DPR nr. 137/2012 – Art. 6 – Tirocinio per l’accesso

 1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti  professionali, e ha una durata  massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle  professioni  sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27. Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità  necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. 

  2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio  territoriale è tenuto il registro dei praticanti,  l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio  professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro  dei  praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario. 

  3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque  anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre  praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 

  4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore  a sei mesi, presso enti o professionisti  di  altri  Paesi  con  titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi  sei  mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno  del  corso  di studio per il  conseguimento della  laurea  necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private  possono  stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci  rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi  e  il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di  laurea.  Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma  6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

  5. Il tirocinio può essere svolto in  costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di  lavoro  subordinato privato ,purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio. 

  6. Il tirocinio  professionale non determina  l’instaurazione  di rapporto di lavoro subordinato anche  occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2012, n. 27

  7.  L’interruzione del tirocinio per oltre tre  mesi,   senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre  un  giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. 

  8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme  deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. 

  9.  Il  tirocinio,  oltre che  nella  pratica  svolta  presso un professionista, può consistere  altresì nella   frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante  al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 

  10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio  disciplina con regolamento, da  emanarsi, previo parere  favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: 

  •   a) le modalità e le condizioni per l’istituzione  dei  corsi  di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della   relativa scelta individuale; 
  •   b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; 
  •   c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo  un  carico didattico non inferiore a duecento ore; 
  •   d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi  di formazione da parte del praticante nonché quelle per le  verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da  professionisti e docenti  universitari, in pari numero, e presieduta  da  un  docente  universitario, in  modo  da garantire omogeneità di giudizio  su  tutto  il  territorio  nazionale.   Ai componenti della commissione non sono riconosciuti   compensi, indennità o gettoni di presenza. 

  11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione  del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei  corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio. 

  12. Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il  certificato perde efficacia  decorsi  cinque  anni  senza  che  segua il superamento dell’esame di Stato quando  previsto.  Quando  il  certificato perde efficacia  il  competente  consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro  dei praticanti di  cui  al comma 2. 

  13. Le  regioni,  nell’ambito  delle  potestà  a  esse  attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per  l’organizzazione di  scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale. 

  14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

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