È sempre molto importante capire cosa è escluso dalla polizza assicurativa prima di firmarla così che in caso di sinistro non ci siano attese infondate, vediamo per bene:
Esclusioni
La copertura non troverà applicazione nelle seguenti circostanze, ove esistenti alla Data di Polizza:
(a) nel caso in cui risulti notificato o trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla donazione ex art. 563 c.c.;
(b) nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente sia consapevole che è stata minacciata o intrapresa un’azione legale che possa comportare come sua conseguenza la restituzione dell’Immobile ai sensi dell’art. 563 c.c..
Comunicazioni a carico dell’assicurato
Se il Contraente è un creditore ipotecario, quest’ultimo dovrà dare immediata comunicazione
(i) alla Compagnia in ordine alle informazioni personali del proprietario dell’Immobile (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, nome, sede legale, partita IVA) e
(ii) al proprietario dell’Immobile in ordine all’esistenza della Polizza ai fini della stessa Polizza. Se, per l’intera durata della copertura quivi prevista, un nuovo acquirente dell’Immobile ed il relativo creditore ipotecario (ove presente), titolare del diritto di ipoteca sull’Immobile, divenisse Assicurato ai fini della presente Polizza, tale Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Compagnia delle proprie informazioni personali e di quelle del creditore ipotecario (ove presente) (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, nome, sede legale, partita IVA).
L’Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Compagnia nel caso in cui riceva eventuali Richieste dell’Erede o venga a conoscenza della minaccia di avanzare una Richiesta dell’Erede.
Nell’effettuare tale comunicazione alla Compagnia, l’Assicurato dovrà altresì allegare copia della Richiesta dell’Erede, ogni documento correlato, e fornire ogni altra comunicazione utile per la valutazione della richiesta. Ove le suddette comunicazioni e/o documenti non siano stati trasmessi tempestivamente alla Compagnia, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi, ai sensi di Polizza, nei confronti del relativo Assicurato, in relazione alle Richieste dell’Erede oggetto dell’omessa comunicazione ovvero eventualmente seguite all’omessa comunicazione, sempreché l’omessa comunicazione abbia causato un pregiudizio alla Compagnia e, in tal caso, esclusivamente nella misura di tale pregiudizio.
Resistenza in giudizio, collaborazione dell’assicurato
La Compagnia avrà il diritto di instaurare e proseguire, a proprie spese, qualsiasi azione o procedimento e compiere qualsiasi altro atto che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario o opportuno al fine di far fronte a una Richiesta dell’Erede ovvero a ridurre la perdita o il danno a carico dell’Assicurato.
La Compagnia potrà adottare ogni azione opportuna, senza che ne possa derivare, a carico della stessa, alcuna responsabilità, e fermo restando che qualunque azione intrapresa non potrà essere interpretata come una rinuncia, né implicherà rinuncia, da parte della Compagnia, ad alcun diritto o all’applicazione di alcuna previsione di cui alla Polizza.
Fermo restando l’onere di difesa dell’Assicurato rispetto a una Richiesta dell’Erede, di cui all’Articolo 3 che precede, la Compagnia potrà intervenire, anche mediante intervento adesivo, nel procedimento legale instaurato dal Legittimario nei confronti dell’Assicurato a norma dell’art. 563 c.c., per resistere alla richiesta.
Ogniqualvolta la Compagnia dovesse instaurare un’azione o promuovere una difesa, come consentito dalle previsioni di Polizza, l’iniziativa intrapresa dalla Compagnia potrà proseguire sino alla decisione finale inappellabile del tribunale competente, con espressa riserva di impugnare, con gli strumenti previsti e a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi sentenza o provvedimento avversi.
In ogni caso, ove la Polizza consenta o richieda alla Compagnia di agire o provvedere a resistere in qualsiasi azione e procedimento, l’Assicurato garantirà a tal fine alla Compagnia, nella misura consentita per legge, il diritto di agire o resistere all’azione in nome dell’Assicurato e sottoscriverà ogni opportuna procura richiesta dalla Compagnia per tale azione.
Ogniqualvolta fosse ragionevolmente richiesto dalla Compagnia, l’Assicurato presterà alla Compagnia, a spese di quest’ultima, ogni ragionevole assistenza:
(i) in ogni azione e procedimento, fornendo prove, indicando testimoni, agendo o resistendo nell’azione e procedimento, oppure addivenendo a una transazione; e
(ii) in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria, a ragionevole giudizio della Compagnia, per far fronte alla richiesta.
Ove la Compagnia dovesse subire un pregiudizio dalla mancata prestazione della ragionevole collaborazione richiesta all’Assicurato, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi nei confronti dell’Assicurato ai sensi di Polizza, ivi inclusi ogni responsabilità ed obbligo di difesa, azione e prosecuzione di qualsiasi contenzioso, nella misura in cui la Compagnia abbia subito un pregiudizio da tale mancata collaborazione.
Limitazione di responsabilità
Una volta venuta meno, per effetto delle iniziative intraprese dalla Compagnia di assicurazioni – anche eventualmente in esito a contenziosi – una Richiesta dell’Erede, si dovrà ritenere che la Compagnia abbia correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi ai sensi di Polizza, in relazione alla richiesta di indennizzo eventualmente conseguente alla Richiesta dell’Erede venuta meno.
La Compagnia di assicurazioni non risponderà di eventuali perdite o danni sofferti dall’Assicurato in conseguenza della decisione autonoma, da parte dell’Assicurato, senza il previo consenso scritto della Compagnia – il quale consenso non potrà peraltro essere negato senza un motivo ragionevole – di addivenire a una transazione in relazione a una Richiesta dell’Erede.
Aumento del massimale
Per l’intera durata della Polizza, e fino alla notifica della Richiesta dell’Erede alla Compagnia, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo da concordare con la Compagnia, il Contraente, ovvero l’Assicurato, avranno la facoltà di chiedere l’aumento del Massimale fino alla concorrenza
(i) del prezzo di vendita dell’Immobile effettivamente corrisposto in conformità ad un contratto di vendita da stipularsi ovvero
(ii) del valore commerciale dell’Immobile opportunamente aggiornato determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente.
Il costo della perizia sarà dedotto ai sensi dell’Articolo 11 che segue. Resta inteso che l’aumento del Massimale a seguito della richiesta che precede, a cura del Contraente o dell’Assicurato, resta subordinato all’accettazione della Compagnia; inoltre, anche nel caso di cui al punto (i), sarà facoltà della Compagnia richiedere perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente o dall’Assicurato.
In caso di aumento del Massimale a seguito di una richiesta dell’Assicurato, e relativo versamento del premio addizionale concordato, l’Assicurato acquisirà automaticamente la qualità di ‘Contraente’ ai fini della presente Polizza.
Riduzione
Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comportano una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.
Surrogazione
Ogniqualvolta la Compagnia di assicurazioni abbia provveduto al pagamento dell’Indennizzo ai sensi della presente Polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di assicurazioni di surrogarsi nei diritti dell’Assicurato nei confronti di terzi, incluso, a titolo esemplificativo, nei confronti di qualsiasi Legittimario, non rilevando qualsiasi atto eventualmente posto in essere dall’Assicurato.
La Compagnia si surrogherà nei diritti e rimedi che sarebbero spettati all’Assicurato, nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualunque immobile, se la presente Polizza non fosse stata emessa.
L’Assicurato, su richiesta della Compagnia di assicurazioni, trasferirà alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione di cui al presente paragrafo.
A tal fine, l’Assicurato consentirà altresì alla Compagnia di agire in giudizio, transigere o conciliare, in nome e per conto dell’Assicurato, in qualsivoglia circostanza o contenzioso relativo a tali diritti o rimedi.
Qualora eventuali atti posti in essere dall’Assicurato dovessero comportare una perdita dei diritti di surrogazione, la validità della presente Polizza non sarà inficiata, ma in tal caso la Compagnia sarà tenuta ad effettuare il pagamento previsto nella presente Polizza esclusivamente per l’Indennizzo ridotto della perdita subita dalla Compagnia in conseguenza della mancata surrogazione.
Esaustività del contratto
La presente Polizza, unitamente a tutte le eventuali modifiche e integrazioni ad essa accluse da parte della Compagnia, documenta gli accordi intervenuti tra il Contraente e la Compagnia nella loro interezza.
A fini interpretativi, la Polizza dovrà essere considerata nella sua interezza.
Al fine di modificare la presente Polizza, la medesima dovrà essere debitamente sottoscritta dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Segretario, da un Vice Segretario o da un funzionario o un firmatario debitamente autorizzati della Compagnia.
Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di cui alla presente Polizza dovesse risultare invalida o inefficace ai sensi delle leggi applicabili, la disposizione inficiata si considererà come non apposta, mentre ogni altra disposizione compatibile con la normativa applicabile rimarrà pienamente valida ed efficace. In tal caso, le parti negozieranno in buona fede per sostituire la disposizione invalida o inefficace con una disposizione/i o alternativa/e.
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse, presenti e future, dovute in relazione alla presente Polizza saranno a carico del Contraente e/o dell’Assicurato (a seconda dei casi).
Invio di comunicazioni
Tutte le comunicazioni scritte da effettuarsi alla Compagnia ai sensi della Polizza dovranno recare il numero di riferimento della presente Polizza e dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento
Legge applicabile
La presente Polizza è regolata dalla legge italiana.
Dichiarazioni del contraente
Il premio e l’Indennizzo di cui alla presente Polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente. Il Contraente, sottoscrivendo la presente Polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla Data della Polizza – relativi, inter alia, all’Assicurato, i rischi, gli interessi dell’Assicurato o qualsiasi altra questione correlata – sono complete, veritiere e corrette e che il Contraente è responsabile della relativa completezza, veridicità e correttezza in conformità agli artt. 1892 e 1893 c.c
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