Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
Cosa è e perché è importante?
L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) è un’istituzione che aiuta i debitori a gestire e risolvere la loro situazione finanziaria. Tuttavia, l’esercizio di questa attività comporta anche un certo livello di rischio per gli OCC, che potrebbero essere ritenuti responsabili in caso di danni causati ai creditori durante il processo di composizione della crisi. Ecco perché è importante che gli OCC siano coperti da una polizza di Responsabilità Civile Professionale.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale per gli OCC offre una copertura per eventuali danni causati ai creditori durante il processo di composizione della crisi da sovraindebitamento. In caso di controversia, la polizza copre le spese legali e i costi associati alla difesa dell’OCC, nonché eventuali risarcimenti che potrebbero essere richiesti.
Ma perché è così importante che gli OCC abbiano una polizza di Responsabilità Civile Professionale? Ecco alcuni dei motivi:
- Proteggere la reputazione: La reputazione di un OCC è fondamentale per il successo del suo business. Una controversia con i creditori potrebbe danneggiare la reputazione dell’OCC e compromettere la sua capacità di attrarre nuovi clienti. La polizza di Responsabilità Civile Professionale protegge la reputazione dell’OCC in caso di controversie.
- Copertura legale: La polizza di Responsabilità Civile Professionale offre una copertura legale per gli OCC in caso di controversie con i creditori. Ciò significa che l’OCC può contare su un team di avvocati esperti per difenderlo in caso di controversie.
- Risarcimento: In caso di controversie con i creditori, l’OCC potrebbe essere tenuto a risarcire i creditori per eventuali danni causati durante il processo di composizione della crisi. La polizza di Responsabilità Civile Professionale copre questi risarcimenti.
In conclusione, la polizza di Responsabilità Civile Professionale per gli OCC è una protezione importante per gli organismi che aiutano i debitori a gestire e risolvere la loro situazione finanziaria. Offre una copertura legale, protegge la reputazione dell’OCC e copre eventuali risarcimenti richiesti in caso di controversie con i creditori.
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Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività professionale assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
Che obblighi ha l’assicurato?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.
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