DPR nr. 137/2012- Art. 4 – Libera concorrenza e pubblicità informativa

  1. è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa  avente  ad oggetto   l’attività    delle    professioni    regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla  professione,  la struttura dello studio professionale e i compensi  richiesti  per  le

prestazioni. 

  2.  La  pubblicità  informativa  di  cui  al  comma  1  dev’essere funzionale  all’oggetto,  veritiera  e  corretta,  non  deve  violare l’obbligo  del  segreto  professionale  e  non  dev’essere  equivoca, ingannevole o denigratoria. 

3. La violazione della disposizione di cui al comma  2  costituisce illecito  disciplinare,  oltre  a  integrare  una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.  206, e 2 agosto 2007, n. 145

Note all’art. 4: 

– Il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206, reca: «Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della  legge 29 luglio 2003, n. 229.». 

– Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n.  145,  reca: «Attuazione dell’art. 14  della  direttiva  2005/29/CE  che modifica  la   direttiva   84/450/CEE   sulla   pubblicità ingannevole.». 

Note all’art. 6: 

– Si riporta il testo dell’art. 9, commi  4  e  6,  del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27  (Disposizioni  urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   lacompetitività.). 

 «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).

 – Commi 1. – 3. (Omissis). 

 4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del   conferimento    dell’incarico    professionale. Il professionista deve rendere noto al  cliente  il  grado  di complessità dell’incarico, fornendo tutte le  informazioni utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del conferimento fino alla  conclusione  dell’incarico  e  deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa  per  i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  è previamente resa nota  al  cliente  con  un  preventivo  di massima, deve essere adeguata all’importanza  dell’opera  e va pattuita indicando per le singole prestazioni  tutte  le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante   è    riconosciuto    un    rimborso    spese forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di tirocinio. 

 Comma 5. (Omissis). 

 6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso  alle professioni  regolamentate  non  puo’  essere  superiore  a diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo’ essere  svolto,  in  presenza  di  un’apposita  convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il  Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o specialistica.   Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il Ministro per la  pubblica   amministrazione    e la semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso  di  laurea.  Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la normativa vigente.  Commi 7. – 8. (Omissis).». 

 – Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione: 

«Art.  117  (Testo   applicabile   fino   all’esercizio finanziario  relativo  all’anno  2013).   –   La   potestà  legislativa è esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli  derivanti dall’ordinamento comunitario e  dagli obblighi internazionali. 

Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti materie: 

a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione  europea;  diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non appartenenti all’Unione europea; 

 b) immigrazione; 

 c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari; tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;  sistema tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle risorse finanziarie; 

f) organi dello  Stato e relative  leggi  elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

 g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 

 h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della polizia amministrativa locale; 

 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

 l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

 m) determinazione   dei   livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull’istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Città metropolitane;  

q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali e profilassi internazionale; 

r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere dell’ingegno; 

s) tutela dell’ambiente,  dell’ecosistema  e  dei  beni culturali. Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione  europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela  e  sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica e tecnologica e  sostegno  all’innovazione  per  i  settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione, trasporto   e   distribuzione    nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e  ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attività culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e  agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potestà legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta  alle  Regioni  la   potestà   legislativa   in riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi comunitari e  provvedono  all’attuazione  e  all’esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 

La  potestà  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle  Regioni  in ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Città metropolitane hanno potestà regolamentare in  ordine  alla disciplina dell’organizzazione e  dello  svolgimento  delle funzioni loro attribuite. 

Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parità  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo’ concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme disciplinati da leggi dello Stato. 

 (Testo applicabile a decorrere  dall’esercizio  finanziario relativo all’anno 2014) 

La potestà legislativa è  esercitata  dallo  Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché  dei vincoli  derivanti  dall’ordinamento  comunitario  e  dagli obblighi internazionali. 

Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti materie: 

a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione  europea;  diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 

b) immigrazione; 

c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari; tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;  sistema tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della polizia amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione   dei   livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull’istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Città metropolitane; 

q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali e profilassi internazionale; 

r)   pesi, misure e determinazione   del   tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,  regionale e locale;  opere dell’ingegno;  

s) tutela dell’ambiente,  dell’ecosistema  e  dei  beni culturali. Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione  europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela  e  sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica e tecnologica e  sostegno  all’innovazione  per  i  settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione, trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della  finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione dei  beni   culturali   e  ambientali  e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di  risparmio, casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale. Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni  la  potestà  legislativa,  salvo   che   per la determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla legislazione dello Stato. Spetta  alle  Regioni  la   potestà   legislativa in riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi comunitari e  provvedono  all’attuazione  e  all’esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La  potestà  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle  Regioni  in ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Città metropolitane hanno potestà regolamentare in  ordine  alla disciplina dell’organizzazione e  dello  svolgimento  delle funzioni loro attribuite. Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la parità  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo’ concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme disciplinati da leggi dello Stato.».

I giudizi dei nostri clienti

Mohamed Almodhaweb

È stato un piacere avere a che fare con Lilia di Italia Fideiussioni, una persona gentilissima che ha fatto il servizio richiesto in tempi brevi. Grazie mille e alla prossima.

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Enzo Nigro

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Veloci nello sbrigare le pratiche, cortesi e molto pazienti a rispondere alle domande sia per e-mail che per WhatsApp

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Marco Pasqualini

Quick service and helpful staff (Servizio rapido e personale disponibile)

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Davide Volpato

Ho usato il loro servizio perché avevo bisogno di una fideiussione per il visto turistico di mia moglie. Allora sapendo che i tempi per una sono lunghi, ho trovato loro e nel giro di 24... »

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Nadia Boudjemia

Il servizio è ottimo e garantito. Lo raccomando con fiducia. Grazie.

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Cosa dicono di noi i nostri clienti

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