Analisi delle Condizioni di assicurazione
Se nel caso di un sinistro, ci fosse qualcuno che ti fa causa, la Compagnia di assicurazioni interviene pagando le spese legali fino all’importo massimo garantito in polizza, ma il legale e la strategia di difesa devono essere scelti, nella maggioranza dei casi dalla Compagnia. Attenzione però, non sono risarcibili le spese legali penali, né sanzioni o multe.
Che durata ha la polizza assicurativa decennale postuma indennitaria, nella sezione B, la parte che riguarda la Responsabilità Civile verso terzi?
È semplice, segue le stesse date di inizio di cessazione della sezione A, (i danni alle cose), informazioni che sono contenute nella scheda tecnica.
Vediamo nello specifico questi due articoli.
1 – Gestione delle controversie – Spese legali
La Compagnia di assicurazioni assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del Contratto di Assicurazione.
2 – Durata dell’Assicurazione
L’Assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la sezione A.
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