- Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
- La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
- Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
I giudizi dei nostri clienti
Nadia Boudjemia
Il servizio è ottimo e garantito. Lo raccomando con fiducia. Grazie.
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Rosauro Solazzi
Devo esprimere la completa soddisfazione della mia esperienza con l’ufficio di Firenze. I miei ringraziamenti alla Sig.ra Elisa che con professionalità ed efficienza ha risolto con rapidità e successo problemi inerenti alla pratica. La cordialità... »
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Roberto Bordiga
Ho apprezzato professionalità , accuratezza nel censire le informazioni e schiettezza del personale. Mi auguro di non doverlo mai sperimentare ma spero , dovesse capitare, di poter ricevere lo stesso approccio in caso di innesco... »
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Tadevos Hovhannisyan
Molto cordiali e sempre disponibili
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Houman Moradi
Sono professionali, cordiali e ti seguono fino alla consegna dell’atto. Sono anche veloci e puntuali!
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Gioacchino Tripi
Veloci, economici e cordiali!!!
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