
dell’IVASS.
Art. 46-septies
(Non conformità del modello interno)253
- L’impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 46-bis, che cessa
di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-
terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all’IVASS un piano che preveda il
ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l’effetto della
non conformità è irrilevante. - Qualora l’impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l’IVASS può imporre
all’impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla
formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.
Art. 46-octies
(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)254
- L’IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta
significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere
all’impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest’ultimo.
251 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
252 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
253 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
254 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[102]
Art. 46-novies
(Prova dell’utilizzo)255
- L’impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e
svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione
II, in particolare:
a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis e nei processi decisionali;
b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa
la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 30-ter. - L’impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno
per le altre finalità di cui al comma 1. - Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del
funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in
maniera appropriata il profilo di rischio dell’impresa.
Art. 46-decies
(Standard di qualità statistica)256
- L’impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di
probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri
di cui al presente articolo. - L’impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati
su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i
metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di
probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.
L’impresa giustifica all’IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno. - L’impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno
annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista. - Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista,
l’impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a
garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di
governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali
nonché nell’allocazione del capitale conformemente all’articolo 46-novies. - Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l’impresa è esposta ed almeno i rischi
di cui all’articolo 45-ter, comma 5. - Ai fini degli effetti di diversificazione, l’impresa può tenere conto nel proprio modello interno
delle interdipendenze all’interno e tra le categorie di rischio, purché l’IVASS giudichi adeguato il
sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.
255 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
256 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[103]
- L’impresa può tenere pienamente conto dell’effetto delle tecniche di mitigazione del rischio
nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall’uso
di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello
interno. - L’impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle
garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L’impresa valuta
altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e
riassicurazione. A tal fine l’impresa tiene conto dell’impatto che le future variazioni delle
condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull’esercizio di tali opzioni. - L’impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che
prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione
anche i tempi necessari per l’attuazione di tali azioni. - L’impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di
effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente
garantiti.
Art. 46-undecies
(Standard di calibrazione)257
- L’impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio
diversi da quelli di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4 nella misura in cui le risultanze di tale
modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale
di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall’utilizzo dei
parametri di cui all’articolo 45-ter. - L’impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente
dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la
misura del valore a rischio di cui all’articolo 45-ter, comma 4. - Nel caso in cui l’impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno,
l’IVASS può autorizzare l’uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli
assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all’articolo 45-ter. - L’IVASS può imporre all’impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento
rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione
del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi
di mercato generalmente accettata.
257 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[104]
Art. 46-duodecies
(Attribuzione di utili e di perdite)258
- L’impresa esamina, almeno una volta all’anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per
ciascuno dei principali settori di attività. - L’impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello
interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e
l’attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell’impresa.
Art. 46-terdecies
(Standard di convalida)259
- L’impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con
riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua
adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall’esperienza. - L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico
efficace che consenta all’impresa medesima di dimostrare all’IVASS che i requisiti patrimoniali
che risultano da tale modello sono appropriati. - L’impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l’appropriatezza della
distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all’esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi
dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità. - L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un’analisi della stabilità di
tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle
principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione
dell’accuratezza, della completezza e dell’adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.
Art. 46-quaterdecies
(Standard di documentazione)260
- L’impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.
- La documentazione di cui al comma 1:
a) dimostra l’osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-
terdecies;
b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica
che sottendono il modello interno;
c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace. - L’impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno
conformemente all’articolo 46-quater.
258 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
259 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
260 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[105]
Art. 46-quinquiesdecies
(Modelli e dati esterni)261
- L’impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i
requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-
undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di
attuazione.
Art. 47
(abrogato)
262
Sezione IV
REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO263
Art. 47-bis
(Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali)264
- L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito
Patrimoniale Minimo.
Art. 47-ter
(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)265
- Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,
i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad
un livello di rischio inaccettabile qualora all’impresa fosse consentito di continuare la propria
attività;
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo,
è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa con un livello di confidenza
dell’ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto è pari a:
261 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
262 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 54, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 47 disponeva:
“Art. 47
(Cessione dei rischi in riassicurazione) - L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della
cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio
legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. - La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
riassicuratrici”.
263 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
264 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
265 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[106]
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione
captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da
10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000
euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione
captive;
3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che
esercitano congiuntamente i rami vita e danni.
- Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di
un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale
a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono
calcolate al netto della riassicurazione. - Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può
scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento
(45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente alle
Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai
sensi dell’articolo 47-sexies. - Fino al 31 dicembre 2017, l’IVASS ha la facoltà di esigere che l’impresa applichi le
percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato
conformemente alla Sezione II del presente Capo. - L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il
risultato di tale calcolo all’IVASS. - Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l’impresa non è tenuta a calcolare il proprio
Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale. - Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al
comma 3, l’impresa fornisce all’IVASS le informazioni necessarie a comprendere
adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.
Capo IV-ter
INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE266
Art. 47-quater
(Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)267
- L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di
vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di
controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo
quanto stabilito dall’IVASS con regolamento268, includono almeno elementi per:
266 Capo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
267 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
268 Regolamento IVASS n.33 del 6 dicembre 2016
[107]
a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano,
i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di
gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro
gestione del capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei poteri di
vigilanza.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l’IVASS determina, con
regolamento269
, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che
l’impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di
indagini in merito alla situazione dell’impresa.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono
essere fornite a scadenze determinate inferiori all’anno, l’IVASS può limitare le informazioni se:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla
portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l’anno. - Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di
assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall’articolo 210 a
meno che l’impresa non riesca a dimostrare all’IVASS che una frequenza superiore all’anno è
inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo. - Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non
rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota
di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. - L’IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle
dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori. - L’IVASS può limitare o esonerare l’impresa dall’obbligo di presentazione periodica delle
informazioni analitiche di vigilanza quando:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla
portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell’impresa;
c) l’esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione; e
d) l’impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc. - L’IVASS non esonera dall’obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di
un gruppo ai sensi dell’articolo 210 a meno che l’impresa non dimostri all’IVASS che
un’informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi
inerenti all’attività del gruppo e tenuto conto dell’obiettivo della stabilità finanziaria.
269 Regolamento IVASS n.33 del 6 dicembre 2016.
[108]
- Esoneri all’obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non
rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la
quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche
lorde. - L’IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle
dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori. - Ai fini dell’esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere
di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l’IVASS valuta nell’ambito del processo di controllo
prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies se l’informativa è eccessivamente onerosa in
rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell’attività dell’impresa,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell’impresa;
b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall’impresa;
c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell’impresa;
d) il livello delle concentrazioni di rischi;
e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l’autorizzazione è concessa;
f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell’impresa sulla stabilità finanziaria;
g) i sistemi e le strutture dell’impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta
sull’informativa di cui all’articolo 30, comma 5;
h) l’idoneità dei sistemi di governo societario dell’impresa;
i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito
Patrimoniale Minimo;
l) il fatto che l’impresa sia o meno un’impresa captive.
Art. 47-quinquies
(Processo di controllo prudenziale)270 - L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati
dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento
dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la
verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a
cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’ impresa di
valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l’attività. - L’IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di
cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
III.
270 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[109]
- L’IVASS monitora con adeguati strumenti l’impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento
delle condizioni finanziarie e di verificare come l’impresa vi abbia posto rimedio. - L’IVASS valuta:
a) l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall’impresa per identificare possibili eventi o
cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla
situazione finanziaria globale dell’ impresa.
b) la capacità dell’ impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni
economiche. - Nell’ambito del processo di controllo prudenziale l’IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a
consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o
cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro
situazione finanziaria globale. L’IVASS può imporre all’impresa di attuare verifiche o analisi
corrispondenti. - L’IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo
prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e
XVIII. - Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L’IVASS stabilisce con
regolamento la frequenza minima e l’ambito del processo di controllo prudenziale in funzione
della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa.
Art. 47-sexies
(Maggiorazione del capitale)271
- All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies l’IVASS, in
circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del
capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo
quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
1) l’utilizzo di un modello interno di cui all’articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace;
oppure
2) un modello interno completo o parziale di cui all’articolo 46-octies è in via di predisposizione;
b) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un
modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III in
quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l’impresa
non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito
dall’IVASS;
271 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[110]
c) il sistema di governo societario dell’impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni
di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II e tali difformità impediscono all’impresa di individuare,
misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere
esposta, ed altre misure adottabili dall’IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo
di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l’impresa applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, l’aggiustamento
per la volatilità di cui all’articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e
344-decies e l’IVASS conclude che il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo
significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.
- Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo
tale da garantire che l’impresa rispetti l’articolo 45-ter, commi 3 e 4. - Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi
sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l’IVASS ad imporre tale maggiorazione. - Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi
sostanziali legati agli scostamenti. - Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’IVASS verifica che l’impresa adotti ogni iniziativa
necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l’imposizione della maggiorazione
del capitale. - L’IVASS riesamina, almeno annualmente, l’imposizione della maggiorazione del capitale e
revoca tale imposizione nel caso in cui l’impresa abbia sanato le carenze riscontrate. - Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta
sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato. - Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’articolo
36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione
del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c). - L’IVASS con regolamento, detta disposizioni per l’applicazione delle maggiorazioni di capitale
di cui al presente articolo.
Art. 47-septies
(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)272
- L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica
annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette
all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47-quater, comma 1. - La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il
riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di
altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:
a) la descrizione dell’attività e i risultati di gestione dell’impresa;
272 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[111]
b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale
sistema rispetto al profilo di rischio dell’impresa;
c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell’esposizione, della
concentrazione, della mitigazione e della sensitività;
d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei i
metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze
rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:
1) la struttura e l’importo dei fondi propri, nonché la loro qualità;
2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
3) l’esercizio della opzione di cui all’articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità;
4) le informazioni che consentono un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le
ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall’impresa
per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
5) l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave
inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della
relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all’illustrazione delle relative cause,
conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.
- Quando si applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, la descrizione
di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all’aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni
e gli attivi dedicati cui l’aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell’impatto
dell’azzeramento dell’aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell’impresa. La
descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l’impresa utilizza l’aggiustamento per
la volatilità di cui all’articolo 36-sexies e quantifica l’impatto dell’azzeramento dell’aggiustamento
per la volatilità sulla situazione finanziaria dell’impresa. - La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1) comprende un’analisi relativa ad ogni
cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l’illustrazione
di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve
descrizione della trasferibilità del capitale. - Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e),
numero 2), sono indicati separatamente l’importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo
III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l’eventuale importo maggiorato del capitale richiesto
dall’IVASS ai sensi dell’articolo 47-sexies o l’impatto dei parametri specifici richiesti dall’IVASS
all’impresa ai sensi dell’articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle
motivazioni fornite dall’IVASS. - La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e), numero 2), è accompagnata, ove applicabile,
dall’indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte
dell’IVASS. - L’IVASS determina, con regolamento273, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che
sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
273 Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018.
[112]
Art. 47-octies
(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)274
- L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la
pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei
confronti dei contraenti o di altri soggetti. - Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla
condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni. - L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in
adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e
portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies. - I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera
e). - L’IVASS con regolamento275 determina modalità, termini e contenuti della relazione di
solvibilità e sulla condizione finanziaria.
Art. 47-novies
(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni
facoltative aggiuntive)276
- Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle
informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l’impresa pubblica
appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze. - Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:
a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l’impresa
non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o,
comunque, l’impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata
l’inosservanza;
b) l’IVASS rileva che l’impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due
mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità. - Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare
immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo,
congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l’impresa,
incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di
finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza
274 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
275 Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016.
276 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[113]
del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento,
l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua
origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio,
nonché le eventuali altre misure correttive previste.
- Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare
immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione
delle cause e dei relativi effetti per l’impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi
rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il
problema dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a
distanza di sei mesi dal rilevamento, l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo,
insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali
altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive. - L’impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria
solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi
degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 47-decies
(Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)
277
- La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione
del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
Art. 47-undecies
(Informativa all’AEAP)278
- L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti:
a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del
capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:
1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami vita;
3) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami danni;
4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l’attività nei rami vita e danni;
5) per le imprese che esercitano l’attività di riassicurazione;
b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del
capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e
c).
c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica
di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica
secondo il disposto dell’articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al
volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi
rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle
277 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
278 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[114]
riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi
sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di
vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica
secondo il disposto dell’articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali,
dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale
dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui
all’articolo 210.
CAPO V
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 48
(Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
279
- La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di
uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo. - L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190 bis, comma 1, e 191 anche nei
confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di
assicurazione di un Paese terzo. - L’IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al
comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi
quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i
rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.
Art. 48-bis
(Bilancio, registri e scritture contabili)280
- La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di
un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di
cui al Titolo VIII.
279 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 56, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava: “1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato
terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l’articolo 30, commi 2 e 3.
- Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35”.
280 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 57, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[115]
Art. 49
(Riserve tecniche)281
- L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di
riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla
disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo
II, del presente Titolo.
1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria
conformemente all’articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria
conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I, II, Capo IV, del presente Titolo e investe in
attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e
42. - L’IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel
territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 50
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)282
- L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo
di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44-decies, comma 3.
1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito
Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle
operazioni realizzate dalla sede secondaria.
281 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 58, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le
disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica. - Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo
38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia
ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. - L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le
disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica”.
282 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 59, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava:
“Art. 50
(Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia) - L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV,
in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con
regolamento adottato dall’ISVAP. - Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla
metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione. - Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di
garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati
membri. - La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia
soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51”.
[116]
- L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale
Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale Minimo sono costituiti in conformità
all’articolo 44-decies, comma 4. L’importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere
inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono
la cauzione depositata in conformità dell’articolo 28, comma 5. - Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a
concorrenza dell’ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica,
mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri. - Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all’impresa autorizzata ad operare anche
in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di
controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.
Art. 51
(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)283
- L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad
operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami
danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può
chiedere:
283 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 60, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava:
“Art. 51
(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri) - L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già
autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di
autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione
dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività
costitutive della quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri interessati. - Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel
territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro. - Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il
complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.
In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla
cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione
europea. - Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati
membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale,
avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare
la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una
sola delle autorità di vigilanza. - L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività
complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri”.
[117]
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1-bis, il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati
membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede
secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.
1-bis. L’istanza di cui al comma 1 è presentata all’IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri
Stati membri interessati.
- Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche
nel territorio di un altro Stato membro. - Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il
controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli
Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve
costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è
demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio
dell’Unione europea. - Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le
autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta
per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri
interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le
agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse
ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati. - L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di
Solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie
stabilite negli Stati membri. - L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le
informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.
TITOLO IV
IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI284
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
285
284 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il titolo, nella precedente
formulazione, era così rubricato: “Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici”.
285 Capo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[118]
Art. 51-bis
(Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)286
- Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:
a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51-ter, ivi
incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano
gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi di cui all’articolo
51-ter;
b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell’articolo 52. - Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di
assicurazione, rubricata “Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle
Assicurazioni private”. - Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di
assicurazione, rubricata “Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice
delle Assicurazioni private”. - L’IVASS dà pronta comunicazione all’impresa interessata dell’iscrizione nell’albo, ai sensi dei
commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
Capo II
IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI287
Art. 51-ter
(Nozione di impresa di assicurazione locale)288
- L’impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del
presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall’impresa non supera euro 5.000.000;
b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di
riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000;
c) ove l’impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo
degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro
25.000.000;
d) nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire
rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi
accessori;
e) nelle attività dell’impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000
del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve
tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo,
ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue
riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società
veicolo.
286 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
287 Capo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
288 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[119]
- L’impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di
assicurazione locale quando:
a) esercita l’attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di
stabilimento in altri Stati membri; o
b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione ai sensi
dell’articolo 13 o a continuare l’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 13; o
c) l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l’ammontare delle riserve tecniche, al lordo
degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che
superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 1.
Art. 51-quater
(Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)289
- L’IVASS individua con regolamento290 le condizioni di accesso, di esercizio e le altre
disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all’articolo 51-ter. In
ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3. - Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 13
che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non
supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all’articolo 51-
ter. L’IVASS determina con regolamento la procedura per l’accertamento dei presupposti per
l’applicazione del regime di cui al comma 1. - Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora
l’impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e)
dell’articolo 51-ter. L’IVASS determina con regolamento291 la procedura di accertamento del
mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 51-ter e di conseguente presentazione
dell’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 13, da inviare entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
Capo III
PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI292
Art. 52
(Particolari mutue assicuratrici)
293
- La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata
particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni
rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei
rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi
289 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
290 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016
291 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016
292 Capo inserito dall’articolo 1, comma 206, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
293 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 62, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[120]
applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di
partecipazione devono essere rappresentate da azioni294
.
- La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la
possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi
annui non superiori ad euro cinquecentomila295
. - La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la
possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un
milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci296
. - Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere
dal quarto esercizio l’impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è
più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione ai
sensi dell’articolo 51-quater o ai sensi dell’articolo 13, in caso di superamento degli importi di
cui all’articolo 51-ter, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
nel quale gli importi sono stati superati297
.
Art. 53
(Attività esercitabili)
- L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui
all’articolo 2, comma 1. - L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
e 18 di cui all’articolo 2, comma 3. - Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei
soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12298
.
Art. 54
(abrogato)
299
294 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può
esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che
trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni
rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni”.
295 Comma modificato dall’articolo 1, comma 62, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
296 Comma modificato dall’articolo 1, comma 62, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
297 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal
quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere
l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale
gli importi sono stati superati”.
298 Comma modificato dall’articolo 1, comma 63, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
299 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 64, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 54 disponeva:
“Art. 54
(Requisiti degli esponenti aziendali)
- Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle
limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52”.
[121]
Art. 55
(Autorizzazione)
- L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo
quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo
52300
. - (abrogato)
301
. - L’IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il
procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14,
comma 3.
Art. 56
(Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici)
302
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina
applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni
e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi
di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza’;
b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili303
. - (abrogato)304
. - Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346,
sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544,
secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,
2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-
septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile305
.
300 Comma modificato dall’articolo 1, comma 65, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
301 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 65, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 54
disponeva:
“Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di
assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4”.
302 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 66, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
303 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 66, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli
obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle
dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52”:
304 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 66, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
disponeva:
“Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII,
XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili”.
305 Comma modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
[122]
TITOLO V
ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57
(Attività di riassicurazione)
- L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione306
. - L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle
operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di
partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142307
. - È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa. - L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo II308
.
Art. 57-bis
(Società veicolo) 309
- L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede
legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS. - Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per
l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il
regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell’autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione
qualificata nella società veicolo310;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei
rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilità311
.
306 Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 67, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
307 Periodo inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56, modificato
dall’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Il comma è stato modificato, successivamente,
dall’articolo 1, comma 67, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
308 Comma modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
309 Articolo inserito dall’articolo 5, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
310 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 68, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
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Capo II
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 58
(Autorizzazione)
- L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare
esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59. - L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure,
congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni. - L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di
cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati312
.
Art. 59
(Requisiti e procedura)
- L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile
o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della
Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di
ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le
quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000313;
c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all’articolo 45-bis314;
311 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 68, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “i requisiti di solvibilità delle società veicolo”.
312 Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituito
dall’articolo 1, comma 69, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “L’autorizzazione
è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati”.
313 Lettera modificata dall’articolo 6, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituita
dall’articolo 1, comma 70, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “il
capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento
adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia
costituito esclusivamente da conferimenti in denaro”.
314 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 70, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
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c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis315;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme all’articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive,
altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese
cedenti316;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 68317;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I, Sezione I e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies
e 30-septies318;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i
responsabili delle funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76319;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
- L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente
motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione