DPR nr. 137/2012 – Art. 10 – Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso

  1. Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato  o presso l’ufficio legale  di  un  ente  pubblico o di ente privato autorizzato  dal  ministro  della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu’ di dodici mesi. 

  2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso  l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente  pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia. 

  3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito  presso le scuole di  specializzazione per le  professioni  legali  di  cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398, e successive modificazioni, è valutato  ai  fini  del  compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. 

  4. Il praticante può,  per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende  proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza  il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al  praticante un certificato  attestante il periodo di   tirocinio che risulta regolarmente compiuto. 

  5. In attuazione del presente decreto, l’attività di  praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata  con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici  giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche  con compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del  testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  Al  termine del periodo di formazione il magistrato designato dal  capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.  Fino all’emanazione del decreto di cui al primo periodo,  continua ad applicarsi, al riguardo,la disciplina del  praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto. 

  6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame  di  Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu’ consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. 

         Note all’art. 10: 

–  Si  riporta il testo dell’art. 16 del   decreto legislativo  17  novembre  1997, n. 398  (Modifica  alla disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della L.  15  maggio 1997, n. 127 ): 

  «Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni legali).  –  1.  Le  scuole  di  specializzazione  per   le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.   2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni  legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui criteri sono indicati nel decreto di cui all’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel  contesto  dell’attuazione della autonomia didattica di  cui  all’art. 17,  comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono   alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento   teorico,  integrato  da  esperienze  pratiche,  finalizzato   all’assunzione  dell’impiego   di magistrato ordinario o all’esercizio delle  professioni di avvocato o notaio. L’attività didattica per la  formazione comune dei laureati in giurisprudenza è  svolta  anche  da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione,  sono  anche  condotte  presso  sedi giudiziarie, studi professionali e  scuole  del  notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 

 2-bis. La durata delle scuole di  cui  al  comma  1  è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in giurisprudenza secondo l’ordinamento  didattico  previgente all’entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. 

 2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999, n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a decorrere dall’anno accademico 2007-2008,  con  regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di  concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  adottato   ai   sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, l’ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno. 

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo i criteri indicati nel decreto di cui  all’art.  17,  comma 114,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127 ,   dalle università, sedi  di  facoltà  di  giurisprudenza,  anche sulla base  di  accordi  e  convenzioni  interuniversitari, estesi, se del caso, ad  altre  facoltà  con  insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 

 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  è determinato con decreto  del  Ministro  dell’università  e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati in   giurisprudenza nel corso dell’anno  accademico precedente,  tenendo  conto,  altresì,  del   numero   dei magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo nell’anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del numero di posti resisi vacanti nell’organico dei notai  nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettività  delle scuole. L’accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d’esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all’art. 17, comma 114, della  legge  15 maggio 1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura  la presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati, avvocati e notai. 

 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un massimo di dieci punti. 

 7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  è subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al superamento delle prove finali di esame. 

 8. Il decreto di cui all’art. 17, comma 114,  della  L. 15 maggio 1997, n. 127, è  emanato  sentito  il  Consiglio superiore della magistratura.». 

– Si riporta  il  testo  dell’art.  15  del  D.P.R.  10 gennaio  1957,  n.  3  (Testo  unico   delle   disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): 

 «Art. 15 (Segreto d’ufficio).  –  1.  L’impiegato  deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a  chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od  operazioni  amministrative,  in  corso  o  conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e  delle  modalità previste dalle norme sul diritto  di  accesso.  Nell’ambito delle proprie  attribuzioni,  l’impiegato  preposto  ad  un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e  documenti  di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.».

I giudizi dei nostri clienti

Bassoluma Adouriz

Molto veloci e professionali nell’espletare la pratica di rilascio fideiussione. Comunicazione ottima sia via email che per telefono

Testimonianza inviata tramite Google

Isla International

Il rapporto professionale è stato ottimo. Cortesia, efficienza , ricerca condivisa di soluzioni e tempestività

Testimonianza inviata tramite Google

Umberto Nicolini

Bravissimi! comunicazioni e disbrigo delle pratiche immediati e impeccabili. Ottimo orientamento al problem-solving, davvero una garanzia. Mi sono rivolto loro per una fidejussione a scopo invito turistico non semplice e con tempi molto ridotti e... »

Testimonianza inviata tramite Google

Simonetta Cardellino

Testimonianza inviata tramite Google

Bruno Moretti

Servizio rapido e preciso!!!! E’ stato un piacere lavorare con Italia Fidejussioni.

Testimonianza inviata tramite Facebook

Toutou Touré

Reattività

Testimonianza inviata tramite Google

Cosa dicono di noi i nostri clienti

Eccellente
Italiafideiussioni
Basato su 1716 recensioni
Servizio professionale e puntuale
Servizio buono e veloce fornito dalla signora Debora, consigliato
I needed a bank guarantee for a tourist visa. I was skeptical to do it through Italiafideiussioni but after reading the other reviews and going to 2 physical banks I decided to do it I am sooo glad I did. The physical banks just provided me with the usual endless italian bureaucracy for such simple service. Italiafideiussioni's service was fast and punctual and EASY to do. You only have to submit the identifications of both contractor and beneficiary and fill out a form. The agency shared a video on how to fill the form correctly and they are open to help if you need extra support. I definitely recommend it. My contact was Betiel. She responded all my questions and provided feedback on a timely manner.
velocissimi in tutto.
Voglio ringraziare di cuore Betiel della Fideiussione Italia per il servizio eccellente che ho ricevuto. Mi hanno seguito passo dopo passo con grande professionalità, disponibilità e gentilezza.
Hanno preparato tutti i documenti per il visto in modo veloce e perfetto, rispettando i tempi e rispondendo sempre alle mie domande con chiarezza.

Grazie a loro, sono riuscita a ottenere tutto ciò che mi serviva senza stress né complicazioni.
Consiglio vivamente il loro servizio a chiunque abbia bisogno di una fideiussione o documenti per il visto.
Affidabili, seri e velocissimi.
Esperienza ottima, puntuali, precisi, gentili e efficienti, assolutamente consigliabile voto 10#
Personale molto cordiale e gentile , pratiche velocissime
servizio perfetto!!!!
Servizio davvero ottimo ! In meno di 48 ore ho avuto tutta la documentazione pronta !! Molto gentili e sopratutto affidabili!
Devo ringraziare in particolar modo DEBORA ! Lei è stata fenomenale spiegandomi al dettaglio ogni passaggio ed ogni documento!
Davvero ottimo ! Grazie
Esperienza super positiva! Fideiussione ottenuta in giornata grazie a Betiel, gentile, preparatissima e super disponibile al telefono. Grazie ancora!
Debora è stata precisa e veloce!
Servizio rapidissimo. Personale disponibile con ottima professionalità. Un particolare ringraziamento a Debora.
A M
Vi ho conosciuto cercando su Google per una pratica di fideiussione per un visto turistico. L'operatrice Debora Crisafulli mi ha seguito in maniera puntuale ed eccellente in tutti i vari step, rispondendo sempre in modo preciso anche alle domande che gli ponevo. Complimenti e li consiglio assolutamente
Betiel ,é stata molto brava nello spiegare nel dettaglio tutta la pratica. Mi sono trovato molto bene

What our customers say about us

Eccellente
Italiafideiussioni
Basato su 1716 recensioni
Servizio professionale e puntuale
Servizio buono e veloce fornito dalla signora Debora, consigliato
I needed a bank guarantee for a tourist visa. I was skeptical to do it through Italiafideiussioni but after reading the other reviews and going to 2 physical banks I decided to do it I am sooo glad I did. The physical banks just provided me with the usual endless italian bureaucracy for such simple service. Italiafideiussioni's service was fast and punctual and EASY to do. You only have to submit the identifications of both contractor and beneficiary and fill out a form. The agency shared a video on how to fill the form correctly and they are open to help if you need extra support. I definitely recommend it. My contact was Betiel. She responded all my questions and provided feedback on a timely manner.
velocissimi in tutto.
Voglio ringraziare di cuore Betiel della Fideiussione Italia per il servizio eccellente che ho ricevuto. Mi hanno seguito passo dopo passo con grande professionalità, disponibilità e gentilezza.
Hanno preparato tutti i documenti per il visto in modo veloce e perfetto, rispettando i tempi e rispondendo sempre alle mie domande con chiarezza.

Grazie a loro, sono riuscita a ottenere tutto ciò che mi serviva senza stress né complicazioni.
Consiglio vivamente il loro servizio a chiunque abbia bisogno di una fideiussione o documenti per il visto.
Affidabili, seri e velocissimi.
Esperienza ottima, puntuali, precisi, gentili e efficienti, assolutamente consigliabile voto 10#
Personale molto cordiale e gentile , pratiche velocissime
servizio perfetto!!!!
Servizio davvero ottimo ! In meno di 48 ore ho avuto tutta la documentazione pronta !! Molto gentili e sopratutto affidabili!
Devo ringraziare in particolar modo DEBORA ! Lei è stata fenomenale spiegandomi al dettaglio ogni passaggio ed ogni documento!
Davvero ottimo ! Grazie
Esperienza super positiva! Fideiussione ottenuta in giornata grazie a Betiel, gentile, preparatissima e super disponibile al telefono. Grazie ancora!
Debora è stata precisa e veloce!
Servizio rapidissimo. Personale disponibile con ottima professionalità. Un particolare ringraziamento a Debora.
A M
Vi ho conosciuto cercando su Google per una pratica di fideiussione per un visto turistico. L'operatrice Debora Crisafulli mi ha seguito in maniera puntuale ed eccellente in tutti i vari step, rispondendo sempre in modo preciso anche alle domande che gli ponevo. Complimenti e li consiglio assolutamente
Betiel ,é stata molto brava nello spiegare nel dettaglio tutta la pratica. Mi sono trovato molto bene

Ricevi subito il tuo preventivo

* ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
Iscrizione alla Newsletter