Polizza di responsabilità civile professionale per intermediari di assicurazione e sezione B broker: come garantire la sicurezza dei clienti e la protezione della propria attività.
La polizza di responsabilità civile professionale (RCP) per intermediari di assicurazione e sezione B broker, Sezione A, Agenti e sezione E, sub agenti, è una garanzia fondamentale per tutti coloro che operano in questo settore.
Questa polizza protegge gli intermediari di assicurazione e i broker dalle eventuali richieste di risarcimento avanzate da terze parti a causa di eventuali danni causati nell’esercizio della loro attività professionale.
La polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria per legge per gli intermediari di assicurazione e i broker, e garantisce la copertura dei danni causati ai clienti durante la fornitura di servizi di consulenza e assistenza nella scelta di polizze assicurative. Questa polizza copre anche i costi legali e le spese di difesa in caso di controversie con i clienti.
La polizza di responsabilità civile professionale per intermediari di assicurazione e broker è una polizza flessibile che può essere personalizzata in base alle esigenze specifiche dell’intermediario o del broker. Ad esempio, è possibile scegliere la copertura per attività specifiche, come la consulenza in materia di assicurazioni sulla vita o la responsabilità civile per la fornitura di servizi di brokeraggio.
È importante scegliere una polizza RCP che copra le attività specifiche dell’intermediario o del broker, per garantire una copertura adeguata in caso di eventuali reclami.
Inoltre, è importante verificare che la polizza copra anche le attività future, in caso di espansione dell’attività dell’intermediario o del broker.
Inoltre, la polizza di responsabilità civile professionale per intermediari di assicurazione e broker deve essere scelta con attenzione anche perché può influire sulla reputazione professionale dell’intermediario o del broker.
Una polizza RCP solida e affidabile dimostra ai clienti che l’intermediario o il broker si preoccupa della loro sicurezza e che è in grado di fornire un servizio di qualità.
Questa polizza protegge gli intermediari garantendo anche la copertura dei costi legali e le spese di difesa in caso di controversie con i clienti.
Dove posso acquistare la polizza RC professionale per intermediari di assicurazioni?
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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’attività di intermediario iscritto alla sezione B del RUI assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- Fatto dei dipendenti e collaboratori;
- Forme pensionistiche complementari;
- Tutela delle persone – E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003;
- Ingiuria e diffamazione;
- Smarrimento di documenti;
- L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi durante il periodo di retroattività e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione o entro 3 anni dalla fine del periodo di assicurazione in corso.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato;
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito;
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta;
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
- Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato;
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali;
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto;
- Danni consequenziali;
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite);
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato;
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti;
- L’assicurazione non opera per l’attività di gestione fiduciaria, di custodia o conservazione di cose o beni altrui; all’attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri;
- L’assicurazione non opera per danni e spese derivanti da: corruzione, cancellazione, furto, alterazione di, oppure accesso o mancanza di accesso a, oppure interferenze con dati su supporti elettronici dell’Assicurato o da lui detenuti, causati da virus informatico o da qualsiasi persona diversa dall’Assicurato;
- L’assicurazione non opera per danni a terzi di carattere non patrimoniale (salvo ingiuria e diffamazione), o danni patrimoniali conseguenti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e danneggiamenti a cose o animali;
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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