La polizza fideiussoria provvisoria quando viene escussa?
Può essere escussa anche se l’azienda non ha i requisiti per partecipare alla gara?
O viene escussa solo se non si firma il contratto aggiudicato?
La Sentenza 23 gennaio 2019, n. 900 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione II-ter, ci da un ottima risposta al riguardo: https://www.eius.it/
L’impresa a cui è stata escussa la fideiussione provvisoria ha fatto ricorso perché interpretando la normativa sugli appalti sosteneva che l’escussione potesse avvenire solo per coloro che non intendono firmare il contratto d’appalto aggiudicato e non anche per la mancanza dei requisiti richiesti dal bando.
In realtà avevano ignorato le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/2017, che infatti stabilisce che la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario.
La fideiussione può essere escussa anche nel caso di mancanza dei requisiti specifici richiesti dal bando dichiarati in sede di partecipazione alla gara, proprio perché sono fatti che precludono la sottoscrizione del contratto da aggiudicare.
Ma è proprio questa modifica che prevede chiaramente che l’escussione della fideiussione può avvenire solo nella fase successiva all’aggiudicazione e prima della firma del contratto, infatti l’art. 93 del nuovo Codice degli appalti al comma 6 recita :
“La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159”
Quindi possiamo affermare con certezza che la fideiussione provvisoria può essere escussa sia per la mancanza dei requisiti, sia per la mancata sottoscrizione del contratto, ma solo dopo l’aggiudicazione e non prima, in fase di apertura delle buste.