1. Ai fini del presente decreto:Â
-     a) per «professione regolamentata» si intende l’attività , o l’insieme delle attività , riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali  o  all’accertamento  delle  specifiche professionalità ;Â
-     b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).Â
  2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.Â
 Avvertenza:Â
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai  sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Â
Note alle premesse:Â
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.              Â
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):Â
«Art. 17 (Regolamenti). – Comma 1. (Omissis).Â
 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando l’esercizio della potestà  regolamentare del  Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. Commi 3. – 4-ter (Omissis).».Â
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):Â
«Art. 3 (Abrogazione  delle  indebite  restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche). – Commi 1. – 4. (Omissis).Â
 5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33,quinto comma, della Costituzione per  l’accesso  alle professioni regolamentate  secondo  i  principi  della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono  attività  similari,  gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera  concorrenza,  alla  presenza  diffusa  dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità  di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della  Repubblica emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i  seguenti principi:Â
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è  fondato  e  ordinato  sull’autonomia  e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.  La  limitazione,  in  forza  di  una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività  in forma societaria, della sede  legale  della  società professionale;Â
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi  di  formazione  continua  permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in     medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;Â
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;Â
[d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del  conferimento  dell’incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui  la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;]Â
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio   dell’attività   professionale.   Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità  professionale  e  il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali  dei professionisti;Â
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali  sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo  nazionale  di disciplina.  La  carica  di  consigliere  dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;Â
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. Commi 5-bis – 12-bis (Omissis).».