DPR nr. 137/2012 – Art. 11 – Accesso alla professione notarile

 1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell’Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto  accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale  di  notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea.   2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le  scuole  di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398, e successive modificazioni, è valutato ai fini  del  compimento del periodo  di pratica per l’accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

  Note all’art. 11: 

 Si riporta  il  testo  dell’art.  5  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli archivi notarili.). 

«Art.  5.  –  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro   è necessario: 1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea ed aver compiuto l’età di anni 21; 2°  essere  di  moralità  e  di  condotta  sotto  ogni rapporto incensurate; 3° non aver subito condanna per un  reato  non  colposo punito con pena  non  inferiore  nel  minimo  a  sei  mesi,ancorchè sia stata inflitta una pena di durata minore; 4° essere fornito  della  laurea  in  giurisprudenza  o della laurea specialistica o magistrale  in  giurisprudenza date o confermate da una università italiana o  di  titolo riconosciuto equipollente ai sensi della  legge  11  luglio 2002, n. 148; 5° avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti  presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente  dopo  la laurea. La  pratica  si  effettua,  dopo  l’iscrizione  nel registro dei praticanti, presso un  notaro  del  distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l’approvazione del Consiglio. Su   richiesta dell’interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L’iscrizione  nel registro  dei  praticanti  può essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo  anno  del  corso  di laurea  o  di  laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo  di  pratica  si  deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione  ne suddetto registro. In caso  di  scadenza  del  suddetto  termine  il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al  conseguimento  della laurea può essere computato, ai  fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva  durata. Per coloro che sono stati funzionari  dell’ordine  giudiziario  almeno per un anno, per gli avvocati in  esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un  periodo continuativo di otto mesi; 6°  avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame   di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile; 6°-bis aver espletato  per  almeno  centoventi  giorni, dopo l’avvenuto superamento della prova orale,  un  periodo di tirocinio obbligatorio presso  uno  o  più  notai, che devono certificarne la durata. Tale  periodo  deve  essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in  cui viene effettuato. Il candidato notaio  puo’  richiedere  la designazione  del  notaio  al  presidente   del   consiglio notarile del distretto  nel  quale  è  stato  ultimato  il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso  notai dello stesso o di  altri  distretti, i quali  lo  abbiano designato direttamente. L’eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5°  del  primo  comma possono essere  sostituiti  dal  possesso  del  decreto  di riconoscimento professionale emanato  in  applicazione  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».

–  Per  il  testo  dell’art.  16 del citato decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.  398, vedi nelle note all’art. 10.

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