DPR nr. 137/2012 – Art. 7 – Formazione continua

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse   dell’utente e della collettività, e per conseguire   l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento  della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce  illecito disciplinare. 

  2. I corsi di formazione possono essere organizzati,  ai  fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da  associazioni di iscritti agli albi e da  altri soggetti,  autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 

  3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina  con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del  ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: 

  •   a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo  di aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli  ordini o collegi territoriali,  delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; 
  •   b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio  nazionale, dei corsi di aggiornamento; 
  •   c) il valore del credito formativo professionale quale   unità  di misura della formazione continua. 

  4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi  professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti,  i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 

  5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini  e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione  o  convenzione  con altri soggetti. 

  6.  Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse  attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole,  corsi  ed eventi di formazione professionale. 

  7. Resta ferma la normativa vigente  sull’educazione  continua in medicina (ECM). 

Note all’art. 7: 
Per il testo dell’art. 117 della  Costituzione,  vedi nelle note all’art. 6.

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