Polizza Decennale Postuma Indennitaria: Obblighi del contraente o dell’assicurato

palazzo in costruzione. lavori quasi terminati
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Analisi delle Condizioni di assicurazione

Dichiarazioni inesatte o reticenze, Periodo di Assicurazione, Oneri fiscali, Forma delle comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato alla Compagnia e Foro competente

Stiamo arrivando alla fine delle considerazioni e analisi delle Condizioni generali di polizza di una Polizza Decennale Postuma Indennitaria e ricordiamo che si tratta di condizioni che vengono trattati da numerose compagnia di assicurazioni italiane ma che nello specifico, ogni compagnia di assicurazioni ha le proprie condizioni che possono differire da quelle che stiamo analizzando noi.

Quello che vogliamo sottolineare è la necessità per qualsiasi contraente, assicurato di questa tipologia di polizza assicurativa, di:

  1. leggere con attenzione le condizioni generali di polizza
  2. chiedere al proprio assicuratore di spiegargli tutti gli articoli che non comprende delle condizioni generali.
  3. firmare la polizza solo dopo aver compreso bene i suoi limiti e le sue eventuali estensioni applicabili.

Analizziamo bene i seguenti articoli.

Dichiarazioni inesatte o reticenze – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato

La Compagnia di assicurazioni presta il suo consenso all’Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull’apprezzamento del Rischio. 

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

Il Contraente o l’Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza deve darne notizia formale alla Compagnia e inoltrare al più presto, mediante lettera raccomandata a/r, un dettagliato rapporto scritto. 

Deve inoltre fornire alla Compagnia di assicurazioni ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Periodo di Assicurazione

Il Periodo di Assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il Premio, coincide con la durata stabilita in Scheda tecnica di Polizza e comunque cessa entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate ove previste.

Oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all’esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia di assicurazioni.

Forma delle comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata a/r, 8 (ricordiamo che la comunicazione tramite email PEC ha superato la forma cartacea) alla Direzione della Compagnia ovvero all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.

 

Foro competente

Solitamente qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro della città ove ha sede la compagnia di assicurazioni, ma non è sempre così, perché, qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

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