Limiti e sfide dell’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri delle associazioni
L’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri delle associazioni è un tipo di polizza assicurativa progettata per proteggere i membri del consiglio di amministrazione e i consiglieri dell’associazione da eventuali azioni legali per danni o lesioni causati a terzi.
In altre parole, l’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione è un modo per mitigare il rischio personale per coloro che si trovano a ricoprire posizioni di leadership all’interno di un’organizzazione non a scopo di lucro.
Questa forma di assicurazione è particolarmente importante perché i membri del consiglio di amministrazione e i consiglieri dell’associazione possono essere tenuti personalmente responsabili per le decisioni prese in rappresentanza dell’associazione.
Se un membro del consiglio di amministrazione o un consigliere dell’associazione prende una decisione sbagliata o commette un errore che causa danni a terzi, questi individui potrebbero essere soggetti ad azioni legali personali. Senza l’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione, questi individui sarebbero costretti a coprire personalmente i costi di tali azioni legali.
È importante notare che l’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione non copre tutte le situazioni. Ad esempio, se un membro del consiglio di amministrazione o un consigliere dell’associazione commette un reato o agisce in malafede, l’assicurazione di responsabilità civile non sarà in grado di coprire i costi legali associati a tale comportamento. Inoltre, l’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione potrebbe non coprire tutte le azioni legali o tutte le spese legali associate a un’azione legale specifica.
Se un’associazione decide di acquistare un’assicurazione di responsabilità civile per i suoi amministratori e i suoi consiglieri, è importante scegliere un’assicurazione che sia adatta alle esigenze specifiche dell’associazione.
Ci sono molte compagnie di assicurazione che offrono polizze di assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione, e ogni polizza avrà diverse condizioni e limiti di copertura. È importante che l’associazione valuti attentamente le proprie esigenze di copertura e selezioni una polizza che offra la migliore protezione possibile.
Inoltre, l’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione non dovrebbe essere considerata come un sostituto per una buona gestione dell’associazione e per una corretta gestione dei rischi.
Un’organizzazione non a scopo di lucro dovrebbe avere politiche e procedure appropriate in atto per prevenire e gestire i rischi, e i membri del consiglio di amministrazione e i consiglieri dell’associazione dovrebbero essere adeguatamente formati e informati sui loro obblighi e responsabilità.
L’assicurazione di responsabilità civile degli amministratori e dei consiglieri dell’associazione può fornire una forma importante di protezione per i membri del consiglio di amministrazione e i consiglieri dell’associazione contro azioni legali personali.
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La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività degli amministratori e dei consiglieri delle associazioni assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di consigliere/amministratore dell’Associazione, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
L’assicurazione è operante per ogni perdita imputabile agli ASSICURATI che sia conseguenza di una richiesta di risarcimento per un atto illecito compreso in garanzia avanzata contro gli assicurati.SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- il rimborso delle somme pagate dall’Associazione, colpa grave degli Assicurati, costi connessi alla presenza ad indagini ed esami, decreto legislativo n.81 9/4/08, codice privacy, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni da illecito profitto accertato da sentenza o decisione definitiva.
- Danni per emolumenti non dovuti e acquisiti senza approvazione degli organi societari competenti.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali. Spese di giustizia penale. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- L’assicurazione non opera per le richieste di Risarcimento promosse da, o per conto di, o in favore di azionisti che detengono più del 25% delle quote di partecipazione della Compagnia contraente.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
- Fatti commessi prima della data di retroattività;
- Attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
- inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
- avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi;
- errori di stipulazione e/o gestione di polizze assicurative della Contraente;
- errori di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, o derivante da offerta di titoli durante il periodo di assicurazione.
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