Legislazione sull’intermediazione assicurativa

Nuova normativa aggiornata sull’intermediazione assicurativa

In ottemperanza all’attuazione della nuova normativa de ai regolamenti  attuativi, e quindi il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ed il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, pubblichiamo di seguito il Codice delle Assicurazione private, Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, il Nostro Allegato 3, 4 e 4 ter comprensivi dell’elenco delle compagnie di assicurazioni Direzioni e/o Agenzie con rapporti di collaborazione formalizzati ed intermediari con i quali intratteniamo rapporti di collaborazione orizzontali ai sensi dell’art. 22 DL 179/2012 

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
IVS IVsAPIC

Reg. Uff. I

Prot. N° 0188834/18 del 02/08/2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge

n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l’articolo 22;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) Art. 5 (Persone fisiche)

Art. 6 (Società)

Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata) Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione) Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa) Art. 21 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile) Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29 (Iscrizione nel Registro)

Art. 30 (Cancellazione dal Registro)

Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro) Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)

Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)

Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri) Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso) Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari) Art. 43 (Obblighi di comunicazione)

Art. 44 (Adempimenti annuali) Art. 45 (Verifiche periodiche)

Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari) Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)

Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52 (Ambito di applicazione)

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione) Art. 54 (Regole generali di comportamento)

Art. 55 (Conflitti di interesse)

Art. 56 (Informativa precontrattuale)

Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)

Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) Art. 59 (Vendita con consulenza)

Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti) Art. 61 (Modalità dell’informativa)

Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale) Art. 64 (Fideiussione bancaria)

Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie) Art. 66 (Contratti in forma collettiva)

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69 (Ambito di applicazione)

Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi) Art. 71 (Divieto di discriminazione)

Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)

Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 75 (Trasmissione della documentazione)

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione) Art. 78 (Registrazione dei domìni)

Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari) Art. 80 (Servizi di comparazione)

Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet) Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)

Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento) Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento) Art. 88 (Formazione professionale)

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

Art. 92 (Videoconferenza e webinar) Art. 93 (E-learning)

Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

Titolo IV – Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni

Art. 97 (Abrogazioni)

Titolo II – Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice)

Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-

sexies del Codice)

Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.

Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.

Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

PARTE I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2 (Definizioni)

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

“aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;

“addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo

109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

“addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

“agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

“assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;

“call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;

“Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

“collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

“contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;

“contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;

“contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;

“contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;

“dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;

“distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;

“distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;

“documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

“e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;

“firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

“firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

“Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;

“impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

“imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;

“intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;

bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;

dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;

ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;

ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di

riassicurazione;

gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;

hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;

ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;

jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;

kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ”;

ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;

oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;

qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;

rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;

ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;

vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;

ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;

xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della stessa.

Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.

Il presente Regolamento non si applica:

alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;

alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate

dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:

sezione A: gli agenti;

sezione B: i mediatori;

sezione C: i produttori diretti;

sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;

sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;

sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:

nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

Art. 5 (Persone fisiche)

Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

numero e data di iscrizione;

relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;

relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.

Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;

la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

se operano individualmente;

se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;

le sedi operative;

gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.

Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);

se operano individualmente;

se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;

se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;

se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;

se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.

Art. 6 (Società)

Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

ragione o denominazione sociale;

sede legale ed eventuali sedi secondarie;

numero e data di iscrizione;

per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:

gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;

per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;

per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;

cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.

Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.

Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di distribuzione;

cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di distribuzione.

Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.

L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.

Art. 8

(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:

le imprese italiane;

i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;

gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.

Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)

I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:

delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;

delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;

delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;

delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;

delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui all’articolo 36;

delle comunicazioni di cui all’articolo 43.

In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;

le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.

Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.

I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:

per ciascun sinistro, euro 1.250.000;

all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.

Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

Art. 12 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all’articolo 15;

non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:

il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;

le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.

Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:

avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;

avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma

  1. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:

le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;

le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;

gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;

gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 114-septies del Testo unico bancario;

Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:

avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);

non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19 deve:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

mercati assicurativi e finanziari;

regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;

assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;

gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;

attività e prodotti assicurativi e finanziari.

I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.

La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione

dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.

L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.

Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:

ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all’indirizzo di posta elettronica certificata;

comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.

Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;

aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.

Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;

aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;

non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29 (Iscrizione nel Registro)

L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel Registro.

Art. 30 (Cancellazione dal Registro)

Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:

a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;

in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;

in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;

relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;

limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;

limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.

Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio.

La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.

Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:

siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:

ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;

ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;

ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:

per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;

per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;

venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;

in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).

Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.

L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)

Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:

siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;

venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;

in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.

La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma 1.

Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo 43, comma 7.

Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)

Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le

modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.

Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.

Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.

L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.

Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione

dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.

L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)

Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116- quinquies del Codice.

Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

cognome e nome o ragione sociale;

nazionalità;

indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;

regime di attività svolta;

in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;

Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;

data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice;

indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.

L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.

Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.

In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)

In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.

Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.

Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Il responsabile di cui al comma 1 deve:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

mercati assicurativi e finanziari;

regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;

assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;

gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;

attività e prodotti assicurativi e finanziari.

I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.

L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).

L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.

L’impresa di cui al comma 6:

accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.

È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.

Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:

gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;

gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;

gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.

La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43
(Obblighi di comunicazione)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. La ripresa dell’attività è subordinata:

al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;

alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;

per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 89.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:

le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;

relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;

le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.

Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:

al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;

a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.

Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 disponibile sul sito dell’Autorità.

Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.

Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto.

Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Art. 44 (Adempimenti annuali)

Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;

gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;

gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.

Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del Codice.

Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.

Art. 45 (Verifiche periodiche)

L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:

la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’esercizio dell’attività;

limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.

L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.

L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:

il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite

di reti distributive;

la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.

Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.

La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.

Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:

le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;

le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;

le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.

L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)

La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.

Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:

siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito

dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.

Gli intermediari di cui al comma 1:

accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Art. 50
(Reti di vendita multilevel marketing)

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:

l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;

la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;

i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;

in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:

conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;

definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;

sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;

si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;

garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in

termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a condizione che:

entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;

l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.

Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.

L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.

L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.

L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.

Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.

Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:

dagli iscritti nel Registro;

dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;

dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

Capo II – Regole di comportamento Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.

Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54
(Regole generali di comportamento)

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:

comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;

osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;

acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.

I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.

Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Art. 55 (Conflitti di interesse)

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a

operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;

evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56 (Informativa precontrattuale)

Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.

Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.

Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice;

la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.

In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.

La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.

I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la

documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-

quater, comma 5, lettera c), del Codice.

Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)

Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:

dall’intermediario che distribuisce il contratto;

dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.

I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.

7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.

Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 59
(Vendita con consulenza)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.

Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.

Art. 61 (Modalità dell’informativa)

Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.

Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.

La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.

Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.

Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.

In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)

Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a

quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma 1.

Art. 64 (Fideiussione bancaria)

Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.

In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:

gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;

ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;

nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.

L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

Art. 66
(Contratti in forma collettiva)

Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.

Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:

i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;

i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66;

le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;

l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;

limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma 2, del Codice;

l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da

a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.

Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.

La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:

contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;

contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:

il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;

il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.

Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71
(Divieto di discriminazione)

Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.

In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)

Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.

In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Art. 73
(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:

il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;

la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.

I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.

Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:

i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;

gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.

Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.

I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.

I distributori adottano procedure tali da garantire:

la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;

l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;

la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:

effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;

osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;

assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75
(Trasmissione della documentazione)

I distributori trasmettono al contraente:

entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;

l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:

siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;

forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;

forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:

possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;

riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.

Art. 78 (Registrazione dei domìni)

I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.

E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

la sede legale e le eventuali sedi operative;

il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;

i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;

la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;

i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:

indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall’home page;

garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;

in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;

forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;

si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;

adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;

garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;

nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall’articolo 54, comma 2;

garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)

I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:

le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;

i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)

I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.

Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.

Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:

se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;

della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;

che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;

sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).

I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:

siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;

in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84 (Prova di idoneità)

La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’Istituto.

Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:

Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);

Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);

Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2).

Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:

almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;

almeno un esperto o specialista dell’IVASS;

almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.

Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.

Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.

I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’IVASS nel provvedimento di nomina.

Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:

gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;

i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;

gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;

gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;

i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.

Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;

i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.

Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.

I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:

per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;

per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.

I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:

per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;

per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;

per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.

Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.

Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.

Art. 88 (Formazione professionale)

La formazione professionale è:

pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;

mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:

gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;

gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.

Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:

è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;

è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;

può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.

Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

il programma del corso;

i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;

il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

il questionario somministrato.

Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.

Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

videoconferenza;

webinar;

e-learning.

I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:

i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);

lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 92 (Videoconferenza e webinar)

I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e

microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.

La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93 (E-learning)

I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;

fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);

monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;

multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;

un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;

la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;

la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;

la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);

la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

La formazione e I’aggiornamento professionale:

sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.

La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;

i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.

Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

Titolo IV Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:

delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;

di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:

docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6;

soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.

Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali Titolo I

Abrogazioni Art. 97 (Abrogazioni)

Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;

il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;

il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.

In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all’Organismo di cui al medesimo articolo.

Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.

Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.

In particolare procede alla cancellazione:

della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;

della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.

A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e

alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:

siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;

nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.

Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice)

Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.

Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u).

In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.

Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,

lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio dell’attività di distribuzione.

L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.

Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.

Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.

Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.

La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall’articolo 46, comma 5.

Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.

Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice)

Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.

Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del

Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)

Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.

La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.

Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS

n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per l’anno 2019.

La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS

n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:

ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;

ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.

firma 1

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge
n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha
approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio elettronico;

2

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni,
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed
integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d.
“cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare
l’articolo 22;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge
concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei
mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore
anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui
all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di
denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della
trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da
parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e
integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

3

controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre
2006;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei
prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di
atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti
professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma
9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di
settore;

adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 5 (Persone fisiche)

4

Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 12 (Domanda di iscrizione)
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di
distribuzione riassicurativa)
Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 16 (Domanda di iscrizione)
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Art. 21 (Domanda di iscrizione)
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del
passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto
nella sezione E)
Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli
intermediari iscritti nel Registro

5

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri
Stati membri
Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione

Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella
sezione D del Registro
Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario
Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Capo IV – Disposizioni particolari
Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a
soggetti iscritti nella sezione A)
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento
Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52 (Ambito di applicazione)
Capo II – Regole di comportamento
Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
Art. 54 (Regole generali di comportamento)
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Art. 56 (Informativa precontrattuale)

6
Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
Art. 59 (Vendita con consulenza)
Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma
digitale)
Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Art. 69 (Ambito di applicazione)
Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
Art. 71 (Divieto di discriminazione)
Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione)
Art. 78 (Registrazione dei domìni)
Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Art. 80 (Servizi di comparazione)
Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)
Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Art. 88 (Formazione professionale)
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91 (Formazione a distanza)
Art. 92 (Videoconferenza e webinar)
Art. 93 (E-learning)
Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

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Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
Titolo IV – Soggetti formatori
Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni
Art. 97 (Abrogazioni)
Titolo II – Disposizioni transitorie
Art. 98 (Gestione del Registro)
Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del
Registro)
Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione)
Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma

1, lettera cc)-septies del Codice)

Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione,
gestione e controllo della distribuzione)
Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-
sexies del Codice)
Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)
Titolo III – Disposizioni finali
Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

  • Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
    assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.
  • Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
    assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40
    del 2 agosto 2018.
  • Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli
    intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.
  • Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della
    proposta o, qualora non prevista, del contratto.
  • Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.
  • Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

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PARTE I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111,
    112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del
    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni,
    nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
    modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    Art. 2
    (Definizioni)
  2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni
    dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e
    integrazioni. In aggiunta, si intende per:
    a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura
    di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e
    sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del
    premio;
    b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale
    operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
    incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli
    intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo
    109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari
    inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
    c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”:
    gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati
    degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari
    assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del
    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti
    nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in
    stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei
    locali di tali intermediari;
    d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese
    di assicurazione o di riassicurazione;
    e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
    civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
    diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2,
    comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
    1°settembre 1993, n. 385;

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g) “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che
consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle
sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del
medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a
distanza;
k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa
prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o
clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non
modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi
idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o
riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre
prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o
compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella
conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la
fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno
o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di
ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere
direttamente o indirettamente lo stesso;
r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni;
s) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali
e di internet;

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t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme
definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi
che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di
riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza;
y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa
e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo
109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti
nell’Elenco annesso;
z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni e integrazioni;
aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e
intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni e integrazioni;
cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei
contenuti formativi;
dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di
programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in
particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle
attività on-line e l’analisi delle statistiche;
ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al
pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia
sottoposto a forme di controllo;
ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che
non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di

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riassicurazione;
gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più
argomenti didattici omogenei;
hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di
accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare
e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un
provider del servizio;
kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio
e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi ”;
ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane –
Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei
rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima;
nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito
dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali
con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di
coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in
qualità di distributore;
qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che,
nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni
direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di
direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione
assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di
distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione
A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella

12

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center,
nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e
percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui
contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure
elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui
l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la
clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti
assicurativi e riassicurativi;
ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la
contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso
la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la
condivisione di materiale formativo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio
    della stessa.
  2. Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma
    1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o
    di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione
    abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività
    principale.
  3. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o
    convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi
    ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico
    connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione
    percepisca un compenso.
  4. Il presente Regolamento non si applica:
    a) alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
    b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo
    accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate

13

dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti
dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel

territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali

Art. 4

(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

  1. E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
    accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
    Repubblica.
  2. Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109
    del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
    a) sezione A: gli agenti;
    b) sezione B: i mediatori;
    c) sezione C: i produttori diretti;
    d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e
    Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
    e) sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario,
    iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a
    titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo
    109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella
    sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta
    l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano
    esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
    f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo
    109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di
    assicurazione.
  3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non
    operanti, mediante evidenza:
    a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o
    che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento
    dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11;
    b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato
    assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione
    della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
    c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione
    assicurativa.

Art. 5
(Persone fisiche)

14

  1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) numero e data di iscrizione;
    d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale
    dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per
    le quali svolgono l’attività;
    e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale
    dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
  2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto
    dal comma 1, riporta:
    a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i
    soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
    b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se operano individualmente;
    (ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
    iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella
    sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali
    di società iscritte nella medesima sezione;

c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di
stabilimento, della sede;
e) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
f) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del
periodo di inattività.

  1. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1, riporta:
    a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
    dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si
    avvalgono della loro attività;
    b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
    (ii) se operano individualmente;
    (iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte
    nella sezione E;
    (iv) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
    iscritte nella sezione E;
    (v) se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società
    iscritta nella sezione E;
    (vi) se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di
    intermediari a titolo accessorio.
    Art. 6
    (Società)
  2. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

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a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
(i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;
(ii) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
(iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine
del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali
svolgono l’attività;
f) per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o
delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

  1. Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1 riporta:
    a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i
    soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
    b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei
    responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B,
    cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei
    rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori
    generali.
  2. Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma
    1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.
  3. Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1 riporta:
    a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
    dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si
    avvalgono della loro attività;
    b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili
    dell’attività di distribuzione;
    c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di
    distribuzione.

Art. 7

(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

  1. L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle
    comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché
    delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel
    proprio sito internet.

Art. 8

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(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

  1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
    a) le imprese italiane;
    b) i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio
    alle sezioni A, B o F;
    e) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione
    nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla
    medesima sezione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella
    corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Art. 9

(Adempimenti per la gestione del Registro)

  1. I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:
    a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui
    agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
    b) delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
    c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un
    intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
    d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
    e) delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui
    all’articolo 36;
    f) delle comunicazioni di cui all’articolo 43.
  2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1,
    si dotano della firma elettronica:
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali
    delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
    b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo,
    chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
  3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni
    previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità,
    sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta
    elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
    Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro

Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

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b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice.

  1. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di
    iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
    attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
    dell’IVASS.
  2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed
    f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o
    B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui
    alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile
    generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad
    esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
  2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
    a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio
    dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali
    dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi
    dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di
    legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non
    iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o
    escludano tale copertura;
    b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento
    dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla
    cessazione dell’efficacia della copertura;
    c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi
    danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro
    del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
    d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
  3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la
    copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
  4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
    a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;

18

b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti
a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.

  1. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I
    contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono
    rinnovati annualmente.

Art. 12
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto
    al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al
    pagamento dell’imposta di bollo.
    Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro

Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    c) avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
    fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede
    l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata
    a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito
    ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui all’articolo 15;
    e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
    rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche,
    che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il
    relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti
    legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei
    poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

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  1. Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma
    1, è necessario che:
    a) il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore
    generale siano iscritti nella sezione B;
    b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
  2. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal
    comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della
    copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B
    del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14

(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di

distribuzione riassicurativa)

  1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le
    società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre
    di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora
    intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa le società devono inoltre:
    a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte,
    iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in
    qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario
    riassicurativo;
    b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di
    risorse umane e dotazioni operative.
    Art. 15

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle
    sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la
    responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività
    di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a
    negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone
    del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E
    e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da
    iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti
    legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
  2. Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si
    applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il
    massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3.

20

  1. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha
    provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
    vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro

Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati
    ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere
    accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive
    all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies
    del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver
    provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di
    avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma
  4. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di
    documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
    trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
    Art. 18
    (Modalità per l’iscrizione)
  5. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata
    dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  6. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da
    iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione
    governativa prevista dalla normativa vigente.
  7. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo
    le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
    Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro

Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
    a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico
    bancario e siano iscritte nel relativo albo;

21

b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106
del Testo unico bancario;
d) gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
114-septies del Testo unico bancario;
e) Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
    a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività
    svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più
    persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
    b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella
    domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi
    persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento
    del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o
    giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami
    non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto
    previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
    Art. 20

(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

  1. Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19
    deve:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
    competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione
    rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e
    pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso,
    posseduta nei seguenti ambiti:
    (i) mercati assicurativi e finanziari;
    (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
    (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
    di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
    (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
    (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali,
    tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della
    società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
    complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle
    valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione

22

dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa
documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.

  1. L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al
    comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri
    l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera
    c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è
    presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del
    responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta
    che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione
    governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
    Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario
    iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i
    collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini
    dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
    ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
    formazione di cui alla Parte IV.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
    avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
    condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo
    109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di
    onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di
    distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella
    sezione E.
  4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al
    comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero
    dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal
    comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo
    l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta
    giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

23

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si
    avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che
    operano al di fuori dei propri locali:
    a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi
    all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto,
    all’indirizzo di posta elettronica certificata;
    b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.
  2. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta
    l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
    Art. 23

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

  1. Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto
    nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del
    Registro, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
    d) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una
    persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività
    di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è
    riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    e) preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente
    addetti iscritti nella sezione E.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
    avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
    condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui
    all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di
    partecipazioni o stretti legami.
  3. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato
    dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella
    domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di
    cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione
    con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della
    domanda di iscrizione.

Art. 24

(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

  1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella
    copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni
    A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

24

  1. La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti
    degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi
    ultimi.

Art. 25
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun
    intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS
    apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere
    nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa
    prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in
    qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
    assicurazione, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
    del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
    stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a
    quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
    d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
    ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
    formazione di cui alla parte IV;
    e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
    dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di
    iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
    attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
    dell’IVASS.
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e)
    che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F
    del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

25

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come
    intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
    assicurazione, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
    c) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
    fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
    distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è
    riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
    del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
    stabilito dall’articolo 15;
    e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
    rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o
    giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio
    capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui
    hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella
    domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di
    cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro
    come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun
    intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha
    provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
    vigente.
    Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del

passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29
(Iscrizione nel Registro)

26

  1. L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo
    delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta
    elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento
    dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il
    preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un
    termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto
    definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le
    imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli
    interessati del rigetto della domanda.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione
    al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre
    2014.
  3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei
    requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o
    delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione
    nel Registro.

Art. 30

(Cancellazione dal Registro)

  1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti
    istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli
    intermediari dal Registro:
    a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324,
    comma 1, lettera d) del Codice;
    b) in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
    c) in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni,
    a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
    d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110,
    comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
    e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle
    autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di
    appartenenza;
    f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di
    efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito
    dell’accertamento del relativo presupposto;
    g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS
    e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
    h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato
    versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso
    inutilmente il termine assegnato per provvedere.
  2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto
    ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione
    d’ufficio.
  3. La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9,
    comma 3.

27

  1. L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai
    destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la
    comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali
    provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
  2. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini
    previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31

(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e
    successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
    a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
    A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata
    effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
    (i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di
    reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
    (ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento
    della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia
    stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
    (iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione
    specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica
    formazione;
    b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero
    nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione,
    abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore
    nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le
    ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
    c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno
    immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano
    effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore
    nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
    d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla
    cancellazione:
    (i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un
    aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
    (ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la
    formazione professionale;
    e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
    degli articoli 12, 18, 25 e 28;
    f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato
    pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia,
    ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
  2. I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui
    all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro
    purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i
    requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita
    domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).

28

  1. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì
    necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a
    quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
  2. L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità
    stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 32

(Reiscrizione delle società nel Registro)

  1. Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
    a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
    b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
    degli articoli 16, 21, 25 28;
    c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del
    contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del
    Codice.
    I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente
    in tale sezione.
  2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS
    secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 33

(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella

sezione E)

  1. Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte
    nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco
    annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo.
  3. L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria
    con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di
    addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma
    1.
  4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta
    l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione
    per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di
    interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo
    43, comma 7.

Art. 34

(Passaggio ad altra sezione del Registro)

  1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che
    ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia
    presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le

29

modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro
di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla
domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata
dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
7.

  1. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le
    società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione
    di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad
    altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente
    allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione
    effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
    dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
    7.
  2. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
  3. Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità
    stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 35

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

  1. L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
    dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal
    fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati
    nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con
    l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
  2. L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre
    alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
    decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o
    reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli

intermediari iscritti nel Registro

Art. 36

(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in
    regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle
    procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di
    quanto disposto dagli articoli medesimi.
  2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in
    altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione

30

dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116,
comma 2, del Codice.

  1. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le
    modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    Art. 37

(Collaborazione tra Autorità)

  1. Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal
    Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli
    altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza
    sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto
    previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza
    degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli
    intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta
    delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio
    dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
  2. L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli
    intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati
    cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri

Stati membri
Art. 38

(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e

riassicurativi)

  1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda
    svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento
    o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà
    notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-
    quinquies del Codice.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro,
    che riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) cognome e nome o ragione sociale;
    b) nazionalità;
    c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato
    membro d’origine;
    d) regime di attività svolta;
    e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della
    Repubblica e nominativo del responsabile;
    f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
    g) data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
    h) data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto
    di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti
    dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del
    Codice;

31

i) indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro
d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

  1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri
    Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al
    comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
    comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la
    consultazione sul proprio sito internet.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli
    116-quater e 116-quinquies del Codice.
    Art. 39

(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

  1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari
    richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui
    agli articoli 22 e 23.
  2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E
    del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40

(Misure nei confronti degli intermediari)

  1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora
    l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività
    d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di
    intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata
    ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza
    competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore
    svolgimento dell’attività sul proprio territorio.
  2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può
    adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei
    casi e con le modalità ivi previste.
  3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli
    intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e
    nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41

(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

32

  1. Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di
    distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o
    riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne
    comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento
    dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
    competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano
    la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la
    conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o
    in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
    (i) mercati assicurativi e finanziari;
    (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
    (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
    di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
    (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
    (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  3. I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche
    aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in
    considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa
    medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
    complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo
    dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di
    assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.
  5. L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al
    responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS
    entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).
  6. L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di
    dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
    contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione
    conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  7. L’impresa di cui al comma 6:
    a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
    lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
    abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  8. Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante
    l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

33
Art. 42

(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

  1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi
    delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
    degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o
    dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
  2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in
    relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o
    abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
  3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
    a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano
    assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
    b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano
    assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11;
    c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in
    corso uno o più incarichi di distribuzione;
    d) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
  4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al
    cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è
    svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di
    appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione
    adottata.
  5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di
    loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello
    svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
  6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle
    sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con
    autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43

(Obblighi di comunicazione)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro
    cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata,
    la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni
    riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a
    carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi
    quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.
  2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di
    ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del
    periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    La ripresa dell’attività è subordinata:

34

a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere
decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di
uno o più incarichi di distribuzione;
c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale
di cui all’articolo 89.

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e,
    comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui
    ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:
    a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
    b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale
    periodo di inoperatività;
    c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di
    responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E
    e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di
    rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore
    generale.
  2. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni
    A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli
    elementi informativi relativi:
    a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo
    atto;
    b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la
    cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta
    variazione o cessazione.
  3. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante
    l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2
    disponibile sul sito dell’Autorità.
  4. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita
    multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni
    lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
  5. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro
    che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di
    interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni
    lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In
    mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere
    all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una
    dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico
    pdf disponibile sul sito dell’Istituto.
  6. Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato
    secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Art. 44
(Adempimenti annuali)

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

35

a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione
della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del
contributo di vigilanza;
b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo
di garanzia;
c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

  1. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo
    di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.
  2. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata
    annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115
    del Codice.
  3. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro
    attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso
    di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante
    comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  4. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o
    F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro
    come inoperativi.

Art. 45
(Verifiche periodiche)

  1. L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa:
    a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per
    l’esercizio dell’attività;
    b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di
    incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.
  2. L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli
    intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause
    di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
  3. L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura
    assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che
    hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo
    al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto
    dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46

(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle
    quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
    a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità,
    previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite

36

di reti distributive;
b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva,
l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e
la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del
consumatore.

  1. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a
    individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese
    connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.
  2. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la
    corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza
    rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al
    riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione
    dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di
    riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.
  3. Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile
    della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e
    da inoltrare all’IVASS, che illustri:
    a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle
    politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
    b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
    c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
  4. L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e
    i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
    Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella

sezione D del Registro
Art. 47

(Condizioni per la distribuzione)

  1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D
    del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti
    l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti
    l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di
    contratti assicurativi standardizzati.
  2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente
    presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita
    l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché,
    in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da
    interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
  3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi
    non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata
    esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone
    fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
    a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito

37

dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera
collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali

dell’intermediario
Art. 48

(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo
    svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali
    abbiano preventivamente accertato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
    contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione,
    conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1:
    a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
    lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
    abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione
    comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al
    presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49

(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di
    forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli
    intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei
    locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza
    competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto
    dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme
    pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio.

Art. 50

(Reti di vendita multilevel marketing)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive
    modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

38

ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a
mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a
condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica
di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri,
autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di
servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

  1. In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di
    vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
    a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche
    complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
    b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di
    assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non
    prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie
    immediatamente impegnative per l’impresa;
    c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente
    esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi
    elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che
    pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei
    contraenti;
    d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi
    assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti
    dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria
    l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita
    menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e
    nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
    disposizioni.
  2. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
    a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un
    mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità
    operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici,
    adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività
    assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai
    componenti della rete;
    b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la
    medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione
    della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno
    trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
    c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di
    chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate
    tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive
    informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali
    controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile
    dell’impresa;
    d) si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione
    alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente
    presso i componenti della rete stessa;
    e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la
    gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli
    eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino
    facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in

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termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza
venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero
verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza
definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura
che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51

(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a

soggetti iscritti nella sezione A)

  1. Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del
    Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte
    dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro
    intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la
    preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a
    condizione che:
    a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o
    l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto
    nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
    b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che
    svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché
    degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo
    intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la
    responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del
    Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della
    lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento
    dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.
  2. Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa
    continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
  3. L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non
    prevedibili di cui al comma 1.
  4. L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è
    stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in
    gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1,
    attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente
    preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della
    gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito
    internet.
  5. L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1,
    lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi
    per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede
    alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo
    intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
  6. Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1,
    lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto,
    l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione
    E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.

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  1. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella
    sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da
    altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa svolta:
    a) dagli iscritti nel Registro;
    b) dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale
    operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
    c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
    esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107,
    comma 5, del Codice.

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53

(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

  1. L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore
    generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile,
    titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
  2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e
    formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra
    l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54

(Regole generali di comportamento)

  1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di
    assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
    a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel
    miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare
    pregiudizio agli stessi;
    b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di
    intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali
    eventualmente operano;
    c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e
    previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre
    adeguatamente informati.

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  1. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti,
    ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e
    complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni
    pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come
    tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e
    capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
  3. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai
    contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei
    confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini
    della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in
    ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la
    rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse
    da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso
    consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della
    normativa vigente in materia di protezione dei dati.
  4. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
    a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
    o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
    contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento
    elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati
    alla precedente lettera a).
  5. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge
    18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
    e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono,
    senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella
    forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
  6. Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi
    relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per
    i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il
    divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il
    divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative
    garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
    responsabilità civile auto.

Art. 55
(Conflitti di interesse)

  1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le
    disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del
    Codice.
  2. I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche
    tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la
    contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e
    quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di
    astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a

42

operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7,
del Codice.

  1. In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
    offerti:
    a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni
    nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al
    momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior
    risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
    c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con
    frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
    d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a
    danno di altri;
    e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano
    contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a
    quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56

(Informativa precontrattuale)

  1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di
    apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare
    evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di
    comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
  2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di
    comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al
    contraente un documento conforme all’Allegato 3.
  3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un
    contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
    a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i
    dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di
    conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del
    Codice;
    b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle
    vigenti disposizioni.
  4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente
    articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti
    di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi
    siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
  6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché
    ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.
  7. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente
    articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova
    di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la

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documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-
quater, comma 5, lettera c), del Codice.

  1. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi
    rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma
    1, lettera r), del Codice.

Art. 57

(Informativa sulle remunerazioni)

  1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito
    con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
    a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
    b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti
    nella distribuzione del contratto.
    Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro,
    l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario
    proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro
    opera.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del
    contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e
    ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
    programmati già previsti nel contratto concluso.
  3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del
    Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio
    2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
    modifiche e integrazioni.

Art. 58

(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

  1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di
    copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i
    distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di
    assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed
    esigenze.
  2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche
    personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che
    includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa,
    al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in
    relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo
    conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle
    caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
  3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di
    cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i
    medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e
    pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

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  1. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente
    e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in
    forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
    caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
    consentirgli di prendere una decisione informata.
  2. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita
    dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal
    distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità
    di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
  3. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste
    ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e
    dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
    7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
    svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  4. Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia
    documentale ai sensi dell’articolo 67.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi
    che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
    Art. 59
    (Vendita con consulenza)
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della
    conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione
    personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per
    cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del
    contraente medesimo.
  7. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-
    ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un
    numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di
    formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al
    contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
  8. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente
    articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui
    all’articolo 67.

Art. 60

(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia
    del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.

Art. 61
(Modalità dell’informativa)

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  1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono
    adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta
    effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il
    contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica
    vale per le comunicazioni successive.
  2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore
    conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi
    aggiornamenti.
  3. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento
    alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di
    comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
  4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su
    supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli
    obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.
  5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti
    gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in
    relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
    materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62

(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata

e della firma digitale)

  1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica
    avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della
    documentazione relativa al contratto di assicurazione.
  2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma
    elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle
    disposizioni normative vigenti in materia.
  3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati
    biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e
    regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63

(Obblighi di separazione patrimoniale)

  1. Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme
    destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
    dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello
    dell’intermediario medesimo.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i
    premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale
    separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il
    versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a

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quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle
provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle
imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure
idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme
alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono
consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad
altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto
corrente separato.

  1. Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le
    indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).
  2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente
    nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma
    1.

Art. 64
(Fideiussione bancaria)

  1. Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B,
    D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una
    capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
    18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
  2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve
    prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento
    costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
  3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati
    al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.
  4. In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare
    l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal
    comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato
    dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al
    31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

  1. L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di
    cui alla sezione B del Registro, purché:
    a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o
    al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di
    un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
    b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un
    intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa
    preponente di quest’ultimo intermediario;
    c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a)
    siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale
    circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto
    nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

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  1. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella
    sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno
    dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
  2. L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella
    sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando
    che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute
    agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi
    nell’accordo sottoscritto con l’impresa.
    Art. 66

(Contratti in forma collettiva)

  1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte,
    direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli
    55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre
    che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore,
    anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato
    di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione
    precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi
    dell’articolo 120-quater del Codice.
  2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria
    ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura,
    indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il
    distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la
    documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di
    attuazione.
  3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere
    del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa,
    pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
    Art. 67

(Conservazione della documentazione)

  1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la
    documentazione concernente:
    a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento
    dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
    b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa
    quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite
    del contraente ai sensi dell’articolo 66;
    c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
    d) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV,
    inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di
    sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo
    89, comma 6;
    e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro
    organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli
    11 e 15;

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f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma
2, del Codice;
g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento
professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti
svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei
locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause
di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da
a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

  1. In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la
    documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa
    della documentazione stessa.
  2. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa
    alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari
    e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale
    documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di
    aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.
  3. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche
    mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma
    tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
    idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68

(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano
    modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di
    assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui
    già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo
    contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
    Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di

comunicazione a distanza
Art. 69
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento,
    effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
    a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o,
    se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
    b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio
    della Repubblica.

49

  1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento
    tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
    a) il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo
    a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati
    diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla
    copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di
    assicurazione contro i danni;
    b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni
    provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede
    legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero
    proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto
    riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
    Art. 70

(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle
    imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in
    regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro
    e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati
    inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71

(Divieto di discriminazione)

  1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è
    consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di
    contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di
    concludere il contratto a distanza.
  2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso
    telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare
    l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto
    dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di
    discriminazione territoriale.

Art. 72

(Collocamento di contratti non richiesti)

  1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma
    collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso
    espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non
    possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
  2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura,
    non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione
    automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Art. 73

(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

50

  1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non
    prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori
    forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi
    incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
    a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e
    contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter
    modificare la modalità di comunicazione prescelta;
    b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da
    questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico,
    qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può
    essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
    normative vigenti in materia.
    Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto
    dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
  2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta
    di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta
    effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
  3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
    a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
    b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme
    all’Allegato 3.
  4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli
    obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei
    termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
  5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare
    l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74

(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

  1. Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di
    assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58,
    59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di
    cui agli articoli 63 e 64.
  2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
    a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli
    articoli 58 e 59;
    b) l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni
    richieste e di quelle fornite;
    c) la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui
    alla lettera a).
  3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
    a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a

51

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a
distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno
a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare
analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da
quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet,
profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle
medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella
sezione E;
c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano
ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti,
connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75

(Trasmissione della documentazione)

  1. I distributori trasmettono al contraente:
    a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa
    sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
    normative vigenti in materia;
    b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
    derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di
    assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia
    manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite
    posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6
    febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76
(Utilizzo di call center)

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro
    possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di
    assicurazione a distanza a condizione che:
    a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di
    soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale
    ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del
    coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
    b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui,
    per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro,
    incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
    a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata
    conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto
    disposto dalla Parte IV;
    b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la
    denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center
    dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
    c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

52

  1. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
    a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e
    del controllo del call center;
    b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente
    comprensibile.

Art. 77

(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le
    informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative
    disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il
    sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.
    Art. 78
    (Registrazione dei domìni)
  2. I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi
    tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
  3. In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui
    l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona
    fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
  4. E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si
    avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al
    comma 1.

Art. 79

(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento
    tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni
    utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home
    page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera
    chiara e visibile, le seguenti informazioni:
    a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo
    del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
    b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
    c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove
    previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
    d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
    e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di
    altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
    normativa vigente.
  2. Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i
    profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le
    seguenti informazioni:

53

a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato
membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività in Italia;
b) la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di
telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di
stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la
facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione
    dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

  1. Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più
    contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo
    106, comma 1, del Codice:
    a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di
    assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione
    delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet,
    tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente
    accessibile dall’home page;
    b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto
    corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
    c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i
    motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un
    momento successivo;
    d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle
    caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da
    agevolare il confronto tra le diverse offerte;
    e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di
    quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti
    alle esigenze dallo stesso manifestate;
    f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle
    coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e
    meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non
    sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;
    g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle
    imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi
    riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto
    in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;
    h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto
    dall’articolo 54, comma 2;
    i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività
    svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81

(Procedure per il collocamento tramite internet)

54

  1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul
    proprio sito le informazioni relative a:
    a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
    b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei
    dati prima della conclusione del contratto.
  2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il
    perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale
    operazione comporta.

Art. 82

(Comunicazioni commerciali non richieste)

  1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali
    mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la
    vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
    commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di
    comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso
    del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del
    consenso.
  2. Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse
    tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
  3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di
    comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del
    contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione
    della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo
    assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I
    distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente
    comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri,
    alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83

(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti
    assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a
    distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
    a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti
    assicurativi;
    b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
    c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale
    reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi
    dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
    d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
  2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da
    soggetti terzi per loro conto:
    a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

55

b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di
assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link
ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero
l’indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV

Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I

Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84
(Prova di idoneità)

  1. La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di
    norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato,
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel
    sito internet dell’Istituto.
  2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi
    nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla
    prova.
  3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza
    del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non
    inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
    durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o
    di un titolo di studio estero equipollente.
  4. La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze
    adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste
    in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
    a) Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa
    (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
    b) Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa
    (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
    c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione
    assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 –
    Sezioni 1 e 2).
  5. Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il
    possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del
    Registro in qualità di intermediario assicurativo.
  6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
    sessanta centesimi.

Art. 85

(Commissione esaminatrice)

56

  1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni
    e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
    a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
    b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
    c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e
    finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra
    una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali
    associazioni di categoria.
  2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
  3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di
    celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può,
    prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più
    sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i
    compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.
  4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle
    situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né
    devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi
    alla prova.
  5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente,
    anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a
    maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del
    presidente.
  6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati
    dall’IVASS nel provvedimento di nomina.
    Art. 86

(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

  1. Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
    a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il
    quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
    b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione
    C del Registro;
    c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o
    F del Registro;
    d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera,
    nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
    e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima
    di intraprendere l’attività.
  2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
    b) i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

57

(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono
    direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui
    all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti
    per i soggetti di cui al comma 3.
  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento
    sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli
    intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96,
    comma 2.
  3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del
    Registro o delle relative imprese preponenti:
    a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi
    anche gli intermediari a titolo accessorio;
    b) per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario
    iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call
    center.
  4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
    a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
    b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del
    Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti
    nella sezione E;
    c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
  5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi
    possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di
    formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli
    standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche
    tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti
    distribuiti.
  6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli
    obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’
    preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i
    dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di
    collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della
    propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in
    possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle
    relative imprese preponenti.

Art. 88

(Formazione professionale)

  1. La formazione professionale è:
    a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti
    oggetto di distribuzione;

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b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di
capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione
con la clientela.

  1. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla
    data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata
    non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della
    presente Parte IV.
  2. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
    un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto
    conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto
    di formazione.
  3. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane
    valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività,
    se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
    Art. 89

(Aggiornamento professionale)

  1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle
    conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia
    dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed
    alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
  2. L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno
    successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
    In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della
    normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione
    dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
    un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto
    della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di
    aggiornamento.
  4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore
    a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di
    distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella
    partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione
    dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e
    la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso
    dell’anno.
  6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
    a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non
    operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni,
    che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di
    inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

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b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause
di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto,
sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per
comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati
alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti
delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in
quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di
cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

  1. Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento
    professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non
    inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella
    sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se
    l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano
    valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di
    aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a
    quello di ripresa dell’attività.

Art. 90

(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

  1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di
    un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato
    al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la
    formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87
    che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono
    eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei
    requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti
    trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato
    digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver
    frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
  3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di
    formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei
    partecipanti.
  4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il
    questionario:
    a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di
    adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di
    formazione o di aggiornamento;
    b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e
    utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
    c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle
    relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando
    sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

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  1. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato
    esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto
    cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
  2. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per
    cento (60%) dei quesiti proposti.
  3. I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono,
    anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria
    a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
    a) il programma del corso;
    b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
    c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
    d) il questionario somministrato.
  4. Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui
    all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la
    documentazione di cui al comma 7.

Titolo II

Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91
(Formazione a distanza)

  1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e
    aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    a) videoconferenza;
    b) webinar;
    c) e-learning.
  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei
    partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di
    erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio
    dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante
    report contenenti almeno i dati concernenti:
    a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
    b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso,
    ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione,
    stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di
    accesso al materiale visionato).
    Art. 92

(Videoconferenza e webinar)

  1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e
    l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o
    internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
  2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza
    temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e

61

microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di
disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi,
immagini, tabelle ed altre informazioni.

  1. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e
    continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93
(E-learning)

  1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai
    seguenti elementi essenziali:
    a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto
    dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard
    con le medesime caratteristiche;
    b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative
    basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a
    moduli LCMS (Learning Content Management System);
    c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento
    del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
    d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una
    migliore comprensione dei contenuti;
    e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le
    nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
    f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente
    da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94

(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

  1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
    a) l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
    b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle
    caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della
    fruizione del corso;
    c) la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter
    riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
    d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del
    discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo
    formativo;
    e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche
    a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
    f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo,
    dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III

Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95

(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

62

  1. La formazione e I’aggiornamento professionale:
    a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità
    necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in
    relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in
    un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo
    nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
    b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato
    livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei
    prodotti offerti.
  2. La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche,
    tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa. In particolare:
    a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le
    aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti,
    anche in relazione all’attività da svolgere;
    b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di
    approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto
    dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al
    ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di
    appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata
    e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
  3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di
    investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei
    prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella
    progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al
    contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in
    relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
  4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di
    comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
    prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
  5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione
    e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da
    assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure
    predisposte dall’impresa preponente.
  6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di
    aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un
    adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che
    conferisce l’incarico.
  7. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme
    pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni
    specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di
    riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
  8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei
    partecipanti.

63
Titolo IV
Soggetti formatori
Art. 96
(Soggetti formatori)

  1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
    organizzare la formazione avvalendosi:
    a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari
    assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite
    da almeno due anni;
    b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
    dell’Università e della Ricerca;
    c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore
    EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello
    europeo internazionale.
  2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
    organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
    nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c),
    svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata
    organizzazione e procedure operative.
  3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
    o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:

a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-
finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato

6;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale
nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della
docenza formativa e/o di attività professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di
intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A
e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale
maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata
capacità didattica.

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire
    direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di
    collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di
    professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti
    se in possesso dei medesimi requisiti.
  2. Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di
    onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della
    radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi
    o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I

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Abrogazioni
Art. 97
(Abrogazioni)

  1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
    Regolamento sono abrogati:
    a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
    b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
    c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
    d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
  2. In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento
    continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle
    relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II
Disposizioni transitorie
Art. 98
(Gestione del Registro)

  1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice
    restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate
    all’Organismo di cui al medesimo articolo.
  2. Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un
    successivo provvedimento.

Art. 99

(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del

Registro)

  1. L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in
    vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E
    del Registro.
  2. In particolare procede alla cancellazione:
    a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
    b) della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.
  3. A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto
    1990, n. 241.

Art. 100

(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e

riassicurazione)

  1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale
    degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e

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alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il
trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione,
abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60
ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

  1. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità
    previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 101

(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
    nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le
    modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle
    persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.
  2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di
    cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102

(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera cc-septies del Codice)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
    nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1,
    lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione,
    sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo
    accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.
  2. Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più
    imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella
    sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
    2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
  3. Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
    e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo
    accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo
    accessorio.
  4. Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1,
    comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella
    sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo
    le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettera u).
  5. In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono
    continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
  6. Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai
    sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,

66

lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel
caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio
dell’attività di distribuzione.

  1. L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con
    le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103

(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

  1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità
    di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone
    fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
  2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma
    1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.
  3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori
    accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in
    capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104

(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione

e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
  2. Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40
    del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le
    disposizioni ivi contenute.
  3. La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento
    all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato
    dall’articolo 46, comma 5.
  4. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il
    provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
    Art. 105

(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies

del Codice)

  1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo
    provvedimento.
  2. Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di
    assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro
    attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni
    impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del

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Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei
medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri
di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con
riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

  1. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del
    Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106

(Formazione e aggiornamento professionale)

  1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di
    distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e
    competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di
    cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.
  2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in
    conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal
    Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia
    iniziata entro il 23 febbraio 2019.
  3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai
    criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
    n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal
    presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per
    l’anno 2019.
  4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai
    criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
    n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
    a) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti
    all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata
    ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del
    conseguimento;
    b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno
    dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero
    l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta
    l’inattività.

Titolo III
Disposizioni finali
Art. 107

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
    Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
  2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23
    febbraio 2019.

68

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
firmato digitalmente Salvatore Rossi

REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA,
PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012,
che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati
dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n.
68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai
sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),
dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

2

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare l’articolo 22,
comma 8, il quale prevede che, “al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento
le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami danni
e vita, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del Codice delle
assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione dell’8 marzo 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto
riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017,
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, che stabilisce un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in
applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTA la Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 marzo 2005, avente ad oggetto le disposizioni in
materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

3

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto,
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
Europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo
23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina
di settore,

adotta il seguente
REGOLAMENTO

INDICE
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II – Disposizioni in materia di informativa
CAPO I – Obblighi di carattere generale
Art. 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)
Art. 5 (Riesame e revisione)
Art. 6 (Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)
Art. 7 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 8 (Archiviazione e conservazione dei documenti)
Art. 9 (Contratti in forma collettiva)
CAPO II – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi
Art. 10 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)
Art. 12 (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)

4

Art. 13 (Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)
Art. 14 (Impiego di icone)
Art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita)

Art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)

Art. 17 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto)
Art. 19 (Trasformazione di contratto)
CAPO III – Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi
Art. 20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento

assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

Art. 22 (Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)
Art. 23 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 24 (Pubblicazione periodica)
Art. 25 (Estratto conto annuale)
Art. 26 (Comunicazione in caso di perdite)
CAPO IV – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 28 (Polizza)
Art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

danni – DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)
TITOLO III – Disposizioni in materia di prodotti assicurativi
CAPO I – Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 30 (Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte

dell’impresa)

Art. 31 (Elementi della pubblicità)
Art. 32 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)
CAPO II – Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33 (Semplificazione dei contratti)
Art. 34 (Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)
Art. 35 (Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di

assicurazione)

Art. 36 (Finanza etica e sostenibile)
CAPO III – Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37 (Contratti unit linked)
Art. 38 (Contratti Infortuni e Malattia)
Art. 39 (Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)
Art. 40 (Variazione del tasso di interesse garantito)

5

CAPO IV – Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41 (Sito internet)
Art. 42 (Aree riservate)
Art. 43 (Accesso alle aree riservate)
Art. 44 (Attivazione dell’area riservata)
Art. 45 (Rischi particolari)
Art. 46 (Gestione digitale delle informazioni contrattuali)
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 (Disposizioni transitorie)
Art. 48 (Abrogazioni)
Art. 49 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco degli allegati

  1. Modello di Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
    dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita
  2. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita
  3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi
  4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
    d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP
  5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    danni – DIP aggiuntivo Danni
  6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    R.C.auto – DIP aggiuntivo R.C.auto
  7. Modello di informativa in caso di trasformazione

6
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120-
    quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e
    4, 191, comma 1, lettere a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7
    settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende
    per:
    a) “aderente”: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di
    un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo
    in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
    b) “contratto index linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti
    prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di
    riferimento;
    c) “contratto unit linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono
    presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo
    interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
    d) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e
    integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
    e) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo
    accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
    f) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi
    detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
    g) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1,
    comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
    modificazioni e integrazioni;
    h) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri
    attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si
    rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati;
    i) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto
    previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
    l) “intermediario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di
    assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
    intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso
    l’attività di distribuzione assicurativa;

7

m) “DIP Danni”: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni,
come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto
2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al
prodotto assicurativo;
n) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo
2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati;
o) “OICR”: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive
modificazioni ed integrazioni;
p) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
q) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e
ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider
del servizio;
r) ”posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi;
s) “prodotti assicurativi danni”: i prodotti emessi da imprese di assicurazione
nell’esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
t) “prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi”: i prodotti
emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita
definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute
soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
u) “prodotto d’investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE
(Rami dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o
infermità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come
aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e
che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo
finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non
può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

8

v) “pubblicità”: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
z) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce
una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
aa) “set informativo”: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati
unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel
sito internet dell’impresa.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e
    commercializzano i prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica.
  2. Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli
    intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
    delegato (UE) 2017/2358.
  3. In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie operanti
    in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad
    eccezione dei contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per
    la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA

CAPO I

Obblighi di carattere generale

Art. 4

(Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)

  1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:
    a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la
    comprensione delle informazioni in essa contenute;
    b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha
    caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno
    comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
    c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi similari,
    solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica
    garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a
    corrispondere importi;

9

d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è
prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la
possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione
non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento
minimo;
e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

  1. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29:
    a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;
    b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
    c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una
    approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.
  2. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono
    adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, secondo quanto
    indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione
    e di consegna. Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione
    anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima
    impresa.
  3. Per i contratti in forma collettiva, l’informativa può essere trasmessa anche attraverso la
    collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell’impresa sull’operato di
    quest’ultimo.
  4. L’impresa documenta la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice nonché le eventuali
    modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l’impresa documenta
    l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali
    aggiornamenti.
  5. La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del
    contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità
    dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente
    relativa alla modalità dell’informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali è
    stata effettuata la scelta.
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
    materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 5
(Riesame e revisione)

  1. L’impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta
    intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle
    informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data
    della pubblicazione iniziale dei documenti.

10

  1. Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nei
    documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti
    previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.
  2. Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l’impresa rivede il contenuto dei
    documenti. La versione rivista è resa disponile nel sito internet dell’impresa indicando la
    data dell’ultima versione aggiornata. L’impresa assicura l’eliminazione dal sito delle
    versioni precedenti.
  3. L’impresa comunica al contraente e all’aderente le eventuali variazioni delle informazioni
    contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa
    successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, l’informativa può
    essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento
    agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

(Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)

  1. Nei casi di chiusura d’agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario,
    l’impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro
    il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i
    riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonché le generalità del
    nuovo intermediario.
  2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al
    trasferimento di sede sociale, l’impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di
    efficacia della modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la variazione
    intervenuta.
  3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l’impresa che acquisisce
    il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L’informativa,
    da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell’avviso
    dell’IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede
    dell’impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e,
    qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L’efficacia del recesso è condizionata
    al perfezionamento dell’operazione societaria straordinaria.
  4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rese
    dall’impresa al contraente e all’aderente.
  5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresì, rese disponibili per un periodo di
    almeno sei mesi nella home page del sito internet dell’impresa che acquisisce il contratto.
    Per le operazioni societarie di cui al comma 3, anche l’impresa cedente, incorporata o
    scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la
    notizia dell’operazione con l’inserimento di un link che rimanda alla home page del sito
    internet dell’impresa che ha acquisito il contratto.

11
Art. 7

(Riscontro a richieste di informazioni)

  1. L’impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d’informazione presentata dal contraente,
    dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni
    contrattuali, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di
    determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della
    richiesta.
  2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate
    contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della
    conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti
    dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.

Art. 8

(Archiviazione e conservazione dei documenti)

  1. L’impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e
    dell’adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente
    regolamento, in coerenza con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
    idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
  3. Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione
    della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi
    contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano,
    avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che
    risulti ancora in corso di validità.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai rapporti relativi ai contratti
    assicurativi collettivi.

Art. 9

(Contratti in forma collettiva)

  1. L’impresa d’assicurazione che stipula contratti in forma collettiva predispone il set
    informativo secondo le disposizioni relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente
    regolamento.
  2. Il set informativo è consegnato al contraente e, nei limiti e con le modalità di cui alla
    regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all’aderente.
  3. Il modulo di adesione da consegnare all’aderente contiene:

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a) l’informazione relativa al diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalità
di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
b) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali, nel
caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla
distribuzione assicurativa;
c) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le credenziali per l’accesso
alle aree riservate di cui al Titolo III, Capo IV.

  1. Gli assicurati hanno diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui
    non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione
    assicurativa.

CAPO II

Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento

assicurativi

Art. 10

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
    prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
    c) nei casi di cui all’articolo 16, in deroga alla lettera b), il documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo
    Multirischi).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
    pagine di ciascun documento (esemplificamene: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina,
    della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell’ultima versione disponibile ai
    sensi dell’articolo 5;
  4. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi di cui al presente Capo, è redatto un unico
    DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento
    sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti.

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  1. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.

Art. 11

(Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)

  1. In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia
    garantita l’identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata
    al destinatario della proposta.
  2. L’impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare
    evidenza, le seguenti avvertenze:
    a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
    informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione;
    b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
    di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
    1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
    verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
    2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
    l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
  3. La proposta contiene, inoltre:
    a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
    informativo;
    b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
    premio;
    c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
    ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
    componenti della rete.
  4. Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l’acquisizione in sede di
    stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva
    espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:
    a) contiene lo spazio per l’indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il
    codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta
    elettronica;
    b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza,
    che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l’impresa potrà
    incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella
    ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere
    comunicata all’impresa;
    c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze
    specifiche di riservatezza, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo,

14

diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà far riferimento in caso di decesso
dell’assicurato;
d) contiene l’opzione per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in
forma nominativa, prima dell’evento.

  1. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in
    forma collettiva.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione
    dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.

Articolo 12

(Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)

  1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al
    contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche
    analoghe. L’impresa predispone il DIP Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente
    articolo e negli articoli 13 e 14, secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 1.
  2. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
    (DIP Vita)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento indicando che il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
  3. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  4. Immediatamente sotto il nome dell’impresa è inserita la dichiarazione che le informazioni
    precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
  5. Nella versione stampata, il documento occupa due pagine di formato A4. Se occorre più
    spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare
    un massimo di tre pagine di formato A4.
  6. Le informazioni riportate nel documento sono presentate in sezioni distinte secondo la
    struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza indicate nel formato
    standardizzato di cui all’allegato 1, in un carattere di stampa con occhio medio almeno
    pari a 1,2 mm. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione del numero di
    informazioni da inserire in ciascuna di esse.
  7. Nel documento presentato su supporto durevole non cartaceo è possibile modificare le
    dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la

15

disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato
standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.

  1. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su
    due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano
    riportate nella sequenza seguente:
    a) «Che tipo di assicurazione è?»;
    b) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
    c) «Che cosa NON è assicurato?»;
    d) «Ci sono limiti di copertura?»;
    e) «Dove vale la copertura?»;
    f) «Che obblighi ho?»;
    g) «Quando e come devo pagare?»;
    h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    i) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
    Articolo 13

(Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)

  1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP Vita) è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle seguenti
    rubriche e relativo contenuto:
    a) le informazioni sul tipo di assicurazione sono inserite nella rubrica «Che tipo di
    assicurazione è?» in testa al documento;
    b) le informazioni sui principali rischi assicurati e sulla somma assicurata sono inserite
    nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;
    c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
    assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;
    d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
    copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di
    colore arancione;
    e) le informazioni sull’ambito geografico eventualmente applicabile sono inserite nella
    rubrica “Dove vale la copertura?”. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un
    segno di spunta di colore blu;
    f) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
    e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione sono
    inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    g) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
    rubrica «Quando e come devo pagare?»;
    h) le informazioni sulla data di inizio e di fine del periodo di copertura sono inserite nella
    rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    i) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
    contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
    contratto o risolvere il contratto?»;
    l) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
    rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?».

16

  1. È consentito l’uso di sottorubriche, ove necessario.
    Articolo 14
    (Impiego di icone)
  2. Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un’icona,
    posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità
    seguenti:
    a) in testa alle informazioni su principali rischi assicurati figura l’icona di un ombrello, di
    colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
    b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l’icona di una croce racchiusa
    in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
    c) in testa alle informazioni sulle principali limitazioni figura l’icona di un punto
    esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
    arancione su fondo bianco;
    d) in testa alle informazioni sull’ambito geografico della copertura assicurativa figura
    l’icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo
    bianco;
    e) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
    del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
    prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
    verde su fondo bianco;
    f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
    l’icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;
    g) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
    clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
    h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
    un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
    fondo bianco;
    i) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
    di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
  3. Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione
    riportato nell’allegato 1.
  4. È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui al comma 1 quando il DIP
    Vita è stampato o fotocopiato in bianco e nero.
    Art. 15

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi –
DIP aggiuntivo Vita)

17

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e
    complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle
    pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del
    prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle
    riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 2.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile.
  4. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
    vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale
    contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi
    contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 2;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 2;
    d) la legge applicata al contratto.
  6. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
    contratto.
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:
    a) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
    g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
    n) «Regime fiscale».

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  1. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
    seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
    non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
    finanziamento;
    b) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
    c) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    d) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    e) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
  2. Il DIP aggiuntivo Vita è suddiviso nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo
    contenuto di cui all’articolo 13, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni
    contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto:
    a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa o dall’intermediario
    assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è
    rivolto questo prodotto?»;
    b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico
    dell’aderente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
    c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
    controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
    le controversie?»;
    d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
    rubrica «Regime fiscale».
  3. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita”.
  4. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita è contraddistinta da un’icona secondo le
    modalità di cui all’articolo 14 e secondo le seguenti ulteriori modalità:
    a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
    bianco;
    b) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero.
  5. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al DIP Vita di cui all’articolo 12,
    commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di
    cui al comma 9 del presente articolo.
    Art. 16

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)

19

  1. Fermo restando l’obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in
    cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente Capo sono abbinate garanzie relative ai
    rami danni di cui al Capo IV del presente Titolo, è redatto un unico documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto
    di abbinamento sono prestate da imprese differenti.
  2. Il DIP aggiuntivo Multirischi è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato
    3.
  3. Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica
    e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo
    Danni, per agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni contenute nei
    documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul prodotto nel suo complesso.
  4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni”.

Art. 17

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

  1. Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le
    opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di
    scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di
    tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione, nonché le
    informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime
    fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel
    DIP ai sensi del comma 1.

Art. 18

(Comunicazioni in corso di contratto)

  1. L’impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
    solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.
  2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l’impresa comunica al
    contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza
    e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
  3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 è inserita un’avvertenza sui termini
    di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa
    richiesta della liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto riguardo a
    quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
    successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo l’esercizio dell’opzione di cui

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all’articolo 11, comma 4, lettera d), la comunicazione è inviata anche al beneficiario se
indicato in forma nominativa.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti relativi ai prodotti
    d’investimento assicurativi.

Art. 19

(Trasformazione di contratto)

  1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e
    delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di
    appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell’operazione
    inducono a ritenere configurabile l’ipotesi della trasformazione del contratto, l’impresa
    fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di
    confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove
    garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici,
    anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell’operazione.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell’eventuale trasformazione del
    contratto, l’impresa consegna al contraente:
    a) l’informativa standardizzata di cui all’allegato 7;
    b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui la trasformazione è
    realizzata previo riscatto del precedente contratto. In tali casi l’informativa di cui al comma
    2 è consegnata al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della sottoscrizione
    del nuovo contratto.
  4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai contratti relativi ai prodotti
    d’investimento assicurativi.

CAPO III

Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi

Art. 20

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito
    dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di
    attuazione (KID);
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).

21

  1. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  2. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
    pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima
    pagina, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al contraente nell’ultima versione disponibile ai
    sensi dell’articolo 5.
  3. È redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da
    imprese differenti ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
  4. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.
  5. Il modulo di proposta è redatto secondo le disposizioni di cui all’articolo 11.

Art. 21

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento

assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari,
    diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie
    affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le
    informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID
    e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo IBIP è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 4.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)»,
    sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti
    formulazioni:
    1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
    2) contratto rivalutabile (Ramo I);
    3) contratto Unit linked (Ramo III);
    4) contratto Index linked (Ramo III);

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5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
d) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.

  1. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  2. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di
    investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel
    dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
    patrimoniale dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 4;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 4;
    d) la legge applicata al contratto.
  3. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
    contratto.
  4. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:
    a) «Quali sono le prestazioni?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
    m) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    n) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
    o) «Regime fiscale».
  5. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
    seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
    b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

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  1. Il DIP aggiuntivo IBIP è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo
    contenuto:
    a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa sono inserite nella rubrica «A
    chi è rivolto questo prodotto?»;
    b) le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto, incluse le opzioni, sono inserite
    nella rubrica «Quali sono le prestazioni?»;
    c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
    assicurato?»;
    d) le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
    copertura?»;
    e) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
    rubrica «Quando e come devo pagare?»;
    f) le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica
    «Quali costi devo sostenere?»;
    g) le informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale, al
    riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
    prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella
    rubrica «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
    h) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
    e in caso di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono
    inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    i) le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella
    rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    l) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
    contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
    contratto o risolvere il contratto?»;
    m) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
    rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    n) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
    controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
    le controversie?»;
    o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
    rubrica «Regime fiscale».
  2. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta dalle seguenti icone:
    a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
    bianco;
    b) in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura l’icona di un ombrello, di
    colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
    c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l’icona di una croce racchiusa in un
    triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
    d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l’icona di un punto
    esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
    arancione su fondo bianco;
    e) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
    l’icona di due monete di euro di colore giallo;
    f) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero;

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g) in testa alle informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale,
al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l’icona di quattro
carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
h) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
verde su fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
l) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
fondo bianco;
m) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.

  1. Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 6 e 7,
    tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del
    presente articolo.

Art. 22

(Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)

  1. L’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione
    delle quote, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito,
    la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario,
    nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base
    alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio sono indicate anche le
    relative date.
  2. Relativamente ai premi successivi, l’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni
    lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio lordo versato e
    di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore
    unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo
    un piano predefinito di versamenti, l’impresa può trasmettere una lettera di conferma
    cumulativa per i premi pagati in un semestre.
    Art. 23

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

  1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza
    delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto d’investimento assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla
    data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni
    prima di tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione

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nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso
regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.

  1. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e
    che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima
    dell’esercizio dell’opzione, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio
    dell’opzione, nonché le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle
    garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori
    rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
    Art. 24
    (Pubblicazione periodica)
  2. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi, l’impresa pubblica nel proprio sito
    internet con link in home page le informazioni relative alle prestazioni assicurative.
  3. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o ad altre
    modalità e meccanismi di partecipazione agli utili, l’impresa pubblica:
    a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
    b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
    c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata.
  4. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati entro sessanta giorni dalla
    chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui al comma 2, lettera c), è
    pubblicato entro trenta giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di
    osservazione.
  5. Il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale
    della composizione della gestione separata restano disponibili nel sito internet
    dell’impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta
    disponibile nel sito internet dell’impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto
    relativo al successivo periodo di osservazione.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai prodotti d’investimento
    assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.
  7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica, o rende disponibile tramite
    link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell’OICR cui
    sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni dalla
    chiusura del periodo di osservazione.
  8. Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
    internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, che
    rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la
    relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno
    lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

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  1. Per le prestazioni di contratti index linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
    internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento
    euro. I valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in
    contratto e comunque almeno settimanalmente.
  2. I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet rappresentano l’univoca base di
    riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l’eventuale
    riacquisto dello strumento finanziario da parte dell’emittente o di altri soggetti.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, il contraente ha diritto di richiedere in ogni
    momento all’impresa in forma scritta il valore della quota del fondo interno o della quota o
    azione dell’OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
    nozionale di euro cento. L’impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla
    richiesta.

Art. 25
(Estratto conto annuale)

  1. Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o contratti con partecipazioni agli
    utili, l’impresa trasmette al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
    solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la
    rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione
    assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
    dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di
    riferimento dell’estratto conto precedente;
    b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in
    arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
    c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
    d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
    e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
  2. Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono prestazioni rivalutabili collegate ai
    risultati di una gestione separata, l’estratto conto di cui al comma 1 riporta il tasso annuo
    di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l’aliquota di retrocessione del
    rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di
    eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle
    prestazioni.
  3. Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono forme di partecipazione agli utili
    diverse da quelle di cui comma 2, l’estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto
    nell’anno di riferimento.
  4. L’impresa consegna l’informativa prevista dai commi 1, 2 e 3, entro i medesimi termini,
    anche nel caso di prodotti d’investimento assicurativi a premio unico e in riduzione.

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  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai prodotti d’investimento
    assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.
  2. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l’impresa consegna al contraente, entro il 31
    maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente,
    almeno, le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno
    precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno
    precedente;
    b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote
    assegnate nell’anno di riferimento;
    c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di
    operazioni di switch;
    d) numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio
    relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso,
    incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia
    in termini di capitale o di rendimento;
    e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno
    di riferimento;
    f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al
    verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di
    riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote
    trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della
    parte connessa al costo della distribuzione;
    g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine
    dell’anno di riferimento;
    h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
  3. Per le prestazioni dei contratti index linked, l’impresa consegna al contraente, entro
    sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data
    prevista per l’indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della
    posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
    dell’estratto conto precedente;
    b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
    c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti
    periodici, riscatti parziali);
    d) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
  4. Unitamente all’informativa di cui ai commi 6 e 7, l’impresa consegna anche
    l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Art. 26

(Comunicazione in caso di perdite)

  1. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti unit linked, che il controvalore
    delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto

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all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, tenuto conto
di eventuali riscatti, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla
data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è
fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

  1. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti index linked, una riduzione
    del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di
    riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia
    tale prestazione, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data
    in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in
    occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad IVASS con modalità e
    tempistiche indicate con specifiche istruzioni operative.
    CAPO IV

Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

Art. 27

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni),
    in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della
    Commissione dell’11 agosto 2017;
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
    (DIP aggiuntivo Danni).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta, ove non previsto.
  3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono individualmente
    numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun
    documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della data
    dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell’ultima versione disponibile ai sensi
    dell’articolo 5.
  4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al
    cliente solo le condizioni di assicurazione.

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  1. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni,
    è redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono
    prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
  2. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.
  3. Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e
    dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal
    Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresì pubblicato
    l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di
    competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
  4. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell’assistenza diretta,
    l’impresa pubblica nel proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici
    convenzionati.

Art. 28
(Polizza)

  1. L’impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti
    avvertenze:
    a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
    informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione;
    b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
    di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
    1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
    verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
    2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
    l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
  2. La polizza contiene, inoltre:
    a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
    informativo;
    b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
    premio;
    c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
    ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
    componenti della rete.
  3. Nella polizza dei contratti individuali di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti, l’impresa indica l’ammontare dell’importo percepito
    dall’intermediario.

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  1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al modulo di adesione dei
    contratti in forma collettiva.

Art. 29

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni –

DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
    fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie,
    rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa
    acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo
    sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi
    modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile
    per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto
    secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti
    assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
    (DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 6.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o
    Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
    aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile.
  4. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
    danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le
    caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
    dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 5 o 6;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 5 o 6;
    d) la legge applicabile al contratto.
  6. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
    contratto.

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  1. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella
    sequenza seguente:
    a) «Che cosa è assicurato?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l’impresa?;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    g) «Come posso disdire la polizza?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».
  2. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7,
    riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
    non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
    finanziamento;
    b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
  3. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni
    contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al Regolamento di esecuzione
    (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo
    contenuto di cui all’articolo 15, comma 9, di cui al presente regolamento. La rubrica
    «Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal
    contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative
    all’assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.
  4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni”.
  5. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è
    contraddistinta da un’icona secondo le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione
    (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e di cui all’articolo 15, comma 11,
    lettere a), b) e c), del presente regolamento.
  6. Il DIP aggiuntivo R.C. auto è redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e
    motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli
    a motore diversi da quelli indicati, l’impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto,
    oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.

32
TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

CAPO I

Pubblicità dei prodotti assicurativi

Art. 30

(Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell’impresa)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 182 del Codice, la pubblicità dei prodotti
    assicurativi è effettuata:
    a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
    b) in conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono.
  2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le
    caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme
    espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
  3. La pubblicità è immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni
    altra forma di comunicazione.

Art. 31
(Elementi della pubblicità)

  1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa
    di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.
  2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata e agevole
    lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il set informativo”.
  3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell’impresa nel quale è pubblicato il set
    informativo.
  4. Nella pubblicità effettuata tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, le informazioni di
    cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte lentamente, in modo da consentirne un agevole
    ascolto.
  5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere
    sussistente il diritto a una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un
    interesse alla prestazione assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia è
    rilasciata dall’impresa di assicurazione.
  6. La qualifica di contratto “etico” e “sostenibile” può essere utilizzata solo per i contratti
    sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 36.

33
Art. 32

(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)

  1. Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o tali da indurre in errore circa
    le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo
    investimento.
  2. Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i rendimenti conseguiti dai prodotti
    d’investimento assicurativi:
    a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato
    e il periodo di detenzione del prodotto consigliato;
    b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul
    meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non
    riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate,
    tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;
    c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento.
  3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali,
    ad esempio, l’importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve
    matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento
    medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della
    legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di
    assicurazione. Laddove l’impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo
    riconosciuto, il messaggio è integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo
    attribuito.
  4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai rendimenti riconosciuti da
    una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la
    gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
    prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l’impresa
    intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio è
    integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione
    separata.
  5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del
    periodo preso a riferimento. L’impresa indica la modalità di calcolo della media. In
    alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati
    senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.
  6. Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai rendimenti passati, riporta la
    seguente avvertenza: “Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
    Se il messaggio pubblicitario è effettuato tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, tale
    avvertenza è riprodotta lentamente, in modo da consentire un agevole ascolto; se il
    messaggio pubblicitario è effettuato attraverso un documento scritto, l’avvertenza dovrà
    essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati.

34

  1. Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o
    che, comunque, vi faccia riferimento, indica le fonti.
    CAPO II

Realizzazione dei prodotti assicurativi

Art. 33

(Semplificazione dei contratti)

  1. L’impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in
    linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire
    all’assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.
  2. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi
    precontrattuali.

Art. 34

(Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)

  1. Quando il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o
    più intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e
    3, del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i
    soggetti che realizzano il prodotto:
    a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto
    commercializzato;
    b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti
    previsti dal presente regolamento;
    c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che
    realizzano il prodotto.

Art. 35

(Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione)

  1. L’impresa elabora, attua e mantiene efficaci presìdi organizzativi e amministrativi in
    materia di conflitti di interesse.
  2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa evita di effettuare
    operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
    derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che
    incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.
  3. Qualora i presìdi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a evitare, con
    ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l’impresa:

35

a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel
proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del
conflitto, affinché il contraente possa assumere una decisione informata;
b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

  1. L’impresa, in ogni caso, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei prodotti:
    a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse
    del contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla
    dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e ottenere il miglior risultato
    possibile in relazione alle richieste e le esigenze assicurative;
    c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza
    non necessaria alla realizzazione delle richieste ed esigenze assicurative;
    d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di
    altri;
    e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla rete di cui si avvale che
    sono contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformità a
    quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5, del Codice.
  2. L’impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
    confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni
    separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di
    riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi
    dalla percezione di utilità a essi spettanti. In particolare, l’impresa assicura che il
    contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti
    dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi
    con soggetti terzi.
  3. L’impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi
    anche quando affida specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a
    prestare servizi di gestione dei patrimoni.
    Art. 36

(Finanza etica e sostenibile)

  1. L’impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi qualificati come “etici” o
    “sostenibili”, fornisce mediante link nella home page del proprio sito internet le seguenti
    informazioni:
    a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto assicurativo è qualificato
    come “etico” o “sostenibile”;
    b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle
    caratteristiche di cui alla lettera a);
    c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto
    connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
    d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi
    generati dai contratti offerti e la relativa misura;

36

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui
alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno
dell’impresa e le relative funzioni;
f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

  1. Con l’invio dell’estratto conto annuale di cui all’articolo 25, l’impresa che offre prodotti di
    cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
    a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli
    strumenti finanziari individuati ai sensi del comma 1, lettera b);
    b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli
    strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
    c) le informazioni circa l’eventuale destinazione a iniziative di carattere sociale o
    ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.

CAPO III

Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti

Art. 37
(Contratti unit linked)

  1. L’impresa di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di
    recesso intenda tenere conto dell’andamento del valore delle quote attribuite, rimborsa il
    controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse,
    maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto delle spese sostenute per
    l’emissione del contratto e del premio per il rischio corso.
  2. All’impresa di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante
    riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le
    commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di
    OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono essere previste solo in presenza di
    un’attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.

Art. 38

(Contratti Infortuni e Malattia)

  1. Nei contratti Infortuni e Malattia l’impresa di assicurazione indica quale luogo di
    svolgimento dell’eventuale arbitrato la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina
    all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all’assicurato. Tale
    disposizione si applica anche nei casi in cui l’assicurato non sia il contraente della polizza.
  2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile,
    l’impresa non può prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove
    l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in
    corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura

37

assicurativa, l’impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia
continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile e il
premio non sia stato restituito dall’impresa.

  1. Nel caso di premorienza dell’assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi
    permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento
    medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità,
    l’impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del
    diritto all’indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la
    stabilizzazione dei postumi.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 10, del Regolamento ISVAP n.
    22 del 2008, nei contratti Malattia l’impresa non prevede la facoltà di recesso in caso di
    sinistro.

Art. 39

(Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)

  1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato
    corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l’impresa, in
    tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche
    parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo
    residuo rispetto alla scadenza originaria.
  2. La parte di premio di cui al comma 1 è calcolata:
    a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
    della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
    b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
    della copertura.
  3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del
    rimborso.
  4. L’impresa può trattenere dall’importo di cui al comma 1 le spese amministrative
    effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a
    condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di
    adesione alla copertura assicurativa.
  5. Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal distributore non devono essere
    tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere
    ingiustificato in caso di rimborso.
  6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’impresa, su richiesta del
    debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a
    favore del nuovo beneficiario designato.

38

  1. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel
    modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l’impresa indica
    l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal
    debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.

Art. 40

(Variazione del tasso di interesse garantito)

  1. La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai prodotti di investimento
    assicurativi è disciplinata sulla base di meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto
    e nel rispetto dell’articolo 33 del Codice.
  2. L’impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta giorni, la variazione del
    tasso, precisando che la variazione si applica esclusivamente ai premi con scadenza
    successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

CAPO IV

Gestione telematica dei rapporti assicurativi

Art. 41
(Sito internet)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il sito
    dell’impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella home page, ovvero in
    un’apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile,
    la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:
    a) la denominazione sociale, la sede legale e l’eventuale sede secondaria dell’impresa;
    b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni
    di cui alla lettera a), anche l’indicazione della sede in Italia;
    c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita
    assistenza ai contraenti, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica
    certificata;
    d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
    e) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione o nell’elenco annesso
    tenuto dall’IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e
    l’indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell’autorizzazione;
    f) la soggezione alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità dello Stato membro di origine,
    indicando il sito internet dell’Autorità;
    g) i recapiti per la presentazione di reclami e l’indicazione della facoltà per il contraente
    di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
    previsti dalla normativa vigente;
    h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per
    l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
    veicoli a motore e dei natanti, l’indicazione del rappresentante per la gestione dei
    sinistri di cui all’articolo 25 del Codice;

39

i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
l) l’informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo
quanto previsto dal presente regolamento.

  1. L’impresa consente l’acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul
    sito ai sensi del presente regolamento.
    Art. 42
    (Aree riservate)
  2. L’impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti
    assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate.
  3. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare
    almeno le seguenti operazioni:
    a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
    b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
    c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
    d) la richiesta di riscatto;
    e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa
    riattivazione.
  4. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere,
    permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:
    a) le coperture assicurative in essere;
    b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
    c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
    d) per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi, anche il valore di riscatto
    della polizza;
    e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla
    base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
    f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche
    l’attestazione sullo stato del rischio;
    g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
    esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all’articolo 11, comma
    4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del Regolamento (UE)
    2016/679 del 27 aprile 2016;
    h) l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
  5. Su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all’articolo 4, l’impresa può
    adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione
    nell’area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell’area sono acquisibili su
    supporto durevole.
  6. L’informativa di cui al comma 3 comprende l’indicazione dei massimali, del valore del
    bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro

40

elemento utile a fornire al contraente o all’aderente un’informativa completa e
personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

  1. L’impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica
    coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica
    chiaramente la data di aggiornamento.
  2. L’impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni
    contenute nelle aree riservate mediante l’uso di un linguaggio semplice e facilmente
    comprensibile.
  3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, le imprese di assicurazione
    comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che
    predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei
    rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente Capo.
  4. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera
    prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento
    l’informativa relativa alla predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi
    informatici che consentono le attività di cui al presente articolo.

Art. 43

(Accesso alle aree riservate)

  1. L’impresa consente l’accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio
    sito internet.
  2. In aggiunta alla modalità di cui il comma 1, l’impresa può consentire l’accesso nelle aree
    riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi
    di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto.
  3. Nella predisposizione delle modalità di accesso di cui ai commi 1 e 2, l’impresa adotta
    idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati
    e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il
    livello di sicurezza è proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione del
    contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all’articolo 42.
  4. L’impresa garantisce la gratuità e la natura continuativa del servizio e la fruibilità della
    connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al
    comma 2 le modalità di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli
    utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell’area.
  5. L’impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione
    che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all’inserimento e ne
    garantisce la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i
    contenuti dell’area riservata.

41
Art. 44

(Attivazione dell’area riservata)

  1. Il contraente e l’aderente hanno diritto di richiedere in ogni momento all’impresa le
    credenziali di accesso all’area riservata nei limiti previsti dal presente regolamento.
  2. L’impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata,
    specificandone le modalità, mediante la pubblicazione di un’apposita informativa nella
    home page del proprio sito internet.

Art. 45
(Rischi particolari)

  1. L’impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a:
    a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
    b) grandi rischi;
    c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai
    relativi contratti integrativi;
    d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
    e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l’importo dei premi complessivamente
    dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia
    superiore a cento euro;
    f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati “per conto di chi spetta” ai sensi
    dell’articolo 1891 c.c.
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e
    collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

Art. 46

(Gestione digitale delle informazioni contrattuali)

  1. L’impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti
    sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle
    disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice.
  2. In particolare l’impresa gestisce i dati di cui all’articolo 11, comma 4, lettere a) e c), in
    modo da agevolare l’individuazione del beneficiario o del referente terzo in caso di
    decesso dell’assicurato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
(Disposizioni transitorie)

42

  1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento:
    a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1,
    20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36, comma 1, 38 e 46;
    b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8,30, commi 7 e 8, e 34, comma
    2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
  2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le adesioni sottoscritte
    antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali stipulati dal 1°
    settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto
    legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
    garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del
    diritto di riscatto, garantiti dalla legge, l’impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un’unica
    soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle seguenti disposizioni. Qualora
    la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della
    prima annualità di premio, l’impresa è tenuta a incrementare gli importi del capitale
    maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al
    trasferimento e al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione
    degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni
    complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate.
    Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime
    annualità mediante l’imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in
    misura costante sui premi complessivi.
  4. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa di cui all’articolo 42
    relativa alle condizioni contrattuali può essere fornita anche mediante una
    rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la
    pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.
  5. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa relativa alle aree riservate
    di cui all’articolo 42 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in
    adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da
    disposizioni contrattuali.
  6. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 24, relativamente ai contratti index linked
    emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11
    giugno 2009, l’impresa pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione
    nazionale e nel proprio sito internet:
    a) il valore dell’indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,…)
    che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index
    linked, con la relativa data di valorizzazione;
    b) la denominazione e il rating aggiornato dell’emittente ovvero la denominazione e il
    rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l’indicazione
    dell’agenzia di rating che lo ha attribuito.

43

  1. Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del
    Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, l’impresa indica il valore degli indici di
    riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della
    determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono
    direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, il relativo valore alla data
    di riferimento dell’estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi
    successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009,
    l’impresa indica il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato
    nozionale di euro cento alla data di riferimento dell’estratto conto.
  2. I documenti precontrattuali disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, consegnati
    contestualmente al preventivo personalizzato di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP
    n. 23 del 9 maggio 2008 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, restano
    validi anche se il relativo contratto di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti è sottoscritto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48
(Abrogazioni)

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3, a partire dal 1° gennaio
    2019, sono abrogati:
    a) il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
    b) la Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35
    e 36;
    c) l’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Art. 49

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
    Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al
    Titolo III, Capo IV, entro il 1° maggio 2020.
  3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 19 entro il 1° maggio 2019.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente Salvatore Rossi

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018

applicabile dall’1.10.2018

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INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Definizioni e classificazioni generali
art. 1 Definizioni
art. 2 Classificazione per ramo
Capo II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
art. 3 Finalità della vigilanza
art. 3-bis Principi generali della vigilanza
art. 4 Ministro dello sviluppo economico
art. 5 Autorità di vigilanza
art. 6 Destinatari della vigilanza
art. 7 Reclami
art. 8 Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF
art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
art. 9-bis Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
Capo III Segreto d’ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti
art. 10 Segreto d’ufficio
art. 10-bis Utilizzo delle informazioni riservate
art. 10-ter Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
Capo III-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
art. 10-quater Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
art. 10-quinquies Procedura di segnalazione di violazioni
TITOLO II – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 11 Attività assicurativa
art. 12 Operazioni vietate
Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
art. 13 Autorizzazione
art. 14 Requisiti e procedura
art. 14-bis Programma di attività
art. 15 Estensione ad altri rami
art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
art. 22 Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
art. 23 Attività in regime di stabilimento
art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri

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art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 28 Attività in regime di stabilimento
art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
Sezione I Responsabilità del consiglio di amministrazione
Art. 29-bis Responsabilità del consiglio di amministrazione
Sezione II Sistema di governo societario
art. 30 Sistema di governo societario dell’impresa
art. 30-bis Sistema di gestione dei rischi
art. 30-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità
art. 30-quater Sistema di controllo interno
art. 30-quinquies Funzione di revisione interna
art. 30-sexies Funzione attuariale
art. 30-septies Esternalizzazione
art. 30-octies Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza
art. 30-novies Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
art. 30-decies Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione
e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti

art. 31 (abrogato)
art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
art. 34 (abrogato)
art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
art. 35-bis Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
art. 35-ter Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e
natanti
Capo I-bis Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza

sulla solvibilità

Art. 35-quater Valutazione degli attivi e delle passività
Capo II Calcolo delle riserve tecniche
art. 36 (abrogato)
art. 36-bis Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
art. 36-ter Calcolo delle riserve tecniche
art. 36-quater Estrapolazione delle pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio
art. 36-quinquies Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
art. 36-sexies Calcolo dell’aggiustamento di congruità
art. 36-septies Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse

privi di rischio
art. 36-octies Informazioni tecniche
art. 36-novies Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
art. 36-decies Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di

assicurazione e di riassicurazione

art. 36-undecies Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
art. 36-duodecies Qualità dei dati
art. 36-terdecies Adeguatezza delle riserve tecniche

4

art. 37 (abrogato)
art. 37-bis Riserve tecniche del lavoro indiretto
Capo II-bis Principi generali in materia di investimenti
art. 37-ter Principio della persona prudente
Capo III Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 38 Copertura delle riserve tecniche
art. 39 (abrogato)
art. 40 (abrogato)
art. 41 Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del

risparmio

art. 42 Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 42-bis Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
art. 42-ter (abrogato)
art. 43 Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Capo IV Fondi propri
art. 44 (abrogato)
art. 44-bis (abrogato)
Sezione I Determinazione dei fondi propri
art. 44-ter Fondi propri
art. 44-quater Fondi propri di base
art. 44-quinquies Fondi propri accessori
art. 44-sexies Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
Sezione II Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri
art. 44-septies Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
art. 44-octies Classificazione in livelli
art. 44-novies Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
art. 44-decies Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
art. 45 (abrogato)
Capo IV-bis Requisiti patrimoniali di solvibilità
Sezione I Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
art. 45-bis Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-quater Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
Sezione II Formula standard
art. 45-quinquies Struttura della formula standard
art. 45-sexies Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-septies Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-octies Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
art. 45-novies Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
art. 45-decies Requisito patrimoniale per il rischio operativo
art. 45-undecies Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte
differite
art. 45-duodecies Semplificazioni della formula standard
art. 45-terdecies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
art. 46 (abrogato)

5

Sezione III Modelli interni completi o parziali
art. 46-bis Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
art. 46-ter Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
art. 46-quater Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
art. 46-quinques Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
art. 46-sexies Ritorno alla formula standard
art. 46-septies Non conformità del modello interno
art. 46-octies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
art. 46-novies Prova dell’utilizzo
art. 46-decies Standard di qualità statistica
art. 46-undecies Standard di calibrazione
art. 46-duodecies Attribuzione di utili e di perdite
art. 46-terdecies Standard di convalida
art. 46-quaterdecies Standard di documentazione
art. 46-quinquiesdecies Modelli e dati esterni
art. 47 (abrogato)
Sezione IV Requisito patrimoniale minimo
art. 47-bis Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
art. 47-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
Capo IV-ter Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 47-quater Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
art. 47-quinques Processo di controllo prudenziale
art. 47-sexies Maggiorazione del capitale
art. 47-septies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
art. 47-octies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
art. 47-novies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
art. 47-decies Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
art. 47-undecies Informativa all’AEAP
Capo V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 48 Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 48-bis Bilancio, registri e scritture contabili
art. 49 Riserve tecniche
art. 50 Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri

TITOLO IV – IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Capo I Disposizioni generali
art. 51-bis Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
Capo II Imprese di assicurazione locali
art. 51-ter Nozione di impresa di assicurazione locale
art. 51-quater Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
Capo III Particolari mutue assicuratrici
art. 52 Particolari mutue assicuratrici
art. 53 Attività esercitabili
art. 54 (abrogato)
art. 55 Autorizzazione

6

art. 56 Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

TITOLO V – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 57 Attività di riassicurazione
art. 57-bis Società veicolo
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 58 Autorizzazione
art. 59 Requisiti e procedura
art. 59-bis Estensione ad altri rami
art. 59-ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 59-quater Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 59-quinquies Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato

terzo

art. 60 Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
art. 60-bis Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi

TITOLO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 62 Esercizio dell’attività di riassicurazione
art. 63 Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
art. 63-bis Valutazione delle attività e passività
art. 64 Riserve tecniche
art. 64-bis Principi in materia di investimenti
art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 65-bis Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
art. 66 (abrogato)
art. 66-bis Fondi propri
art. 66-ter (abrogato)
art. 66-quater Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
art. 66-quinquies (abrogato)
art. 66-sexies Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 66-sexies.1 Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 66-septies Riassicurazione finite
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 67 Attività in regime di stabilimento

TITOLO VII – ASSETTI PROPRIETARI

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Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 68 Autorizzazioni
art. 69 Obblighi di comunicazione
art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
art. 71 Richiesta di informazioni
art. 72 Nozione di controllo
art. 73 Partecipazioni indirette
art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione art. 75

Protocolli di autonomia

Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che

svolgono funzioni fondamentali
art. 77 Requisiti dei partecipanti
art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
Capo III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 80 (abrogato)
art. 81 Vigilanza prudenziale
Capo IV (abrogato)
art. 82 (abrogato)
art. 83 (abrogato)
art. 84 (abrogato)
art. 85 (abrogato)
art. 86 (abrogato)
art. 87 (abrogato)
art. 87-bis (abrogato)

TITOLO VIII – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I Disposizioni generali sul bilancio
art. 88 Disposizioni applicabili
art. 89 Disposizioni particolari
art. 90 Schemi
Capo II Bilancio di esercizio
art. 91 Principi di redazione
art. 92 Esercizio sociale e termine per l’approvazione
art. 93 Deposito e pubblicazione
art. 94 Relazione sulla gestione
Capo III Bilancio consolidato
art. 95 Imprese obbligate
art. 96 Direzione unitaria
art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione

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art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza art. 99 Data
di riferimento
art. 100 Relazione sulla gestione
Capo IV Libri e registri obbligatori
art. 101 Libri e registri obbligatori
Capo V Revisione legale dei conti
art. 102 Revisione legale del bilancio
art. 103 (abrogato)
art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
art. 105 (abrogato)

TITOLO IX – ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 106 Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
art. 107 Ambito di applicazione
art. 107-bis Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
Capo II Disposizioni generali in materia di distribuzione
art. 108 Attività di distribuzione
art. 108-bis Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e

riassicurativi

art. 109 Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
art. 109-bis Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio
art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari

e dei dipendenti delle imprese
art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
art. 113 Cancellazione
art. 114 Reiscrizione
art. 114-bis Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al
rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112

art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Sezione I Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica
art. 116 Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
art. 116-bis Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 116-ter Attività in regine di stabilimento in un altro Stato membro
Sezione II Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro
art. 116-quater Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica
art. 116-quinquies Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Sezione llI Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell’esercizio della

Vigilanza

art. 116-sexies Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro

ospitante

9

Sezione IV Violazioni in caso di esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di

servizi o di stabilimento

art. 116-septies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
art. 116-octies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
art. 116-novies Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento

da parte di intermediari italiani

art. 116-decies Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
art. 116-undecies Pubblicazione delle norme di interesse generale
Capo III Regole di comportamento
art. 117 Separazione patrimoniale
art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
art. 119-bis Regole di comportamento e conflitti di interesse
art. 119-ter Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
art. 120 Informazione precontrattuale
art. 120-bis Trasparenza sulle remunerazioni
art. 120-ter Trasparenza sui conflitti di interesse
art. 120-quater Modalità dell’informazione
art. 120-quinquies Vendita abbinata
art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
Capo III-bis Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti

assicurativi non realizzati in proprio

art. 121-bis Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
art. 121-ter Disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto
Capo lll-ter Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento

assicurativi

art. 121-quater Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
art. 121-quinquies Conflitti di interesse
art. 121-sexies Informativa al contraente e incentivi
art. 121-septies Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e

comunicazione ai clienti
Art. 121-octies Protocollo di intesa
TITOLO X – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I Obbligo di assicurazione
art. 122 Veicoli a motore
art. 123 Natanti
art. 124 Gare e competizioni sportive
art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
art. 126 Ufficio centrale italiano
art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
art. 128 Massimali di garanzia
art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione
Capo II Esercizio dell’assicurazione
art. 130 Imprese autorizzate
art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
art. 132 Obbligo a contrarre
art. 132-bis Obblighi informativi degli intermediari
art. 132-ter Sconti obbligatori

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art. 133 Formule tariffarie
art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
art. 135 Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
art. 136 Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
Capo III Risarcimento del danno
art. 137 Danno patrimoniale
art. 138 Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
art. 139 Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
art. 142 Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
art. 142-bis Informazioni sulla copertura assicurativa
art. 142-ter Utenti della strada non motorizzati
Capo IV Procedure liquidative
art. 143 Denuncia di sinistro
art. 144 Azione diretta del danneggiato
art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento
art. 145-bis Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e degli altri dispositivi elettronici
art. 146 Diritto di accesso agli atti
art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
art. 148 Procedura di risarcimento
art. 149 Procedura di risarcimento diretto
art.149-bis Trasparenza della procedura di risarcimento
art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto
art. 150 bis Certificato di chiusa inchiesta
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
art. 151 Procedura
art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
art. 154 Centro di informazione italiano
art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
Capo VI Disciplina dell’attività peritale
art. 156 Attività peritale
art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
art. 158 Requisiti per l’iscrizione
art. 159 Cancellazione dal ruolo
art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I Coassicurazione comunitaria
art. 161 Coassicurazione comunitaria
art. 162 Determinazione dell’oggetto della delega
art. 162-bis Riserve tecniche
art. 162-ter Dati statistici
Capo II Assicurazione di tutela legale

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art. 163 Requisiti particolari
art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri

TITOLO XII – NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
art. 166 Criteri di redazione
art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti
art. 170 Divieto di abbinamento
art. 170-bis Durata del contratto
art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
art. 172 Diritto di recesso
Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
art. 173 Assicurazione di tutela legale
art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
art. 175 Assicurazione di assistenza
Capo IV Assicurazione sulla vita
art. 176 Revocabilità della proposta
art. 177 Diritto di recesso
art. 178 Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
Capo V Capitalizzazione
art. 179 Nozione
Capo VI Legge applicabile
art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
art. 181 Contratti di assicurazioni sulla vita

TITOLO XIII – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
Capo I Disposizioni generali
art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
art. 183 Regole di comportamento
art. 184 Misure cautelari ed interdittive
Capo II Obblighi di informazione

12

art. 185 Documentazione informativa
art. 185-bis Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
art. 185-ter Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
art. 186 Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo
art. 187 Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo
TITOLO XIV – VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I Disposizioni generali
art. 187-bis Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
Capo II bis Controversie
art. 187 -ter Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
art. 188 Poteri di intervento
art. 189 Poteri di indagine
art. 190 Obblighi di informativa
art. 190-bis Informazioni statistiche
art. 191 Potere regolamentare
Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione
art. 192 Imprese di assicurazione italiane
art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 195 Imprese di riassicurazione italiane
art. 195-bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
art. 195-ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi
art. 196 Modificazioni statutarie
art. 197 Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione

art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Capo IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni

alla Commissione europea e all’AEAP

Sezione I Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e
sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
art. 203-bis Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di

riassicurazione

art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
art. 205-bis Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio

della Repubblica

art. 205-ter Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli
intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

13

Sezione II Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sul gruppo
art. 206 (abrogato)
art. 206-bis Collegio delle autorità di vigilanza
art. 206-ter Accordi di coordinamento
art. 207 (abrogato)
art. 207-bis Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
art. 207-ter Consultazione tra le autorità di vigilanza
art. 207-quater Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
art. 207-quinques Segreto professionale e riservatezza
art. 207-sexies Autorità di vigilanza sul gruppo
art. 207-septies Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
art. 207-octies Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
Sezione III Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP
art. 208 Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri

Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

art. 208-bis Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa

di assicurazione

art. 208-ter Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
art. 209 Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

TITOLO XV – VIGILANZA SUL GRUPPO
Capo I Vigilanza sul gruppo
art. 210 Vigilanza sul gruppo
art. 210-bis Altre disposizioni applicabili
art. 210-ter Albo delle società capogruppo
art. 210-quater Esclusione dall’aera di vigilanza sul gruppo
art. 211 (abrogato)
Capo II Poteri dell’IVASS
art. 212 (abrogato)
art. 212-bis Poteri dell’IVASS
art. 213 Vigilanza informativa
art. 214 Vigilanza ispettiva
art. 214-bis Potere di indirizzo
art. 214-ter Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo
art. 215 (abrogato)
art. 215-bis Sistema di governo societario di gruppo
art. 215-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
art. 215-quater Vigilanza sulla concentrazione di rischi
art. 215-quinquies Operazioni infragruppo
art. 216 Comunicazione delle operazioni infragruppo
art. 216-bis Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
art. 216-ter Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
art. 216-quater Frequenza del calcolo
art. 216-quinquies Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-sexies Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
art. 216-septies Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-octies Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo

14
art. 216-novies Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
art. 216-decies Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
Capo IV Gestione centralizzata del rischio
art. 217 (abrogato)
art. 217-bis Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
art. 217-ter Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
art. 217-quater Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 217-quinquies Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del

Requisito Patrimoniale Minimo

art. 217-sexies Gestione centralizzata del rischio: fini delle deroghe per l’impresa controllata
art. 217-septies Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una
società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista

art. 218 (abrogato)
art. 219 (abrogato)
art. 220 (abrogato)

Capo IV-bis Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-bis Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-ter Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro

Capo IV-ter Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quater Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quinquies Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
art. 220-sexies Verifica dell’equivalenza: livelli
art. 220-septies Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
art. 220-octies Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
Capo IV-quater Misure correttive
art. 220-novies Misure correttive sul gruppo
TITOLO XVI – MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I Misure di salvaguardia
art. 220-decies Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
art. 222 Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 222-bis Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
art. 222-ter Limitazione alla distribuzione di elementi dei fondi propri
art. 223 (abrogato)
art. 223-bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione

art. 223-ter Piano di risanamento e piano di finanziamento
art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
art. 226-bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
art. 227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
art. 228 (abrogato)

15

Capo II Misure di risanamento
art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
art. 231 Amministrazione straordinaria
art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
art. 235 Adempimenti iniziali
art. 236 Adempimenti finali
art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Capo III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
Capo IV Liquidazione coatta amministrativa
art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
art. 246 Organi della procedura
art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
art. 251 Adempimenti iniziali
art. 252 Accertamento del passivo
art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
art. 255 Appello
art. 256 Insinuazioni tardive
art. 257 Liquidazione dell’attivo
art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
art. 260 Ripartizione dell’attivo
art. 261 Adempimenti finali
art. 262 Concordato
art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione

adottate da altri Stati membri

art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

16

art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
art. 275 Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
art. 276 Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
art. 282 Gruppi e società non iscritte all’albo

TITOLO XVII – SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti
art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 287 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
art. 290 Prescrizione dell’azione
art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 296 Organismo di indennizzo italiano
art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
art. 302 Ambito di intervento
art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
art. 304 Diritto di regresso e di surroga

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TITOLO XVIII – SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I Abusivismo e impedimento all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 305 Attività abusivamente esercitata
art. 306 Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
art. 308-bis Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di

vigilanza

Capo II Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la

distribuzione assicurativa

art. 309 (abrogato)
art. 310 Sanzioni amministrative pecuniarie
art. 310-bis Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre
art. 310-ter Scatole nere e altri dispositivi elettronici
art. 310-quater Obblighi di comunicazione alle banche dati
art. 310-quinquies Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi
art. 311 Assetti proprietari
art. 311-bis Principio della rilevanza della violazione
art. 311-ter Ordine di porre termine alle violazioni
art. 311-quater Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
311-quinquies Criteri per la determinazione delle sanzioni
311-sexies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
311-septies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e sponenti aziendali

o al personale
art. 312 (abrogato)
Capo III (abrogato)
art. 313 (abrogato)
art. 314 (abrogato)
art. 315 (abrogato)
art. 316 (abrogato)
art. 317 (abrogato)
Capo IV (abrogato)
art. 318 (abrogato)
art. 319 (abrogato)
art. 320 (abrogato)
Capo V Doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza
art. 321 Doveri degli organi di controllo
art. 322 Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
art. 323 (abrogato)
Capo VI Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti

la distribuzione assicurativa

art. 324 Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi

i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari

art. 324-bis Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di

investimento assicurativo distribuiti da imprese
324-ter Principio della rilevanza della violazione
324-quater Ordine di porre termine alle violazioni

18

324-quinquies Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
324-sexies Criteri per la determinazione delle sanzioni
324-septies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle

società di intermediazione assicurativa o riassicurativa

324-octies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari
e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa
o riassicurativa

324-novies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli
esponenti aziendali e del personale

Capo VII Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
art. 325-bis Nozione di fatturato
art. 325-ter Pubblicazione delle sanzioni
art. 325-quater Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla

distribuzione assicurativa

art. 326 (abrogato)
art. 327 (abrogato)
art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Capo VIII Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi
art. 329 Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
art. 330 Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti
art. 331-bis Disposizioni di attuazione

TITOLO XIX – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I Disposizioni tributarie
art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Capo II Contributi di vigilanza e di gestione
art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
art. 337 Periti assicurativi
Capo III Disposizioni transitorie
art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
art. 339 (abrogato)
art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
art. 341 Imprese in liquidazione coatta
art. 342 Partecipazioni già autorizzate
art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
Capo III-bis Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore del regime solvibilità II
Sezione I Regime di applicazione immediata

19

art. 344-bis Regime di applicazione immediata
Sezione II Misure transitorie
art. 344-ter Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
art. 344-quater Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
art. 344-quinquies Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
art. 344-sexies Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 344-septies Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
art. 344-octies Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
art. 344-novies Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
art. 344-decies Misura transitoria sulle riserve tecniche
art. 344-undecies Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle

riserve tecniche

art. 344-duodecies Comunicazione di informazioni all’AEAP
art. 344-terdecies Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 344-quaterdecies Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale
Capo IV Disposizioni finali
art. 345 Istituzioni e enti esclusi
art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
art. 347 Potestà legislativa delle Regioni
art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
Capo V Abrogazioni
art. 354 Norme espressamente abrogate
art. 355 Entrata in vigore

[20]
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private1
.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza
dell’ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29
luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
assicurazioni private, così come modificato dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004,
n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di
dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto
Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, dal Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge 26 febbraio
2010, n. 25, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dal Decreto
legislativo 30 luglio 2012, n. 130, dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, dal Decreto legislativo 12 maggio 2015,
n.74 e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[21]

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale
delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell’albo nazionale
degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’albo dei
mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni
private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli
a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto
1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in
imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione della direttiva
84/641/CEE, della direttiva 87/343/CEE e della direttiva 87/344/CEE in materia di assicurazioni
di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27
della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE,
concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale
dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall’incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

[22]

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa dello sviluppo
economico nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in
materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva
90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che
modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma
degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa
alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e
della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall’articolo
5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del
16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare

[23]

sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto
all’IVASS in tutti i poteri, funzioni e competenze2
.

Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio
2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

  1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
    2 Visto inserito dall’articolo 3, comma 1, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

[24]

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di
assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione, anche di uno Stato terzo 3
;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di
prestazione di servizi: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio
di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se
persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il
rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l’attività che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello
stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) SEVIF: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) AEAP o EIOPA4

: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e

professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ABE o EBA5

: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) AESFEM o ESMA6

: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con

regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto
dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del
regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n.
1092/2010;
6) Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati
membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/20107
;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l’autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell’art. 207-sexies8
;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
3
Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
4
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
5
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
6
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
7
Lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 1, Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
8
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[25]

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la
cooperazione, il coordinamento e l’agevolazione del processo decisionale nell’ambito della
vigilanza del gruppo9
;

l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri
benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non
finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa10;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione11;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto
un’autorizzazione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata
riconosciuta in base all’articolo 25 dello stesso Regolamento12;
m-ter) consulenza: l’attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un
cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti
di assicurazione13;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2,
commi 1 e 3, nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione
dell’impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione14;
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco
esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione15;
n-ter) “ECAI” o “agenzia esterna di valutazione del merito di credito”: un’agenzia di rating
creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall’applicazione di tale regolamento16;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività,

9
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
10 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
11 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
12 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
13 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
14 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
15 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
16 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[26]

derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato
più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati17;
n-quinquies) esternalizzazione: l’accordo concluso tra un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un
servizio o un’attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa18;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da
un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario
comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la
revisione interna e la funzione attuariale19;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma
3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto
riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri
seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa
facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si
riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre
entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una
partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96; ovvero
2) basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili
tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a
condizione che:
17 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
18 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
19 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[27]

2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato,
un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese
che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo; laddove l’impresa che
esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa controllante o partecipante
e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate20;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la
società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all’articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un’impresa di assicurazione controllata da un’impresa
finanziaria, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure
controllata da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di assicurazione captive21;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione –
centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di
cui all’articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e
valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di
assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis22;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un’impresa
di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-bis, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia
20 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera m), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
21 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
22 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Si v. il Regolamento ISVAP n. 18 del
12 marzo 2008, in particolare articolo 4.

[28]

un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica23;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un’impresa di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.14224;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da
una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un’impresa di riassicurazione controllata da
un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un
gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive25;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa26;
cc-quater) impresa finanziaria: un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all’articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/201327;
2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione
assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;

4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-
bis)28;

cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di
distribuzione assicurativa29;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga
a titolo oneroso l’attività di distribuzione riassicurativa30;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica,
diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109, che avvii o svolga a

23 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
24 Lettera inserita dall’articolo 3, comma 2, lettera e), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
25 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera o), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
26 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
27 Numero sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera p), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
28 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 3, comma 2, lettere f), g) e h), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
29 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
30 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[29]

titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti
condizioni31:
1) l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi,
complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno
che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della
sua attività professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a
cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
13532;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all’interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) (abrogata)33;
hh) (abrogata)34;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte
III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti
all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una
data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione
al rischio sottostante a tale distribuzione35;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione si affida, direttamente od indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello
stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di
pagamento36;
mm) organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 296;

31 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
32 Lettera sostituita dall’articolo 3, comma 2, lettera i), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
33 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera q), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera gg) recitava:
“margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli
elementi immateriali”
34 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera r), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera hh) recitava:
“margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente,
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta”.
35 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera s), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
36 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[30]

mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per
cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente
l’esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società37;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento
dei diritti di voto o del capitale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la
partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa38;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) (abrogata)39
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione
italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa
stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato40;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19
luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle
attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/201441. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto
in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario
del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il
prodotto pensionistico;

37 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
38 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
39 Lettera abrogata dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 21. La lettera oo)
recitava: “partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni
individuate dall’ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società”.
40 Il periodo “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano
facenti parte del portafoglio estero” è stato soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56.
41 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[31]

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all’intermediazione, per
succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in
modo permanente per conto dell’intermediario stesso42;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita
massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un
significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per
un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel
tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto43;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori
nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di
rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di
mercato44;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia
in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al
momento della relativa scadenza45;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei
pezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari46;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di
costituzione delle riserve tecniche47;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni48;

42 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per
conto dell’intermediario stesso”, sono inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
68.
43 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
44 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
45 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
46 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
47 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
48 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[32]

vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all’estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la
risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, anche
per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-.bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell’articolo
72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di
assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori
sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo49;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che50:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui
sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all’accordo di
estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci,
dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio
firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede
della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell’obbligazione o in
cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento
dal quale l’impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano
coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

49 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
50 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[33]

2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l’assicurazione riguardi veicoli di
ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea51;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi
non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione52;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo53;
ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell’impresa di assicurazione che
assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione54; con riferimento
all’intermediazione, se l’intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si
intende lo Stato dì residenza dell’intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato
membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il
luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale55;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi56; con
riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine,
in cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi57;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo
Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque
la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza

51 Numero modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
52 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
53 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
54 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
55 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
56 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera z), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
57 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[34]

dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di
riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’IVASS, con regolamento, può
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami58, al fine di evitare situazioni di ostacolo
all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e
simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a
distanza di contratti assicurativi e riassicurativi59;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo60;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni
di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione professionale che è costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.

Art. 2
(Classificazione per ramo)

  1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
    I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
    II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
    III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
    valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a
    indici o ad altri valori di riferimento;

58 Al momento la materia è regolata dal Provvedimento ISVAP n. 1617 G. del 21 luglio 2000.
59 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
60 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[35]

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

  1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
    III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare
    anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può
    garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l’incapacità al lavoro
    professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia.
    L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
    comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di
    premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
    complementari.
  2. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
  3. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
    indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
  4. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
  5. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
    automotori; veicoli terrestri non automotori;
  6. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
  7. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
  8. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli
    lacustri; veicoli marittimi;
  9. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
    trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
  10. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami
    3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla
    tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
  11. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
    7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
    quelli compresi al n. 8;
  12. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli
    terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
  13. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei
    (compresa la responsabilità del vettore);
  14. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso
    di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
  15. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri
    10, 11 e 12;
  16. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate;
    credito ipotecario; credito agricolo;
  17. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
  18. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate
    (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
    impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette

[36]

diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;

  1. Tutela legale: tutela legale;
  2. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
  3. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
    a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
    b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
    c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
    trasporti»;
    d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni
    aeronautiche»;
    e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
    f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;
    g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
    h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
  4. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
    appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro
    ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
    a) sono connessi con il rischio principale;
    b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
    c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami
    14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,
    fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
    possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale
    riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal
    domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di
    navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
  5. L’IVASS adotta, con regolamento61, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi
    all’interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell’autorizzazione nel territorio
    comunitario.

Capo II

VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 3
(Finalità della vigilanza)

  1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto
    alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle
    imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna
    secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
    61 Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009.

[37]

Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei
mercati finanziari62
.

Art. 3-bis

(Principi generali della vigilanza)

  1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica
    continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e
    dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di
    riassicurazione.
  2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna
    combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.
  3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione.
  4. L’IVASS, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di
    vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell’Unione europea.
  5. Ai fini del comma 4 l’IVASS partecipa alle attività dell’AEAP e si conforma ai suoi
    orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non
    conformarsi63
    .

Art. 4

(Ministro dello sviluppo economico)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice
    nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5
(Autorità di vigilanza)

  1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri
    di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni
    del presente codice.

62 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore
assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema
assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla
protezione dei consumatori”.
63 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[38]

1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle
attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di
vigilanza in ambito europeo64
.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’IVASS, nell’espletamento delle sue
funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei
sistemi finanziari dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto
delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l’IVASS tiene conto dei
potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi65
.

  1. L’IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o
    per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine
    rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
  2. L’IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del
    consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini
    statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica
    assicurativa.
  3. (abrogato)
    66
  4. L’ordinamento dell’IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
    modificazioni e dall’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nel rispetto dei principi di autonomia
    organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell’esercizio imparziale ed efficace delle
    funzioni di vigilanza sul settore assicurativo67
    .

5-bis. L’IVASS, nell’ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi
di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12268
.

Art. 6
(Destinatari della vigilanza)

  1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
    a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
    Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma,
    ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di
    64 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
    65 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente
    sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    66 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130. Il comma 4 recitava:
    “L’ISVAP promuove forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace
    ed omogenea la vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento
    comunitario”
    67 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    68 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[39]

prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai
profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate69;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo70
.

Art. 7
(Reclami)71

  1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza
    degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento
    dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con
    regolamento72
    .

Art. 8

(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF)
73

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le
    disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione
    europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal
    presente codice74
    .

Art. 9

(Regolamenti e altri provvedimenti)

  1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
    agosto 1988, n. 400.
  2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della
    procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 575
    .

69 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
70 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
71 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei
consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste
nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto
procedimento”.
72 Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
73 Rubrica sostituita dall’articolo 5, comma 3, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
74 Comma modificato dall’articolo 5, comma 3, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
75 Comma modificato dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[40]

  1. L’IVASS stabilisce, con regolamento76, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei
    provvedimenti di competenza. L’IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi
    all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
    facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
    verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie77. Si
    applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile
    del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi
    previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i
    motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
  2. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’IVASS possono
    essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
    categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’IVASS in via generale sono rese
    pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
  3. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati
    dall’IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
    provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’IVASS nel
    suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi
    prontamente disponibili sul suo sito Internet.
  4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale
    emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo
    economico, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente
    ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

Art. 9-bis

(Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza)78

  1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di
    tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna
    periodicamente le seguenti informazioni:
    a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e
    degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento
    rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
    b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell’ambito del processo
    di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies;
    c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all’applicazione della regolamentazione
    prudenziale;
    d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
    e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall’IVASS.

76 Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e Regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016.
77 Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.
78 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[41]

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei
    metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante
    l’utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

Capo III

SEGRETO D’UFFICIO E COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ E ALTRI SOGGETTI79

Art. 10
(Segreto d’ufficio)80

  1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di
    vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
    Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
  2. I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
    l’obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell’IVASS tutte le irregolarità constatate, anche
    se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
  3. I dipendenti dell’IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono
    vincolati dal segreto d’ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione
    dell’incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell’esercizio delle loro
    funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o
    aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di
    riassicurazione81
    .
  4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l’IVASS collabori, anche mediante scambio
    di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
    (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui
    fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’IVASS al fine di
    agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto
    di ufficio82
    .
  5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo
    economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
    informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
  6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni
    ulteriore collaborazione richiesta dall’IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi
    ordinamenti.
  7. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione
    europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorità di
    vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea
    e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive
    79 Capo inserito dall’articolo 1, comma 201, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    80 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    81 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    82 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[42]

funzioni. L’IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti
dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall’IVASS provenienti da
Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a
terzi solo con il consenso dell’autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il
consenso è stato accordato83
.

7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’IVASS può
concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono
prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere84
.

  1. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di
    riservatezza, l’IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi
    rispetto all’Unione europea.
  2. L’IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri
    organi che intervengono nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o
    all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di
    informazioni avviene con le modalità di cui al comma 785
    .

Art. 10-bis

(Utilizzo delle informazioni riservate)86

  1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10,
    esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:
    a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e
    riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve
    tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema
    di governo societario;
    b) irrogazione delle sanzioni;
    c) difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso
    provvedimenti dell’IVASS.

Articolo 10-ter

(Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea)87

  1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea
    collabora anche mediante scambio di informazioni con:

83 Comma modificato dall’articolo 5, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 9, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
84 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
85 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
86 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
87 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[43]

a) le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca
centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità
monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilità del sistema finanziario;
b) all’occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di
pagamento.

  1. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all’articolo 18 del regolamento (UE)
    1094/2010, l’IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC,
    inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
    ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
    sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
    stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio
    dei suoi compiti.
  2. Le informazioni ricevute dall’IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni
    relative al segreto d’ufficio stabilite dal presente Capo.
    Capo III-bis88

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Art. 10-quater

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

  1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi,
    inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la
    segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire
    violazione delle norne disciplinanti l’attività svolta, di cui al presente codice.
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
    a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione,
    ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità
    amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
    b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre
    persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno degli stessi almeno contro ritorsioni,
    discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
    c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
  3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
    ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell’ambito
    della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto
    di lavoro.
  4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    non trova applicazione avuto riguardo all’età del segnalante, che può essere rivelata solo con il
    88 Capo inserito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[44]

suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese
di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente
articolo emanate dall’IVASS.

Art. 10-quinquies

(Procedura di segnalazione di violazioni)

  1. L’IVASS:
    a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all’articolo 10-quater, comma 1,
    riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell’Unione
    europea direttamente applicabili;
    b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
    c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente
    nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all’accesso previsto dagli
    articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

TITOLO II

ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11
(Attività assicurativa)

  1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo
    2, è riservato alle imprese di assicurazione.
  2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei
    soli rami danni e della relativa riassicurazione.
  3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni
    infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata
    per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento89
    .
  4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali
    all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative
    alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative,
    nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

89 Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008.

[45]
Art. 12
(Operazioni vietate)

  1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per
    oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che
    riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto
    il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
  2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
    esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa.

Capo II

IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 13
(Autorizzazione)

  1. L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare
    nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni
    ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma
    3.
  2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività
    rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte
    soltanto di esse.
  3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
    nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
    prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
    Stati.

Art. 14
(Requisiti e procedura)

  1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua
    assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
    rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società
    europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e
    la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/200390;
    b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
    Repubblica;

90 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[46]

c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un
importo non inferiore a:

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di
assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi
compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso
l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di
assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le
imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13,
comma 1
91;

c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis92;
c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis93;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 294;
e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti
dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo
6895;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I96;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che
svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare
in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12
dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
1-bis. L’impresa di assicurazione che intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3, è tenuta a
dimostrare, altresì, che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito
dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo
348, comma 2-ter97
.

91 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
92 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
93 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
94 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
95 Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 11, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
96 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
97 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[47]

  1. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
    non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
    e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è
    specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro
    novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti
    richiesti.
  2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti
    l’autorizzazione di cui all’articolo 13.
  3. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione
    dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione
    all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
  4. L’IVASS determina, con regolamento98, la procedura di autorizzazione, inclusi
    l’aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell’autorizzazione e le forme di pubblicità
    dell’albo99
    .
    5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione
    nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:
    a) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;
    b) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera
    prestazione di servizi100
    .

Art. 14-bis
(Programma di attività)101

  1. Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni
    supportate da idonea documentazione riguardanti:
    a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire;
    b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende
    concludere con le imprese cedenti;
    c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
    d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito
    Patrimoniale Minimo;
    e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione
    della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire
    sono classificati nel ramo 18 dell’articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l’impresa di
    assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa.
  2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
    a) le previsioni di bilancio;
    98 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo I.
    99 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera i), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    100 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    101 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 12, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[48]

b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-
bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo

di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis,
Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il
metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV
e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l’assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in
particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente
le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di
riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

Art. 15
(Estensione ad altri rami)102

  1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere
    l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente
    autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.
  2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di
    base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera
    c), per l’esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di
    essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’
    articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis. Qualora per
    l’esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di
    cui all’articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l’impresa deve altresì dimostrare di
    disporre di tale minimo assoluto.
    2-bis. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa deve altresì presentare un nuovo
    programma di attività conforme all’articolo 14-bis.
    2-ter. Fatto salvo il comma 2, l’impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l’attività
    ai rami 1 e 2, ovvero l’impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell’articolo 2, commi 1 o
    3, e che intende estendere l’attività ai rischi dell’assicurazione vita, per ottenere l’estensione
    dell’autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi
    propri di base ammissibili necessari per coprire l’importo cumulato del minimo assoluto del
    Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall’articolo 47- ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si
    impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo 348,
    comma 2-ter.

102 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 13, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[49]

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver
    ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere
    l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
  2. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad
    altri rami.
  3. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna
    l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.
  4. Il provvedimento di estensione è comunicato all’AEAP in conformità all’articolo 14, comma 5-
    bis.

Art. 16

(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

  1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà
    preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in
    particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura
    organizzativa della sede secondaria.
  3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante
    generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri
    di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
    stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
    esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo
    della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
    questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia
    munita di mandato comprendente i predetti poteri.
  4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della
    sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di
    onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell’articolo 76. La perdita dei requisiti
    comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa
    di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
    gestione effettiva della sede secondaria.

Art. 17

(Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)

  1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16,
    ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
    all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad
    una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito

[50]

Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli
45-bis e 47-ter103
.

  1. L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
    di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
    conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non
    possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 76104
    .
  2. L’IVASS informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
    ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
  3. L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto
    una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
    stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui
    tale autorità ha ricevuto dall”IVASS la comunicazione di cui all’articolo 16. L’IVASS trasmette
    prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dall’autorità di vigilanza dello
    Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle
    disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi105
    .
  4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi
    dell’articolo 16, deve informarne l’IVASS e l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
    almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS, entro sessanta giorni
    dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
    delle condizioni che hanno giustificato l’invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
    caso, provvede ad informare l’autorità competente dello Stato membro interessato. L’IVASS
    trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall’autorità di
    vigilanza dello Stato membro ospitante entro il medesimo termine106
    .

Art. 18

(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)

  1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di
    prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli
    stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende
    operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni
    indicate dall’IVASS.

Art. 19

(Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)

  1. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo
    18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di
    103 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    104 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    105 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    106 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[51]

operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite
dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata107
.

  1. L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
    di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
    conto del programma di attività presentato. In tale caso l’IVASS adotta provvedimento motivato,
    che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1108
    .
  2. L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’IVASS l’avviso
    dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
  3. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la
    procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.

Art. 20

(Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)

  1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei
    quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita
    da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una
    tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni
    dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’IVASS le tabelle di frequenza della malattia e
    gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati
    interessati. L’IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.

Art. 21

(Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)

  1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà
    preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver
    ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa preventivamente l’IVASS di
    ogni modifica della comunicazione effettuata.
  3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese
    con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26109
    .

Art. 22
(Attività in uno Stato terzo)

  1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva
    comunicazione all’IVASS.
    107 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    108 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    109 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[52]

  1. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi
    che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla
    base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’impresa che intende effettuare
    operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

CAPO III

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Art. 23

(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della
    Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è
    subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle
    informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se
    l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
    comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
    italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
    1-bis. È considerato esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del
    comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza
    permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito
    da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di
    agire in modo permanente per conto dell’impresa stessa110
    .
  2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
    comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
    tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
    atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
    avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
    una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a
    sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia
    e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
  3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’IVASS indica
    all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi
    d’interesse generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attività.
  4. L’impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel
    territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di

110 Comma inserito dall’articolo 1, comma 17, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[53]

origine la comunicazione dell’IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3111
.

  1. L’impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne
    informa l’IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS valuta
    la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
    giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l’autorità competente
    dello Stato membro interessato112
    .

Art. 24

(Attività in regime di prestazione di servizi)

  1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi
    nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato
    membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale
    Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento
    comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
    comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la
    gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
    italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  2. L’impresa di cui al comma 1 può iniziare l’attività dal momento in cui l’IVASS attesta di aver
    ricevuto la comunicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1113
    .
  3. L’impresa di cui al comma 1 comunica all’IVASS, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato
    membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l’accesso nel
    territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi114
    .
  4. (abrogato)
    115

Art. 25

(Rappresentante per la gestione dei sinistri)

  1. L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della
    Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
    rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

111 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
112 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
113 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
114 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
115 Comma soppresso dall’articolo 1, comma 18, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
recitava: “Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,
l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano,
neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa”.

[54]

Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto116
.

  1. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica117
    .
  2. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di
    rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le
    richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti
    stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
  3. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche
    dal rappresentante fiscale.
  4. Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel
    contrassegno e nel certificato.

Art. 26

(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)

  1. L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l’elenco
    delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio
    della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi118
    .

Art. 27

(Rispetto delle norme di interesse generale)

  1. L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a
    forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi
    comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative119
    .

Capo IV

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 28

(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della
    Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con
    provvedimento pubblicato nel Bollettino120
    .

116 Comma modificato dall’articolo 1, comma 19, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
117 Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
118 Comma modificato dall’articolo 1, comma 20, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
119 Comma modificato dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
120 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[55]

  1. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle
    disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione
    di servizi.
  2. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni,
    può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
    richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
  3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
    secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia
    fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni
    necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5.
    Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione
    contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
    persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la
    durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 76.
  4. L’IVASS determina, con regolamento121, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
    iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel
    territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli
    importi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la
    Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari
    ad almeno un quarto dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4122
    .
  5. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di
    estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e
    malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15123
    .
  6. L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di
    origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la
    sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in
    tale Stato una sede secondaria.

Art. 29

(Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)

  1. È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività
    nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi124
    .
  2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi
    appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
  3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
    territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in
    121 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo III.
    122 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    123 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    124 Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[56]

violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione
per la stipulazione di tali contratti.

  1. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

TITOLO III

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I

RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE125

Art. 29-bis

(Responsabilità del consiglio di amministrazione)126

  1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle
    norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.

Sezione II

SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO127

Art. 30

(Sistema di governo societario dell’impresa)128

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione
    sana e prudente dell’attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla
    portata e alla complessità delle attività dell’impresa.
  2. Il sistema di governo societario129 di cui al comma 1 comprende almeno:
    a) l’istituzione di un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e
    un’appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell’impresa;
    b) l’organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
    125 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    126 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    127 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 202, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    128 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 25, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava: “ Art. 30
    (Requisiti organizzativi dell’impresa)
  3. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione
    amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
  4. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
    correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
    coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
  5. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e
    rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.
    129 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

[57]

c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all’articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
presente Capo;
e) l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di
conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

  1. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno
    annuale.
  2. L’impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell’attività
    esercitata, inclusa l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l’impresa utilizza adeguati e
    proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.
  3. L’impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei
    rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all’esternalizzazione,
    nonché una politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai
    sensi dell’articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e
    sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che
    ad esse sia data attuazione.
  4. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di
    amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l’anno
    in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche
    necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
  5. L’IVASS detta con regolamento130 disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo
    societario di cui alla presente Sezione.

Art. 30-bis

(Sistema di gestione dei rischi)131

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i
    processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire
    e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è
    o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
  2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura
    organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa, tenendo in adeguata considerazione il
    ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa o
    altre funzioni fondamentali.
  3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono
    130 Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016, Regolamento IVASS n.34 del 7 febbraio 2017 e Regolamento n. 38
    del 3 luglio 2018.
    131 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[58]

integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema
considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

  1. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30, comma 5, comprende
    le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3. .
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies o
    l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con
    la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a
    tali aggiustamenti.
  3. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l’impresa valuta
    regolarmente:
    a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese
    all’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di
    cui all’articolo 36-quater;
    b) in caso di applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies:
    1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
    dell’aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui
    all’articolo 36-sexies, comma 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a
    carico dei fondi propri ammissibili;
    2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della
    composizione del portafoglio di attivi dedicato;
    3) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento di congruità;
    c) in caso di applicazione dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies:
    1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
    dell’aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una
    vendita forzata di attivi;
    2) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità.
  4. L’impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all’IVASS
    nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 47-quater. Qualora l’azzeramento
    dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato
    rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l’impresa presenta anche un elenco di misure
    da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in
    regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

[59]

  1. Ove venga applicato l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, la politica
    scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto
    aggiustamento.
  2. Con riferimento al rischio di investimento, l’impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-
    bis, 37-ter, 38 e 41.
  3. L’impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare
    l’attuazione del sistema di gestione dei rischi.
  4. L’impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un’ECAI di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L’impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o
    meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno
    strumento finanziario.
  5. Onde evitare un’eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l’impresa, quando
    utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità, verifica l’idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione
    del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni
    dipendenza automatica dai rating esterni.
  6. L’IVASS può fornire con il regolamento di cui all’articolo 30, comma 7 indicazioni sulle
    procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.
  7. Nel caso in cui l’impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato
    conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti
    ulteriori compiti:
    a) costruire e applicare il modello interno;
    b) testare e validare il modello interno;
    c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
    d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull’analisi
    effettuata;
    e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno,
    formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo
    sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

Art. 30-ter

(Valutazione interna del rischio e della solvibilità)132

  1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 30-bis l’impresa effettua la
    valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della
    solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa
    tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche.
  2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
    132 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[60]

a) il fabbisogno di solvibilità globale dell’impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei
limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;
b) l’osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis,
e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula
standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II o con un modello interno
completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

  1. Ai fini del comma 2, lettera a), l’impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata
    e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta
    individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel
    lungo termine. L’impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies,
    l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli
    articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma
    2, lettera b, sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di
    cui sopra.
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è
    eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella
    misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
  4. L’impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta
    all’anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa
    del suo profilo di rischio.
    7.L’impresa comunica all’IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della
    solvibilità nell’ambito dell’informativa da fornire ai sensi dell’articolo 47-quater.
  5. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito
    patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base
    di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-
    septies, 217-quater.

Art. 30-quater
(Sistema di controllo interno)133

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
  2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure
    amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle
    informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della
    conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure
    aziendali.

133 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[61]

  1. La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di
    amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee
    direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa
    derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e
    valuta il rischio di non conformità.

Art. 30-quinquies
(Funzione di revisione interna)134

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di
    giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.
  2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del
    sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario
    dell’impresa di cui al presente Capo.
  3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le
    raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in
    caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i
    provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua
    le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna,
    garantendone l’attuazione.

Art. 30-sexies
(Funzione attuariale)135

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
    a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
    b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle
    ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
    c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
    d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;
    e) informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle
    riserve tecniche;
    f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;
    g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
    h) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
    i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-
    bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti
    patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità
    di cui all’articolo 30-ter.
  2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla
    legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

134 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
135 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[62]

a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla
complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento
dell’incarico.

Art. 30-septies
(Esternalizzazione)136

  1. L’impresa che esternalizza funzioni o attività relative all’attività assicurativa o riassicurativa
    conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme
    legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. L’impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative
    modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
    a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell’impresa;
    b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
    c) compromettere la capacità dell’IVASS di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti
    sull’impresa;
    d) compromettere la capacità dell’impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai
    contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
  3. L’impresa informa tempestivamente l’IVASS prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività
    essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione
    all’esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
  4. L’IVASS con regolamento137 stabilisce i termini e le condizioni per l’esternalizzazione delle
    funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
  5. L’impresa che esternalizza una funzione o un’attività di assicurazione o di riassicurazione
    adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il fornitore del servizio cooperi con l’IVASS in relazione alla funzione o all’attività
    esternalizzata;
    b) l’impresa, i revisori e l’IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività
    esternalizzate;
    c) l’IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in
    grado di esercitare tali diritti di accesso.

Art. 30-octies

(Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza)138

  1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di
    professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate
    dall’IVASS con regolamento.

136 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
137 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, in particolare Parte II, Titolo III, Capo VIII.
138 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[63]
Art. 30-novies

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)139

  1. In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa, per ciascuna nuova tariffa,
    opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della
    redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una
    relazione tecnica da conservare presso l’impresa.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
  3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione,
    all’organo di controllo e all’IVASS.
  4. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
    regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie
    tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.
    Art. 30-decies

(Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di
assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)140

  1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese
    di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,
    elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni
    modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o
    distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni
    dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei
    prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
  3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al
    processo di approvazione del prodotto.
  4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di
    riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che
    tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la
    strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni
    ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di
    riferimento individuato.
  5. l soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi
    che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere
    significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è
    finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di
    riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
  6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le
    informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto,
    compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
    139 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    140 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[64]

  1. L’IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da
    garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento
    assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del
    sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto
    disposto all’artico 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

Art. 31
(abrogato)
141

Art. 32

(Determinazione delle tariffe nei rami vita)

  1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono
    calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano
    all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle
    obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli
    contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la
    situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo
    sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in
    modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine142
    .
  2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 33143, nonché
    delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’IVASS con regolamento144
    .
  3. (abrogato)
    145

141 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 27, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 31 disponeva:
“Art. 31
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)

  1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel
    presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e
    93, comma 5.
  2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
    adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP.
  3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena
    autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno
    si avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
    di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di
    competenza dell’attuario medesimo.
  4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o
    della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
  5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole
    applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa,
    direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari.
  6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad
    incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo
    attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale
    siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
    trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa”.
    142 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    143 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    144 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II.

[65]

  1. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi
    proventi, l’IVASS può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno
    provocato la situazione di squilibrio.
  2. È consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una
    adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di
    revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
    l’articolo 167, comma 2.
  3. L’impresa comunica all’IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
    calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Art. 33

(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)

  1. (abrogato)
    146
  2. (abrogato)
    147
  3. L’impresa, definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in
    coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli
    articoli 30, comma 5 e 30-bis, commi 3, lettera a) e 9 attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso
    tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti148
    .
  4. (abrogato)
    149
  5. (abrogato)
    150

145 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 28, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
dell’articolo 32 recitava: “La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è
trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve
tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza
dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per
la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio”.
146 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato”.
147 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati
secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta
preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato”.
148 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 29, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a
criteri prudenziali”.
149 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura
nei corrispondenti cespiti dell’attivo”.
150 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 5
dell’articolo 33 recitava: “Qualora L’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di

[66]

5-bis. L’IVASS, ai fini di cui all’articolo 5, ed in particolare nel casi di cui al comma 1-ter del
suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di
interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo
definiti151
.

  1. (abrogato)
    152

Art. 34
(abrogato)
153

Art. 35

(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)

  1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola
    distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
    sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
    l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato154
    .
  2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle
    tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi
    statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno
    o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
    sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi
    causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
    stabiliti dall’impresa.

interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato
tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione”.
151 Comma inserito dall’articolo 1, comma 29, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
152 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
dell’articolo 33 recitava: “I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla
commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri“.
153 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 30, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 34 disponeva:
“Art. 34
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)

  1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli
    a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami
    10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP.
  2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
    adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell’ISVAP.
  3. L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e
    finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati.
    L’attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle
    riserve tecniche.
  4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al
    comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31,
    commi 3, 4, 5 e 6”.
    154 Comma modificato dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[67]

  1. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi
    di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel
    comma 2.

Art. 35-bis

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)155

  1. In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa annualmente redige una
    relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio, in cui viene data evidenza
    anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo
    utilizzate.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
  3. La relazione di cui al comma 1, è trasmessa almeno alla società di revisione e all’organo di
    controllo e, su richiesta, all’IVASS.
  4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l’impresa per almeno cinque anni dalla
    data di redazione.
  5. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
    regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di
    attività e gli obblighi di trasmissione del documento.
    Art. 35-ter

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore

e natanti)156

  1. L’impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico
    riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto
    riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
  2. L’IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui
    al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità
    civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.

Capo I-bis

PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ PER FINI DI VIGILANZA

SULLA SOLVIBILITÀ157
Art. 35-quater

(Valutazione degli attivi e delle passività)158

  1. L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento159, valuta i propri
    attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:
    155 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    156 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    157 Capo inserito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    158 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[68]

a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti
in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli
e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

  1. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l’impresa non effettua
    alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

Capo II

CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE160

Art. 36
(abrogato)
161
Art. 36-bis

(Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)162

  1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e
    riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei

159 Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017.
160 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 203, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
161 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 34, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 36 disponeva:
“Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita)

  1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
    comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
    costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
    dall’ISVAP con regolamento.
  2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo
    in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario
    incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni
    di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di
    formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della
    relazione tecnica di cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
    condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
  3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare
    complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei
    riscatti e dei sinistri da pagare.
  4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari
    dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli
    assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
  5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell’articolo 2, comma 2, sono
    osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
  6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente
    agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
  7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
    impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell’esperienza diretta.
    Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[69]

contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative,
secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento163
.

  1. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all’importo attuale che
    l’impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni
    assicurativi e riassicurativi ad un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
  2. Per il calcolo delle riserve tecniche l’impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di
    mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di
    sottoscrizione.
  3. L’impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
  4. L’impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies,
    dell’articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla
    Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei
    principi di cui all’articolo 35-quater, commi 1 e 2.

Art. 36-ter

(Calcolo delle riserve tecniche)164

  1. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore
    stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
  2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore
    corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del
    valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di
    interesse privi di rischio.
  3. L’impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché
    su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e
    pertinenti.
  4. Nel calcolo della migliore stima l’impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene
    conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e
    riassicurativi per la loro intera durata.
  5. L’impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare
    separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi
    dell’articolo 36-undecies.
  6. L’impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve
    tecniche equivalga all’importo di cui l’impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e
    onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.
  7. L’impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
    163 Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016.
    164 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[70]

  1. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono
    essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia
    osservabile un valore di mercato attendibile, l’impresa determina il valore delle riserve tecniche
    associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari.
    In tal caso l’impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di
    rischio.
  2. Nei casi di cui al comma 7, l’impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la
    costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
  3. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l’importo di
    cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è
    sottoposto a revisione periodica.
  4. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso
    d’interesse privo di rischio in cui un’impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri
    ammissibili, determinato ai sensi del Capo II bis, del presente Titolo e delle relative misure di
    attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.

Art. 36-quater

(Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)165

  1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-
    ter, comma 2 fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari
    pertinenti.
  2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la
    scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.
  3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari
    sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è
    determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.
  4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari
    non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per
    estrapolazione.
  5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di
    rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a
    termine finale atteso (“tasso forward finale” – Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o
    un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari
    pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma
    3.

165 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[71]
Art 36-quinquies

(Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di

rischio)166

  1. L’impresa può applicare un aggiustamento di congruità (“matching adjustment”) alla
    pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della
    migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti
    di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle
    disposizioni di cui all’articolo 36-octies.
  2. L’applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione
    dell’IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) l’impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con
    caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del
    portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli
    impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario
    mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
    b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l’aggiustamento
    di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti
    separatamente dalle altre attività dell’impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere
    usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell’impresa;
    c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa
    attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta;
    gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci
    dell’attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l’aggiustamento di congruità;
    d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non
    comportano versamenti di premi futuri;
    e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
    riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;
    f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
    riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni
    di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress
    del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all’articolo 45-ter commi da 2 a 6;
    g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non
    comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un’opzione di riscatto in cui il
    valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all’articolo 35-quater
    destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento
    dell’esercizio dell’opzione di riscatto;
    h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati
    né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;
    i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un
    contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di
    composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.
  3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l’impresa può fare ricorso ad attivi
    caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all’inflazione, a condizione che
    166 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[72]

essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione
anch’essi dipendenti dall’inflazione.

  1. L’eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in
    maniera tale da offrire all’investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i
    medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente
    o superiore non inficia l’ammissibilità dell’attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto
    disposto al comma 2, lettera h).
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di
    assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione
    dell’aggiustamento di congruità stesso.
  3. Laddove un’impresa che applica l’aggiustamento di congruità non sia più in grado di
    rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l’IVASS e
    adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.
  4. Qualora l’impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due
    mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l’aggiustamento di congruità a tutti i
    suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
  5. L’aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione
    la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore
    stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 36-
    septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell’articolo
    344-novies.

Art. 36-sexies

(Calcolo dell’aggiustamento di congruità)167

  1. L’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in
    base ai seguenti principi:
    a) l’aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
    1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di
    cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un
    valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell’articolo 35-
    quater;
    2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di
    cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un
    valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o
    di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura
    per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
    b) l’aggiustamento di congruità non deve includere lo spread “fondamentale” che riflette i rischi
    mantenuti dall’impresa;
    167 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[73]

c) nonostante la lettera a), lo spread “fondamentale” deve essere incrementato, laddove
necessario, per evitare che l’aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito
inferiore alla categoria “investimento” (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità
per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di
categoria “investimento”;
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell’aggiustamento di
congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla
Commissione europea.

  1. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread “fondamentale” è:
    a) pari alla somma di:
    1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;
    2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;
    b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per
    cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi
    di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
    c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della
    media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale
    durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.
  2. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a),numero 1), si basa su statistiche
    di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa
    (duration), al merito di credito e alla classe di quest’ultimo.
  3. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di
    inadempimento, di cui al comma 3, lo spread “fondamentale” è pari alla percentuale della media
    a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e
    c).

Art. 36-septies

(Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi

di rischio)168

  1. L’impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla
    pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della
    migliore stima di cui all’articolo 36-ter, commi da 2 a 5 nel rispetto delle disposizioni di cui
    all’articolo 36-octies.
  2. Per ognuna delle valute interessate, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura
    per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il
    tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in
    questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
    per la medesima valuta.
    168 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[74]

  1. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta
    in questione che l’impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione
    e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
  2. L’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento
    dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
  3. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo
    spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle
    perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
  4. L’aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della
    struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all’articolo 36-quater,
    comma 3.
  5. L’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si
    basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
  6. Per ciascun paese interessato, l’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di
    rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell’applicazione del
    fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread)
    corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
  7. L’aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma
    sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base.
  8. L’impresa applica l’aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima
    degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel
    mercato nazionale in questione.
  9. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il
    rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia
    rappresentativo degli attivi in cui ha investito l’impresa ai fini della copertura della migliore stima
    degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel
    mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.
  10. L’impresa non applica l’aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di
    assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo
    della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi
    dell’articolo 36-quinquies.
  11. In deroga all’articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di
    perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell’aggiustamento per la volatilità.

Art. 36-octies
(Informazioni tecniche)169

  1. Le informazioni tecniche prodotte dall’EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie
    costituite da:
    169 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[75]

a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della
migliore stima di cui all’articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o
aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread
“fondamentale” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-sexies, comma
1, lettera b);
c) l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse
privi di rischio di cui all’articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo
nazionale interessato;
laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono
utilizzate dall’impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 36-ter,
dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 36-sexies e dell’aggiustamento per la
volatilità ai sensi dell’articolo 36-septies.

  1. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1,
    lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle
    disposizioni dell’Unione europea, l’impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica
    alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse
    privi di rischio.

Art. 36-novies

(Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)170

  1. Nel calcolo delle riserve tecniche l’impresa, oltre a quanto disposto dall’articolo 36-ter,
    segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per
    linee di attività, tenendo conto:
    a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
    b) dell’inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
    c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni
    assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti
    dall’impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti
    non siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 44-sexies.

Art. 36-decies

(Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di

assicurazione e di riassicurazione)171

  1. L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e
    di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.
  2. Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio da parte dei contraenti delle opzioni
    contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei
    contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed
    attendibili.
  3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell’impatto delle
    future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull’esercizio delle opzioni
    contrattuali di cui al medesimo comma 2.
    170 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    171 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[76]
Art. 36-undecies

(Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)172

  1. L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e
    società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.
  2. Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i
    recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.
  3. L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell’inadempimento della
    controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della
    probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss
    given default).

Art. 36-duodecies
(Qualità dei dati)173

  1. L’impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la
    completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
  2. Nel caso in cui l’impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati
    di adeguata qualità per l’applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un
    sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti
    di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima
    adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
  3. L’impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi
    sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti
    dall’esperienza.
  4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti
    dall’esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l’impresa effettua gli appropriati aggiustamenti
    ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.

Art. 36-terdecies

(Adeguatezza delle riserve tecniche)174

  1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve
    tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti
    dati statistici utilizzati.
  2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle
    previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all’impresa di incrementare

172 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
173 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
174 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[77]

l’importo delle riserve tecniche fino all’ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali
articoli.

Art. 37
(abrogato)
175

175 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 36, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 37 disponeva:
“Art. 37
(Riserve tecniche dei rami danni)

  1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che
    siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di
    assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei
    metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
  2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
    dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la
    funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari.
    A tale fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo
    che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel
    momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la
    redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
    condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
  3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva
    per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di
    senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
  4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita
    le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia
    nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
  5. La riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in
    base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in
    quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura
    pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e
    comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa.
  6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio, è valutata tenendo
    conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
  7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo
    scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L’impresa
    autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a
    coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa
    autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
    riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità. Le
    condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni
    derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.
  8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale,
    prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare
    l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata
    della garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti
    l’impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del
    contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita
    riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della
    garanzia.
  9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei
    contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
  10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle
    specifiche disposizioni applicabili.

[78]
Art. 37-bis

(Riserve tecniche del lavoro indiretto)176

  1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce
    per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,
    in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le
    disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili177
    .
  2. (abrogato)
    178

Capo II-bis

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI179

Art. 37-ter

(Principio della persona prudente)180

  1. L’impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come
    specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento181 dell’IVASS adottato in conformità
    con le disposizioni dell’Unione europea.
  2. L’impresa investe tutti gli attivi:
    a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e
    segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del
    fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
    b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel
    suo complesso;
    c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.
  3. L’impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
  4. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente
    agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli
    importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata
    dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda”.
    176 Articolo inserito dall’articolo 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    177 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 37, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente del comma 1 recitava: “ L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione
    costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione
    agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. Si applica l’articolo 64, comma
    2”.
    178 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 37, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
    disponeva: “Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese
    costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in
    relazione agli impegni assunti. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di
    principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del
    lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali
    rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate”.
    179 Capo inserito dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    180 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    181 Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.

[79]

a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o
agevolino un’efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano
mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un’eccessiva
dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una
particolare area geografica, nonché l’accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo
insieme;
d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso
gruppo, non determinino un’eccessiva concentrazione di rischi.

  1. L’impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati
    membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
  2. L’IVASS, qualora l’impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in
    uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente
    all’ordinamento comunitario, può richiedere all’impresa cedente di localizzare all’interno del
    territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
  3. L’IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese
    di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità
    non sia ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento comunitario, di costituire nel
    territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un’impresa
    italiana.

Capo III

ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE182

Art. 38

(Copertura delle riserve tecniche183)

  1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa184
    .

1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative,
tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall’impresa185
.

182 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 204, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
183 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 39, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
184 Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
La versione precedente recitava: “Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve
di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa. Nella scelta degli attivi
l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la
redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un’adeguata diversificazione e dispersione degli attivi
medesimi”.
185 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[80]

1-ter. In caso di conflitto di interessi, l’impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività
dell’impresa garantisce che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti,
degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative186
.

  1. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei
    confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo
    2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea187
    .
    In tal caso l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
    a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario
    iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
    successive modificazioni;
    b) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico
    nell’operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a
    un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell’operazione;
    c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa sia adeguato e consenta di
    comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
    d) l’impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l’esercizio autonomo
    dell’attività di individuazione dei prenditori da parte dell’assicuratore, in deroga ai criteri di cui
    alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell’IVASS188
    .

2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell’articolo 114, comma 2-bis, del
Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d’Italia e
dall’IVASS189
.

  1. (abrogato)
    190
  2. (abrogato)
    191
  3. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che
    per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l’IVASS,
    nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene
    conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
  4. (abrogato)
    192

186 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
187 Periodo integrato dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
188 Periodo aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.
189 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
190 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2,
comunica all’impresa l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche”.
191 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
disponeva: “Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell’impresa,
l’ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse
da quelle previste in via generale”.
192 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
disponeva: “Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte
degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall’articolo 47”.

[81]
Art. 39
(abrogato)
193
Art. 40
(abrogato)
194
Art. 41

(Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del

risparmio)

  1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle
    quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti
    in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali
    contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
    dell’organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è
    suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
  2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice
    azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve
    tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile
    dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da
    attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si
    basa il valore di riferimento particolare.
  3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2
    si applicano l’articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l’articolo 38195
    .

193 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 40, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva:
“Art. 39
(Valutazione delle attività patrimoniali)

  1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e
    delle eventuali poste rettificative.
  2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del
    rischio di mancato realizzo.
  3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali”.
    194 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 41, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva:
    “Art. 40
    (Regole sulla congruenza)
  4. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera
    esigibile in tale valuta.
  5. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di
    assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni
    l’impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione
    del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
  6. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP
    individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi
    espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze”.
    195 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2
    del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente
    collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle
    obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo”.

[82]

  1. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2
    che comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione
    garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38196
    .
  2. L’IVASS, con regolamento197, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono
    essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato
    dall’assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono
    direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del
    risparmio, le disposizioni stabilite dall’IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto
    legislativo 16 aprile 2012, n. 47198
    .
    Art. 42

(Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche199)

  1. L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In
    qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei
    movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche200
    .

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel
registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 35-quater201
.

1-ter. Gli attivi utilizzati dall’impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di
assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti202
.

  1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo
    esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le
    riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio
    separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e non iscritte nel registro203
    .
  2. L’impresa comunica all’IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro204. L’IVASS
    determina, con regolamento205, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con
    196 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di
    risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si
    applica l’articolo 38”.
    197 Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009.
    198 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per l’individuazione delle
    categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti”.
    199 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 43, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    200 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei
    rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle
    annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche”.
    201 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    202 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    203 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo
    esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
    Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e
    non iscritte nel registro”.
    204 Periodo modificato dall’articolo 1, comma 43, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    205 Regolamenti ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 e n. 36 del 31 gennaio 2011 abrogato dal Regolamento IVASS n. 24
    del 6 giugno 2016.

[83]

particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli
schemi per le comunicazioni periodiche.

Art. 42-bis

(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)206

  1. (abrogato)
    207
  2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni
    sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono
    conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della
    cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente208
    .
  3. (abrogato)
    209
    .

Art. 42-ter
(abrogato)
210
Art. 43

(Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)

  1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le
    riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa
    copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38211
    .

206 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
207 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
disponeva: “Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle
riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L’ISVAP stabilisce con
regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime”.
208 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 44, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza,
liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti”
209 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “L’impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa
rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e
immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali”.
210 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
dall’articolo 1, comma 45, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 42-ter recitava:
“Art. 42-ter
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate
condizioni)

  1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle
    riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione
    si applica l’articolo 65.
  2. Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
    riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza
    possibilità di trasferimenti.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio
    2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 42-bis, commi 2 e 3”.
    211 Comma integrato dall’articolo 1, comma 46, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[84]

  1. (abrogato)
    212

Capo IV
FONDI PROPRI213
Art. 44
(abrogato)
214
Art. 44-bis
(abrogato)
215

212 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
recitava: “L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di
cui al comma 1”.
213 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 205, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il Capo, nella sua
formulazione precedente, era così rubricato: “Margine di solvibilità”.
214 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 44 recitava:
“Art. 44
(Margine di solvibilità)

  1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel
    territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e
    il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e
    di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
    finanziario.
  2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi
    immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
    a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
    b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci
    dell’attivo, né classificate come riserve di perequazione ;
    c) gli utili dell’esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
    d) le perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
  3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
    a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di
    solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
    comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere
    computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le
    condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto
    qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, abbiano un
    grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti
    in essere alla data della liquidazione;
    b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da
    quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
    inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali
    cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi
    costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le
    azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
  4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a
    comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori
    elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione , nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto,
    quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo .
  5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del
    patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilità”.
    215 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
    dall’articolo 1, comma 48, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 44-bis recitava:
    “Art. 44-bis
    (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative)

[85]
Sezione I

DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI216

Art. 44-ter
(Fondi propri)217

  1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44-quater e
    dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite
    dall’IVASS con regolamento218, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui
    all’articolo 44-quinquies.
  2. Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni dell’Unione europea
    direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e
    creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di
    trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite
    derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring
    fenced funds).
  3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari
    e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la
    normativa settoriale applicabile che l’impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di
    investimento.

Art. 44-quater
(Fondi propri di base)219

  1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
    a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del
    presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea,
    diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa;
    b) le passività subordinate.

Art. 44-quinquies
(Fondi propri accessori)220

  1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base
    di cui all’articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
  2. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di
    riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità
    applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
    b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
    c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali”.
    216 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    217 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    218 Regolamenti IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015 e Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016.
    219 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    220 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[86]

  1. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei
    fondi propri di base:
    a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
    b) le lettere di credito e le garanzie;
    c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l’impresa.
  2. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, i fondi
    propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei
    confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi
    successivi.
  3. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come
    un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
  4. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la
    determinazione dei fondi propri sono soggetti all’autorizzazione dell’IVASS.
  5. L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di
    assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e
    realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso,
    l’importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in
    modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
  6. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l’IVASS autorizza:
    a) l’utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
    b) l’adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l’autorizzazione del metodo
    di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
  7. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri
    accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
    a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a
    pagare;
    b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato
    nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
    c) di qualsiasi informazione sull’esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato
    dall’impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare
    l’esito previsto di richiami futuri.

Art. 44-sexies

(Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)221

  1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili,
    in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per
    l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
    221 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[87]

  1. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies,
    comma 2.

Sezione II

CLASSIFICAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEI FONDI PROPRI222

Art. 44-septies

(Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli)223

  1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende
    dall’inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura
    in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
    a) disponibilità permanente: l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per
    assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di
    liquidazione;
    b) subordinazione: in caso di liquidazione dell’impresa, l’importo totale dell’elemento è
    disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell’elemento al possessore avviene solo dopo
    che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di
    riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di
    riassicurazione.
  2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1,
    lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell’elemento, in particolare se abbia una
    scadenza. Nel caso in cui l’elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in
    considerazione la durata relativa (duration) dell’elemento rispetto alla durata relativa (duration)
    degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell’impresa.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi
    propri, l’impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
    a) l’assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l’importo nominale dell’elemento;
    b) l’assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
    c) l’assenza di gravami.

Art. 44-octies
(Classificazione in livelli)224

  1. L’impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e
    5.
  2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono
    sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo
    conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.

222 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
223 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
224 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[88]

  1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono
    sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo
    conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.
  2. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono
    sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo
    conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.
  3. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai
    commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
  4. Ai fini di cui al comma 1, l’impresa fa riferimento, ove applicabile, all’elenco degli elementi dei
    fondi propri adottato dalla Commissione europea.
  5. L’impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell’elenco di cui al comma 6
    conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall’impresa è soggetta
    all’autorizzazione dell’IVASS.

Art. 44-novies

(Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)225

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-octies e dall’elenco degli elementi dei fondi propri
    adottato dalla Commissione Europea, si applicano le seguenti classificazioni:
    a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell’ambito di
    applicazione dell’articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
    b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei
    creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa
    europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
    c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546
    del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi
    supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
  2. Nel rispetto dell’articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua
    assicuratrice di cui all’articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci
    tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel
    comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui
    all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 44-
    septies, commi 2 e 3.

Art. 44-decies

(Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)226

  1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei
    fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle

225 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
226 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[89]

disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano
soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo
dell’importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei
fondi propri ammissibili.

  1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi
    propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle
    disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che
    l’importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà
    dell’importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
  2. L’importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di
    livello 1, dell’importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell’importo ammissibile degli
    elementi di livello 3.
  3. L’importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito
    Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di
    livello 1 e dell’importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
  4. L’IVASS, con regolamento227, detta disposizioni per l’applicazione delle disposizioni della
    presente Sezione.

Art. 45
(abrogato)
228

227 Regolamento n. 25 del 26 luglio 2016.
228 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 50, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 45 disponeva:
“Art. 45
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)

  1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme
    effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
    dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo
    previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
  2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1,
    qualora i documenti che ne regolano l’emissione:
    a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
    b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere
    rimborsato prima della scadenza convenuta;
    c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
    d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
    e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell’impresa emittente e previa
    autorizzazione dell’ISVAP.
  3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’IVASS, al più tardi un anno prima
    della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima,
    l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di
    solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito.
    L’obbligo di presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni
    precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo
    contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

[90]
Capo IV-bis

REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ229

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ230

Art. 45-bis

(Requisito Patrimoniale di Solvibilità)231

  1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti
    a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
  3. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato
    soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
  4. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data
    stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei
    mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità
    disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio
    nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche
    per un importo inferiore a quello richiesto.
  5. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente
    all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito
    subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del
    margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
  6. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a
    dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi
    nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti
    condizioni:
    a) è previsto nei documenti che ne regolano l’emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione
    dell’ISVAP;
    b) è esclusa nei documenti che ne regolano l’emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva
    autorizzazione dell’ISVAP. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello
    richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno
    sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite
    indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di
    pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
    richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
    c) è prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando
    l’impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal
    margine di solvibilità disponibile;
    d) è stabilito nei documenti che ne regolano l’emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono
    interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
    e) è prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non
    corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all’impresa di
    proseguire regolarmente l’attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell’impresa, devono aver determinato una riduzione
    del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura
    necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l’esistenza e l’operatività della clausola di assorbimento
    delle perdite.
  7. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di
    assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
    preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
  8. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti
    subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di
    solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218”.
    229 Capo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    230 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    231 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[91]

  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla
    Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla
    Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo
    e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le
    indicazioni fornite da IVASS con regolamento232
    .
    Art. 45-ter

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)233

  1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.
  2. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità
    aziendale.
  3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in
    considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l’impresa. Tale requisito copre l’attività
    esistente nonché le nuove attività che l’impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi
    successivi. Con riguardo all’attività esistente, tale Requisito copre esclusivamente le perdite
    inattese.
  4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base
    dell’impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento
    (99,5%) su un periodo di un anno.
  5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:
    a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni;
    b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
    c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
    d) il rischio di mercato;
    e) il rischio di credito;
    f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni
    strategiche e i rischi reputazionali.
  6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l’impresa tiene conto dell’effetto delle
    tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta
    adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall’uso di tali tecniche.

Art. 45-quater

(Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)234

  1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all’anno e comunica
    il risultato di tale calcolo all’IVASS.

232 Regolamenti IVASS nn. 11 e 12 del 22 dicembre 2015 e Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016.
233 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
234 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[92]

  1. L’impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.
  2. L’impresa verifica nel continuo l’importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità.
  3. Se il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l’impresa
    ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione
    all’IVASS.
  4. L’IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell’impresa è
    cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al
    comma 1, può chiedere all’impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

Sezione II
FORMULA STANDARD235
Art. 45-quinquies
(Struttura della formula standard)236

  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla
    somma algebrica dei seguenti elementi:
    a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all’articolo 45-sexies;
    b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-decies;
    c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle
    imposte differite di cui all’articolo 45-undecies.
  2. L’IVASS, con regolamento237, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in
    coerenza con le disposizioni dell’Unione europea.

Art. 45-sexies

(Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)238

  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali,
    aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-
    quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:
    a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni;
    b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
    c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
    d) il rischio di mercato;
    235 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    236 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    237 Regolamenti IVASS nn. 14, 15, 16 del 22 dicembre 2015, Regolamenti IVASS nn. 26, 27 e 28 del 26 luglio 2016,
    Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 e Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017.
    238 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[93]
e) il rischio di inadempimento della controparte.

  1. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono
    imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi
    sottostanti.
  2. I coefficienti di correlazione per l’aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la
    calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all’articolo 45-ter.
  3. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo
    valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su
    un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura
    di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.
  4. L’impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui
    all’articolo 45-duodecies.
  5. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche
    per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione
    danni e per l’assicurazione malattia.
  6. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione
    danni e per l’assicurazione malattia, l’impresa può sostituire, previa autorizzazione dell’IVASS,
    nell’ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici
    dell’impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell’impresa o di dati che
    sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l’uso di metodi
    standardizzati. Ai fini dell’autorizzazione, l’IVASS verifica la completezza, l’accuratezza e
    l’adeguatezza dei dati utilizzati.

Art. 45-septies

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)239

  1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da
    2 a 11.
  2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli
    impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure
    utilizzate nell’esercizio dell’attività. Tale modulo tiene conto altresì dell’incertezza dei risultati
    dell’impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle
    attività future che l’impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.
  3. L’impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel
    regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei
    requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

239 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[94]

a) rischio di tariffazione e di riservazione per l’assicurazione danni: il rischio di perdita o
variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni
riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché
il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l’assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole
del valore delle passività assicurative, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in
materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.

  1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’attività di assicurazione vita riflette il rischio
    derivante dalle obbligazioni dell’assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle
    procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività.
  2. L’impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita
    nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti
    patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
    a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
    assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
    mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore
    delle passività assicurative;
    b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
    assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
    mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle
    passività assicurative;
    c) rischio di invalidità – morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
    passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei
    tassi di invalidità, malattia e morbilità;
    d) rischio di spesa per l’assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
    valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della
    volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
    e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
    assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
    revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della
    persona assicurata;
    f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
    passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione,
    estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;
    g) rischio catastrofale per l’assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
    valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi in materia
    di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.
  3. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia riflette il rischio derivante
    dalla sottoscrizione di impegni dell’assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti
    sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono
    definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi
    coperti che dei processi utilizzati nell’esercizio dell’attività.
  4. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:

[95]

a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative,
derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in
relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante
da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi
assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri al momento
della costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative,
derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla
costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all’insolita
accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.

  1. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi
    di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle
    passività dell’impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra
    attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).
  2. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento
    dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno
    per i seguenti sottomoduli:
    a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli
    strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d’interesse o della
    volatilità dei tassi di interesse;
    b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
    c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
    d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per
    scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;
    e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;
    f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l’impresa derivanti o dalla
    mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di
    inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
  3. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute
    all’inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei
    debitori dell’impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del
    rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei
    confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di
    spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere
    detenute dall’impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.
  4. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per
    ciascuna controparte, dell’esposizione globale al rischio di controparte dell’impresa nei confronti
    di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.

[96]
Art. 45-octies

(Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)240

  1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall’impresa secondo la
    formula standard comprende:
    a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del
    livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 45-sexies,
    comma 4 ;
    b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice
    azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata
    su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione
    Europea.
  2. L’aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b) determina un sottomodulo del
    rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore
    o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma
    1, lettera a).

Art. 45-novies

(Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)241

  1. L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che
    esercita l’attività nei rami vita, che fornisca:
    a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
    b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del
    pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una
    deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall’IVASS quando ricorrono
    congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e
    organizzate separatamente dalle altre attività dell’impresa e non siano trasferibili;
    2) le attività dell’impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al
    presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
    3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute
    dall’impresa superi i dodici anni.
  3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1
    è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è
    in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un
    livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello
    previsto all’articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione
    alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).

240 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
241 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[97]

  1. L’impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle
    attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione,
    fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati
    membri.
  2. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché
    le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa in relazione alla gestione
    integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l’impresa è in grado di
    detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli
    investimenti azionari per tale impresa.
  3. L’impresa, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all’IVASS che il
    rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per
    offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all’articolo 45-
    ter.
  4. L’impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può
    tornare ad applicare il metodo di cui all’articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate
    giustificazioni e previa autorizzazione dell’IVASS.
    Art. 45-decies

(Requisito patrimoniale per il rischio operativo)242

  1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non
    siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato
    conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.
  2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli
    assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell’importo
    delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
  3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo
    del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in
    termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di
    assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio
    operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
    relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
    Art. 45-undecies

(Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle

imposte differite)243

  1. L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle
    imposte differite di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione
    potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle
    imposte differite o una combinazione delle due.

242 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
243 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[98]

  1. L’aggiustamento tiene conto dell’effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future
    partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui
    l’impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per
    coprire perdite inattese al loro verificarsi. L’effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle
    future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve
    tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
  2. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in
    circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al
    calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.
    Art. 45-duodecies

(Semplificazioni della formula standard)244

  1. L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di
    rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è
    esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli
    semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.

Art. 45-terdecies

(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard)245

  1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente
    alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l’IVASS può richiedere, con decisione
    motivata, all’impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula
    standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di
    sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione danni e per l’assicurazione malattia,
    ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da
    assicurare che l’impresa ottemperi all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.

Art. 46
(abrogato)
246

244 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
245 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
246 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 52, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 46 disponeva:
“Art. 46
(Quota di garanzia)

  1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
  2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale
    sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro .
  3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale
    sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro . Qualora l’impresa sia
    autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in
    nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro . Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha
    riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.
    3-bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di
    riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66-
    sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

[99]
Sezione III

MODELLI INTERNI COMPLETI O PARZIALI247

Art. 46-bis

(Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali)248

  1. L’impresa può essere autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le
    disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti
    elementi:
    a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di
    cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
    b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-decies;
    c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle
    imposte differite di cui all’articolo 45-undecies.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’impresa può applicare modelli parziali a tutta
    l’attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.
  4. L’impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che
    il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-
    duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.
  5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui
    agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies
    sono adeguati all’applicazione limitata del modello.
  6. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della
    richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di
    identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’impresa ed in
    particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.
  7. In caso di diniego dell’autorizzazione all’utilizzo del modello interno, l’IVASS provvede con
    decisione motivata.

b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali .

  1. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al
    netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
  2. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base
    all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori
    al cinque per cento.
    247 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    248 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[100]

  1. A seguito del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1,
    l’IVASS può richiedere all’impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II
    del presente Capo.

Art. 46-ter

(Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)249

  1. Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 46-bis il modello interno parziale può essere
    autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti
    condizioni aggiuntive:
    a) l’ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall’impresa;
    b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in
    maniera più appropriata il profilo di rischio dell’impresa ed in particolare è conforme ai principi di
    cui alla Sezione I del presente Capo;
    c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che
    sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.
  2. Nell’ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all’utilizzo di un
    modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto
    a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell’impresa o a parti di entrambi, l’IVASS può
    richiedere all’impresa di presentare un piano di transizione realistico per l’estensione dell’ambito
    di applicazione del modello.
  3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l’impresa intende
    estendere l’ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o
    settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni
    di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.
    Art. 46-quater

(Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)250

  1. L’impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall’IVASS
    nell’ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi
    dell’articolo 46-bis.
  2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle
    modifiche rilevanti da apportare al modello interno.
  3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono
    soggette all’autorizzazione dell’IVASS, come previsto dall’articolo 46-bis.
  4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all’autorizzazione dell’IVASS nella
    misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

249 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
250 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[101]
Art. 46-quinquies

(Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)251

  1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa approva la richiesta di autorizzazione all’utilizzo
    del modello interno da inviare all’IVASS ai sensi dell’articolo 46-bis, nonché la richiesta di
    autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.
  2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno
    funzioni adeguatamente su base continuativa.
    Art. 46-sexies
    (Ritorno alla formula standard)252
  3. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o
    parziale ai sensi dell’articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del
    presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione
    dell’IVASS.

Art. 46-septies

(Non conformità del modello interno)253

  1. L’impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 46-bis, che cessa
    di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-
    terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all’IVASS un piano che preveda il
    ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l’effetto della
    non conformità è irrilevante.
  2. Qualora l’impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l’IVASS può imporre
    all’impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla
    formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.
    Art. 46-octies

(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)254

  1. L’IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta
    significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere
    all’impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest’ultimo.

251 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
252 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
253 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
254 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[102]
Art. 46-novies
(Prova dell’utilizzo)255

  1. L’impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e
    svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione
    II, in particolare:
    a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis e nei processi decisionali;
    b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa
    la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 30-ter.
  2. L’impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno
    per le altre finalità di cui al comma 1.
  3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del
    funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in
    maniera appropriata il profilo di rischio dell’impresa.

Art. 46-decies
(Standard di qualità statistica)256

  1. L’impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di
    probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri
    di cui al presente articolo.
  2. L’impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati
    su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i
    metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di
    probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.
    L’impresa giustifica all’IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.
  3. L’impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno
    annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.
  4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista,
    l’impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a
    garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di
    governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali
    nonché nell’allocazione del capitale conformemente all’articolo 46-novies.
  5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l’impresa è esposta ed almeno i rischi
    di cui all’articolo 45-ter, comma 5.
  6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l’impresa può tenere conto nel proprio modello interno
    delle interdipendenze all’interno e tra le categorie di rischio, purché l’IVASS giudichi adeguato il
    sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.
    255 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    256 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[103]

  1. L’impresa può tenere pienamente conto dell’effetto delle tecniche di mitigazione del rischio
    nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall’uso
    di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello
    interno.
  2. L’impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle
    garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L’impresa valuta
    altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e
    riassicurazione. A tal fine l’impresa tiene conto dell’impatto che le future variazioni delle
    condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull’esercizio di tali opzioni.
  3. L’impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che
    prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione
    anche i tempi necessari per l’attuazione di tali azioni.
  4. L’impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di
    effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente
    garantiti.

Art. 46-undecies
(Standard di calibrazione)257

  1. L’impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio
    diversi da quelli di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4 nella misura in cui le risultanze di tale
    modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto
    a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall’utilizzo dei
    parametri di cui all’articolo 45-ter.
  2. L’impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente
    dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la
    misura del valore a rischio di cui all’articolo 45-ter, comma 4.
  3. Nel caso in cui l’impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno,
    l’IVASS può autorizzare l’uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli
    assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all’articolo 45-ter.
  4. L’IVASS può imporre all’impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento
    rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione
    del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi
    di mercato generalmente accettata.

257 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[104]
Art. 46-duodecies
(Attribuzione di utili e di perdite)258

  1. L’impresa esamina, almeno una volta all’anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per
    ciascuno dei principali settori di attività.
  2. L’impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello
    interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e
    l’attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell’impresa.

Art. 46-terdecies
(Standard di convalida)259

  1. L’impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con
    riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua
    adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall’esperienza.
  2. L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico
    efficace che consenta all’impresa medesima di dimostrare all’IVASS che i requisiti patrimoniali
    che risultano da tale modello sono appropriati.
  3. L’impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l’appropriatezza della
    distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all’esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi
    dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.
  4. L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un’analisi della stabilità di
    tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle
    principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione
    dell’accuratezza, della completezza e dell’adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

Art. 46-quaterdecies
(Standard di documentazione)260

  1. L’impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.
  2. La documentazione di cui al comma 1:
    a) dimostra l’osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-
    terdecies;
    b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica
    che sottendono il modello interno;
    c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.
  3. L’impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno
    conformemente all’articolo 46-quater.
    258 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    259 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    260 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[105]
Art. 46-quinquiesdecies
(Modelli e dati esterni)261

  1. L’impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i
    requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-
    undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di
    attuazione.

Art. 47
(abrogato)
262

Sezione IV

REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO263

Art. 47-bis

(Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali)264

  1. L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito
    Patrimoniale Minimo.

Art. 47-ter

(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)265

  1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di
    attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
    a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
    b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,
    i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad
    un livello di rischio inaccettabile qualora all’impresa fosse consentito di continuare la propria
    attività;
    c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo,
    è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa con un livello di confidenza
    dell’ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
    d) il livello minimo assoluto è pari a:
    261 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    262 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 54, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 47 disponeva:
    “Art. 47
    (Cessione dei rischi in riassicurazione)
  2. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della
    cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio
    legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
  3. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
    riassicuratrici”.
    263 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    264 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    265 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[106]

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione
captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da
10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000
euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione
captive;
3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che
esercitano congiuntamente i rami vita e danni.

  1. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di
    un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale
    a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono
    calcolate al netto della riassicurazione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può
    scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento
    (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente alle
    Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai
    sensi dell’articolo 47-sexies.
  3. Fino al 31 dicembre 2017, l’IVASS ha la facoltà di esigere che l’impresa applichi le
    percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato
    conformemente alla Sezione II del presente Capo.
  4. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il
    risultato di tale calcolo all’IVASS.
  5. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l’impresa non è tenuta a calcolare il proprio
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.
  6. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al
    comma 3, l’impresa fornisce all’IVASS le informazioni necessarie a comprendere
    adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

Capo IV-ter

INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE266

Art. 47-quater

(Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)267

  1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di
    vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di
    controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo
    quanto stabilito dall’IVASS con regolamento268, includono almeno elementi per:
    266 Capo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    267 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    268 Regolamento IVASS n.33 del 6 dicembre 2016

[107]

a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano,
i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di
gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro
gestione del capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei poteri di
vigilanza.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l’IVASS determina, con
    regolamento269

, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che
l’impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di
indagini in merito alla situazione dell’impresa.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono
    essere fornite a scadenze determinate inferiori all’anno, l’IVASS può limitare le informazioni se:
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
    b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l’anno.
  2. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di
    assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall’articolo 210 a
    meno che l’impresa non riesca a dimostrare all’IVASS che una frequenza superiore all’anno è
    inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo.
  3. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non
    rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota
    di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
  4. L’IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle
    dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
  5. L’IVASS può limitare o esonerare l’impresa dall’obbligo di presentazione periodica delle
    informazioni analitiche di vigilanza quando:
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
    b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell’impresa;
    c) l’esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione; e
    d) l’impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
  6. L’IVASS non esonera dall’obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di
    un gruppo ai sensi dell’articolo 210 a meno che l’impresa non dimostri all’IVASS che
    un’informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi
    inerenti all’attività del gruppo e tenuto conto dell’obiettivo della stabilità finanziaria.

269 Regolamento IVASS n.33 del 6 dicembre 2016.

[108]

  1. Esoneri all’obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non
    rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la
    quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche
    lorde.
  2. L’IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle
    dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
  3. Ai fini dell’esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere
    di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l’IVASS valuta nell’ambito del processo di controllo
    prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies se l’informativa è eccessivamente onerosa in
    rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell’attività dell’impresa,
    tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell’impresa;
    b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall’impresa;
    c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell’impresa;
    d) il livello delle concentrazioni di rischi;
    e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l’autorizzazione è concessa;
    f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell’impresa sulla stabilità finanziaria;
    g) i sistemi e le strutture dell’impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta
    sull’informativa di cui all’articolo 30, comma 5;
    h) l’idoneità dei sistemi di governo societario dell’impresa;
    i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito
    Patrimoniale Minimo;
    l) il fatto che l’impresa sia o meno un’impresa captive.
    Art. 47-quinquies
    (Processo di controllo prudenziale)270
  4. L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati
    dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento
    dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la
    verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a
    cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’ impresa di
    valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l’attività.
  5. L’IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
    a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di
    cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
    b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
    c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
    d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
    e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
    f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
    III.

270 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[109]

  1. L’IVASS monitora con adeguati strumenti l’impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento
    delle condizioni finanziarie e di verificare come l’impresa vi abbia posto rimedio.
  2. L’IVASS valuta:
    a) l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall’impresa per identificare possibili eventi o
    cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla
    situazione finanziaria globale dell’ impresa.
    b) la capacità dell’ impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni
    economiche.
  3. Nell’ambito del processo di controllo prudenziale l’IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a
    consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o
    cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro
    situazione finanziaria globale. L’IVASS può imporre all’impresa di attuare verifiche o analisi
    corrispondenti.
  4. L’IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo
    prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e
    XVIII.
  5. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L’IVASS stabilisce con
    regolamento la frequenza minima e l’ambito del processo di controllo prudenziale in funzione
    della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa.

Art. 47-sexies
(Maggiorazione del capitale)271

  1. All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies l’IVASS, in
    circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del
    capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo
    quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
    1) l’utilizzo di un modello interno di cui all’articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace;
    oppure
    2) un modello interno completo o parziale di cui all’articolo 46-octies è in via di predisposizione;
    b) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un
    modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III in
    quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l’impresa
    non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito
    dall’IVASS;
    271 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[110]

c) il sistema di governo societario dell’impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni
di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II e tali difformità impediscono all’impresa di individuare,
misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere
esposta, ed altre misure adottabili dall’IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo
di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l’impresa applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, l’aggiustamento
per la volatilità di cui all’articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e
344-decies e l’IVASS conclude che il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo
significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo
    tale da garantire che l’impresa rispetti l’articolo 45-ter, commi 3 e 4.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi
    sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l’IVASS ad imporre tale maggiorazione.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi
    sostanziali legati agli scostamenti.
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’IVASS verifica che l’impresa adotti ogni iniziativa
    necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l’imposizione della maggiorazione
    del capitale.
  5. L’IVASS riesamina, almeno annualmente, l’imposizione della maggiorazione del capitale e
    revoca tale imposizione nel caso in cui l’impresa abbia sanato le carenze riscontrate.
  6. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta
    sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.
  7. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’articolo
    36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione
    del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).
  8. L’IVASS con regolamento, detta disposizioni per l’applicazione delle maggiorazioni di capitale
    di cui al presente articolo.

Art. 47-septies

(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)272

  1. L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica
    annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette
    all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47-quater, comma 1.
  2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il
    riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di
    altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:
    a) la descrizione dell’attività e i risultati di gestione dell’impresa;
    272 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[111]

b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale
sistema rispetto al profilo di rischio dell’impresa;
c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell’esposizione, della
concentrazione, della mitigazione e della sensitività;
d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei i
metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze
rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:
1) la struttura e l’importo dei fondi propri, nonché la loro qualità;
2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
3) l’esercizio della opzione di cui all’articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità;
4) le informazioni che consentono un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le
ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall’impresa
per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
5) l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave
inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della
relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all’illustrazione delle relative cause,
conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.

  1. Quando si applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, la descrizione
    di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all’aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni
    e gli attivi dedicati cui l’aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell’impatto
    dell’azzeramento dell’aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell’impresa. La
    descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l’impresa utilizza l’aggiustamento per
    la volatilità di cui all’articolo 36-sexies e quantifica l’impatto dell’azzeramento dell’aggiustamento
    per la volatilità sulla situazione finanziaria dell’impresa.
  2. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1) comprende un’analisi relativa ad ogni
    cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l’illustrazione
    di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve
    descrizione della trasferibilità del capitale.
  3. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e),
    numero 2), sono indicati separatamente l’importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo
    III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l’eventuale importo maggiorato del capitale richiesto
    dall’IVASS ai sensi dell’articolo 47-sexies o l’impatto dei parametri specifici richiesti dall’IVASS
    all’impresa ai sensi dell’articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle
    motivazioni fornite dall’IVASS.
  4. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e), numero 2), è accompagnata, ove applicabile,
    dall’indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte
    dell’IVASS.
  5. L’IVASS determina, con regolamento273, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che
    sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
    273 Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018.

[112]
Art. 47-octies

(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)274

  1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la
    pubblicazione:
    a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
    b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei
    confronti dei contraenti o di altri soggetti.
  2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla
    condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
  3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in
    adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e
    portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.
  4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera
    e).
  5. L’IVASS con regolamento275 determina modalità, termini e contenuti della relazione di
    solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Art. 47-novies

(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni

facoltative aggiuntive)276

  1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle
    informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l’impresa pubblica
    appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:
    a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l’impresa
    non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o,
    comunque, l’impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata
    l’inosservanza;
    b) l’IVASS rileva che l’impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due
    mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità.
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare
    immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo,
    congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l’impresa,
    incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di
    finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza
    274 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    275 Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016.
    276 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[113]

del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento,
l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua
origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio,
nonché le eventuali altre misure correttive previste.

  1. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare
    immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione
    delle cause e dei relativi effetti per l’impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi
    rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il
    problema dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a
    distanza di sei mesi dal rilevamento, l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo,
    insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali
    altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.
  2. L’impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria
    solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi
    degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 47-decies

(Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)
277

  1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione
    del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

Art. 47-undecies
(Informativa all’AEAP)278

  1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti:
    a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del
    capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:
    1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
    2) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami vita;
    3) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami danni;
    4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l’attività nei rami vita e danni;
    5) per le imprese che esercitano l’attività di riassicurazione;
    b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del
    capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e
    c).
    c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica
    di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica
    secondo il disposto dell’articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al
    volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi
    rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle
    277 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    278 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[114]

riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi
sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di
vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica
secondo il disposto dell’articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali,
dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale
dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui
all’articolo 210.

CAPO V

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 48

(Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
279

  1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di
    uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
  2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190 bis, comma 1, e 191 anche nei
    confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di
    assicurazione di un Paese terzo.
  3. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al
    comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi
    quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i
    rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.

Art. 48-bis

(Bilancio, registri e scritture contabili)280

  1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di
    un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di
    cui al Titolo VIII.

279 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 56, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava: “1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato
terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l’articolo 30, commi 2 e 3.

  1. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35”.
    280 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 57, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[115]
Art. 49
(Riserve tecniche)281

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di
    riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla
    disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo
    II, del presente Titolo.
    1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria
    conformemente all’articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria
    conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I, II, Capo IV, del presente Titolo e investe in
    attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e
    42.
  2. L’IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel
    territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi
    degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 50

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)282

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo
    di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44-decies, comma 3.
    1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito
    Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle
    operazioni realizzate dalla sede secondaria.
    281 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 58, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava: “1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le
    disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
  2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo
    38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia
    ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
  3. L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le
    disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica”.
    282 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 59, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 50
    (Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)
  4. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV,
    in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con
    regolamento adottato dall’ISVAP.
  5. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla
    metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.
  6. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di
    garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati
    membri.
  7. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia
    soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51”.

[116]

  1. L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale
    Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale Minimo sono costituiti in conformità
    all’articolo 44-decies, comma 4. L’importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere
    inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
    2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono
    la cauzione depositata in conformità dell’articolo 28, comma 5.
  2. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a
    concorrenza dell’ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica,
    mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all’impresa autorizzata ad operare anche
    in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di
    controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.

Art. 51

(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)283

  1. L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad
    operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami
    danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può
    chiedere:
    283 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 60, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 51
    (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)
  2. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già
    autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di
    autorizzazione, può chiedere:
    a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione
    dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
    b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
    c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività
    costitutive della quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati
    membri interessati.
  3. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel
    territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
  4. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il
    complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.
    In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla
    cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione
    europea.
  5. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati
    membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale,
    avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare
    la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una
    sola delle autorità di vigilanza.
  6. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività
    complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri”.

[117]

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1-bis, il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati
membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede
secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.
1-bis. L’istanza di cui al comma 1 è presentata all’IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri
Stati membri interessati.

  1. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto
    l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche
    nel territorio di un altro Stato membro.
  2. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il
    controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli
    Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve
    costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è
    demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio
    dell’Unione europea.
  3. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le
    autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta
    per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri
    interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le
    agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse
    ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
  4. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie
    stabilite negli Stati membri.
  5. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le
    informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.

TITOLO IV

IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI284

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
285

284 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il titolo, nella precedente
formulazione, era così rubricato: “Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici”.
285 Capo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[118]
Art. 51-bis

(Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)286

  1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:
    a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51-ter, ivi
    incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano
    gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi di cui all’articolo
    51-ter;
    b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell’articolo 52.
  2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di
    assicurazione, rubricata “Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle
    Assicurazioni private”.
  3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di
    assicurazione, rubricata “Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice
    delle Assicurazioni private”.
  4. L’IVASS dà pronta comunicazione all’impresa interessata dell’iscrizione nell’albo, ai sensi dei
    commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

Capo II

IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI287

Art. 51-ter

(Nozione di impresa di assicurazione locale)288

  1. L’impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del
    presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall’impresa non supera euro 5.000.000;
    b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di
    riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000;
    c) ove l’impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo
    degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro
    25.000.000;
    d) nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire
    rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi
    accessori;
    e) nelle attività dell’impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000
    del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve
    tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo,
    ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue
    riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società
    veicolo.

286 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
287 Capo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
288 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[119]

  1. L’impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di
    assicurazione locale quando:
    a) esercita l’attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di
    stabilimento in altri Stati membri; o
    b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione ai sensi
    dell’articolo 13 o a continuare l’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 13; o
    c) l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l’ammontare delle riserve tecniche, al lordo
    degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che
    superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
    comma 1.

Art. 51-quater

(Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)289

  1. L’IVASS individua con regolamento290 le condizioni di accesso, di esercizio e le altre
    disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all’articolo 51-ter. In
    ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.
  2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 13
    che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non
    supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all’articolo 51-
    ter. L’IVASS determina con regolamento la procedura per l’accertamento dei presupposti per
    l’applicazione del regime di cui al comma 1.
  3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora
    l’impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e)
    dell’articolo 51-ter. L’IVASS determina con regolamento291 la procedura di accertamento del
    mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 51-ter e di conseguente presentazione
    dell’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 13, da inviare entro trenta giorni
    dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Capo III

PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI292

Art. 52
(Particolari mutue assicuratrici)
293

  1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata
    particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni
    rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei
    rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi

289 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
290 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016
291 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016
292 Capo inserito dall’articolo 1, comma 206, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
293 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 62, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[120]

applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di
partecipazione devono essere rappresentate da azioni294
.

  1. La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la
    possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi
    annui non superiori ad euro cinquecentomila295
    .
  2. La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la
    possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un
    milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci296
    .
  3. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere
    dal quarto esercizio l’impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è
    più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione ai
    sensi dell’articolo 51-quater o ai sensi dell’articolo 13, in caso di superamento degli importi di
    cui all’articolo 51-ter, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
    nel quale gli importi sono stati superati297
    .

Art. 53
(Attività esercitabili)

  1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui
    all’articolo 2, comma 1.
  2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
    e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
  3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei
    soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12298
    .

Art. 54
(abrogato)
299

294 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può
esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che
trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni
rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni”.
295 Comma modificato dall’articolo 1, comma 62, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
296 Comma modificato dall’articolo 1, comma 62, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
297 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal
quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere
l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale
gli importi sono stati superati”.
298 Comma modificato dall’articolo 1, comma 63, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
299 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 64, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 54 disponeva:
“Art. 54
(Requisiti degli esponenti aziendali)

  1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e
    indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle
    limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52”.

[121]
Art. 55
(Autorizzazione)

  1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo
    quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo
    52300
    .
  2. (abrogato)
    301
    .
  3. L’IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il
    procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14,
    comma 3.

Art. 56

(Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici)
302

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina
    applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni
    e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente:
    a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi
    di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza’;
    b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;
    c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili303
    .
  2. (abrogato)304
    .
  3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346,
    sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544,
    secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,
    2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-
    septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile305
    .

300 Comma modificato dall’articolo 1, comma 65, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
301 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 65, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 54
disponeva:
“Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di
assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4”.
302 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 66, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
303 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 66, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli
obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle
dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52”:
304 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 66, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
disponeva:
“Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII,
XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili”.
305 Comma modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[122]
TITOLO V

ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57
(Attività di riassicurazione)

  1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione306
    .
  2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle
    operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di
    partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1,
    comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142307
    .
  3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
    esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa.
  4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane
    soggetta alla disciplina di cui al titolo II308
    .

Art. 57-bis
(Società veicolo) 309

  1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede
    legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
    400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per
    l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il
    regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
    a) la portata dell’autorizzazione;
    b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
    c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
    d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione
    qualificata nella società veicolo310;
    e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei
    rischi;
    f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
    g) i requisiti di solvibilità311
    .

306 Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 67, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
307 Periodo inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56, modificato
dall’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Il comma è stato modificato, successivamente,
dall’articolo 1, comma 67, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
308 Comma modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
309 Articolo inserito dall’articolo 5, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
310 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 68, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[123]
Capo II

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 58
(Autorizzazione)

  1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare
    esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da
    pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
  2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure,
    congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
  3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
    nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
    prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di
    cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati312
    .

Art. 59
(Requisiti e procedura)

  1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile
    o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della
    Società europea;
    b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
    Repubblica;
    c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
    del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di
    ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le
    quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000313;
    c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
    coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all’articolo 45-bis314;

311 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 68, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “i requisiti di solvibilità delle società veicolo”.
312 Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituito
dall’articolo 1, comma 69, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “L’autorizzazione
è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati”.
313 Lettera modificata dall’articolo 6, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituita
dall’articolo 1, comma 70, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “il
capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento
adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia
costituito esclusivamente da conferimenti in denaro”.
314 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 70, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[124]

c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis315;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme all’articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive,
altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese
cedenti316;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 68317;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I, Sezione I e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies
e 30-septies318;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i
responsabili delle funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76319;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

  1. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
    non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
    e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente
    motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione